Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 09/02/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
IL Giudice unico delle Pensioni cons. Elena Papa ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 16/2026
Nel giudizio iscritto al n. 63058 del registro di Segreteria sul ricorso proposto dalla sig.ra -, rappresentata e difesa dall’avv. Rocco Carabba (c.f. [...]– fax 0871.323053) in virtù di procura in calce al ricorso, il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni all'indirizzo PEC: avvocatoroccocarabba@pec.giuffre.it,
ricorrente
contro:
- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.),
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, elettivamente domiciliato a Firenze in Viale Belfiore n. 28/a, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it; avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it;
resistente
Per l’accertamento della qualità della sig.ra - di portatrice di complesso invalidante quantificabile in 100 punti percentuali o, quanto meno, in 74 punti percentuali, e del suo conseguente diritto all’accredito dei contributi figurativi di cui alla legge 388/2000 per incrementare l’anzianità contributiva utile per la determinazione dell’an e del quantum del trattamento pensionistico pubblico e la condanna dell’INPS all’adeguamento della posizione contributiva della sig.ra - al momento della liquidazione della pensione (o in altro momento ritenuto di giustizia), con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Esaminato il ricorso introduttivo;
Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;
Uditi all’udienza del 28 gennaio 2026 il relatore cons. Elena Papa; l’avv. Antonella Francesca Paola Micheli per l’INPS, l’avv. Alida Surace in sostituzione dell’avv. Carrabba per la ricorrente.
Ritenuto in
FATTO
Con atto depositato in data 12 ottobre 2023 la sig.ra -, impiegata presso INAIL, riconosciuta invalida nella misura del 75% con verbale di accertamento INPS del 9 aprile 2020, ha lamentato che in sede di revisione dell’invalidità, in data 10 maggio 2023, le è stato riconosciuto il grado del solo 67%, con conseguente perdita del diritto alla maggiorazione contributiva di due mesi di contributi figurativi per ogni anno di servizio effettivamente svolto (con il limite massimo di cinque anni di contribuzione), sino ad allora a lei spettante ai sensi dell’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000.
Ha, inoltre, lamentato il mancato accoglimento da parte dell’INPS della propria istanza del 5 luglio 2023, di conteggio anticipato della maggiorazione contributiva in questione (almeno per gli anni riconosciuti), perché, per decisione organizzativa dell’INPS, tale calcolo è postergato al momento della liquidazione della pensione.
Ha, peraltro, contestato gli esiti della visita medico legale di revisione, attributiva del grado di invalidità diminuito, come visto, al 67%, affermando, al contrario, di essere in condizione di invalidità al 100% (o quanto meno del 74%). Sul punto ha, altresì, chiesto disporsi CTU.
L’INPS si è costituita con memora depositata in data 22 febbraio 2024 eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso sia per difetto di specificità dei motivi di contestazione, affermando la natura apodittica delle obiezioni della ricorrente in tema di quantificazione dl grado di invalidità operata dalla Commissione medica di revisione, che per carenza di interesse ad agire, dato che, da circolare INPS del 30 gennaio 2002, la maggiorazione “viene concessa al momento della liquidazione della pensione o del supplemento”, mentre la ricorrente al momento della domanda era ancora in servizio. ha, infine, contestato la fondatezza della domanda, stanti, appunto, l’attuale situazione di servizio della ricorrente, nonché il difetto del requisito dell’invalidità superiore al 74%.
A seguito di rinvio per impedimento dell’udienza del 19 dicembre 2025, alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026, preso atto degli esiti della CTU, la ricorrente hanno insistito sulle conclusioni; in specie l’INPS ha insistito sulle eccezioni preliminari e conclusioni già depositate.
Considerato in
DIRITTO
1. Le domande della ricorrente, di vedere accertata e dichiarata la propria invalidità in misura pari al 100% o, quanto meno, superiore al 74%, con conseguente riconoscimento del diritto ad ottenere la maggiorazione contributiva prevista dall’art. 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000, nonché di condanna dell’INPS all’adeguamento della propria posizione contributiva al momento della liquidazione della pensione, sono ammissibili, ricorrendo sia il presupposto dell’attualità dell’interesse che quello della specificità dei motivi.
1.1. Quanto all’attualità dell’interesse, questa è data dal sopraggiunto diniego del requisito di invalidità, originariamente riconosciuto a partire dalla visita medica del 9 aprile 2020, che aveva accertato l’invalidità della ricorrente nella misura del 75%. Infatti, l’esito della visita di controllo del 10 maggio 2023, che aveva portato ad un abbassamento del grado di invalidità al 67%, ha determinato il venir meno del presupposto del grado minimo di invalidità previsto dalla legge n. 388/2000 per il riconoscimento del beneficio di due mensilità di contributi figurativi per anno di servizio effettivamente prestato.
La derubricazione del grado di invalidità, con conseguente perdita del requisito di legge, ha effetti immediati ed attuali sulla pretesa fatta valere, incidendo sulla data di maturazione del diritto al pensionamento. Peraltro, il citato art. 80 prevede che il riconoscimento del beneficio dei contributi figurativi di cui si tratta sia “a domanda dell’interessato”, domanda in effetti presentata dalla ricorrente sin dal 5 luglio 2023, per cui, venuto meno il presupposto del limite minimo di invalidità, la domanda stessa diverrebbe improponibile quanto meno per il periodo di lavoro a partire da tale data.
Tale costruzione normativa giustifica sia la contestazione della nuova valutazione che la proposizione dell’istanza, dato che l’art. 80, comma 3, esclude la riconoscibilità d’ufficio dei contributi figurativi e, al contrario, ne prevede il riconoscimento solo “a domanda dell’interessato”.
Né si può ritenere che l’odierna domanda giudiziale costituisca una quota frazionata e, quindi, non attuale, del diritto preteso.
Come già riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, e confermato dai giudici contabili in casi analoghi, “… il riconoscimento dello stato d’invalidità in misura superiore al 74% non costituisce … una frazione del diritto che intende farsi valere, ma rappresenta il presupposto …” sostanziale per poter “… usufruire del bonus contributivo [previsto dal comma 3 dell’art. 80 della legge n° 388/2000] una volta raggiunto il requisito anagrafico per la pensione e, pertanto, costituisce un accertamento immediatamente produttivo di effetti giuridici …”, con conseguente attualità dell’interesse al relativo accertamento (Cass. n° 36948/2022). Inoltre, l’odierna ricorrente vanta un indubbio interesse all’accertamento del proprio grado di invalidità: perché, soltanto una volta accertato che la relativa misura ecceda il 74%, lei potrebbe poi agire, “… previa domanda amministrativa all’INPS, … per ottenere il beneficio dell’accredito contributivo, a prescindere dalla richiesta (contestuale) di un trattamento pensionistico …” (Cass. n° 30636/2022).” (Corte dei conti, Sez. Campania, sent. n. 312/2025).
1.2. Quanto alla specificità dei motivi, questa ricorre alla luce delle ampie argomentazioni fornite dalla perizia di parte prodotta dalla ricorrente, con riguardo alle condizioni di salute pregresse che attesta patologie tumorali e depressive nonché ulteriori altre patologie idonee a giustificare il ricorso ad un ulteriore vaglio del grado di invalidità con accoglimento della domanda di CTU.
2. Le domande su cui al precedente punto 1 risultano, altresì, fondate e devono essere accolte alla luce degli esiti della Relazione peritale, che risulta completa, esaustiva, motivata e priva di vizi logico giuridici, oltre che immune da contestazioni critiche delle parti e dei loro periti, per cui non vi è motivo di discostarsene.
In particolare, la perizia, una volta esaminate le patologie oncologica, psicologica e quelle ulteriori di altra natura da cui la ricorrente è risultata affetta, nella valutazione di insieme del quadro invalidante applica la formula di ZA “IT = (IP1 + IP2) – ( IP1 X IP2), da cui deriva un’invalidità complessiva della valutazione sulla capacità semispecifica, pari al 75%, come correttamente riscontrato all’atto della prima visita medico legale eseguita presso il CML INPS di Lucca in data 9/04/2020”.
Conclude, pertanto, che “esaminati gli atti e visitata la ricorrente, la medesima risulta essere portatrice di un complesso invalidante superiore al 74 per cento (75%) sia dalla presentazione dell’istanza tesa all’ottenimento della contribuzione figurativa”.
Ne discende che la ricorrente è in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 388/2000 di invalidità superiore al 74% necessari per il riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa di due mensilità di contribuzione per ogni anno di lavoro effettivo “utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva”, senza soluzione di continuità, a partire dal primo accertamento medico legale avvenuto in data 9 aprile 2020, con tutte le conseguenze di legge, come da sua domanda di riconoscimento del 5 luglio 2023.
È, pertanto, accertato anche il suo diritto all’adeguamento della posizione contributiva “al momento della liquidazione della pensione”.
3. La complessità dell’accertamento medico legale, comprensivo della valutazione di varie patologie, ivi compresa l’incidenza della patologia depressiva, giustifica la compensazione delle spese di lite e di quelle della consulenza tecnica d’ufficio.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Toscana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso iscritto al n. 63058 del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra - nei confronti dell’INPS, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
ACCERTA
che la sig.ra - è portatrice di complesso invalidante quantificabile in 75 punti percentuali, che, pertanto, ha diritto al beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto dal 9 aprile 2020, nonché all’adeguamento della propria posizione contributiva da parte dell’INPS al momento della liquidazione della pensione.
Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
Depositata in Segreteria il 09/02/2026 Il Giudice Unico Cons. Elena Papa f.to digitalmente Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Il Giudice Unico Cons. Elena Papa f.to digitalmente In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.
Firenze, 09/02/2026 Il Funzionario
AN IL
f.to digitalmente