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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/12/2025, n. 4374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4374 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 2/12/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5881/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dagli avv.ti Parte_1
OR LO e PP AR;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'avv. Maria Rosaria Battiato;
-Resistente-
; Controparte_2 Controparte_3
-Resistente-
Le parti concludevano come da note scritte autorizzate in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 19.06.2024, parte ricorrente esponeva: che il ricorrente ha prestato attività lavorativa quale bracciante agricolo per conto della
, in persona del legale rappresentante, Controparte_2 Controparte_3 con sede in Ramacca c.da Pietrosa snc, codice fiscale per 171 giornate P.IVA_1 agricole per l'anno 2019 e 103 per l'anno 2020; che dall'esame del proprio estratto contributivo notava che l' aveva disposto il disconoscimento e conseguente CP_1 cancellazione delle giornate agricole per gli anni 2019 e 2020 svolte per conto della
. Avverso tale disconoscimento in data Controparte_2 Controparte_3
08.07.2022 inoltrava ricorso amministrativo al Comitato I.N.P.S. per l'anno CP_4 2
2019 e 2020; che tale ricorso amministrativo a tutt'oggi è rimasto privo di riscontro;
che contemporaneamente l' ha richiesto il pagamento di quanto corrisposto a titolo CP_1 di Disoccupazione Agricola per gli anni oggetto di cancellazione;
che la cancellazione delle giornate agricole risulta del tutto illegittima ed inesatta poiché il ricorrente ha regolarmente lavorato come bracciante agricolo nel periodo indicato e che tale cancellazione lede la reale posizione contributiva del ricorrente;
che tale comportamento lede anche quanto disposto dall'art. 43, comma 7 del D.L. 76/2020 convertito con L.
120/2020 che ha disposto la cessazione della pubblicazione degli elenchi trimestrali dei lavoratori agricoli e disposto la comunicazione obbligatoria del disconoscimento delle giornate;
che la cancellazione operata dall' risulta priva di un'adeguata CP_1 motivazione e la formula generica utilizzata “non risulta iscritto negli elenchi agricoli” non giustifica i provvedimenti adottati;
che negli anni 2019 e 2020 contestati il sig. Pt_1
ha lavorato come bracciante agricolo per la .
[...] Controparte_2 [...] per 171 giornate agricole per l'anno 2019 e 103 per l'anno 2020, giornate CP_3 che il datore di lavoro ha regolarmente dichiarato sia dal punto di vista economico che contributivo, con la consegna ed elaborazione delle buste paga e delle CU. Documenti non solo consegnati al ricorrente ma risultanti dai libri contabili della Società e all'Agenzia delle Entrate;
che, inoltre risulta anche la denuncia di tali giornate di lavoro tramite l'invio dei modelli DMAG da parte della Società, che quanto detto trova ulteriore riscontro dalle verifiche a suo tempo effettuate dall' ; che, difatti, non CP_1 solo il ricorrente ha percepito regolarmente la disoccupazione agricola per tali anni ma anche i relativi contributi figuravano nell'estratto contributivo prima della cancellazione operata dall' ; che nel momento in cui l' effettua dei riscontri su CP_1 CP_1 prestazioni e documentazioni già verificate positivamente non può inaudita altera parte operare la cancellazione delle giornate agricole richiedendo i compensi per le somme percepite a titolo di disoccupazione agricola e cancellando i relativi contributi;
che quando l'ente previdenziale contesti l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione, ha l'onere di fornire la relativa prova, cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova;
che il rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la . per le Controparte_2 Controparte_3 modalità concrete di svolgimento possiede tutte le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c. sussistendo inequivocabilmente tutti gli elementi fondamentali rivelatori della subordinazione;
che tali elementi, secondo l'orientamento saldamente accreditato presso il Supremo Collegio, consistono: - nella sottoposizione del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro (era 3
costui ad organizzare il lavoro da svolgere e come svolgerlo, il luogo in cui veniva eseguito, gli orari giornalieri); - nell'osservanza di un orario di lavoro costante;
- nell'osservanza delle direttive sulle modalità di svolgimento del lavoro;
- nella corresponsione della retribuzione a scadenze prestabilite;
- nell'obbligo di giustificare assenze o ritardi, - nell'assenza di una struttura imprenditoriale in capo al lavoratore;
che il ricorrente ha lavorato con la mansione di bracciante agricolo alle dipendenze della per 171 giornate agricole per l'anno 2019 Controparte_2 Controparte_3
e 103 per l'anno 2020; che a sostegno della prova del rapporto di lavoro nei confronti del datore di lavoro e riconosciuto a suo tempo da parte dell' : - per Parte_2
l'anno 2019: Buste paga, CU, DMAG;
Ricorso Amministrativo;
- per l'anno 2020;
Buste paga, DMAG, Ricorso Amministrativo;
che il lavoratore è stato sempre retribuito regolarmente e mensilmente a seguito della prestazione effettuata per conto della società; che il lavoratore ha prestato la propria attività presso i fondi agricoli indicati dalla Società siti nella Sicilia Orientale per le attività previste per la mansione di assunzione;
che tale documentazione testimonia non solo l'esistenza del rapporto di lavoro ma come il ricorrente sia stato regolarmente impiegato quale bracciante agricolo;
che si invoca altresì l'automaticità delle prestazioni previdenziali relativamente al riconoscimento delle giornate agricole cancellate dall' CP_1
Tanto premesso il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: Ordinare l'annullamento della cancellazione da parte dell' in persona del legale rappresentante, delle CP_1 giornate agricole svolte per conto della . e Controparte_2 Controparte_3 precisamente 171 per l'anno 2019 e 103 per l'anno 2020 e per l'effetto disporre l'inserimento delle suddette giornate agricole nell'estratto contributivo individuale con il riconoscimento dei relativi contributi nonché l'annullamento da parte dell' CP_1 della richiesta di pagamento al ricorrente relativo alla disoccupazione agricola per i suddetti anni;
E conseguentemente - Accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata del sig. nella qualità di bracciante agricolo Parte_1
OTD, svolto alle dipendenze della per Controparte_2 Controparte_3
171 giornate agricole per l'anno 2019 e 103 per l'anno 2020; - Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a trattenere la riscossa indennità di disoccupazione agricola per 171 giornate agricole per l'anno 2019 e 103 per l'anno 2020 con pieno riconoscimento contributivo del rapporto di lavoro svolto in relazione alle giornate lavorative e il diritto a trattenere le prestazioni erogate a suo favore;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute già operate sulla liquidazione della per gli anni 2019 e 2020 Parte_3 sul presupposto dell'annullamento dell'impugnato provvedimento;
- Condannare 4
l' affinché provveda alla relativa reiscrizione del ricorrente per gli anni 2019 e CP_1
2020 quale bracciante agricolo e di compiere gli atti all'uopo necessari e consequenziali nonché di restituire gli importi illegittimamente trattenuti;
- Accertare e dichiarare la nullità dei provvedimenti impugnati
Fissata l'udienza di discussione si costituiva il resistente svolgendo ampie ed CP_1 articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Nelle more del giudizio il ricorrente rinunciava alla domanda nei confronti del convenuto cui non era stato nemmeno Controparte_2 Controparte_3 notificato l'atto introduttivo del giudizio e che non costituiva, comunque, contraddittore necessario, vista la finalità della domanda proposta.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 2.12.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
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Preliminarmente il decidente rileva, alla luce della documentazione versata in atti,
l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità per intervenuta decadenza dall'azione CP_ giudiziale sollevata dalla resistente
Venendo all'esame dei motivi di merito del ricorso, in primo luogo deve evidenziarsi, quanto alla lamentata omessa motivazione del provvedimento avverso il quale il ricorrente è insorto, che l'emissione di provvedimenti di disconoscimento costituisce una facoltà riconosciuta dall'ordinamento all'Istituto non soggetta agli oneri motivazionali di cui alla l. n. 241/1990, risultando, peraltro, l'atto di disconoscimento sufficientemente articolato allo scopo di consentire il diritto di difesa del destinatario sul quale grava l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato.
Osserva il decidente che giova, poi, premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_1 rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha 5
l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. sez. lav.
12/6/2000 n. 7995; Cass. sez. lav. 19/5/2003 n. 7845; Cass. sez. lav. 28/6/2011 n.
14296).
Tali principi sono stati da ultimo ribaditi da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha precisato quanto segue: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”.
Pertanto, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato dell'impresa (Cass. sez. lav.,
20/3/2001 n. 3975).
Orbene, sotto questo profilo, non si ritiene che parte ricorrente abbia fornito la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro svolto alle dipendenza dell'azienda agricola sopra indicata per i periodi invocati.
Giova evidenziare che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro 6
subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. sez. lav. 9/3/2009 n. 5645).
Pertanto, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima.
In base agli ordinari principi processuali e agli oneri di allegazione, contestazione e prova, peraltro, gli oneri in ogni modo gravanti sul lavoratore presuppongano, sul piano CP_ logico, un corrispondente onere di allegazione, in particolare nel caso in cui l' contesti il carattere fittizio del rapporto ovvero l'insussistenza della subordinazione
(Cass. n. 13877/2012, cit.). In applicazione dell'art. 414 c.p.c., è necessario che l'attore indichi, in maniera quanto più dettagliata possibile - compatibilmente con la natura del rapporto controverso - i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato, il cui accertamento è necessario ai fini previdenziali invocati. Ne discende che, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, è necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima, non essendo a tal fine sufficiente la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
Nel caso di specie non possono ritenersi adeguatamente assolti gli oneri di allegazione e prova gravanti in capo al ricorrente, essendo stati prospettati in termini non sufficientemente definiti i caratteri tipici della subordinazione ovvero degli elementi,
c.d. “sintomatici”, che consentano quantomeno di presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto.
Invero, nel ricorso parte ricorrente si è limitata ad affermare che il ricorrente ha lavorato con la mansione di bracciante agricolo alle dipendenze della . Controparte_2 per 171 giornate agricole per l'anno 2019 e 103 per l'anno 2020; che Controparte_3
a sostegno della prova del rapporto di lavoro nei confronti del datore di lavoro e riconosciuto a suo tempo da parte dell' : - per l'anno 2019: Buste Parte_2 paga, CU, DMAG;
Ricorso Amministrativo;
- per l'anno 2020; Buste paga, DMAG, 7
Ricorso Amministrativo;
che il lavoratore è stato sempre retribuito regolarmente e mensilmente a seguito della prestazione effettuata per conto della società; che il lavoratore ha prestato la propria attività presso i fondi agricoli indicati dalla Società siti nella Sicilia Orientale per le attività previste per la mansione di assunzione;
che tale documentazione testimonia non solo l'esistenza del rapporto di lavoro ma come il ricorrente sia stato regolarmente impiegato quale bracciante agricolo;
Ora, appare chiaro che l'istante si è limitato ad asserire, senza meglio specificare, di avere espletato un certo numero di giornate di lavoro, peraltro indicate in cifra cumulativa senza precisazione alcuna in ordine ai giorni di effettiva prestazione, in terreni non meglio identificati se non tramite generico richiamo a molteplici comuni della Sicilia Orientale, adducendo, in maniera apodittica, di avere rispettato l'orario di lavoro, di avere osservato ordini impartiti dal datore di lavoro e di avere svolto mansioni agricole non meglio descritte, omettendo anche di specificare il tipo di prodotti ortofrutticoli raccolti, nonché di indicare per ciascuno di essi il periodo e i tempi di raccolta. Le suddette allegazioni risultano del tutto generiche al fine di individuare gli esatti caratteri e consistenza dell'attività lavorativa svolta, onde qualificarla in termini di rapporto di lavoro subordinato.
Tanto già giustificherebbe il rigetto della domanda attorea e tanto ha determinato la decisione in ordine alla non ammissione degli articolati istruttori formulati da parte ricorrente, in ragione della generica formulazione degli stessi, comunque non idonea a sopperire alle carenze allegatorie.
Invero, i capitoli di prova, oltre a contenere elementi fattuali non specificamente allegati in ricorso e perciò non introducibili nel giudizio mediante l'articolato del mezzo di prova, stante l'operatività del principio di allegazione, sono insufficienti a dimostrare l'esistenza anche solo degli elementi sintomatici dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in ragione della generica formulazione senza l'indicazione dei giorni specifici in cui è stata prestata l'attività lavorativa e senza la determinazione della ripartizione di dette giornate nei diversi periodi dell'anno in cui sarebbe stata svolta tale attività per il numero complessivo di giornate ivi indicate. Siffatta formulazione degli articolati istruttori non consente di ricavare il positivo accertamento del dedotto rapporto di lavoro agricolo subordinato, considerato che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze datoriali tali da conformare tempi, contenuto e modalità di svolgimento della prestazione e considerato che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro 8
autonomo, oltre al richiamato assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, è il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale e l'assenza di titolarità dei mezzi della produzione da parte del lavoratore.
Inoltre, i capitoli di prova sono privi di indicazione precisa dei luoghi in cui sarebbe stato svolto il lavoro agricolo, privi di indicazione dei prodotti agricoli alla cui raccolta il ricorrente sarebbe stato preposto (il che fa sfumare la verosimiglianza di quanto prospettato in ricorso), risultando peraltro insufficiente a comprovare l'esistenza del vincolo di subordinazione la sola circostanza che venissero utilizzati attrezzi e furgone della società cooperativa, in assenza di altri indici sintomatici rilevanti, dovendo ribadirsi che il pagamento della retribuzione a mezzo di assegno bancario avrebbe potuto essere provato documentalmente, circostanza quest'ultima pregnante ove si consideri la facile reperibilità delle relative attestazioni bancarie.
Ne consegue, nella fattispecie in esame, il difetto di allegazione e di prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura (necessaria per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati e ai fini previdenziali invocati), non avendo parte ricorrente provato né l'esistenza del rapporto di lavoro né gli elementi che consentano di configurare la sussistenza della subordinazione, e ciò alla luce delle stesse allegazioni della parte, non avendo questa dedotto sufficienti elementi che consentano di configurare, già in astratto, la sussistenza di un siffatto rapporto.
Parimenti la documentazione prodotta (consistente in modelli CUD, buste paga, certificazioni “Unica”) non appare idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso, trattandosi di documentazione di formazione unilaterale, tenuto conto, peraltro, dell'inattendibilità degli atti provenienti dall'impresa ove la parte asserisce di avere svolto attività lavorativa, per le anomalie evidenziate nel verbale di accertamento in atti, nemmeno oggetto di generica contestazione da parte del ricorrente.
Orbene, in generale, si ritiene che, laddove emergano elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro (come eccepito dall' nella memoria di costituzione), la CP_1 documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, per assenza dei requisiti tipici della subordinazione o per ritenuta insussistenza dello stesso, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore di lavoro può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le 9
tante, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000), e risulta scarsamente attendibile, per il potenziale eventuale coinvolgimento (e/o per la potenziale eventuale complicità) del datore di lavoro all'opera simulatoria.
In tanto un rapporto può essere instaurato fittiziamente a scapito degli Istituti previdenziali, in quanto il datore di lavoro abbia concorso nell'attività simulatoria, attraverso il rilascio delle buste paga e degli altri modelli la cui redazione rientra nel suo esclusivo ambito di competenza.
Pertanto, nelle controversie in questione, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può essere desunta esclusivamente dalla documentazione predetta, alla quale, per le ragioni sopra esposte, non può che riconoscersi assai modesta rilevanza probatoria.
Altrimenti opinando, si consegnerebbe al datore di lavoro, che concorra nell'illecita opera simulatoria ai danni dell'Ente, il potere di precostituire addirittura le prove per il riconoscimento del rapporto in sede giurisdizionale.
Nel caso di specie, peraltro, come si evince dagli accertamenti ispettivi, diversi elementi depongono per l'inattendibilità della documentazione rilasciata dall'impresa ove parte ricorrente asserisce di avere prestato attività lavorativa.
Infatti, procedendo all'esame del suddetto verbale ispettivo, l'inidoneità della documentazione prodotta emerge da quanto rilevato dagli ispettori.
Dalla lettura del richiamato verbale, si evince che la Controparte_2 [...] ha registrato nelle diverse annualità (tra cui quella per cui è causa) un CP_3 quantitativo di manodopera e, dunque, lavoratori agricoli per un numero di giornate sproporzionato in eccesso rispetto al fabbisogno esposto sulla DA. Infatti sulla DA è esposto un fabbisogno di n. 400 giornate anno mentre risultano dai DMAG ben n.
6.003 giornate nell'anno 2019 e n.
4.295 giornate nell'anno 2020 (cfr. pagg 3 e 4 del verbale ispettivo). Dal verbale ispettivo emerge ancora che già di per sé la forma di sviluppo dell'oggetto sociale così come espresso nell'atto costitutivo della cooperativa rappresenterebbe elementi patologici rispetto all'inquadramento della stessa nell'ambito previdenziale. Ed ancora : “Il Ministero ha specificato l'impossibilità per tali cooperative di assumere direttamente braccianti agricoli con lo scopo unico ed esclusivo di distaccarli presso le singole aziende agricole dei soci per lo svolgimento del lavoro che compete ai soci stessi. In questi casi infatti, specifica il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, la società cooperativa opera come un'agenzia di somministrazione di lavoro attesa l'indebita cesura tra il datore di lavoro formale (la cooperativa) ed il datore di lavoro reale (il singolo socio)”. E poi proseguendo “in buona sostanza, sempre 10
alla luce degli accertamenti condotti, non è emersa nessuna transazione commerciale riferibile alla attività prevalente dichiarata dalla ditta, ossia: Attività che seguono la raccolta;
l'analisi della documentazione esibita, infatti, non ha fatto emergere in nessuna transazione commerciale registrata nella contabilità della cooperativa l'erogazione di servizi in favore di terzi che abbiano conferito il prodotto per sottoporlo a fasi di lavorazione, bensì, la ditta, ha sempre svolto le attività poste in essere su prodotti propri e , quindi l'attività prevalente della ditta, nei fatti, è il Commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli mentre le attività che seguono la raccolta sono da intendersi quali attività connesse alla predetta attività prevalente riscontrata” (cfr. pag. 5 del verbale ispettivo).
Si legge, ancora, nel verbale ispettivo: “Infatti, seppur la cooperativa abbia proceduto all'acquisto di frutto pendente (invero in quantità irrisorie rispetto ai volumi di prodotto commercializzati) le attività di raccolta sono state sempre affidate a soggetti terzi che, seppur totalmente in nero, hanno agito quali vere e proprie imprese di servizi, in totale autonomia rispetto all'odierna committente, assumendo una sorta di appalto delle operazioni di raccolta e rappresentandosi falsamente quali dipendenti della odierna ispezionata in assenza dei requisiti di subordinazione previsti dalla norma. Infatti, come emerge dalle dichiarazioni raccolte, la cooperativa ha commissionato a noti soggetti dediti a tale tipo di attività, (i cosiddetti Capociurma) le operazioni di raccolta, investendo costoro dell'onere di procedere alla selezione ed al reclutamento dei lavoratori necessari allo scopo;
di provvedere al trasporto degli stessi con mezzi propri;
di provvedere alla retribuzione dei lavoratori occupati;
come contropartita la cooperativa ha provveduto ade erogare il corrispettivo per il servizio ricevuto in misura proporzionale alla quantità del prodotto raccolto, seppur attraverso l'apparente erogazione di somme sotto forma di retribuzione in favore degli effettivi operai occupati che sono stati falsamente assunti dalla cooperativa e ch3e hanno successivamente provveduto a ripartire le somme incassate all'interno della ciurma nella quale sono stati impiegati.
Dal verbale si legge, inoltre: “In particolare, è emerso che l'attività di Amministrazione della cooperativa è stata solo documentalmente condotta nell'ambito delle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione legittimamente eletto e che, di fatto, tutti gli atti, sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, sono stati compiuti da soggetti privi di titolo che si sono interposti. Tale emergenza ispettiva pone in secondo piano gli aspetti precedentemente descritti atteso che la cesura rilevata tra i Legali Rappresentanti della
Cooperativa e gli effettivi Amministratori riscontrati in ambito delle attività ispettive 11
condotte che, di fatto, hanno realizzato l'amministrazione del Soggetto Giuridico oggi ispezionato, rilevano una palese interposizione nell'esercizio dell'impresa, non consentita dall'ordinamento.”(cfr. pagg. 6 e 7 del verbale ispettivo).
Il verbale ispettivo conclude: “In estrema analisi, l'esame della documentazione raccolta, delle dichiarazioni assunte e gli esiti degli accertamenti posti in essere hanno evidenziato che l'attività di impresa falsamente dichiarata in capo alla è, di CP_2 fatto, inesistente. In buona sostanza la Mr. Orange Green Life Cooperativa ha rappresentato una scatola vuota, praticamente un timbro che è stato utilizzato per il fine di attuare scopi personali fuori da ogni controllo sotto la copertura del Soggetto
Giuridico da questa rappresentato, tra i quali, ma non solo, quello di consentire distorsioni del mercato attuando una preordinata e pianificata evasione contributiva totale ed al contempo fruendo delle agevolazioni e delle facilitazioni attribuite al particolare Ente Giuridico utilizzato.” (cfr. pagg. 8 e 9 del verbale ispettivo).
In definitiva, dall'accertamento posto in essere e non confutato dalle allegazioni di parte ricorrente né dalla produzione documentale effettuata, si evince che la cooperativa presunta datrice di lavoro era solo una scatola vuota, praticamente un timbro e che l'attività di impresa falsamente dichiarata in capo alla è, di fatto, CP_2 inesistente.
Pertanto, i rapporti di lavoro come denunciati, sono stati correttamente disconosciuti.
Ora, considerate le anomalie evidenziate in sede di accertamenti ispettivi, la documentazione di provenienza del presunto datore di lavoro consistente in buste paga perde, per l'anzidetto, qualsivoglia rilevanza.
Orbene, osserva il decidente che quanto al valore probatorio dei verbali ispettivi, va evidenziato che con la nuova disciplina positiva dettata dal quinto comma dell'art.10 del
D. lgs.vo 124 del 2004, ove è stabilito che “i verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati” il legislatore delegato attribuisce al verbale la natura di “fonte di prova” in ordine agli “elementi di fatto” a condizione che questi siano stati “acquisiti e documentati” dagli ispettori nel corso dell'accertamento e che di tali acquisizioni documentali si faccia quindi menzione nel verbale.
Tale norma, quindi, non solo rappresenta una specificazione dei principi da tempo elaborati nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla efficacia probatoria dei verbali ispettivi, ma consente di individuare degli elementi che attribuiscono un significato specifico con finalità non meramente ricognitiva. 12
Alla luce del nuovo dettato normativo può affermarsi, in linea con un precedente orientamento giurisprudenziale intermedio e maggioritario che, assodata l'efficacia probatoria assoluta del verbale per la parte relativa agli atti compiuti dal verbalizzante o che questi attesti essere avventi in sua presenza, le circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese de relato od in seguito ad esame di documenti, costituiscono elementi di prova liberamente apprezzabili dal Giudice ai sensi dell'art.116 c.p.c secondo il suo prudente apprezzamento, in concorso con gli altri elementi probatori;
il Giudice, con adeguata motivazione, può anche considerare il verbale prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di altri mezzi istruttori.
Infine, non si può non ricordare che l'accertamento predetto è frutto di riscontri documentali e degli elementi raccolti dagli Ispettori;
ed in proposito, con riferimento alla valenza probatoria delle risultanze scaturite dagli accertamenti, va osservato come i verbali di accertamento redatti da tali Ispettori: ''.... fanno fede fino a querela di falso delle dichiarazioni in essi contenute e degli altri fatti che il pubblico ufficiale (tale è considerato detto Ispettore), attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, e possiedono, per quanto riguarda le altre circostanze che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta, per averle apprese da terzi o a seguito di indagini, un grado di attendibilità che può essere infirmato da una specifica prova contraria e, in mancanza di questa, possono costituire prove sufficienti di tutte le circostanze riferite dal verbalizzante medesimo '' (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 5820/1979; nello stesso senso Corte App. Mi-lano 05.12.1980, Pret. Treviso 27.01.1993, Trib.
Treviso 31.05.1995). Ed ancora, sul punto in esame, si è pronunciata la Suprema Corte, secondo cui: " I verbali di accertamento resi dagli ispettori del lavoro o da funzionari degli istituti previdenziali fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'articolo 2700 del Cc, relativamente alla provenienza del sottoscrittore, ma anche per le dichiarazioni a lui rese, e per i fatti attestati come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Le circo- stanze riportate hanno attendibilità che può essere infirmata solo da specifica prova contraria" (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7168 del 21.07.1998, n. 405 del 14.01.2004). In relazione a tale unanime orientamento giurisprudenziale, pur ipotizzando che la valenza probatoria del verbale di accertamento ispettivo in questione rivesta efficacia fino a prova contraria, va rilevato come nessuna contestazione specifica e/o motivata sia stata proposta da parte ricorrente per smentire quanto analiticamente individuato dagli
Ispettori procedenti nel verbale di accertamento medesimo. Così Cassazione civile sez. 13
lav.19 aprile 2010 n. 9251 Coni C. Isp. prov. lav. Siracusa Fonti: Giust. civ.Mass. 2010,
4, 560, Diritto & Giustizia 2010; Cassazione civile sez. lav. 25 febbraio 2009 n. 4558 CP_ Ce C. Fonti: Diritto & Giustizia 2009;Cassazione civile sez. lav. 06 giugno 2008 n. CP_ 15073 S. C. Fonti: Giust. civ. Mass. 2008, 6, 890 e da ultimo la recente sentenza della cassazione n.8567 del 29/04/2016.
Orbene, nel caso in esame, a fronte dell'analiticità del verbale di accertamento che si fonda oltre che sulle dichiarazioni acquisite dagli Ispettori sulla copiosa documentazione dagli stessi esaminata che appare assolutamente non suscettibile di essere smentita, risultano del tutto insufficienti le allegazioni e la prova testimoniale offerta.
Sotto altro aspetto va osservato che la circostanza per cui, nel verbale di accertamento, gli ispettori abbiano ravvisato che alcuni lavoratori sono stati effettivamente impiegati in attività bracciantili dagli effettivi datori di lavoro (i cosiddetti Capociurma) non implica l'illegittimità della disposta cancellazione delle giornate lavorative che il ricorrente assume avere prestato alle dipendenze della Controparte_2 CP_3
.
[...]
Infatti, anche laddove si potesse trarre la conclusione che pure il rapporto di lavoro del ricorrente avrebbe dovuto essere imputato ai Capociurma, ciò sarebbe irrilevante ai fini del presente giudizio, nell'ambito del quale le domande si fondano sull'asserito svolgimento di attività lavorativa subordinata alle dipendenze della Controparte_2
cui si riferiscono le giornate lavorative disconosciute oggetto del Controparte_3 giudizio, mentre esula da quanto oggetto di causa e dal petitum formulato dal ricorrente la circostanza che questi possa aver svolto attività lavorativa alle dipendenze di un soggetto giuridico terzo (Capociurma).
In definitiva, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. in atti, vanno dichiarate irripetibili.
Va invero condiviso il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui per l'operatività dell'articolo 152 delle disp. di att. al c.p.c. è necessario che “il diritto alla prestazione (costituisca) l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento” (Cass. n.
16676/2020), ragione per cui “il beneficio dell'esonero, in deroga al regime ordinario di soccombenza, è stato perciò negato nei giudizi aventi ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione dell'interessato negli elenchi dei lavoratori agricoli” (Cass. n. 37973/2022). Per il caso in cui oggetto del 14
giudizio non sia solo l'accertamento del diritto della parte ad ottenere la reiscrizione negli elenchi agricoli, ma anche quello volto al riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione (anche eventualmente recuperata dall' ), giova richiamare quanto CP_1 precisato da Cass. n. 37973/2022 che, nell'evidenziare che “L'iscrizione negli elenchi è, dunque, uno degli elementi costitutivi per integrare il diritto alla prestazione previdenziale, sicché non è consentito riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale senza l'attualità del diritto alla iscrizione”, con la conseguenza che
“…l'interessato, a seguito di cancellazione dagli elenchi medesimi, nel rispetto del termine di legge, dovrà -o potrà chiedere anche la reiscrizione negli elenchi, nel giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione”, ha affermato che “il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione” (v., da ultimo, Cass.
n. 10038/2024)”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Catania, 8 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 2/12/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5881/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dagli avv.ti Parte_1
OR LO e PP AR;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'avv. Maria Rosaria Battiato;
-Resistente-
; Controparte_2 Controparte_3
-Resistente-
Le parti concludevano come da note scritte autorizzate in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 19.06.2024, parte ricorrente esponeva: che il ricorrente ha prestato attività lavorativa quale bracciante agricolo per conto della
, in persona del legale rappresentante, Controparte_2 Controparte_3 con sede in Ramacca c.da Pietrosa snc, codice fiscale per 171 giornate P.IVA_1 agricole per l'anno 2019 e 103 per l'anno 2020; che dall'esame del proprio estratto contributivo notava che l' aveva disposto il disconoscimento e conseguente CP_1 cancellazione delle giornate agricole per gli anni 2019 e 2020 svolte per conto della
. Avverso tale disconoscimento in data Controparte_2 Controparte_3
08.07.2022 inoltrava ricorso amministrativo al Comitato I.N.P.S. per l'anno CP_4 2
2019 e 2020; che tale ricorso amministrativo a tutt'oggi è rimasto privo di riscontro;
che contemporaneamente l' ha richiesto il pagamento di quanto corrisposto a titolo CP_1 di Disoccupazione Agricola per gli anni oggetto di cancellazione;
che la cancellazione delle giornate agricole risulta del tutto illegittima ed inesatta poiché il ricorrente ha regolarmente lavorato come bracciante agricolo nel periodo indicato e che tale cancellazione lede la reale posizione contributiva del ricorrente;
che tale comportamento lede anche quanto disposto dall'art. 43, comma 7 del D.L. 76/2020 convertito con L.
120/2020 che ha disposto la cessazione della pubblicazione degli elenchi trimestrali dei lavoratori agricoli e disposto la comunicazione obbligatoria del disconoscimento delle giornate;
che la cancellazione operata dall' risulta priva di un'adeguata CP_1 motivazione e la formula generica utilizzata “non risulta iscritto negli elenchi agricoli” non giustifica i provvedimenti adottati;
che negli anni 2019 e 2020 contestati il sig. Pt_1
ha lavorato come bracciante agricolo per la .
[...] Controparte_2 [...] per 171 giornate agricole per l'anno 2019 e 103 per l'anno 2020, giornate CP_3 che il datore di lavoro ha regolarmente dichiarato sia dal punto di vista economico che contributivo, con la consegna ed elaborazione delle buste paga e delle CU. Documenti non solo consegnati al ricorrente ma risultanti dai libri contabili della Società e all'Agenzia delle Entrate;
che, inoltre risulta anche la denuncia di tali giornate di lavoro tramite l'invio dei modelli DMAG da parte della Società, che quanto detto trova ulteriore riscontro dalle verifiche a suo tempo effettuate dall' ; che, difatti, non CP_1 solo il ricorrente ha percepito regolarmente la disoccupazione agricola per tali anni ma anche i relativi contributi figuravano nell'estratto contributivo prima della cancellazione operata dall' ; che nel momento in cui l' effettua dei riscontri su CP_1 CP_1 prestazioni e documentazioni già verificate positivamente non può inaudita altera parte operare la cancellazione delle giornate agricole richiedendo i compensi per le somme percepite a titolo di disoccupazione agricola e cancellando i relativi contributi;
che quando l'ente previdenziale contesti l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione, ha l'onere di fornire la relativa prova, cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova;
che il rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la . per le Controparte_2 Controparte_3 modalità concrete di svolgimento possiede tutte le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c. sussistendo inequivocabilmente tutti gli elementi fondamentali rivelatori della subordinazione;
che tali elementi, secondo l'orientamento saldamente accreditato presso il Supremo Collegio, consistono: - nella sottoposizione del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro (era 3
costui ad organizzare il lavoro da svolgere e come svolgerlo, il luogo in cui veniva eseguito, gli orari giornalieri); - nell'osservanza di un orario di lavoro costante;
- nell'osservanza delle direttive sulle modalità di svolgimento del lavoro;
- nella corresponsione della retribuzione a scadenze prestabilite;
- nell'obbligo di giustificare assenze o ritardi, - nell'assenza di una struttura imprenditoriale in capo al lavoratore;
che il ricorrente ha lavorato con la mansione di bracciante agricolo alle dipendenze della per 171 giornate agricole per l'anno 2019 Controparte_2 Controparte_3
e 103 per l'anno 2020; che a sostegno della prova del rapporto di lavoro nei confronti del datore di lavoro e riconosciuto a suo tempo da parte dell' : - per Parte_2
l'anno 2019: Buste paga, CU, DMAG;
Ricorso Amministrativo;
- per l'anno 2020;
Buste paga, DMAG, Ricorso Amministrativo;
che il lavoratore è stato sempre retribuito regolarmente e mensilmente a seguito della prestazione effettuata per conto della società; che il lavoratore ha prestato la propria attività presso i fondi agricoli indicati dalla Società siti nella Sicilia Orientale per le attività previste per la mansione di assunzione;
che tale documentazione testimonia non solo l'esistenza del rapporto di lavoro ma come il ricorrente sia stato regolarmente impiegato quale bracciante agricolo;
che si invoca altresì l'automaticità delle prestazioni previdenziali relativamente al riconoscimento delle giornate agricole cancellate dall' CP_1
Tanto premesso il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: Ordinare l'annullamento della cancellazione da parte dell' in persona del legale rappresentante, delle CP_1 giornate agricole svolte per conto della . e Controparte_2 Controparte_3 precisamente 171 per l'anno 2019 e 103 per l'anno 2020 e per l'effetto disporre l'inserimento delle suddette giornate agricole nell'estratto contributivo individuale con il riconoscimento dei relativi contributi nonché l'annullamento da parte dell' CP_1 della richiesta di pagamento al ricorrente relativo alla disoccupazione agricola per i suddetti anni;
E conseguentemente - Accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata del sig. nella qualità di bracciante agricolo Parte_1
OTD, svolto alle dipendenze della per Controparte_2 Controparte_3
171 giornate agricole per l'anno 2019 e 103 per l'anno 2020; - Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a trattenere la riscossa indennità di disoccupazione agricola per 171 giornate agricole per l'anno 2019 e 103 per l'anno 2020 con pieno riconoscimento contributivo del rapporto di lavoro svolto in relazione alle giornate lavorative e il diritto a trattenere le prestazioni erogate a suo favore;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute già operate sulla liquidazione della per gli anni 2019 e 2020 Parte_3 sul presupposto dell'annullamento dell'impugnato provvedimento;
- Condannare 4
l' affinché provveda alla relativa reiscrizione del ricorrente per gli anni 2019 e CP_1
2020 quale bracciante agricolo e di compiere gli atti all'uopo necessari e consequenziali nonché di restituire gli importi illegittimamente trattenuti;
- Accertare e dichiarare la nullità dei provvedimenti impugnati
Fissata l'udienza di discussione si costituiva il resistente svolgendo ampie ed CP_1 articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Nelle more del giudizio il ricorrente rinunciava alla domanda nei confronti del convenuto cui non era stato nemmeno Controparte_2 Controparte_3 notificato l'atto introduttivo del giudizio e che non costituiva, comunque, contraddittore necessario, vista la finalità della domanda proposta.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 2.12.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Preliminarmente il decidente rileva, alla luce della documentazione versata in atti,
l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità per intervenuta decadenza dall'azione CP_ giudiziale sollevata dalla resistente
Venendo all'esame dei motivi di merito del ricorso, in primo luogo deve evidenziarsi, quanto alla lamentata omessa motivazione del provvedimento avverso il quale il ricorrente è insorto, che l'emissione di provvedimenti di disconoscimento costituisce una facoltà riconosciuta dall'ordinamento all'Istituto non soggetta agli oneri motivazionali di cui alla l. n. 241/1990, risultando, peraltro, l'atto di disconoscimento sufficientemente articolato allo scopo di consentire il diritto di difesa del destinatario sul quale grava l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato.
Osserva il decidente che giova, poi, premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_1 rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha 5
l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. sez. lav.
12/6/2000 n. 7995; Cass. sez. lav. 19/5/2003 n. 7845; Cass. sez. lav. 28/6/2011 n.
14296).
Tali principi sono stati da ultimo ribaditi da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha precisato quanto segue: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”.
Pertanto, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato dell'impresa (Cass. sez. lav.,
20/3/2001 n. 3975).
Orbene, sotto questo profilo, non si ritiene che parte ricorrente abbia fornito la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro svolto alle dipendenza dell'azienda agricola sopra indicata per i periodi invocati.
Giova evidenziare che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro 6
subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. sez. lav. 9/3/2009 n. 5645).
Pertanto, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima.
In base agli ordinari principi processuali e agli oneri di allegazione, contestazione e prova, peraltro, gli oneri in ogni modo gravanti sul lavoratore presuppongano, sul piano CP_ logico, un corrispondente onere di allegazione, in particolare nel caso in cui l' contesti il carattere fittizio del rapporto ovvero l'insussistenza della subordinazione
(Cass. n. 13877/2012, cit.). In applicazione dell'art. 414 c.p.c., è necessario che l'attore indichi, in maniera quanto più dettagliata possibile - compatibilmente con la natura del rapporto controverso - i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato, il cui accertamento è necessario ai fini previdenziali invocati. Ne discende che, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, è necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima, non essendo a tal fine sufficiente la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
Nel caso di specie non possono ritenersi adeguatamente assolti gli oneri di allegazione e prova gravanti in capo al ricorrente, essendo stati prospettati in termini non sufficientemente definiti i caratteri tipici della subordinazione ovvero degli elementi,
c.d. “sintomatici”, che consentano quantomeno di presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto.
Invero, nel ricorso parte ricorrente si è limitata ad affermare che il ricorrente ha lavorato con la mansione di bracciante agricolo alle dipendenze della . Controparte_2 per 171 giornate agricole per l'anno 2019 e 103 per l'anno 2020; che Controparte_3
a sostegno della prova del rapporto di lavoro nei confronti del datore di lavoro e riconosciuto a suo tempo da parte dell' : - per l'anno 2019: Buste Parte_2 paga, CU, DMAG;
Ricorso Amministrativo;
- per l'anno 2020; Buste paga, DMAG, 7
Ricorso Amministrativo;
che il lavoratore è stato sempre retribuito regolarmente e mensilmente a seguito della prestazione effettuata per conto della società; che il lavoratore ha prestato la propria attività presso i fondi agricoli indicati dalla Società siti nella Sicilia Orientale per le attività previste per la mansione di assunzione;
che tale documentazione testimonia non solo l'esistenza del rapporto di lavoro ma come il ricorrente sia stato regolarmente impiegato quale bracciante agricolo;
Ora, appare chiaro che l'istante si è limitato ad asserire, senza meglio specificare, di avere espletato un certo numero di giornate di lavoro, peraltro indicate in cifra cumulativa senza precisazione alcuna in ordine ai giorni di effettiva prestazione, in terreni non meglio identificati se non tramite generico richiamo a molteplici comuni della Sicilia Orientale, adducendo, in maniera apodittica, di avere rispettato l'orario di lavoro, di avere osservato ordini impartiti dal datore di lavoro e di avere svolto mansioni agricole non meglio descritte, omettendo anche di specificare il tipo di prodotti ortofrutticoli raccolti, nonché di indicare per ciascuno di essi il periodo e i tempi di raccolta. Le suddette allegazioni risultano del tutto generiche al fine di individuare gli esatti caratteri e consistenza dell'attività lavorativa svolta, onde qualificarla in termini di rapporto di lavoro subordinato.
Tanto già giustificherebbe il rigetto della domanda attorea e tanto ha determinato la decisione in ordine alla non ammissione degli articolati istruttori formulati da parte ricorrente, in ragione della generica formulazione degli stessi, comunque non idonea a sopperire alle carenze allegatorie.
Invero, i capitoli di prova, oltre a contenere elementi fattuali non specificamente allegati in ricorso e perciò non introducibili nel giudizio mediante l'articolato del mezzo di prova, stante l'operatività del principio di allegazione, sono insufficienti a dimostrare l'esistenza anche solo degli elementi sintomatici dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in ragione della generica formulazione senza l'indicazione dei giorni specifici in cui è stata prestata l'attività lavorativa e senza la determinazione della ripartizione di dette giornate nei diversi periodi dell'anno in cui sarebbe stata svolta tale attività per il numero complessivo di giornate ivi indicate. Siffatta formulazione degli articolati istruttori non consente di ricavare il positivo accertamento del dedotto rapporto di lavoro agricolo subordinato, considerato che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze datoriali tali da conformare tempi, contenuto e modalità di svolgimento della prestazione e considerato che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro 8
autonomo, oltre al richiamato assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, è il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale e l'assenza di titolarità dei mezzi della produzione da parte del lavoratore.
Inoltre, i capitoli di prova sono privi di indicazione precisa dei luoghi in cui sarebbe stato svolto il lavoro agricolo, privi di indicazione dei prodotti agricoli alla cui raccolta il ricorrente sarebbe stato preposto (il che fa sfumare la verosimiglianza di quanto prospettato in ricorso), risultando peraltro insufficiente a comprovare l'esistenza del vincolo di subordinazione la sola circostanza che venissero utilizzati attrezzi e furgone della società cooperativa, in assenza di altri indici sintomatici rilevanti, dovendo ribadirsi che il pagamento della retribuzione a mezzo di assegno bancario avrebbe potuto essere provato documentalmente, circostanza quest'ultima pregnante ove si consideri la facile reperibilità delle relative attestazioni bancarie.
Ne consegue, nella fattispecie in esame, il difetto di allegazione e di prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura (necessaria per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati e ai fini previdenziali invocati), non avendo parte ricorrente provato né l'esistenza del rapporto di lavoro né gli elementi che consentano di configurare la sussistenza della subordinazione, e ciò alla luce delle stesse allegazioni della parte, non avendo questa dedotto sufficienti elementi che consentano di configurare, già in astratto, la sussistenza di un siffatto rapporto.
Parimenti la documentazione prodotta (consistente in modelli CUD, buste paga, certificazioni “Unica”) non appare idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso, trattandosi di documentazione di formazione unilaterale, tenuto conto, peraltro, dell'inattendibilità degli atti provenienti dall'impresa ove la parte asserisce di avere svolto attività lavorativa, per le anomalie evidenziate nel verbale di accertamento in atti, nemmeno oggetto di generica contestazione da parte del ricorrente.
Orbene, in generale, si ritiene che, laddove emergano elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro (come eccepito dall' nella memoria di costituzione), la CP_1 documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, per assenza dei requisiti tipici della subordinazione o per ritenuta insussistenza dello stesso, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore di lavoro può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le 9
tante, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000), e risulta scarsamente attendibile, per il potenziale eventuale coinvolgimento (e/o per la potenziale eventuale complicità) del datore di lavoro all'opera simulatoria.
In tanto un rapporto può essere instaurato fittiziamente a scapito degli Istituti previdenziali, in quanto il datore di lavoro abbia concorso nell'attività simulatoria, attraverso il rilascio delle buste paga e degli altri modelli la cui redazione rientra nel suo esclusivo ambito di competenza.
Pertanto, nelle controversie in questione, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può essere desunta esclusivamente dalla documentazione predetta, alla quale, per le ragioni sopra esposte, non può che riconoscersi assai modesta rilevanza probatoria.
Altrimenti opinando, si consegnerebbe al datore di lavoro, che concorra nell'illecita opera simulatoria ai danni dell'Ente, il potere di precostituire addirittura le prove per il riconoscimento del rapporto in sede giurisdizionale.
Nel caso di specie, peraltro, come si evince dagli accertamenti ispettivi, diversi elementi depongono per l'inattendibilità della documentazione rilasciata dall'impresa ove parte ricorrente asserisce di avere prestato attività lavorativa.
Infatti, procedendo all'esame del suddetto verbale ispettivo, l'inidoneità della documentazione prodotta emerge da quanto rilevato dagli ispettori.
Dalla lettura del richiamato verbale, si evince che la Controparte_2 [...] ha registrato nelle diverse annualità (tra cui quella per cui è causa) un CP_3 quantitativo di manodopera e, dunque, lavoratori agricoli per un numero di giornate sproporzionato in eccesso rispetto al fabbisogno esposto sulla DA. Infatti sulla DA è esposto un fabbisogno di n. 400 giornate anno mentre risultano dai DMAG ben n.
6.003 giornate nell'anno 2019 e n.
4.295 giornate nell'anno 2020 (cfr. pagg 3 e 4 del verbale ispettivo). Dal verbale ispettivo emerge ancora che già di per sé la forma di sviluppo dell'oggetto sociale così come espresso nell'atto costitutivo della cooperativa rappresenterebbe elementi patologici rispetto all'inquadramento della stessa nell'ambito previdenziale. Ed ancora : “Il Ministero ha specificato l'impossibilità per tali cooperative di assumere direttamente braccianti agricoli con lo scopo unico ed esclusivo di distaccarli presso le singole aziende agricole dei soci per lo svolgimento del lavoro che compete ai soci stessi. In questi casi infatti, specifica il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, la società cooperativa opera come un'agenzia di somministrazione di lavoro attesa l'indebita cesura tra il datore di lavoro formale (la cooperativa) ed il datore di lavoro reale (il singolo socio)”. E poi proseguendo “in buona sostanza, sempre 10
alla luce degli accertamenti condotti, non è emersa nessuna transazione commerciale riferibile alla attività prevalente dichiarata dalla ditta, ossia: Attività che seguono la raccolta;
l'analisi della documentazione esibita, infatti, non ha fatto emergere in nessuna transazione commerciale registrata nella contabilità della cooperativa l'erogazione di servizi in favore di terzi che abbiano conferito il prodotto per sottoporlo a fasi di lavorazione, bensì, la ditta, ha sempre svolto le attività poste in essere su prodotti propri e , quindi l'attività prevalente della ditta, nei fatti, è il Commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli mentre le attività che seguono la raccolta sono da intendersi quali attività connesse alla predetta attività prevalente riscontrata” (cfr. pag. 5 del verbale ispettivo).
Si legge, ancora, nel verbale ispettivo: “Infatti, seppur la cooperativa abbia proceduto all'acquisto di frutto pendente (invero in quantità irrisorie rispetto ai volumi di prodotto commercializzati) le attività di raccolta sono state sempre affidate a soggetti terzi che, seppur totalmente in nero, hanno agito quali vere e proprie imprese di servizi, in totale autonomia rispetto all'odierna committente, assumendo una sorta di appalto delle operazioni di raccolta e rappresentandosi falsamente quali dipendenti della odierna ispezionata in assenza dei requisiti di subordinazione previsti dalla norma. Infatti, come emerge dalle dichiarazioni raccolte, la cooperativa ha commissionato a noti soggetti dediti a tale tipo di attività, (i cosiddetti Capociurma) le operazioni di raccolta, investendo costoro dell'onere di procedere alla selezione ed al reclutamento dei lavoratori necessari allo scopo;
di provvedere al trasporto degli stessi con mezzi propri;
di provvedere alla retribuzione dei lavoratori occupati;
come contropartita la cooperativa ha provveduto ade erogare il corrispettivo per il servizio ricevuto in misura proporzionale alla quantità del prodotto raccolto, seppur attraverso l'apparente erogazione di somme sotto forma di retribuzione in favore degli effettivi operai occupati che sono stati falsamente assunti dalla cooperativa e ch3e hanno successivamente provveduto a ripartire le somme incassate all'interno della ciurma nella quale sono stati impiegati.
Dal verbale si legge, inoltre: “In particolare, è emerso che l'attività di Amministrazione della cooperativa è stata solo documentalmente condotta nell'ambito delle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione legittimamente eletto e che, di fatto, tutti gli atti, sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, sono stati compiuti da soggetti privi di titolo che si sono interposti. Tale emergenza ispettiva pone in secondo piano gli aspetti precedentemente descritti atteso che la cesura rilevata tra i Legali Rappresentanti della
Cooperativa e gli effettivi Amministratori riscontrati in ambito delle attività ispettive 11
condotte che, di fatto, hanno realizzato l'amministrazione del Soggetto Giuridico oggi ispezionato, rilevano una palese interposizione nell'esercizio dell'impresa, non consentita dall'ordinamento.”(cfr. pagg. 6 e 7 del verbale ispettivo).
Il verbale ispettivo conclude: “In estrema analisi, l'esame della documentazione raccolta, delle dichiarazioni assunte e gli esiti degli accertamenti posti in essere hanno evidenziato che l'attività di impresa falsamente dichiarata in capo alla è, di CP_2 fatto, inesistente. In buona sostanza la Mr. Orange Green Life Cooperativa ha rappresentato una scatola vuota, praticamente un timbro che è stato utilizzato per il fine di attuare scopi personali fuori da ogni controllo sotto la copertura del Soggetto
Giuridico da questa rappresentato, tra i quali, ma non solo, quello di consentire distorsioni del mercato attuando una preordinata e pianificata evasione contributiva totale ed al contempo fruendo delle agevolazioni e delle facilitazioni attribuite al particolare Ente Giuridico utilizzato.” (cfr. pagg. 8 e 9 del verbale ispettivo).
In definitiva, dall'accertamento posto in essere e non confutato dalle allegazioni di parte ricorrente né dalla produzione documentale effettuata, si evince che la cooperativa presunta datrice di lavoro era solo una scatola vuota, praticamente un timbro e che l'attività di impresa falsamente dichiarata in capo alla è, di fatto, CP_2 inesistente.
Pertanto, i rapporti di lavoro come denunciati, sono stati correttamente disconosciuti.
Ora, considerate le anomalie evidenziate in sede di accertamenti ispettivi, la documentazione di provenienza del presunto datore di lavoro consistente in buste paga perde, per l'anzidetto, qualsivoglia rilevanza.
Orbene, osserva il decidente che quanto al valore probatorio dei verbali ispettivi, va evidenziato che con la nuova disciplina positiva dettata dal quinto comma dell'art.10 del
D. lgs.vo 124 del 2004, ove è stabilito che “i verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati” il legislatore delegato attribuisce al verbale la natura di “fonte di prova” in ordine agli “elementi di fatto” a condizione che questi siano stati “acquisiti e documentati” dagli ispettori nel corso dell'accertamento e che di tali acquisizioni documentali si faccia quindi menzione nel verbale.
Tale norma, quindi, non solo rappresenta una specificazione dei principi da tempo elaborati nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla efficacia probatoria dei verbali ispettivi, ma consente di individuare degli elementi che attribuiscono un significato specifico con finalità non meramente ricognitiva. 12
Alla luce del nuovo dettato normativo può affermarsi, in linea con un precedente orientamento giurisprudenziale intermedio e maggioritario che, assodata l'efficacia probatoria assoluta del verbale per la parte relativa agli atti compiuti dal verbalizzante o che questi attesti essere avventi in sua presenza, le circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese de relato od in seguito ad esame di documenti, costituiscono elementi di prova liberamente apprezzabili dal Giudice ai sensi dell'art.116 c.p.c secondo il suo prudente apprezzamento, in concorso con gli altri elementi probatori;
il Giudice, con adeguata motivazione, può anche considerare il verbale prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di altri mezzi istruttori.
Infine, non si può non ricordare che l'accertamento predetto è frutto di riscontri documentali e degli elementi raccolti dagli Ispettori;
ed in proposito, con riferimento alla valenza probatoria delle risultanze scaturite dagli accertamenti, va osservato come i verbali di accertamento redatti da tali Ispettori: ''.... fanno fede fino a querela di falso delle dichiarazioni in essi contenute e degli altri fatti che il pubblico ufficiale (tale è considerato detto Ispettore), attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, e possiedono, per quanto riguarda le altre circostanze che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta, per averle apprese da terzi o a seguito di indagini, un grado di attendibilità che può essere infirmato da una specifica prova contraria e, in mancanza di questa, possono costituire prove sufficienti di tutte le circostanze riferite dal verbalizzante medesimo '' (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 5820/1979; nello stesso senso Corte App. Mi-lano 05.12.1980, Pret. Treviso 27.01.1993, Trib.
Treviso 31.05.1995). Ed ancora, sul punto in esame, si è pronunciata la Suprema Corte, secondo cui: " I verbali di accertamento resi dagli ispettori del lavoro o da funzionari degli istituti previdenziali fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'articolo 2700 del Cc, relativamente alla provenienza del sottoscrittore, ma anche per le dichiarazioni a lui rese, e per i fatti attestati come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Le circo- stanze riportate hanno attendibilità che può essere infirmata solo da specifica prova contraria" (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7168 del 21.07.1998, n. 405 del 14.01.2004). In relazione a tale unanime orientamento giurisprudenziale, pur ipotizzando che la valenza probatoria del verbale di accertamento ispettivo in questione rivesta efficacia fino a prova contraria, va rilevato come nessuna contestazione specifica e/o motivata sia stata proposta da parte ricorrente per smentire quanto analiticamente individuato dagli
Ispettori procedenti nel verbale di accertamento medesimo. Così Cassazione civile sez. 13
lav.19 aprile 2010 n. 9251 Coni C. Isp. prov. lav. Siracusa Fonti: Giust. civ.Mass. 2010,
4, 560, Diritto & Giustizia 2010; Cassazione civile sez. lav. 25 febbraio 2009 n. 4558 CP_ Ce C. Fonti: Diritto & Giustizia 2009;Cassazione civile sez. lav. 06 giugno 2008 n. CP_ 15073 S. C. Fonti: Giust. civ. Mass. 2008, 6, 890 e da ultimo la recente sentenza della cassazione n.8567 del 29/04/2016.
Orbene, nel caso in esame, a fronte dell'analiticità del verbale di accertamento che si fonda oltre che sulle dichiarazioni acquisite dagli Ispettori sulla copiosa documentazione dagli stessi esaminata che appare assolutamente non suscettibile di essere smentita, risultano del tutto insufficienti le allegazioni e la prova testimoniale offerta.
Sotto altro aspetto va osservato che la circostanza per cui, nel verbale di accertamento, gli ispettori abbiano ravvisato che alcuni lavoratori sono stati effettivamente impiegati in attività bracciantili dagli effettivi datori di lavoro (i cosiddetti Capociurma) non implica l'illegittimità della disposta cancellazione delle giornate lavorative che il ricorrente assume avere prestato alle dipendenze della Controparte_2 CP_3
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[...]
Infatti, anche laddove si potesse trarre la conclusione che pure il rapporto di lavoro del ricorrente avrebbe dovuto essere imputato ai Capociurma, ciò sarebbe irrilevante ai fini del presente giudizio, nell'ambito del quale le domande si fondano sull'asserito svolgimento di attività lavorativa subordinata alle dipendenze della Controparte_2
cui si riferiscono le giornate lavorative disconosciute oggetto del Controparte_3 giudizio, mentre esula da quanto oggetto di causa e dal petitum formulato dal ricorrente la circostanza che questi possa aver svolto attività lavorativa alle dipendenze di un soggetto giuridico terzo (Capociurma).
In definitiva, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. in atti, vanno dichiarate irripetibili.
Va invero condiviso il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui per l'operatività dell'articolo 152 delle disp. di att. al c.p.c. è necessario che “il diritto alla prestazione (costituisca) l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento” (Cass. n.
16676/2020), ragione per cui “il beneficio dell'esonero, in deroga al regime ordinario di soccombenza, è stato perciò negato nei giudizi aventi ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione dell'interessato negli elenchi dei lavoratori agricoli” (Cass. n. 37973/2022). Per il caso in cui oggetto del 14
giudizio non sia solo l'accertamento del diritto della parte ad ottenere la reiscrizione negli elenchi agricoli, ma anche quello volto al riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione (anche eventualmente recuperata dall' ), giova richiamare quanto CP_1 precisato da Cass. n. 37973/2022 che, nell'evidenziare che “L'iscrizione negli elenchi è, dunque, uno degli elementi costitutivi per integrare il diritto alla prestazione previdenziale, sicché non è consentito riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale senza l'attualità del diritto alla iscrizione”, con la conseguenza che
“…l'interessato, a seguito di cancellazione dagli elenchi medesimi, nel rispetto del termine di legge, dovrà -o potrà chiedere anche la reiscrizione negli elenchi, nel giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione”, ha affermato che “il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione” (v., da ultimo, Cass.
n. 10038/2024)”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Catania, 8 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta