Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2014, n. 11295
CASS
Sentenza 2 dicembre 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La responsabilità civile derivante da reato ha ad oggetto ogni danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato, e tale rapporto di causalità sussiste anche quando il fatto reato, pur non avendo determinato direttamente il danno, abbia tuttavia prodotto uno stato tale di cose che senza di esse il danno non si sarebbe verificato. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha escluso la configurabilità del nesso causale tra i danni derivanti dalla morte di due lavoratrici conseguente all'incendio della fabbrica in cui le stesse lavoravano e la condotta di omessa denuncia, da parte di appartenenti alla polizia municipale, cui era contestato il reato di cui all'art. 361 cod. pen., delle irregolarità riscontrate in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro all'esito di un controllo tributario effettuato presso l'azienda oltre un anno prima).

Il concorso omissivo nel reato ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen. si distingue dalla fattispecie di omessa denuncia di reato, di cui all'art. 361 cod. pen., in quanto in quest'ultima ipotesi il pubblico ufficiale si limita ad omettere o ritardare di denunciare un reato di cui sia venuto a conoscenza, nella prima, invece, non pone in essere un comportamento doveroso, di carattere positivo che avrebbe potuto impedire la commissione di un reato.

Commentario1

  • 1Processo Veneto Banca: ammesse le parti civili
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 29 gennaio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2014, n. 11295
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11295
Data del deposito : 2 dicembre 2014

Testo completo