Sentenza 12 maggio 2010
Massime • 1
L'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di non luogo a procedere proposto dalla persona offesa costituita parte civile comporta la condanna di quest'ultima a rifondere all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, le spese sostenute nel giudizio di legittimità; detta statuizione, ancorché non prevista espressamente dal codice di rito penale, deve essere adottata in base al principio generale di causalità e di soccombenza, di cui sono espressione non solo gli artt. 541 comma secondo e 592, comma quarto cod. proc. pen., ma, più in generale, l'art. 91 cod. proc. civ. che viene in causa trattandosi di un giudizio di impugnazione che, pur se ispirato da finalità anche di ordine penale, è stato comunque promosso ad iniziativa di una parte privata, rimasta soccombente nei confronti di un'altra.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2010, n. 29274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29274 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 12/05/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 773
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 8916/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA NT, n. a Foggia il 14.8.1966;
quale parte civile nel procedimento a carico di:
LF EP, n. a Nulvi il 2.4.1974;
avverso la sentenza in data 10 dicembre 2009 del Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Foggia;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mura Antonio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Foggia dichiarava non luogo a procedere, con la formula "perché il fatto non sussiste", nei confronti di LF EP, in relazione al reato di cui all'art. 323 c.p. contestatogli per avere, quale Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Foggia, inoltrando al M.llo LD NT l'avviso di avvio di un procedimento disciplinare a suo carico nonostante fosse stato da questo precedentemente denunciato, ed omettendo così di astenersi in presenza di un interesse proprio, procurava intenzionalmente al LD il danno ingiusto costituito dai patemi d'animo rappresentati dall'avvio del procedimento disciplinare (in Foggia, il 5 febbraio 2008).
Rilevava il G.u.p., in primo luogo, che l'DI si era limitato a dare corso a una pratica di avvio di un procedimento disciplinare in evasione di un invito in tal senso fattogli dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, informato dall'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Difesa dei possibili profili disciplinari ravvisabili in un esposto inviato a varie alte Autorità dal m.llo LD;
e che tale condotta costituiva atto dovuto, potendosi ravvisare, in mancanza, l'ipotesi di omissione di atti di ufficio a carico del Cap. DI.
In secondo luogo, non sussisteva alcun obbligo di astensione in capo all'DI per essere egli stato in precedenza ripetutamente denunciato dal LD per ipotetici abusi in suo danno, al pari di quanto è da dirsi in materia di astensione o ricusazione relativa a magistrati nei cui confronti sia stata formulata da una delle parti denuncia penale.
Ricorre per Cassazione la parte civile, a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. Luigi Leo, che con un primo motivo, denuncia la violazione dell'art. 36 c.p.p., in relazione alla mancata astensione dal procedimento del G.u.p. Dott. Di Dedda Enrico, che aveva emesso la sentenza impugnata nonostante fosse stato denunciato dal LD in altro procedimento per fatti di falsità ideologica, abuso di ufficio, corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio e favoreggiamento, e rivestisse inoltre la qualità di debitore del medesimo LD che aveva avanzato nei suoi confronti una domanda di risarcimento di danni morali e materiali per l'importo di Euro 500.000.
Con un secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 426 c.p.p. e il vizio di motivazione in punto di omessa valutazione del materiale probatorio e in particolare delle specifiche deduzioni del LD circa le plurime violazioni poste in essere dall'DI nella vicenda in esame, superandosi gli argomenti che avevano indotto il G.i.p., a seguito di proposizione da parte della persona offesa di opposizione alla richiesta di archiviazione, di ordinare al p.m. la formulazione della imputazione.
Ha presentato memoria difensiva l'imputato, a mezzo del difensore avv. Mauro Angarano, il quale, illustrate le ragioni a sostegno della inammissibilità del ricorso, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dello stesso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato, liquidate in via equitativa.
Osserva la Corte che il primo motivo è inammissibile, non potendosi porre a critica di decisioni giudiziarie la mancata osservanza del dovere di astensione del giudice che ha emesso il provvedimento, questione che deve essere dedotta e risolta, a pena di successiva improponibilità, nell'ambito dello specifico strumento approntato al riguardo dall'ordinamento, vale a dire la dichiarazione di ricusazione a norma dell'art. 38 c.p.p., e ss. (v., ex plurimis, Cass., sez. 1, 24 ottobre 1989, Fecchio;
Cass., sez. 3, 26 marzo 1988, Bortolini). Il secondo motivo appare manifestamente infondato, in quanto, a prescindere dalla palese doverosità dell'atto di ufficio in questione, come puntualmente osservato dal G.u.p. non è ravvisabile alcun dovere di astensione in capo a un pubblico ufficiale nei cui confronti uno dei soggetti interessati all'atto amministrativo che debba essere compiuto lo abbia in precedenza denunciato penalmente o abbia proposto nei suoi confronti domande di risarcimento danni. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000 (mille). Il ricorrente deve inoltre essere condannato a rifondere all'DI, che ne ha fatto richiesta, le spese sostenute in questo giudizio di impugnazione, che si liquidano equitativamente, tenuto conto dell'impegno sostenuto dal medesimo nel resistere al ricorso, in complessivi Euro 1.000.
Tale ultima statuizione, pur non espressamente prevista dal codice di rito penale, che del resto non contemplava originariamente l'impugnazione della parte civile-persona offesa avverso le sentenze di non luogo a procedere, anche agli effetti penali (v. Sez. un., 29 maggio 2008, D'Eramo), deve essere adottata in base al principio generale di causalità e di soccombenza (v. Sez. un., 25 ottobre 2005, Misiano), di cui sono espressione non solo l'art. 541 c.p.p., comma 2 e art. 592 c.p.p., comma 4, ma, più in generale, l'art. 91 c.p.c., che viene in causa trattandosi di un giudizio di impugnazione che, pur se ispirato da finalità (anche) di ordine penale, è stato comunque promosso ad iniziativa di una parte privata, rimasta soccombente, nei confronti di un'altra (v. Cass., sez. 6, 12 maggio 2009, Tironese).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 1.000, in favore di DI EP. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2010