Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00553/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00438/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 438 del 2026, proposto da IO OL, rappresentato e difeso dall'avvocato LA Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
per la declaratoria di nullità, ex art. 114 comma 4 lett. D.lgs. 104/2010 e s.m.i., e/o per l’annullamento – previa sospensione dell’esecuzione e l’adozione di idonee misure cautelari-: a) del provvedimento n. 14/2025 prot. in uscita n. 0020433 dell’11.11.2025, notificato a mezzo raccomandata postale A/R il 20.12.2025, del Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata del Comune di Positano a firma del Responsabile del Procedimento in Materia Paesaggistica del Comune di Positano e del RUP, di ritiro in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/90, dell'autorizzazione paesaggistica n. 39 del 22/09/2015 prot. 10964; b) della relazione tecnica istruttoria prot. n. 17707 del 25.11.2024, allegata al provvedimento n. 14/2025 e in esso interamente ritrascritta quale parte sostanziale e dirimente; c) della nota prot. n. 1793 del 23.01.2025 a firma del Responsabile del procedimento per la tutela del paesaggio e del RUP dell’Area tecnica Edilizia privata- condono edilizio del Comune di Positano di preavviso di revoca in autotutela per ragioni di interesse pubblico dell’autorizzazione paesaggistica n. 39 del 22.09.2015 prot. n. 10964, su territorio comunale dichiarato di notevole interesse pubblico vincolato, dal punto di vista paesaggistico, ambientale, ai sensi dell’ex L. 1497/39 (oggi D.lgs. 42/2004), giusto vincolo imposto con D.M. 23.1.1953 – Art. 21-quinquies comma 1 – art. 10 bis L. 241/90; d) di tutti gli atti richiamati nel provvedimento n. 14/2025, e- tra questi- della nota prot. 18661 del 10.12.2024 con cui il RUP ha trasmesso la relazione tecnica istruttoria prot. n. 17707 del 25.11.2024 redatta dall’Ing. Adriano Ardia all’Ufficio Tutela del Paesaggio- nonché di ogni atto istruttorio, presupposto, connesso, collegato e consequenziale.
PER L'OTTEMPERANZA alla sentenza del T.A.R. Campania – Salerno, Sez. II, n. 2154/2022, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. HE Di TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso all’esame del Collegio, il ricorrente ha invocato la declaratoria di nullità, ex art. 114 comma 4 c.p.a. del provvedimento n. 14/2025 dell’11.11.2025, con cui il Comune di Positano ha ritirato in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/90, l'autorizzazione paesaggistica n. 39 del 22/09/2015, prot. 10964, nonché degli atti presupposti e consequenziali.
2. A fondamento del ricorso, ha allegato e dedotto che: ha presentato al Comune di Positano due istanze di condono edilizio, per opere realizzate al piano terra e primo piano del fabbricato di proprietà sito alla Via Marconi, n. 226, in catasto al fg. 5 p.lla n. 47 del Comune medesimo; la prima pratica, prot. n. 130 del 24.3.1986, ai sensi degli artt. 31 e ss. L. 47/85, è relativa a una superficie di 40,00 mq, in ampliamento al piano terra, a destinazione commerciale; la seconda pratica, prot. n. 1876 dell’1.3.1995, ai sensi degli artt. 39 e ss. L. 724/94, attiene alla chiusura del perimetro di terrazzo al primo piano, pari a 23,00 mq di superficie a destinazione commerciale; le suddette domande sono state corredate di tutta la documentazione necessaria alla individuazione delle opere, della certificazione di accatastamento e delle ricevute di pagamento dell’oblazione e degli oneri di concessione; tuttavia, dopo rituale diffida a provvedere (prot. n. 8373 dell’8.7.2016), l’Ufficio ha “improvvisamente” comunicato motivi ostativi all’accoglimento delle istanze, ex art. 10 bis L. 241/90, e avvio di procedimento sanzionatorio di opere edili abusive (nota prot. n. 8510 del 12.7.2016); ha confutato, con motivate osservazioni (protocollate l’11.8.2016 al n. 9643), tutti i “motivi” della nota prot. n. 8510 del 12.7.2016; successivamente, il Comune ha mantenuto un atteggiamento inerte, non riscontrando le osservazioni e non altrimenti concludendo il procedimento con provvedimento espresso; per superare l’anomala inerzia della P.A., è stato costretto a proporre apposito ricorso giurisdizionale, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., dinanzi al T.A.R. Campania-Salerno (R.G. n. 243/2017); il T.A.R., con sentenza n. 907/2017 del 10.5.2017, ha accolto il ricorso, avendo accertato l’inadempimento del Comune di Positano all’obbligo di provvedere sulle istanze del 24.3.1986 e dell’1.3.1995 e ha nominato, nel contempo, il Commissario ad acta, in caso di perdurante inerzia; inopinatamente, il Responsabile dell’Area Tecnica – Edilizia Privata del Comune di Positano, contraddicendo improvvisamente tutti i pregressi atti e provvedimenti favorevoli, ha adottato il provvedimento prot. n. 7990/2017 del 6.7.2017 di diniego definitivo delle istanze di condono edilizio; ha dovuto, pertanto, rivolgersi nuovamente a questo T.A.R., con ricorso R.G. n. 1484/2017, per l’annullamento del provvedimento reiettivo prot. n. 7990 del 6.7.2017 e di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi, collegati e consequenziali; a definizione del giudizio, il T.A.R. Campania – Salerno, giusta sentenza n. 2154/2022 del 27.07.2022, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati; tuttavia, anche dopo la definizione del giudizio, il Comune è rimasto inerte e silente, senza nemmeno rieditare il potere, nei sensi indicati dal T.A.R. con la sentenza n. 2154/2022 del 27.07.2022; pertanto, con atto stragiudiziale notificato il 3.10.2024, ha diffidato l’Ente all’immediata esecuzione della sentenza, con il rilascio del documento formale del permesso di costruire in sanatoria, ex artt. 31 e ss. L. 47/85 e 39 e ss. L. 724/94, essendo il titolo abilitativo formatosi per silentium, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, commi 17 e 18, della L. n. 47/1985 sulle istanze di condono prot. n. 130 del 24.3.1986 e prot. n. 1876 dell’1.3.1995; ricevuta la diffida, il RUP dell’Ufficio Area Tecnica –Edilizia Privata del Comune di Positano ha comunicato l’avvio del procedimento preordinato al rilascio del titolo, da concludersi nel termine massimo di 120 giorni (nota prot. 16019/24 del 28.10.2024); sta di fatto, però, che il Comune non ha provveduto, comunicando, invece, con nota prot. n. 1793 del 23.01.2025, a firma del Responsabile del procedimento per la tutela del paesaggio e del RUP dell’Area tecnica Edilizia privata- condono edilizio del Comune di Positano) il preavviso di revoca in autotutela per ragioni di interesse pubblico dell’autorizzazione paesaggistica n. 39 del 22.09.2015 prot. n. 10964, su territorio comunale dichiarato di notevole interesse pubblico vincolato, dal punto di vista paesaggistico, ambientale, ai sensi dell’ex L. 1497/39 (oggi D.lgs. 42/2004), giusto vincolo imposto con D.M. 23.1.1953 – Art. 21 quinquies comma 1 – art. 10 bis L. 241/90; ha controdedotto con motivate osservazioni, nel termine prescritto di 10 giorni; perdurando l’inerzia riguardo alla istanza del 3.10.2024 di rilascio del documento formale di permesso di costruire in sanatoria, formatosi per silentium, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, commi 17 e 18, della L. n. 47/1985, sulle domande di condono prot. n. 130 del 24.3.1986 e prot. n. 1876 dell’1.3.1995, ha adito nuovamente il T.A.R. Campania- Salerno con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. (R.G. 1646/2025), definito con sentenza n. 2142 del 18.12.2025, di accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere nel termine di 90 giorni, con nomina di Commissario ad acta in caso di inottemperanza; a questo punto, il Comune ha inteso di rieditare il potere di provvedere sulle istanze di condono, in esecuzione della sentenza n. 2154/2022 del 27.07.2022, con l’adozione del provvedimento n. 14/2025 (prot. in uscita n. 0020433 dell’11.11.2025), con il quale ha ritirato in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/90, l'autorizzazione paesaggistica n. 39 del 22/09/2015 prot. 10964.
3. Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha invocato la nullità dell’impugnato provvedimento, lamentando che, a fronte dell’inequivocabile chiarezza del giudicato della sentenza 2154/2022, che impone(va) al Comune di ri-esercitare il proprio potere nei sensi indicati da questo T.A.R. - e, cioè, valutando le sue osservazioni ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria - l'Amministrazione, anziché conformarsi al giudicato, ha posto in essere un'azione chiaramente elusiva ed antigiuridica.
4. Ancorchè ritualmente evocato, non si è costituito il Comune di Positano.
5. All’udienza camerale del 18 marzo 2026, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
6. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
7. Invero, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di rilevare ed accertare che effettivamente il provvedimento impugnato n. 14/2025 di ritiro in autotutela dell'autorizzazione paesaggistica n. 39/2015 è stato reso in violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Campania-Salerno n. 2154/2022, che ha annullato il diniego di condono per la violazione dell'obbligo dell'Amministrazione di esaminare e confutare motivatamente le osservazioni del privato, ai sensi degli artt. 10 e 10-bis della L. 241/90.
Invero, l'effetto conformativo del giudicato imponeva al Comune di riavviare il procedimento dal punto in cui si era manifestato il vizio, al fine di una rivalutazione delle istanze di condono, tenendo conto delle controdeduzioni del ricorrente e della probante documentazione versata in giudizio nonché di tutti gli atti e provvedimenti già formatisi nel procedimento.
Invece, con l'atto impugnato, il Comune ha disposto il "ritiro in autotutela" della presupposta Autorizzazione Paesaggistica n. 39/2015, utilizzando quelle medesime argomentazioni già addotte a fondamento del diniego (prot. n. 7990 del 6.07.2017) annullato in sede giurisdizionale e che il T.A.R. ha già vagliato come non idonee a superare le motivate controdeduzioni offerte e documentate dall’odierno ricorrente, circa asserita infedeltà delle istanze, carenza di requisiti e rispetto della fascia di rispetto stradale.
8. Ne discende che l’atto impugnato – in quanto adottato in frontale contrasto con il dictum della sentenza ottemperanda – deve essere dichiarato nullo per violazione del giudicato (cfr. art. 21 septies l. n. 241 del 1990).
9. Invero, l’applicazione del principio del “one-shot” impedisce - quale conseguenza immediata e diretta - che la P.A. conservi ancora nel caso di specie il potere di decidere in senso sfavorevole per il ricorrente per una ulteriore volta, determinandosi pertanto la consumazione della discrezionalità della pubblica amministrazione e restando “precluso all’amministrazione di potere tornare a decidere sfavorevolmente nei confronti dell’amministrato anche in relazione ai profili non ancora esaminati (in tal senso, Consiglio di Stato, 25 febbraio 2019, n. 1321).
10. Dovendo ritenersi provata la mancata ottemperanza della predetta sentenza, anche in forza del principio di non contestazione di cui all’art. 64, comma 2, c.p.a., il ricorso va accolto, con la conseguenza che all’Amministrazione intimata è ordinata l’esecuzione del provvedimento per la cui ottemperanza è causa, riscontrando le osservazioni procedimentali protocollate in data 11.8.2016, al n. 9643 ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria e, dunque, spiegando in dettaglio le ragioni per le quali, nonostante gli elementi probatori addotti dalla ricorrente e consacrati nella memoria controdeduttiva di cui sopra, pur tuttavia gli stessi non siano stati tali da condurre, ad una diversa determinazione, la Pubblica Amministrazione.
11. Al predetto adempimento l’Amministrazione dovrà provvedere entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
12. Si nomina fin d’ora per l’ipotesi di eventuale, protratta inottemperanza del provvedimento in argomento, quale Commissario ad acta incaricato della relativa esecuzione, entro ulteriori 60 (sessanta) giorni, il Segretario comunale del Comune di Positano, con facoltà di delega.
13. La presente declaratoria di nullità consente di ritenere assorbita ogni ulteriore domanda avanzata dalla parte ricorrente.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara la nullità del provvedimento n. 14/2025 dell’11.11.2025, reso dal Comune di Positano.
Ordina al Comune di Positano di provvedere all’esecuzione della sentenza per la cui ottemperanza è causa entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Nomina fin d’ora per l’ipotesi di eventuale, protratta inottemperanza del provvedimento in argomento, quale Commissario ad acta incaricato della relativa esecuzione, entro ulteriori 60 (sessanta) giorni, il Segretario comunale del Comune di Positano, con facoltà di delega.
Condanna il Comune di Positano al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 800,00, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, nella misura di legge.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
HE Di TI, Primo Referendario, Estensore
LA Zoppo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HE Di TI | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO