Sentenza 8 marzo 2016
Massime • 1
L'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di assoluzione in grado d'appello, proposto dalla persona offesa costituita parte civile, comporta la condanna di quest'ultima a rifondere all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, le spese sostenute nel giudizio di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/03/2016, n. 23529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23529 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2016 |
Testo completo
23529/ 1 6 29 M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 08/03/2016 440/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FAUSTO IZZO - Presidente - REGISTRO GENERALE Dott. SALVATORE DOVERE - Consigliere - N.38058/2015 Dott. GABRIELLA CAPPELLO - Consigliere - Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA - Consigliere - Dott. GIUSEPPE PAVICH Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENCA sul ricorso proposto da: SILVESTRI FILIPPO N. IL 05/01/1970 avverso la sentenza n. 2692/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI del 19/06/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRANCESCO SALZANOGenche ha concluso per boments con rinvio al findice civile, R.Lotro atto che per le forte civile reverente l'ev. L. Rota, intibuto procesmele Hell' ewito Biagio Di Meglio, he insistito per l'accoflimento tel ricors, Udit,i Rifensore Avv. Gioffre M.A., entitats proceunale ital Lifenwore in filacie Hi Rento Frenceco, ew. G. Trein, che in è riportata alle memorie e he chiesto il rifetto Mel ricorus, by RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 19 giugno 2014, la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 9 giugno 2011 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, assolveva FR DO dal delitto di lesioni colpose a lui ascritto (al capo A della rubrica), perché il fatto non sussiste. Oggetto del processo, e in particolare dell'addebito mosso al DO nella sua qualità di ginecologo, é il fatto di non avere adeguatamente valutato le condizioni della paziente Annunziata AN (che egli aveva seguito durante la gravidanza) successivamente al parto, avvenuto il 25 agosto 2006, in occasione del quale la AN dava alla luce una bambina. La donna, che lamentava una sintomatologia dolorosa addominale, presentava una lesione della parete uterina, con formazione di ematoma;
ma il DO ometteva di praticare le necessarie terapie (in particolare terapia anticoagulante e antinfiammatoria), di disporre il ricovero ospedaliero della paziente e di controllare il riassorbimento dell'ematoma; a causa di tale condotta negligente e omissiva, secondo l'accusa, la AN era nuovamente costretta a ricoverarsi con diagnosi di grosso ematoma paracervicale in data 19 settembre 2006 e successivamente (il 25 settembre 2006), in conseguenza di ciò, veniva sottoposta a intervento di isterectomia, che determinava l'incapacità assoluta a procreare. Secondo la Corte di merito, l'accusa non era da ritenersi provata in quanto, sulla base degli elementi forniti dall'istruzione dibattimentale (ivi compresi gli : apporti peritali), le condizioni della AN successive al parto (dolori normalmente riferibili alla condizione post partum;
paziente deambulante, presente a se stessa, senza febbre e con valori pressori ed ematochimici nella norma) non lasciavano ritenere che la stessa andasse incontro a una condizione tale da rendere necessaria l'isterectomia; in tale quadro, la terapia conservativa praticata dal dott. DO (basata su antibiotici, antiedemigeni e antinfiammatori) era idonea, mentre non lo sarebbe stata univocamente la somministrazione di anticoagulanti, che secondo alcuni esperti sarebbe stata anzi controindicata, potendo favorire la fonte emorragica, concorrendo ad aumentare la dimensione dell'ematoma.
2. Avverso la sentenza d'appello, ai soli effetti civili, ricorre la parte civile LI LV, marito della AN. Il ricorso é articolato in tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge sostanziale (art. 590 cod.pen.) e processuale (artt. 192 e 234 cod.proc.pen.), nonché vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di valutare le osservazioni del consulente prof. Zullo (della difesa dei coimputati) e di alcuni testimoni 2 dell'accusa, valutando inoltre in modo erroneo le considerazioni del consulente del P.M. dott. Cenzato, il quale, al pari del prof. Zullo, aveva dichiarato che la sintomatologia lamentata dalla AN avrebbe dovuto indurre il dott. DO a ricercarne l'origine e a porre in essere rimedi tempestivi. Anche con riferimento alla condotta del dott. DO dopo la dimissione della paziente, il dott. Cenzato e il prof. Zullo avevano fornito indicazioni tese a evidenziare la carente valutazione, da parte dell'imputato, del persistere della sintomatologia, che avrebbe dovuto consigliare un ricovero urgente della AN per effettuare i necessari esami clinici, radiografici ed ecografici;
l'inidoneità della terapia praticata in questo arco temporale, che doveva essere comprensiva di anticoagulanti e antinfiammatori a dosaggio pieno;
nonché il fatto (evidenziato in particolare dal prof. Zullo) che siano stati del tutto trascurati gli esami clinici eseguiti all'atto del ricovero, i cui esiti rendevano necessario procedere all'isterectomia. Lamenta inoltre il ricorrente che, con riguardo ad alcuni ulteriori aspetti, la Corte di merito non ha tenuto in alcun conto le deposizioni della persona offesa e dello stesso LV, ad esempio in ordine all'elevata temperatura corporea della paziente, persistente nel tempo, a fronte della quale la Corte territoriale ha sostenuto in sentenza che non vi era febbre: circostanza ricavata dal diario clinico tenuto dallo stesso DO e, pertanto, non attendibile.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamentano violazione di legge sostanziale (artt. 590 e 40 comma 2 cod.pen.) e processuale (art. 192 cod. proc.pen.), nonché difetto di motivazione, in riferimento all'erronea valutazione della Corte di merito circa il nesso di causalità tra la condotta omissiva del DO e la perdita della capacità a procreare della AN: deduce il ricorrente che, in base al giudizio controfattuale, se il DO avesse valutato correttamente le condizioni della paziente dopo il parto e non avesse sottovalutato la sintomatologia lamentata dalla stessa, con ogni probabilità l'evento lesivo non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato in modo tale da consentire la guarigione dell'organo.
2.3. Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente rivendica la propria legittimazione a formulare domanda risarcitoria, agendo iure proprio, anche nei confronti del DO, richiamando all'uopo la giurisprudenza formatasi in merito.
3. Con memoria depositata in data 3 marzo 2016, il difensore del dott. FR DO ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, deducendo difetto di legittimazione e carenza d'interesse del ricorrente, o il rigetto del ricorso perché infondato in relazione alla mancanza di nesso causale fra l'evento e condotta dell'imputato e, più in generale, attraverso la contestazione degli argomenti posti a base del ricorso stesso;
ha altresì chiesto la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in proprio favore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Muovendo, per ragioni metodologiche, dalla questione della dedotta carenza di legittimazione del ricorrente, e restando impregiudicata ogni valutazione in ordine al merito del ricorso, va riconosciuta quanto meno in astratto al ricorrente medesimo, marito della persona offesa del delitto di lesioni colpose, la legittimazione ad agire iure proprio in veste di parte civile. Sul punto, del resto, é ormai pacifica la giurisprudenza civile di legittimità nel riconoscere che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso;
ne consegue che in tal caso il congiunto é legittimato ad agire iure proprio contro il responsabile (Sez. Un. civili, Sentenza n. 9556 del 01/07/2002, Rv. 555495, Scoppa ed altra c. Clinica Stabia SpA;
negli stessi termini vds. più di recente Sez. 3, Sentenza n. 8546 del 03/04/2008, Rv. 602633, La Rosa e altro c. Costa e altro;
Sez. 3, Sentenza n. 2228 del 16/02/2012, Rv. 621461, Guiducci e altro c. Bianchi e altri). Anche nell'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale, del resto, é legittimato a costituirsi parte civile al fine di ottenere il risarcimento del danno morale subito in conseguenza del reato anche colui che non é persona offesa dello stesso (Sez. 2, Sentenza n. 4816 del 15/01/2010, Bertozzi, Rv. 246280) e, dunque, non solo il soggetto passivo del reato (cioé il titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice), ma anche il danneggiato, ossia chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato (Sez. 1, Sentenza n. 4060 del 08/11/2007, Sommer e altri, Rv. 239189; Sez. 1, Sentenza n. 46084 del 21/10/2014, Galdiero, Rv. 261482; Sez. 2, Sentenza n. 4380 del 13/01/2015, Lauro e altro, Rv. 262371; Sez. 6, Sentenza n. 11295 del 02/12/2014, dep. 2015, Vignati e altro, Rv. 263170). Tanto premesso, e venendo alle doglianze più specificamente articolate dal ricorrente avverso l'impugnata sentenza, il primo motivo di ricorso é infondato. Deve muoversi dalla considerazione che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi 4 parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Con particolare riguardo alle considerazioni oggetto di censura, svolte dalla Corte di merito proposito dei contributi dei consulenti tecnici delle parti in ordine al tema di prova, in virtù del principio del libero convincimento, il giudice di merito, pur in assenza di una perizia d'ufficio, può scegliere tra le diverse tesi prospettate dai consulenti delle parti, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto, con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni della scelta nonché del contenuto della tesi disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti e, ove tale valutazione sia effettuata in modo congruo, é inibito al giudice di legittimità procedere ad una differente valutazione, trattandosi di accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 4, Sentenza n. 8527 del 13/02/2015, Sartori, Rv. 263435). Nella specie, la Corte territoriale muove innanzitutto, correttamente, dalla premessa (vds. pag. 5 sentenza impugnata) che al DO é contestato il solo reato di cui al capo A), rispetto al quale l'evento lesivo non é l'operazione di isterectomia di cui al capo B) (contestata ad altri coimputati, tutti peraltro assolti in primo grado), ma unicamente il prodursi del "grosso ematoma paracervicale" che rendeva necessario il ricovero della AN il 19 settembre 2006. Pertanto, la lettura dei dati probatori e dei contributi degli esperti va perimetrata sulla base del predetto editto imputativo e della corrispondente contestazione in fatto. In relazione a ciò, deve osservarsi che la Corte di merito ha compiutamente esaminato le risultanze istruttorie e le valutazioni dei consulenti di parte, fornendo adeguata motivazione del proprio convincimento sulla base di elementi oggettivi comunque emersi dall'istruzione dibattimentale: ciò sia con riferimento alle condizioni generali della AN dopo il parto, sia con riferimento alla terapia praticata dal dott. DO e proseguita dopo la dimissione della AN e fino al successivo, nuovo ricovero. Quanto alle prime, il fatto che esse siano state ricavate in parte qua dal c.d. diario clinico compilato dal dott. DO non consente di disattenderne eo ipso il contenuto o di ricavarne l'inattendibilità: pur a fronte delle contrarie dichiarazioni della AN e dello stesso LV, le notazioni ivi riportate in base alle quali, nel primo ricovero, la paziente era deambulante, presente a se stessa, non affetta da iperpiressia e con valori pressori ed ematici nella norma, e nelle visite successive (tra il 6 e il 18 settembre) risultava sempre apiretica non possono considerarsi probatoriamente neutre o irrilevanti, soprattutto in carenza di univoche spiegazioni e valutazioni da parte degli esperti, e semmai in presenza di elementi confermativi della validità della scelta di attendere il riassorbimento mediante terapia farmacologica, forniti dallo stesso consulente del Pubblico ministero (v. pag. 7 sentenza impugnata). Anche con riferimento alla terapia prescritta dal dott. DO, non può in questa sede censurarsi l'incedere motivazionale della Corte territoriale: la quale, a fronte della sintomatologia lamentata dalla AN, non ravvisa nella condotta del dott. DO elementi univoci di negligenza e inadeguatezza sulla scorta dei contributi dei consulenti di parte, fornendo adeguata motivazione in ordine all'idoneità della terapia praticata dall'imputato (confermata fra l'altro dallo stesso consulente dell'accusa, il quale offre contezza che, anche al momento del ricovero della paziente presso l'ospedale Rizzoli il 19 settembre 2006, la stessa si presentava in buone condizioni generali e dava segni di miglioramento: vds. pag. 7 sentenza impugnata) e, soprattutto, alla possibile incidenza negativa della somministrazione di anticoagulanti nelle condizioni in cui versava la paziente, e alle ragioni che sconsigliavano il ricorso a tale categoria di farmaci, che secondo la parte civile ricorrente sarebbero invece stati necessari. Quanto alla necessità del ricovero, la Corte territoriale ha chiarito che esso, secondo il consulente dell'accusa, sebbene raccomandabile poteva essere sostituito dal riposo assoluto domiciliare con adeguata organizzazione dei controlli, come in effetti avvenne. In definitiva, appare corretto il ragionamento seguito dalla Corte territoriale nel ritenere quanto meno non provata l'inidoneità della condotta terapeutica del dott. DO in rapporto al determinarsi del "grosso ematoma paracervicale" che veniva diagnosticato alla AN all'atto del successivo ricovero in data 19 settembre 2006: ciò sulla scorta di un percorso argomentativo che, alla luce della richiamata giurisprudenza, deve ritenersi immune da vizi logici o carenze censurabili in sede di legittimità.
2. Parimenti infondato, e per analoghe e conseguenti ragioni, é il secondo motivo di ricorso. Non può, all'evidenza, parlarsi di incidenza causale della condotta del dott. DO rispetto all'evento lesivo occorso alla AN in carenza di elementi probatori che ne conclamino univocamente la natura negligente e colposamente omissiva. Oltre a ciò, il giudizio controfattuale evocato dal ricorrente difetta radicalmente delle necessarie premesse logiche e, in specie, dell'individuazione univoca di un comportamento doveroso alternativo a quello tenuto dall'imputato.
3. Pertanto il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali;
inoltre, avuto riguardo alla richiesta di condanna alla rifusione delle spese in favore di controparte, espressamente proposta nei 6 confronti della parte civile ricorrente e risultata soccombente, trova applicazione l'indirizzo interpretativo (qui condiviso) che la Corte ha adottato in relazione all'art. 592, comma 4, cod.proc.pen., nei casi di rigetto o inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di assoluzione in grado d'appello proposto dalla persona offesa costituita parte civile: secondo detto indirizzo, la soccombenza del ricorrente comporta la condanna di quest'ultimo a rifondere all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, le spese sostenute nel giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 8668 del 05/02/2014 - dep. 21/02/2014, Ambrogiani, Rv. 258812; Sez. 6, Sentenza n. 29274 del 12/05/2010, Rinaldi e altro, Rv. 248256). In mancanza del deposito di nota spese, in applicazione del principio secondo cui detta omissione non é preclusiva della liquidazione secondo la tariffa professionale vigente (vds. Sez. 6, Sentenza n. 5680 del 03/12/2007, dep. 2008, Garofalo, Rv. 238730), si procede alla liquidazione delle dette spese come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato nel presente giudizio, che liquida in complessivi € 2000,00. Così deciso in Roma, l'8 marzo 2016. Il Presidente Il Consigliere estensore (Fausto Izzo Giuseppe Pavich) SUPREMAL DI CORTE O I E Z S N A S * CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 7 GIU. 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr.ssa Gabriella Lomelza 7