Sentenza 12 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/04/2001, n. 5479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5479 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2001 |
Testo completo
оздава E N O I Z . A c R $47.9 /01 T м S I n G E o REPUBBLICA ITALIANA R C A IN NOM DEL POP IT AN D . E T Q LA CORTE SUPREM N ΑΣΤΟΝΕ E Oggetto S E respousellite civic- SEZIONE TERZA CIVILE -enicanasion Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 15612/98 Dott. Angelo GIULIANO - Presidente - Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron. 11852 Consigliere Dott. Michele VARRONE Rep. Rel. Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Ud. 18/12/00 Consigliere Dott. Italo PURCARO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NUOVA TIRRENA ASSIC SPA, in nome e per conto del Fom di Garanzia Vittime della Strada, quale Imprese cessionaria del portafoglio della Unione Euro Americana di Ass.ni in 1.c.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GALLIA 21, presso lo studio dell'avvocato ETTORE LONGO, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AL LA, domiciliata in ROMA presso LA CORTE 2000 DI CASSAZIONE, difesa dagli avvocati AMATO GIOVANNI, DE 2078 FELICE ARTURO con studio in 84123 SALERNO CORSO GARIBALDI 23, giusta delega in atti;
controricorrente - nonchè
contro
DI NZ;
- intimati avverso la sentenza n. 83/98 del Giudice conciliatore 6/6/98 di SALERNO, emessave depositata 1'08/06/98 (R.G. 120/91); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/00 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AL LA, premesso che una propria autovet- tura era stata urtata e danneggiata da un autocarro di proprietà di AT CE, assicurato dalla Unione Euro Americana di Assicurazioni spa, ha convenuto di- nanzi al Conciliatore di Salerno il AT e la socie- tà assicuratrice per esserne risarcita. Il AT si è reso contumace, né si è presentato a rendere l'interrogatorio formale deferitogli dalla attrice sul- le proprie posizioni. La Unione Euro Americana, costi- tuitasi, ha negato che al momento del sinistro il Dio- 2 dato fosse assicurato. Il procedimento, interrotto per- la messa in liquidazione coatta amministrativa della Unione Euro Americana, è stato riassunto dalla Caldera- ro nei confronti del commissario liquidatore ed, ai sensi della legge n. 990 del 1969, anche nei confronti della OV NA Assicurazioni spa, cessionaria del portafoglio della società in liquidazione, che si è co- stituita ed ha insistito nel negare la sussistenza del- la copertura assicurativa. Con sentenza dell'8.6.1998 il Conciliatore, in accoglimento della domanda, ha con- dannato il AT e la OV NA (che ha qualifi- cato come "impresa designata") in solido al pagamento della somma di L. 920.000 in favore dell'attrice, sul rilievo che, non avendo il convenuto AT risposto all'interrogatorio deferitogli "ex adverso", poteva ri- tenersi da lui ammessa l'esistenza della copertura as- sicurativa dedotta dall'attrice con l'interpello e sull'ulteriore rilievo che la società assicuratrice non aveva provato (mediante esibizioni di scritture conta- bili) la insussistenza della copertura. Ricorre la Nuo- va NA con due motivi. Resiste la AL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo la società ricorrente denunzia violazione dell'art. 232 cod. proc. civ. e vizi di moti- 3 vazione. Lamenta che il Conciliatore abbia desunto la prova dell'esistenza (al momento del sinistro) del rap- porto assicurativo tra il AT e la Unione Euro Ame- ricana dalla mancata risposta del convenuto alla posi- zione di interrogatorio con cui l'attrice gli aveva formalmente domandato se fosse vero che al momento del sinistro egli era assicurato presso la Unione Euro Ame- ricana. La doglianza è fondata. A termini dell'art. 2730 cod. civ. la confessione (che è il mezzo di prova alla cui acquisizione tende l'interrogatorio) consiste nella dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. Se il convenuto AT fosse comparso ed avesse rispo- sto positivamente alla posizione di interrogatorio in- nanzi richiamata la sua risposta non avrebbe potuto considerarsi alla stregua di una confessione (e ad essa non avrebbe, quindi, potuto attribuirsi valore di pro- va), perché nella qualità di assicurato avrebbe dovuto ravvisarsi, per il dichiarante AT, un fatto favo- revole e non sfavorevole. Alla stessa conclusione avrebbe dovuto pervenire il Conciliatore in esito alla “ficta confessio” rappresentata, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., dalla mancata risposta del AT all'interrogatorio deferitogli "ex adverso" sulla posi- zione in argomento. E ciò anche in conformità di conso- lidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui l'interrogatorio, data la sua specifica funzione pro- cessuale, non può essere deferito dall'attore ad uno dei convenuti su un punto controverso che si dibatta ' (Cass. 25.1.1965 n. 136; tra lui ed altro convenuto Cass. 18.5.1967 n. 1068). Con altra censura, contenuta nello stesso motivo, il ricorrente lamenta che il Conciliatore abbia erro- neamente fondato il suo convincimento positivo in ordi- ne alla sussistenza della copertura assicurativa anche sul fatto che la società assicuratrice non aveva esibi- to il libro giornale, dal quale l'esistenza del rappor- to assicurativo al momento del sinistro avrebbe potuto essere attestata. La doglianza è fondata. Giacchè one- rata della prova della copertura assicurativa avrebbe dovuto considerarsi soltanto la danneggiata, onde nes- sun argomento avrebbe potuto desumersi dal fatto che la società assicuratrice convenuta non aveva offerto una prova contraria a quella che la attrice avrebbe dovuto fornire e non aveva fornito. La motivazione con cui il Conciliatore ha ritenuto la sussistenza della copertura assicurativa appare, quindi, del tutto apparente, dal momento che gli ele- menti di fatto su cui essa è stata fondata si sono ri- velati -per quanto si è detto- assolutamente inutiliz- 5 zabili ai fini della formazione del convincimento del giudice. L'accoglimento del motivo testè esaminato esime la ! Corte dall'esaminare il secondo motivo del ricorso (con cui la ricorrente si duole d'essere stata condannata in qualità di impresa "designata", pur essendo soltanto "cessionaria" del portafoglio della società in liquida- zione), che appare assorbito. La impugnata sentenza va, dunque, cassata con rin- vio al Giudice di pace di Salerno, che terrà conto dei rilievi innanzi svolti e provvederà anche alla liquida- zione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquida- zione delle spese del giudizio di cassazione, al giudi- ce di pace di Salerno. Roma 18.12.2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE ν α IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 1.2. APR. 2001-Oggi, lì IL CANCELLIERE R Giov GiambattistaThe P U E T S R O N C