Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/02/2002, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
E N 6 8 O 9 I 1 Z / A A I 4 / R R 6 T 2 S A 8068803 . I T R G . U P E . B R D I L R A E ITALIANA UBBLICA T D D 01717 /02 I E S T N A E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I N S E R I S E A E T COR A M SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.5300/2000 Dott. Vincenzo CARBONE Consigliere Dott. Massimo ODDO Consigliere on. 4296 Cron. Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott. Vincenzo DI NUBILIA Consigliere 10/04/2001 Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente: Oggetto: IRPEF Sospensione SENTENZA riscossione Calamità naturali sul ricorso proposto da: - Determinazione base imponibile AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
سلام ricorrente
contro
ET LA, residente a [...], non costituita, intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Campobasso, Sez. 4, n. 67/4/1999 del 12-2- s i á t 7 9 1999, depositata il 3-03-1999, non notificata. ' 8 N 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/01 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sepe Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio Imposte Dirette di Isernia, in sede di liquidazione della dichiarazione dei redditi, presentata da TI AO relativamente all'anno 1985, recuperava a tassazione l'importo delle imposte dirette, il cui pagamento, già sospeso per effetto delle disposizioni di cui al D.L. n.159 del 1984, convertito in Legge 363 del 1984, era stato portato in detrazione dall'imponibile della predetta dichiarazione. La contribuente proponeva ricorso avverso la relativa cartella di pagamento e la Commissione Tributaria di primo grado di Isernia, con decisione n.1015, in accoglimento dello stesso, dichiarava la parziale illegittimità dell'iscrizione a ruolo, considerando che il comma 2 bis dell'art.3 D.L. 30- 12-1985, convertito in Legge n. 46/1986, liquidazione delleprefigurasse, ai fini della imposte, una base imponibile decurtata degli ค importi relativi alle imposte il cui pagamento era stato sospeso per effetto delle citate disposizioni di legge, sottese a sovvenire le popolazioni colpite dal sisma del 1984. L'appello dell'Ufficio veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale di Campobasso con la sentenza in epigrafe indicata. Con ricorso notificato 1'1-03-2000 l'Amministrazione delle Finanze ha chiesto la cassazione della decisione di appello con un mezzo. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso proposto, il Ministero deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.28 della Legge 13 maggio 1999 n.133, dell'art.3 comma 2 bis del D.L. 30 dicembre 1985 n.791, dell'art.13, comma primo L. 27 dicembre 1997 n.449, dell'art.10 L.28 dell'art.2 D.P.R. n.597 delfebbraio 1986 n.46, 1973 e del D.L. 29 maggio 1989 n.202 convertito dalla Legge n.263 del 1989. Deduce che la prima delle disposizioni citate, impone di interpretare l'art.3 D.L. n.791/1985 e l'art. 13 L. n.449/1997 nel senso che le stesse somme non costituiscono un onere deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi. L'assunto che con le norme citate sarebbe stato introdotto un diverso schema di agevolazione, come quello che si avrebbe con la determinazione di una base imponibile depurata dalla relativa imposta non avrebbe base logica né giuridica, postulando che le imposte gravanti sul reddito siano componenti della base imponibile dello stesso. Non è quindi possibile, conclude il Ministero, momento del pagamento unaconfigurare al detraibilità delle imposte sospese e costituire un collegamento tra periodi d'imposta diversi. Il ricorso ripropone il tema della corretta interpretazione dell'art.3 comma 2 bis del D.L. 30 dicembre 1985 n.791. La disposizione in parola fu introdotta nel testo del decreto in sede della sua conversione in legge, attuata con la Legge 28 febbraio 1986 n. 46. Il legislatore intervenne in una materia www quella dei benefici fiscali a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 1984 - che aveva già formato oggetto dell'art. 13 quinquies del D.L. 26 maggio 1984 n.159, convertito in legge con modificazione della Legge 24 luglio 1984 n.363, e della relativa norma interpretativa contenuta nell'art. 4 del D.L. 3 aprile 1985 n.114, convertito in legge con modificazioni della Legge 30 maggio 1985 n.211. Le citate disposizioni avevano disposto la sospensione del pagamento delle imposte dirette, anche mediante ritenute d'acconto, dovute dai soggetti residenti, nei comuni colpiti dai terremoti, fino al 31 dicembre 1985. La norma, della cui interpretazione si controverte, stabili che le somme relative alla sospensione delle imposte dirette sopra ricordate, nonché dei contributi assistenziali e previdenziali "non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR". Essa, adottata in prossimità della scadenza della sospensione dei pagamenti, non pareva, inizialmente, prestarsi ad interpretazioni diverse: Au le somme destinate al pagamento delle imposte sospese (e dunque di tutte le imposte dirette dovute, a partire da quelle da corrispondere nell'anno 1984 per il periodo d'imposta 1983), non dovevano concorrere alla formazione dell'imponibile, né ai fini IRPEF, e neppure ai fini ILOR. Ciò occorre precisare alla luce del più recente dibattito, ed in particolare dell'interpretazione autentica di cui si dirà, non poteva avere propriamente il significato che esse costituissero degli oneri deducibili dal reddito, sebbene il risultato, dal punto di vista del prelievo fiscale, fosse il medesimo. Quel significato era escluso, perché in generale la deduzione degli oneri, e specificamente delle imposte, laddove consentita dalla legge, postula la sua effettiva sopportazione, che nella fattispecie era mancata per effetto del beneficio inizialmente concesso, di sospensione del pagamento fino al 31 dicembre 1985. Ma a tale conclusione inducevano, ancor prima, ragioni logiche, postulando la deducibilità di un onere che la somma impiegata per sopportarlo concorra alla formazione del reddito complessivo e imponibile, la cui determinazione si pone pertanto A come antecedente logico della determinazione del reddito netto (al netto, cioè, degli oneri deducibili); e ciò, secondo un procedimento aritmetico che trova puntuale riscontro nei modelli di dichiarazione predisposti dall'amministrazione. In base alla norma in esame, pertanto, fino alla scadenza del termine di sospensione del pagamento (31 dicembre 1985), le somme destinate al pagamento delle imposte, sospese sin dal maggio 1984, non concorrevano alla formazione dell'imponibile. La norma stessa, dettata in relazione agli eventi sismici del 1984 e applicabile solo in relazione ad essi, ha poi conquistato valenza di norma generale, comma 1, L.27 essendo stata trasfusa nell'art. 13, dicembre 1997 n. 449 del 1997, che sancisce l'esclusione del concorso alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette delle somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento sia stato sospese о differito da qualsiasi disposizione normativa adottata in conseguenza di calamità pubbliche. Nulla era detto, invece, nell'art.3, comma 2 bis D.L. n. 791/1985, e neppure nell'art.13, comma 1, L. n. 449/1997 circa il trattamento tributario delle somme che, per le imposte sospese, sarebbero state pagate dopo la scadenza del termine di sospensione (31 dicembre 1985). Si deve a questo proposito Osservare che l'esclusione di una determinata somma dal concorso alla formazione della base imponibile produce nella determinazione dell'imposta, malgrado la diversità logica sopra rilevata, un effetto economicamente " identico alla sua deduzione dal reddito. L'osservazione ha una rilevanza pratica. Infatti, l'eventuale inadeguatezza del modello di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche predisposto dall'Amministrazione per il 1986 (nel senso di una omessa previsione di uno spazio appositamente destinato ad evidenziare le somme non computabili nella determinazione del reddito complessivo, avrebbe potuto indurre il dichiarante ad indicare le imposte sospese nello spazio riservato agli oneri deducibili, così alimentando la confusione che è all'origine della presente controversia e di altre simili. Ora, la sostituzione di una esclusione dall'imponibile con una deduzione dal reddito di un onere, in effetti non sopportato, avrebbe dato luogo ad una dichiarazione formalmente erronea, ma sostanzialmente esatta nel risultato finale, e perciò inidonea a giustificare una rettifica del reddito netto imponibile. Tuttavia, tenuto conto dell'osservazione che precede, il silenzio del legislatore sulla deducibilità, con criterio di cassa, degli oneri costituiti dalle imposte pagate poteva suggerire che le somme in questione, con riferimento al successivo periodo d'imposta in cui fossero pagate, costituissero un onere deducibile per il solo fatto che per i precedenti periodi d'imposta erano state escluse dalla base imponibile. Come è noto, la deduzione dal reddito delle imposte, pagate nello stesso periodo, era prevista dalla legge tributaria, ma solo in alcuni casi (per 1'IRPEF l'art.10, lett. a) del D.P.R. 29 settembre detrazione dell'ILOR):1973 n.597 prevedeva la l'interpretazione sopra prospettata, laddove accolta, avrebbe avuto concretamente l'effetto di estendere la deducibilità, con criterio di cassa, dell'IRPEF e dell'ILOR dall'imponibile di tutte le imposte dirette. Il quesito ha trovato una prima risposta nell'art. 11 della Legge 18 febbraio 1999 n.28, per cala il quale la sospensione ed il differimento dei deducibili dal termini di imposte о contributi reddito, o che non concorrono a formarlo, adottati in conseguenza di calamità pubbliche, non fa venir meno la deducibilità degli stessi, se prevista da disposizioni di legge. La disposizione deve essere interpretata nel senso che la sospensione stabilita in relazione a calamità pubbliche non incide sulla deducibilità n dei pagamenti (laddove e quando effettuati) dal reddito, nel senso che non la esclude, laddove la deducibilità sia prevista da altre disposizioni di legge, e per ciò stesso neppure la autorizza disposizioni autonomamente, laddove difettino diverse di legge che la autorizzino. Peraltro, dalla norma della cui interpretazione ed applicazione qui si controverte, che è l'art.3, n.791, nonché di quella più comma 2 bis D.L. generale norma di cui all'art. 13, comma 1, L. n.449 del 1997, il legislatore ha dettato una interpretazione autentica (art.28 della L. 13 maggio 1999 n.133), la quale stabilisce che entrambe le norme devono interpretarsi nel senso che le somme dovute a titolo di imposta, il cui pagamento sia stato sospeso per calamità pubbliche, onere deducibile per ilnon costituiscono un corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ma che si applica l'art.11 della L. 18 febbraio 1999 n.28 sopra ricordata. ritenere che, nel caso diSi deve perciò provvedimenti a favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche, la sospensione о il differimento del pagamento delle imposte dirette non costituiscono autonomo titolo per la deduzione delle imposte medesime dal reddito del periodo d'imposta nel quale sono state pagate, e dunque che l'esclusione dal concorso alla formazione della base imponibile in un periodo d'imposta non costituisce titolo per la deduzione dell'imposta, già sospesa, nel successivo periodo in cui sia pagata;
ma, poiché è richiamato l'art.11 della L. n.28 del 1999, l'esclusione in parola neppure si sostituisce al beneficio della deducibilità dell'onere, sicchè, laddove una norma di legge preveda specificamente la deducibilità con criterio di cassa dell'imposta pagata, questa non viene meno per il solo fatto che nel precedente periodo in cui il pagamento era stato sospeso il contribuente aveva altresì beneficiato della sua esclusione dal concorso alla formazione dell'imponibile. che In conclusione si deve confermare l'esattezza della soluzione già accolta da questa Corte suprema in ordine al problema della corretta interpretazione della norma contenuta nell'art.3, comma 2 bis D.L. n. 791 del 1985. In difetto di costituzione del contribuente non v'è luogo a decisione sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma 10 APR. 20011/112 LUG. 2001 Il Presidente Dott. Vincenzo Carbone Il Consigliere Estensore Dott. ребе Blast IL CANCELLIERE C1 EN TT DEPOSITATO IN CANCELLERIA -7 FEB. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 EN TT REGISTRAZIONE D.P.R. 26/4/1986 - N. 5 RIA DA B TRIBUTA TAB. ALL. ESENTE AI SENSI DEL 131 ATERIA N. M