Sentenza 27 maggio 2010
Massime • 1
Ai fini dell'utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa per sopravvenuta imprevedibile irreperibilità, l'impossibilità di acquisizione della prova nel contraddittorio delle parti deve conseguire a rigoroso accertamento che non può limitarsi a una verifica burocratica o di "routine", ma deve comportare l'adempimento, da parte del giudice, di quanto in suo potere per reperire il dichiarante. (Nella specie si è ritenuta insufficiente la ricerca del teste effettuata in due giorni consecutivi nel solo domicilio, senza lasciare alcun avviso scritto, nonché presso l'Amministrazione carceraria, ma non anche nel luogo noto di residenza e di nascita; e si è in pari tempo ritenuta irrilevante la circostanza che la prima citazione fosse andata a buon fine, in quanto l'ordinamento prevede la possibilità dell'accompagnamento coattivo, al quale non si era provveduto).
Commentari • 2
- 1. Accusatore residente all'estero non compare: condanna impossibile? (Cass, 27918/11)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 luglio 2021
I diritti della difesa sono limitati in modo incompatibile con le garanzie dell'art. 6 quando una condanna si basa, unicamente o in misura determinante, su deposizioni rese da una persona che l'imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare né nella fase istruttoria né durante il dibattimento. La deroga al principio costituzionale della formazione della prova nel contraddittorio richiede che la persona sia effettivamente residente all'estero; che sia stata citata; e che tale citazione sia avvenuta nelle forme inderogabilmente prescritte dalla legge, non potendo aversi incertezza in ordine alla verifica rigorosa della sussistenza dei presupposti della deroga, collegata all'assoluta …
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L'irreperibilità sopravvenuta del soggetto che abbia reso dichiarazioni predibattimentali va accertata con rigore e non con una verifica meramente "burocratica e routinaria" e costituisce un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio e di conseguente irripetibilità dell'atto dovuta a fatti o circostanze imprevedibili. La deroga al principio costituzionale del diritto al contraddittorio nella formazione della prova ha natura eccezionale e di applicazione restrittiva e va accertato con la dovuta diligenza: le ricerche non possono essere limitate al solo territorio nazionale, vanno comunque estese nel domicilio dichiarato, ai luoghi abitualmente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/05/2010, n. 22358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22358 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 27/05/2010
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - N. 2194
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 39241/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL LV N. IL 30/08/1956;
avverso la sentenza n. 132/2008 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 29/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
udito il P.G. in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Tamborrino Antonio in sostituzione dell'avv. Caccavari Euro che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 29 maggio 2009, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione penale, in parziale riforma delle sentenza del Tribunale in sede appellata da NE RE riduceva la pena al medesimo inflitta a due anni di reclusione ed Euro 250,00 di multa;
confermava nel resto la decisione impugnata, con ala quale l'appellante era stato dichiarato colpevole di tentata estorsione e (artt. 56 e 629 c.p.) e lesioni personali volontarie (art. 502 c.p.) in danno di CO Rita.
La Corte territoriale rigettata l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso delle indagini al rilievo che correttamente di esse era stata data lettura per essersi la stessa resa irreperibile senza che tale circostanza sopravvenuta fosse prevedibile, nel merito riteneva fondata la prova delle responsabilità sulla scorta della denuncia della CO e della testimonianza dell'App. Ilaria.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: a norma dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) e d) in relazione agli artt. 154, 157, 159 e 160 c.p.p. perché le ricerche svolte dalla polizia giudiziaria e dall'ufficiale giudiziario per reperire la persona offesa non hanno rispettato le previsioni normative che impongono di disporre nuove ricerche anche secondo le modalità previste dall'art. 159 c.p.p. e quindi anche nel luogo di residenza (sito in Mascali (CT) v.le Immacolata n. 12 nonché solo a Reggio C. alla via Sbarre sup. n. 95).
Non si è comunque provveduto al deposito dell'atto nella Cancelleria.
Stante il disposto dell'art. 111 Cost. l'irreperibilità del testimone, che consente la lettura e art. 512 c.p.p., deve conseguire a rigoroso e opportuno accertamento.
Comunque non si è proceduto al deposito della citazione nella casa comunale secondo quanto stabilito dall'art. 157 c.p.p., comma 8; a norma dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) e d) in relazione all'art.512 c.p.p., art. 526 c.p.p., comma 1 bis, artt. 191 e 192 c.p.p. e art. 6 Cedu perché la lettura delle dichiarazioni rese nella fase pre-processuale può essere consentita (anche in omaggio alla regola del contraddittorio stabilita dall'art. 111 Cost.) solo quando il giudice abbia fatto tutto quanto in suo potere per reperire il dichiarante e, ciò nonostante, non vi sia riuscito per circostanze a lui non imputabili ed oggettivamente insuperabili;
a norma dell'art.606 c.p.p., lett. b), c) ed e), in relazione all'art. 526 c.p.p., comma 1 bis e art. 191 c.p.p. per non avere la Corte Reggina svolto alcuna disamina critica delle dichiarazioni rese dalla CO e per non aver chiarito quali fossero gli elementi di riscontro sui quali fondare la responsabilità del ricorrente a norma dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione agli artt. 192 e 538 c.p.p.,
artt. 56 e 629 c.p. per mancanza o mera apparenza della motivazione in relazione alle doglianze difensive essendosi limitata la sentenza di appello a richiamare quella di prime cure.
Con note d'udienza, pervenute il 20 maggio 2010, il difensore ha ribadito le ragioni poste a fondamento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine al primo motivo di ricorso si osserva che l'omessa citazione della persona offesa comporta nullità di ordine generale (a regime c.d. intermedio) a norma dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), sicché la denunciata e pretesa violazione della regola dettata dall'art. 154 c.p.p. (anche in relazione all'art. 159 in tesi difensiva applicabile anche per soggetto diverso dall'imputato) risulta essere stata tardivamente proposta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado (art. 180 c.p.p.). Ma quel che nel caso rileva è l'omessa citazione della persona offesa in quanto testimone.
Il ricorso è quindi fondato nella parte in cui denuncia violazione dell'art. 512 c.p.p. in relazione all'art. 111 Cost. e art. 6 CEDU. Ed invero la costituzionalizzazione della regola del contraddittorio e gli impegni assunti dallo Stato in sede internazionale comportano che l'impossibilità di acquisizione della prova nel contraddittorio delle parti deve conseguire a rigoroso ed opportuno accertamento che non può limitarsi ad una verifica burocratica o routinaria (Cass. S. U., 28.5 24.9.2003 n. 36747, Cass. Sez. 2, 16. 6 17.7.2009 n. 29949;
Cass. Sez. 2, 20. 1 12.2.2009 n. 6139). L'obbligo di rigore dell'accertamento è connesso anche alle norme dei diritti dell'uomo, specificamente istituita per dare ad esse interpretazione e applicazione (art. 32, paragrafo 1, della Convenzione) (che) integrano, quali "norme interposte", il parametro costituzionale espresso dall'art. 117 Cost., comma 1, nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli "obblighi internazionali".
Nel caso in cui si profili un eventuale contrasto tra una norma interna e una norma della CEDU, il giudice nazionale comune deve, quindi, preventivamente verificare la praticabilità di una interpretazione della prima conforme alla norma convenzionale, ricorrendo a tutti i normali strumenti di ermeneutica e, ove tale soluzione risulti impercettibile (non potendo egli disapplicare la norma interna contrastante), deve denunciare la rilevata incompatibilità proponendo questione di legittimità costituzionale in riferimento al parametro dianzi indicato (Corte Cost.
9.12 marzo 2010 n. 93). La Corte europea dei diritti dell'uomo ha costantemente interpretato il dettato dell'art. 6, comma 3, lett. d) della Convenzione nel senso che l'eccezione alla regola che prevede il diritto per ogni accusato di interrogare e far interrogare i testimoni a carico, eccezione che può consentire la lettura delle dichiarazioni rese nella fase predibattimentale, è consentita solo allorché risulti oggettivamente impossibile ottenere la presenza del testimone, impossibilità che ricorre ogni qualvolta "il giudice abbia fatto tutto quanto in suo potere per reperire il dichiarante". Tale adempimento nel caso non risulta soddisfatto, perché la ricerca (effettuata in due giorni consecutivi, senza lasciare alcun avviso scritto, nel solo domicilio, estendendo le ricerche presso l'Amministrazione carceraria, ma non anche nel luogo noto di residenza e di nascita) non soddisfa l'obbligo che l'ordinamento interno e quello sopranazionale impongono.
A nulla rileva che una prima citazione sia andata a buon fine, perché il nostro sistema prevede in tal caso che il giudice disponga l'accompagnamento a mezzo della forza pubblica, adempimento al quale (per come illustrato nella sentenza impugnata) non risulta essersi provveduto.
Le altre questioni restano assorbite.
La sentenza deve in conseguenza essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria, che dovrà adeguarsi al principio di diritto indicato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010