Sentenza 2 dicembre 2014
Massime • 2
La responsabilità civile derivante da reato ha ad oggetto ogni danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato, e tale rapporto di causalità sussiste anche quando il fatto reato, pur non avendo determinato direttamente il danno, abbia tuttavia prodotto uno stato tale di cose che senza di esse il danno non si sarebbe verificato. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha escluso la configurabilità del nesso causale tra i danni derivanti dalla morte di due lavoratrici conseguente all'incendio della fabbrica in cui le stesse lavoravano e la condotta di omessa denuncia, da parte di appartenenti alla polizia municipale, cui era contestato il reato di cui all'art. 361 cod. pen., delle irregolarità riscontrate in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro all'esito di un controllo tributario effettuato presso l'azienda oltre un anno prima).
Il concorso omissivo nel reato ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen. si distingue dalla fattispecie di omessa denuncia di reato, di cui all'art. 361 cod. pen., in quanto in quest'ultima ipotesi il pubblico ufficiale si limita ad omettere o ritardare di denunciare un reato di cui sia venuto a conoscenza, nella prima, invece, non pone in essere un comportamento doveroso, di carattere positivo che avrebbe potuto impedire la commissione di un reato.
Commentario • 1
- 1. Processo Veneto Banca: ammesse le parti civiliDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 29 gennaio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2014, n. 11295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11295 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 02/12/2014
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - N. 1816
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 22964/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IG MI, nato a [...] il [...];
2) De IL DO SE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza dell'11 ottobre 2012 emessa dalla Corte d'appello di Salerno;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Dott. FIDELBO Giorgio;
udito il sostituto procuratore generale Dott. AIELLO Roberto, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi per le parti civili gli avvocati Guerra Giacinta e La Greca Renivaldo che hanno chiesto il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26 maggio 2010 il Tribunale di Sala Consilina condannava IG MI e De IL DO SE alla pena di tre mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 361 c.p., comma 2, perché, quali appartenenti alla polizia municipale del
Comune di Montesano Sulla Marcellana, in occasione di un controllo tributario effettuato il 16.6.2005 presso il materassificio gestito da AC GI, omettevano di denunciare all'autorità competente la situazione di irregolarità dei locali e in particolare la non avvenuta collocazione di impianti, apparecchi e segnali per la sicurezza sul lavoro;
con la stessa decisione il Tribunale respingeva la domanda proposta dalle parti civili costituite nei confronti dei due imputati, che chiedevano il risarcimento dei danni per la morte delle due operaie CI OV e RC NA, decedute nell'incendio del materrassificio sviluppatosi il 5.7.2006, circa un anno dopo l'accesso dei vigili urbani.
2. Sull'impugnazione delle sole parti civili la Corte d'appello, con sentenza dell'11 ottobre 2012, in riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto la responsabilità civile degli imputati e li ha condannati al risarcimento dei danni morali e materiali cagionati ai prossimi congiunti delle due operaie decedute nell'incendio del materassificio, danni da liquidarsi in separata sede. I giudici d'appello hanno ritenuto sussistente il nesso causale tra l'accertata omissione di denuncia da parte dei due imputati e l'evento verificatosi ai danni delle due lavoratrici morte nell'incendio.
3. L'avvocato Di Genio Francesca, nell'interesse dei due imputati, ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'erronea applicazione dell'art. 41 c.p., in rapporto al reato di cui all'art. 361 c.p. e l'illogicità della motivazione.
In particolare, si assume che l'omessa denuncia è un reato contro la pubblica amministrazione, per cui i giudici di merito non avrebbero dovuto neppure ammettere la costituzione delle parti civili private. In ogni caso, si censura la decisione della Corte d'appello che ha ritenuto, erroneamente, l'omessa denuncia quale causa preesistente, che avrebbe concorso alla determinazione del delitto più grave, cioè l'incendio in cui persero la vita le due operaie;
invero, si sarebbe trattato di una ipotesi di concorso di cause colpose indipendenti in cui l'evento si sarebbe verificato per una coincidenza di più azioni od omissioni non collegate da un vincolo subiettivo, sicché ogni azione è rimasta come un fatto imputabile a se stante, comportando distinte responsabilità per distinti reati. Sebbene l'art. 41 c.p., prevede che il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione o omissione del colpevole non esclude il rapporto di causalità tra l'azione o l'omissione e l'evento, tuttavia la condotta omissiva degli imputati non può assurgere a causa preesistente perché il reato da questi commesso è a consumazione istantanea e si è consumato il 16.6.2005, cioè un anno prima dell'incendio.
Sotto un diverso profilo si eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 41 c.p. per avere la Corte territoriale, nel giudizio controfattuale, omesso di specificare il percorso logico attraverso cui ha inteso affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'evento morte non si sarebbe verificato nel caso in cui i due imputati avessero tenuto la condotta richiesta: si sottolinea come i giudici non hanno considerato la possibilità che il datore di lavoro, a seguito della denuncia, avrebbe potuto oblare le contravvenzioni senza che la sua attività venisse sospesa o interrotta e che anche in presenza delle necessarie misure di sicurezza le lavoratrici avrebbero potuto perdere la vita nell'incendio.
In conclusione, si chiede l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato.
4.1. La sentenza impugnata assume che se i due imputati avessero denunciato le gravi irregolarità riscontrate nel locale, il titolare della ditta sarebbe stato costretto ad adottare le necessarie misure di sicurezza, tra cui i sistemi di allarme e di evacuazione, in modo tale che le due operaie, rifugiatesi all'interno di un bagno per sfuggire alle fiamme, avrebbero potuto salvarsi, anziché morire per intossicazione a causa dei fumi velenosi sprigionatisi per effetto della combustione.
Viene, quindi, riconosciuta la sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva degli imputati, consistita nel non avere denunciato le carenze in materia antinfortunistica e antincendio riscontrate nel materassificio, e la morte delle due operaie nell'incendio sviluppatosi negli stessi locali, incendio verificatosi un anno dopo l'accesso dei due imputati.
4.2. Secondo questo ragionamento gli imputati per il reato di cui all'art. 361 c.p., comma 2, risponderebbero sul piano civile dei danni prodotti dall'evento morte conseguente dal diverso reato di omicidio colposo che non risulta sia stato ad essi contestato (reato che è stato invece contestato al datore di lavoro delle due operaie, AC GI, che è stato condannato con sentenza di primo grado alla pena di otto anni di reclusione). Invero, i due vigili urbani responsabili dell'omessa denuncia avrebbero potuto rispondere, nel processo penale, dei danni derivanti dalla morte delle operaie solo nel caso in cui fossero stati imputati, in ipotesi, anche di omicidio colposo ai sensi dell'art. 40 c.p., comma 2; ma il presente procedimento penale li vede imputati unicamente di omessa denuncia ex art. 361 c.p., comma 2, sicché occorre verificare l'eventuale danno patrimoniale o non patrimoniale derivante da tale reato ai sensi dell'art. 185 c.p.. A questo proposito si rileva che la sentenza impugnata non si è limitata a compiere un tale accertamento, ma si è spinta a ricercare la sussistenza del nesso causale tra l'omissione attribuita agli imputati e l'evento morte determinatosi a seguito dell'incendio, addirittura individuando l'esistenza di una posizione di garanzia dei due vigili urbani nell'esercizio delle loro funzioni in qualità di agenti di polizia giudiziaria, tradendo in questo modo un approccio teso ad individuare una responsabilità derivante direttamente dall'art. 40 c.p., comma 2, in relazione al reato di omicidio colposo che, come si è già detto, non è stato contestato in questo procedimento.
In sostanza la sentenza impugnata ha confuso l'omessa denuncia di reato di cui all'art. 361 c.p., con il concorso nel reato per non averlo impedito pur avendone l'obbligo, previsto dall'art. 40 c.p.:
nel primo caso il pubblico ufficiale omette di denunciare un reato di cui è venuto a conoscenza;
nel secondo caso, invece, non omette la semplice notizia, ma omette il doveroso comportamento positivo - impedimento del reato - che poteva materialmente attuare e che invece non ha attuato, concorrendo così al compimento dello stesso (cfr., Sez. 1^, 23 settembre 2013, n. 43273, Confuorto).
4.3. In ogni caso, secondo l'art. 185 c.p. il danno risarcibile derivante dal reato è solo quello che sia conseguenza immediata e diretta dell'illecito.
Nella sentenza impugnata si assume che se i due vigili urbani avessero presentato denuncia alle autorità competenti sarebbero scattati i meccanismi virtuosi previsti dalla normativa antinfortunistica, con l'instaurazione della procedura amministrativa di regolarizzazione da parte del datore di lavoro, e sarebbe stata evitata la morte delle operaie, dipesa anche dall'inosservanza delle misure antincendio.
Troppo evidenti sono le interruzioni del nesso eziologico. Il danno cui si riferisce l'art. 185 c.p. deve essere eziologicamente riferito all'azione od omissione del soggetto attivo del reato e tale rapporto di causalità può sussistere anche quando il fatto reato, pur non avendo determinato direttamente il danno, abbia tuttavia determinato uno stato tale di cose che senza di esse il danno non si sarebbe verificato. Anche applicando il principio da ultimo indicato, deve riconoscersi che non può sostenersi che il danno derivante alle parti civili dalla morte delle due congiunte nell'incendio non si sarebbe verificato qualora i due imputati avessero denunciato la situazione di irregolarità constatata all'atto della loro ispezione. È evidente, innanzitutto, la difficoltà di sostenere la sussistenza di un nesso eziologico a distanza di oltre un anno tra la contestata omissione e il danno derivante dall'evento; inoltre, non può sostenersi che l'incendio e, quindi, il decesso delle vittime, sia dipeso direttamente dalla omissione della denuncia attribuita agli imputati.
Deve allora riconoscersi che, così come in parte ritenuto dal primo giudice, i danni richiesti dai prossimi congiunti delle operaie decedute, costituitisi parte civile, non sono stati cagionati dal reato di cui all'art. 361 c.p., ma dal reato di omicidio colposo.
5. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ovviamente limitata alla condanna al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna al risarcimento dei danni.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2015