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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/12/2025, n. 2254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2254 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1352/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1352/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI PUMPO Parte_1 C.F._1
MATTEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MAURIZIO BUFALINI N. 8 ROMApresso il difensore avv. DI PUMPO MATTEO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il ONroparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ROSI RN DO e dell'avv. MAINOLDI PIERLUIGI
( VIA MARSALA N. 14 40126 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in C.F._2
C/O AVV. P. MAINOLDI - VIA MARSALA 14 BOLOGNApresso il difensore avv. ROSI
RN DO
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 73/2022 del Tribunale di Forlì, pubblicata il 25 gennaio
2022.
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione
1. si opponeva al decreto ingiuntivo n. 966/2017 emesso a favore di BCC Parte_1
Gestione Crediti S.p.A., quale procuratrice di Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito
S.p.a., per la somma complessiva di € 84.949,06.
pagina 1 di 10 In particolare, il decreto ingiuntivo era stato emesso per il recupero dei crediti scaturenti da due distinti rapporti contrattuali:
a) un contratto di mutuo chirografario di € 100.000,00, rispetto al quale residuava un debito di €
30.096,56;
b) un contratto di conto corrente con annessa apertura di credito, rispetto al quale residuava un saldo negativo di € 54.852,50.
L'opponente deduceva: 1) il mancato deposito in atti di documento atto a Parte_1 provare l'avvenuta concessione di credito a valere sul contratto di apertura di conto corrente del 28 aprile 2008 e il mancato deposito di estratti conto completi relativi a tutto il periodo (doc. 2 citazione in opposizione); 2) l'usura soggettiva, data dalla difficoltà economica dell'opponente; 3) il mancato invio degli estratti conto;
3) la nullità del contratto di mutuo, in quanto volto a ripianare pregresse passività;
4) la nullità della clausola floor.
2. Si costituiva in giudizio BCC GESTIONE CREDITI quale procuratrice di Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.a., chiedendo il rigetto dell'opposizione.
3. Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo ed espletata la procedura di mediazione, veniva rigettata l'istanza di ammissione di consulenza tecnica formulata dall'opponente Pt_1 nell'ambito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
4. Nelle more, con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. si costituiva in giudizio, per mezzo della ON mandataria (d'ora in poi, solo ), quale cessionaria CP_2 ONroparte_1 dei crediti per cui è causa, dichiarando di aderire alle difese già svolte da parte opposta.
5. L'opponente , nel foglio di precisazione delle conclusioni, contestava la Parte_1 ON legittimazione attiva dell'intervenuta
“eccepisce il difetto di legittimazione attiva della e per essa della mandataria ONroparte_1 CP_
e quindi l'inesistenza della titolarità del credito di quest'ultima nei confronti CP_2 dell'opponente….In definitiva la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non assolve in re ipsa alla funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco;
a tale ultimo scopo è invece necessario che il preteso cessionario fornisca ulteriormente prova documentale della titolarità del diritto vantato, dimostrando l'avvenuta inclusione del rapporto obbligatorio de quo nell'operazione di cessione in blocco (principio ribadito, di recente da Cass., VI, ordinanza n. 24798/2020 Cass. Civ., ord. n. 5617/2020)”.
Veniva dunque contestata la prova dell'avvenuta inclusione del credito nella cessione in blocco.
6. Il Tribunale così decideva:
“1) Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) Per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 966/17, che dichiara definitivamente esecutivo nei confronti di Parte_1
3) Dichiara tenuta e condanna parte opponente al pagamento in favore di parte intervenuta della somma di Euro 11.810,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
pagina 2 di 10 6.1. In particolare, il Tribunale rigettava preliminarmente l'eccezione, con cui l'opponente Pt_1 aveva dedotto che alla mancata produzione del contratto di cessione conseguiva il difetto di prova in ON ordine alla legittimazione attiva di , quale cessionaria del credito.
Infatti, il Tribunale riteneva che la disciplina della cessione di crediti in blocco di cui all'art. 58 TUB prevedesse la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
pertanto, era la stessa legge ad escludere la necessaria produzione o esibizione al debitore ceduto del contratto di cessione.
Il primo Giudice precisava che, al più, nella giurisprudenza si erano poste altre e differenti questioni, relative al diverso profilo dell'individuabilità dei crediti concretamente ceduti nell'ambito della cessione in blocco pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Ad ogni modo, ferma restando l'omessa contestazione di detto profilo, nella specie, il tenore letterale dell'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale non dava adito a dubbi, consentendo la individuazione del credito azionato in giudizio tra quelli oggetto di cessione in blocco.
6.2. Nel merito, anzitutto, il Tribunale evidenziava che la maggior parte delle doglianze dell'opponente ON erano state superate dalla produzione documentale di nel corso del giudizio.
6.3. Con specifico riferimento alla contestata usura soggettiva, il Giudice rilevava che l'opponente non aveva fornito la prova degli elementi costituivi la fattispecie dell'art. 644, Parte_1 comma 3, c.p.
L'opponente avrebbe, infatti, dovuto dimostrare la propria condizione di difficoltà economica, oltreché
l'impossibilità oggettiva di ottenere condizioni economiche migliorative e lo stato soggettivo della controparte, ossia l'approfittamento dello stato di bisogno.
6.4. Secondo il Tribunale, doveva ritenersi parimenti infondata l'eccezione di nullità del mutuo chirografario, eccezione di nullità formulata sulla base del fatto che la somma mutuata fosse stata utilizzata per ripianare pregresse passività.
Sul punto, il Tribunale rilevava che la circostanza che la somma mutuata fosse stata utilizzata per ripianare pregresse passività non era stata provata e che, in ogni caso, in base a consolidata giurisprudenza, il mutuo solutorio non era nullo.
6.5. Quanto alla dedotta nullità della clausola floor per vessatorietà della stessa ex artt. 33 e 34 Cod.
Cons. nonché per mancanza di una chiara formulazione, il Tribunale affermava la piena legittimità della clausola floor, non determinando questo alcun profilo di illegittimità del sinallagma, purché, come nella specie, fosse determinata, chiara e sottoscritta.
6.6. In ragione della soccombenza di , il Tribunale lo condannava al pagamento Parte_1 delle spese di lite.
7. Proponeva appello . Parte_1
pagina 3 di 10 8. Col primo motivo di gravame, l'appellante deduceva: “Violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.: carenza di legittimazione attiva e di rappresentanza di per indeterminatezza ed CP_2 indeterminabilità dell'oggetto della procura alla rappresentanza conferita da ONroparte_1
.
[...]
In particolare, secondo l'appellante, la procura rilasciata a era nulla per indeterminatezza CP_2 dell'oggetto ex artt. 1346, 1324 e 1418 cod. civ.; la suddetta procura, infatti, si limitava ad attribuire un potere di rappresentanza giudiziale e stragiudiziale in relazione a non meglio precisato “portafoglio di crediti”, di cui sarebbe divenuta titolare in virtù di una non meglio identificata “operazione CP_1 di cartolarizzazione”.
Trattandosi di una questione di rito rilevabile ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., il Tribunale di Forlì avrebbe dovuto rilevarla d'ufficio.
9. Col secondo motivo di gravame, l'appellante deduceva: “Violazione degli artt. 111, 113 e 115 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ. per avere ritenuto il giudice di primo grado sufficiente – ai fini della dimostrazione della titolarità del credito – l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e senza la necessaria produzione del contratto di cessione”.
9.1. Secondo l'appellante, la sentenza era viziata per non avere ritenuto necessaria la produzione del contratto di cessione.
Infatti, deduceva , l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale non Parte_1 aveva il valore sostanziale di attestare la legittimazione attiva del cessionario di crediti in blocco, bensì aveva la funzione di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori nei confronti del cedente.
Negava, quindi, che si potesse presumere l'esistenza del fatto principale, ossia il contratto di cessione, dall'avviso in Gazzetta Ufficiale:
“Per dimostrare di essere titolare del rapporto, la prova primaria è costituita dal contratto di cessione, da cui si possa ricavare che lo specifico credito azionato sia stato effettivamente e inequivocabilmente cartolarizzato…..Inoltre, il mero fatto della cessione di crediti in blocco non è in sé sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione, sussistendo tale onere probatorio a carico della creditrice-cessionaria, per cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D. Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 4116/2016, richiamata espressamente da Cass. civ., sent. n. 24798 del 05/11/2020).
9.2. L'appellante deduceva altresì che incombeva in capo alla controparte l'onere della prova dell'avvenuta cessione del credito controverso e che, peraltro, detta prova poteva essere assolta esclusivamente producendo il contratto di cessione.
pagina 4 di 10 Pertanto, richiamata la giurisprudenza sul punto, evidenziava come il credito in esame non fosse chiaramente e inequivocabilmente individuabile tra quelli oggetto della cessione in blocco.
10. Col terzo motivo di gravame, l'appellante deduceva: “Violazione dell'art. 2697 cod. civ. relativo al riparto dell'onere della prova nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ. nella valutazione delle risultanze probatorie”.
In particolare, l'appellante affermava che il primo Giudice aveva violato gli ordinari principi in materia in onere della prova ex art. 2697 c.c.
Infatti, non doveva essere l'opponente a contestare l'insussistenza dei criteri di Parte_1 ON individuabilità dei crediti oggetto della cessione in blocco, ma doveva essere controparte a dimostrare che i menzionati criteri fossero idonei a individuare, senza incertezza alcuna, i rapporti oggetto della cessione.
In tal senso, risultando la descrizione dell'oggetto dei crediti ceduti di cui all'avviso di cessione vaga e ON generica, il Giudice avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione attiva di .
L'appellante evidenziava che, benché non vi fosse tenuto, già nel corso del primo grado, nella prima memoria ex art. 190 c.p.c., aveva dedotto la non corrispondenza tra i codici Parte_1 numerici di cui all'elenco accessibile dal link contenuto nella Gazzetta Ufficiale ed i dati del C/C e del mutuo chirografario identificato nel ricorso per decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
In tal senso, il primo Giudice avrebbe dovuto rilevare l'assenza dei crediti controversi nell'ambito della categoria di crediti deteriorati.
11. L'appellante così concludeva:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Bologna adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria così giudicare: a) in via preliminare accogliere l'istanza ex artt. 283 e 351 cod. proc. civ. per le ragioni spiegate in narrativa;
b) in via principale e nel merito - riformare l'impugnata sentenza n. 73/2022 emessa il 23/01/2022 e pubblicata il 25/01/2022 dal Tribunale di Forlì, resa a definizione del giudizio rubricato al n. R.G. 3323/2017, per i motivi esposti in atti;
c) e, conseguentemente accertare e dichiarare il difetto di legittimazione processuale e la titolarità del credito di qui rappresentata da ONroparte_1 CP_2 In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di lite del presente grado di giudizio nonché del giudizio di primo grado”.
12. Si costituiva e per essa chiedendo il rigetto dell'appello. ONroparte_4 CP_2 ON 12.1. Rispetto ai contestati vizi della procura rilasciata da a l'appellata negava la CP_2 violazione dell'art. 112 c.p.c.; il primo Giudice, infatti, non si era espresso sul punto in conformità al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
pagina 5 di 10 Peraltro, avendo impugnato per dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., secondo l'appellata Pt_1 nemmeno poteva considerarsi il motivo d'appello de quo come domanda nuova e, perciò, non occorreva pronunciarsi sul punto.
Ad ogni modo, l'appellata evidenziava che l'indicazione della cessione e dell'operazione di cartolarizzazione erano state puntualmente individuate nell'atto di cessione ex art. 111 c.p.c.
In tal senso, pur essendo ampio, l'oggetto della procura doveva ritenersi determinato.
12.2. Quanto al contestato difetto di legittimazione attiva, l'appellata argomentava per il corretto operare del primo Giudice;
infatti, richiamando l'orientamento prevalente della giurisprudenza, la produzione dell'atto di cessione del credito non doveva ritenersi necessaria per dimostrare la titolarità del credito nell'ambito della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB.
12.3. Infine, rispetto alla dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. relativo al riparto dell'onere della prova nonché alla violazione dell'art. 116 c.p.c. nella valutazione delle risultanze probatorie, l'appellata evidenziava che la relativa contestazione non era stata sollevata in primo grado.
Infatti, come rilevato dal primo Giudice, l'appellante i era limitato ad eccepire la mancata Pt_1 produzione del contratto, senza specificare quali elementi di incertezza poneva l'avviso di cessione ex art. 58 TUB rispetto all'oggetto della cessione medesima. In altri termini, non era stata mossa alcuna contestazione circa la circostanza che il credito in esame non presentasse i requisiti indicati nell'oggetto della cessione.
13. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
14. Per ragioni di priorità logica e giuridica devono essere esaminati con precedenza i motivi secondo e terzo, afferendo essi alla questione della prova della titolarità del credito in capo alla società appellata.
15. Parte appellante, come si desume ai paragrafi 9.1 e 9.2 della presente motivazione, in sede di gravame contesta sostanzialmente soltanto la sussistenza della prova della inclusione del credito azionato nell'oggetto della cessione.
La necessità della produzione del contratto di cessione è invocata soltanto al fine della dimostrazione di tale inclusione.
Non è, dunque, contestata la cessione in blocco, come più ampia fattispecie contrattuale.
La Suprema Corte ha da tempo individuato le conseguenze giuridiche connesse alla contestazione della mera inclusione del credito asseritamente ceduto nell'oggetto della cessione in blocco, senza contestazione della sussistenza della cessione in sé.
Secondo la Suprema Corte, si veda fra le altre la motivazione in parte qua di cass. n. 15088/2025 Data pubblicazione 05/06/2025:
pagina 6 di 10 “Va tenuto presente che, come condivisibilmente puntualizzato da Cass. n. 17944 del 2023 (ma si vedano pure, nello stesso senso, le più recenti Cass. nn. 5478 e 30207 del 2024): a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, allora, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono, o meno, di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
Nel caso di specie, il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono, o meno, di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
Di seguito si riportano le indicazioni contenute nella Gazzetta Ufficiale.
“ (la "Societa'") comunica che in data 7 dicembre 2018 (la "Data di ONroparte_1 Stipulazione") ha concluso con …Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.A., … (le "Banche Cedenti" e, ciascuna una "Banca Cedente") 73 (settantatré) contratti di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione (collettivamente, i "ONratti di Cessione" e ciascuno di essi un "ONratto di Cessione").
pagina 7 di 10 In virtù dei ONratti di Cessione, la Società ha acquistato pro soluto dalle Banche Cedenti, tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo ONratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i "Crediti"). In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra maggio 1965 e marzo 2018 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti. In particolare, E' stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla Data di Stipulazione ad eccezione delle posizioni debitorie corrispondenti ai seguenti NDG: 150868 -1239459
- 259255 in relazione ai Crediti ceduti da ONroparte_5
I criteri di individuazione dei crediti ceduti rinvenibili dalla Gazzetta Ufficiale sono dunque:
a) crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari
b) vantati verso debitori classificati a sofferenza
c) derivanti dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra maggio 1965 e marzo 2018.
Deve ritenersi che le indicazioni contenute nell'avviso della cessione contenuto in G.U. siano, nel caso di specie, sufficienti a consentire una valutazione di inclusione dei crediti azionati nell'oggetto della cessione in blocco.
I crediti azionati nel presente giudizio rientrano necessariamente nella pur ampia categoria di crediti individuati o come oggetto della cessione, per tipologia di credito, per compatibilità del periodo cronologico e per la caratteristica di credito deteriorato, in quanto in sofferenza e relativo a rapporti risolti dalla banca per inadempimento del correntista.
In primo luogo, avendo titolo in un mutuo chirografario e in un'apertura di credito, il credito rientra nella categoria sub a).
Inoltre, trattandosi di credito impagato nei termini concordati, il credito derivante dalla revoca dei rapporti bancari in data 8 aprile 2016, deve essere ricondotto alla categoria del credito “a sofferenza”
(categoria sub b): in ambito bancario, un credito entra in sofferenza quando il debitore non è in grado di restituire il prestito nei termini concordati.
Infine, essendo sorto in quel lasso temporale, il credito rientra anche nel criterio cronologico ivi descritto.
In tale contesto non vi è alcun dubbio che il credito azionato nella presente sede abbia i requisiti per rientrare nell'oggetto della cessione in blocco.
Ad abundantiam, tale inclusione nella cessione in blocco è comprovata anche dal contenuto della dichiarazione in tal senso, rilasciata dalla banca cedente, prodotta in sede di costituzione in giudizio di appello da parte della appellata.
Tale produzione è ammissibile sia perché la dichiarazione è stata rilasciata solo in data 8 novembre
2022, nell'imminenza della costituzione dell'appellata nel giudizio di appello (e dunque non poteva pagina 8 di 10 essere prodotta in un momento antecedente) sia perché la contestazione della titolarità del credito è stata compiutamente articolata soltanto in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, e dunque il primo momento utile per tale produzione non poteva che essere l'eventuale giudizio di gravame.
16. È infondato anche il primo motivo di appello.
Così il contenuto della procura rilasciata dalla società cessionaria in favore di CP_6
“PREMESSO CHE a) nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata dalla summenzionata Società (l'“Operazione”) ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), avente scopo di finanziamento ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 633, articolo 3, comma 2, numero 3, ed assoggettata a regime di esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, numero 1, del medesimo testo normativo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), e comma 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione, la Società e' divenuta titolare di un portafoglio di crediti (i “Crediti”) ; (…) Tutto quanto sopra costituendo parte integrante e sostanziale della presente Procura, la Società, come sopra rappresentata, con la presente CONFERISCE alla summenzionata società CP_6 società di diritto italiano con sede in Verona, (..) procura irrevocabile speciale e per quanto infra generale, ad agire con pieni poteri, anche disgiuntamente, in nome e per conto della Società, come descritto ai successivi paragrafi 1, 2 e 3; 1) in forza della presente Procura, la Società Procuratrice e' autorizzata a fare in nome e per conto della Società le attività di seguito elencate e, più in generale, tutto ciò che riterrà necessario od opportuno al fine di riscuotere, (..) 2) la presente Procura si estende ai Crediti descritti in premessa (a) e a tutti i Diritti Collegati descritti in premessa (c)”.
La procura fa riferimento a un'operazione di cartolarizzazione e ai crediti oggetto di tale operazione di cartolarizzazione.
In assenza della allegazione specifica di operazioni di cartolarizzazione diverse ed ulteriori rispetto a quella realizzata in data 7 dicembre 2018, di cui si è data comunicazione con la gazzetta ufficiale (GU
Parte Seconda n.144 del 13-12-2018) e che è stata oggetto di ampia descrizione nei paragrafi precedenti, deve logicamente ritenersi che l'operazione di cartolarizzazione, cui fa riferimento la procura, sia proprio quella de qua.
Devono, dunque, escludersi la indeterminatezza della procura e la nullità asseritamente conseguente a tale indeterminatezza.
17. Al rigetto del gravame consegue la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al DM 55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione determinato dal valore della causa.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 9 di 10 dispone:
I – rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
II – condanna alla refusione in favore di Parte_1 ONroparte_1
RAPPRESENTATA DA delle spese del presente grado, che liquida in € 10.000,00 CP_1 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 16.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Manuela Velotti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1352/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI PUMPO Parte_1 C.F._1
MATTEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MAURIZIO BUFALINI N. 8 ROMApresso il difensore avv. DI PUMPO MATTEO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il ONroparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ROSI RN DO e dell'avv. MAINOLDI PIERLUIGI
( VIA MARSALA N. 14 40126 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in C.F._2
C/O AVV. P. MAINOLDI - VIA MARSALA 14 BOLOGNApresso il difensore avv. ROSI
RN DO
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 73/2022 del Tribunale di Forlì, pubblicata il 25 gennaio
2022.
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione
1. si opponeva al decreto ingiuntivo n. 966/2017 emesso a favore di BCC Parte_1
Gestione Crediti S.p.A., quale procuratrice di Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito
S.p.a., per la somma complessiva di € 84.949,06.
pagina 1 di 10 In particolare, il decreto ingiuntivo era stato emesso per il recupero dei crediti scaturenti da due distinti rapporti contrattuali:
a) un contratto di mutuo chirografario di € 100.000,00, rispetto al quale residuava un debito di €
30.096,56;
b) un contratto di conto corrente con annessa apertura di credito, rispetto al quale residuava un saldo negativo di € 54.852,50.
L'opponente deduceva: 1) il mancato deposito in atti di documento atto a Parte_1 provare l'avvenuta concessione di credito a valere sul contratto di apertura di conto corrente del 28 aprile 2008 e il mancato deposito di estratti conto completi relativi a tutto il periodo (doc. 2 citazione in opposizione); 2) l'usura soggettiva, data dalla difficoltà economica dell'opponente; 3) il mancato invio degli estratti conto;
3) la nullità del contratto di mutuo, in quanto volto a ripianare pregresse passività;
4) la nullità della clausola floor.
2. Si costituiva in giudizio BCC GESTIONE CREDITI quale procuratrice di Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.a., chiedendo il rigetto dell'opposizione.
3. Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo ed espletata la procedura di mediazione, veniva rigettata l'istanza di ammissione di consulenza tecnica formulata dall'opponente Pt_1 nell'ambito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
4. Nelle more, con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. si costituiva in giudizio, per mezzo della ON mandataria (d'ora in poi, solo ), quale cessionaria CP_2 ONroparte_1 dei crediti per cui è causa, dichiarando di aderire alle difese già svolte da parte opposta.
5. L'opponente , nel foglio di precisazione delle conclusioni, contestava la Parte_1 ON legittimazione attiva dell'intervenuta
“eccepisce il difetto di legittimazione attiva della e per essa della mandataria ONroparte_1 CP_
e quindi l'inesistenza della titolarità del credito di quest'ultima nei confronti CP_2 dell'opponente….In definitiva la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non assolve in re ipsa alla funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco;
a tale ultimo scopo è invece necessario che il preteso cessionario fornisca ulteriormente prova documentale della titolarità del diritto vantato, dimostrando l'avvenuta inclusione del rapporto obbligatorio de quo nell'operazione di cessione in blocco (principio ribadito, di recente da Cass., VI, ordinanza n. 24798/2020 Cass. Civ., ord. n. 5617/2020)”.
Veniva dunque contestata la prova dell'avvenuta inclusione del credito nella cessione in blocco.
6. Il Tribunale così decideva:
“1) Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) Per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 966/17, che dichiara definitivamente esecutivo nei confronti di Parte_1
3) Dichiara tenuta e condanna parte opponente al pagamento in favore di parte intervenuta della somma di Euro 11.810,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
pagina 2 di 10 6.1. In particolare, il Tribunale rigettava preliminarmente l'eccezione, con cui l'opponente Pt_1 aveva dedotto che alla mancata produzione del contratto di cessione conseguiva il difetto di prova in ON ordine alla legittimazione attiva di , quale cessionaria del credito.
Infatti, il Tribunale riteneva che la disciplina della cessione di crediti in blocco di cui all'art. 58 TUB prevedesse la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
pertanto, era la stessa legge ad escludere la necessaria produzione o esibizione al debitore ceduto del contratto di cessione.
Il primo Giudice precisava che, al più, nella giurisprudenza si erano poste altre e differenti questioni, relative al diverso profilo dell'individuabilità dei crediti concretamente ceduti nell'ambito della cessione in blocco pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Ad ogni modo, ferma restando l'omessa contestazione di detto profilo, nella specie, il tenore letterale dell'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale non dava adito a dubbi, consentendo la individuazione del credito azionato in giudizio tra quelli oggetto di cessione in blocco.
6.2. Nel merito, anzitutto, il Tribunale evidenziava che la maggior parte delle doglianze dell'opponente ON erano state superate dalla produzione documentale di nel corso del giudizio.
6.3. Con specifico riferimento alla contestata usura soggettiva, il Giudice rilevava che l'opponente non aveva fornito la prova degli elementi costituivi la fattispecie dell'art. 644, Parte_1 comma 3, c.p.
L'opponente avrebbe, infatti, dovuto dimostrare la propria condizione di difficoltà economica, oltreché
l'impossibilità oggettiva di ottenere condizioni economiche migliorative e lo stato soggettivo della controparte, ossia l'approfittamento dello stato di bisogno.
6.4. Secondo il Tribunale, doveva ritenersi parimenti infondata l'eccezione di nullità del mutuo chirografario, eccezione di nullità formulata sulla base del fatto che la somma mutuata fosse stata utilizzata per ripianare pregresse passività.
Sul punto, il Tribunale rilevava che la circostanza che la somma mutuata fosse stata utilizzata per ripianare pregresse passività non era stata provata e che, in ogni caso, in base a consolidata giurisprudenza, il mutuo solutorio non era nullo.
6.5. Quanto alla dedotta nullità della clausola floor per vessatorietà della stessa ex artt. 33 e 34 Cod.
Cons. nonché per mancanza di una chiara formulazione, il Tribunale affermava la piena legittimità della clausola floor, non determinando questo alcun profilo di illegittimità del sinallagma, purché, come nella specie, fosse determinata, chiara e sottoscritta.
6.6. In ragione della soccombenza di , il Tribunale lo condannava al pagamento Parte_1 delle spese di lite.
7. Proponeva appello . Parte_1
pagina 3 di 10 8. Col primo motivo di gravame, l'appellante deduceva: “Violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.: carenza di legittimazione attiva e di rappresentanza di per indeterminatezza ed CP_2 indeterminabilità dell'oggetto della procura alla rappresentanza conferita da ONroparte_1
.
[...]
In particolare, secondo l'appellante, la procura rilasciata a era nulla per indeterminatezza CP_2 dell'oggetto ex artt. 1346, 1324 e 1418 cod. civ.; la suddetta procura, infatti, si limitava ad attribuire un potere di rappresentanza giudiziale e stragiudiziale in relazione a non meglio precisato “portafoglio di crediti”, di cui sarebbe divenuta titolare in virtù di una non meglio identificata “operazione CP_1 di cartolarizzazione”.
Trattandosi di una questione di rito rilevabile ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., il Tribunale di Forlì avrebbe dovuto rilevarla d'ufficio.
9. Col secondo motivo di gravame, l'appellante deduceva: “Violazione degli artt. 111, 113 e 115 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ. per avere ritenuto il giudice di primo grado sufficiente – ai fini della dimostrazione della titolarità del credito – l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e senza la necessaria produzione del contratto di cessione”.
9.1. Secondo l'appellante, la sentenza era viziata per non avere ritenuto necessaria la produzione del contratto di cessione.
Infatti, deduceva , l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale non Parte_1 aveva il valore sostanziale di attestare la legittimazione attiva del cessionario di crediti in blocco, bensì aveva la funzione di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori nei confronti del cedente.
Negava, quindi, che si potesse presumere l'esistenza del fatto principale, ossia il contratto di cessione, dall'avviso in Gazzetta Ufficiale:
“Per dimostrare di essere titolare del rapporto, la prova primaria è costituita dal contratto di cessione, da cui si possa ricavare che lo specifico credito azionato sia stato effettivamente e inequivocabilmente cartolarizzato…..Inoltre, il mero fatto della cessione di crediti in blocco non è in sé sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione, sussistendo tale onere probatorio a carico della creditrice-cessionaria, per cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D. Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 4116/2016, richiamata espressamente da Cass. civ., sent. n. 24798 del 05/11/2020).
9.2. L'appellante deduceva altresì che incombeva in capo alla controparte l'onere della prova dell'avvenuta cessione del credito controverso e che, peraltro, detta prova poteva essere assolta esclusivamente producendo il contratto di cessione.
pagina 4 di 10 Pertanto, richiamata la giurisprudenza sul punto, evidenziava come il credito in esame non fosse chiaramente e inequivocabilmente individuabile tra quelli oggetto della cessione in blocco.
10. Col terzo motivo di gravame, l'appellante deduceva: “Violazione dell'art. 2697 cod. civ. relativo al riparto dell'onere della prova nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ. nella valutazione delle risultanze probatorie”.
In particolare, l'appellante affermava che il primo Giudice aveva violato gli ordinari principi in materia in onere della prova ex art. 2697 c.c.
Infatti, non doveva essere l'opponente a contestare l'insussistenza dei criteri di Parte_1 ON individuabilità dei crediti oggetto della cessione in blocco, ma doveva essere controparte a dimostrare che i menzionati criteri fossero idonei a individuare, senza incertezza alcuna, i rapporti oggetto della cessione.
In tal senso, risultando la descrizione dell'oggetto dei crediti ceduti di cui all'avviso di cessione vaga e ON generica, il Giudice avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione attiva di .
L'appellante evidenziava che, benché non vi fosse tenuto, già nel corso del primo grado, nella prima memoria ex art. 190 c.p.c., aveva dedotto la non corrispondenza tra i codici Parte_1 numerici di cui all'elenco accessibile dal link contenuto nella Gazzetta Ufficiale ed i dati del C/C e del mutuo chirografario identificato nel ricorso per decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
In tal senso, il primo Giudice avrebbe dovuto rilevare l'assenza dei crediti controversi nell'ambito della categoria di crediti deteriorati.
11. L'appellante così concludeva:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Bologna adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria così giudicare: a) in via preliminare accogliere l'istanza ex artt. 283 e 351 cod. proc. civ. per le ragioni spiegate in narrativa;
b) in via principale e nel merito - riformare l'impugnata sentenza n. 73/2022 emessa il 23/01/2022 e pubblicata il 25/01/2022 dal Tribunale di Forlì, resa a definizione del giudizio rubricato al n. R.G. 3323/2017, per i motivi esposti in atti;
c) e, conseguentemente accertare e dichiarare il difetto di legittimazione processuale e la titolarità del credito di qui rappresentata da ONroparte_1 CP_2 In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di lite del presente grado di giudizio nonché del giudizio di primo grado”.
12. Si costituiva e per essa chiedendo il rigetto dell'appello. ONroparte_4 CP_2 ON 12.1. Rispetto ai contestati vizi della procura rilasciata da a l'appellata negava la CP_2 violazione dell'art. 112 c.p.c.; il primo Giudice, infatti, non si era espresso sul punto in conformità al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
pagina 5 di 10 Peraltro, avendo impugnato per dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., secondo l'appellata Pt_1 nemmeno poteva considerarsi il motivo d'appello de quo come domanda nuova e, perciò, non occorreva pronunciarsi sul punto.
Ad ogni modo, l'appellata evidenziava che l'indicazione della cessione e dell'operazione di cartolarizzazione erano state puntualmente individuate nell'atto di cessione ex art. 111 c.p.c.
In tal senso, pur essendo ampio, l'oggetto della procura doveva ritenersi determinato.
12.2. Quanto al contestato difetto di legittimazione attiva, l'appellata argomentava per il corretto operare del primo Giudice;
infatti, richiamando l'orientamento prevalente della giurisprudenza, la produzione dell'atto di cessione del credito non doveva ritenersi necessaria per dimostrare la titolarità del credito nell'ambito della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB.
12.3. Infine, rispetto alla dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. relativo al riparto dell'onere della prova nonché alla violazione dell'art. 116 c.p.c. nella valutazione delle risultanze probatorie, l'appellata evidenziava che la relativa contestazione non era stata sollevata in primo grado.
Infatti, come rilevato dal primo Giudice, l'appellante i era limitato ad eccepire la mancata Pt_1 produzione del contratto, senza specificare quali elementi di incertezza poneva l'avviso di cessione ex art. 58 TUB rispetto all'oggetto della cessione medesima. In altri termini, non era stata mossa alcuna contestazione circa la circostanza che il credito in esame non presentasse i requisiti indicati nell'oggetto della cessione.
13. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
14. Per ragioni di priorità logica e giuridica devono essere esaminati con precedenza i motivi secondo e terzo, afferendo essi alla questione della prova della titolarità del credito in capo alla società appellata.
15. Parte appellante, come si desume ai paragrafi 9.1 e 9.2 della presente motivazione, in sede di gravame contesta sostanzialmente soltanto la sussistenza della prova della inclusione del credito azionato nell'oggetto della cessione.
La necessità della produzione del contratto di cessione è invocata soltanto al fine della dimostrazione di tale inclusione.
Non è, dunque, contestata la cessione in blocco, come più ampia fattispecie contrattuale.
La Suprema Corte ha da tempo individuato le conseguenze giuridiche connesse alla contestazione della mera inclusione del credito asseritamente ceduto nell'oggetto della cessione in blocco, senza contestazione della sussistenza della cessione in sé.
Secondo la Suprema Corte, si veda fra le altre la motivazione in parte qua di cass. n. 15088/2025 Data pubblicazione 05/06/2025:
pagina 6 di 10 “Va tenuto presente che, come condivisibilmente puntualizzato da Cass. n. 17944 del 2023 (ma si vedano pure, nello stesso senso, le più recenti Cass. nn. 5478 e 30207 del 2024): a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, allora, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono, o meno, di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
Nel caso di specie, il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono, o meno, di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
Di seguito si riportano le indicazioni contenute nella Gazzetta Ufficiale.
“ (la "Societa'") comunica che in data 7 dicembre 2018 (la "Data di ONroparte_1 Stipulazione") ha concluso con …Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.A., … (le "Banche Cedenti" e, ciascuna una "Banca Cedente") 73 (settantatré) contratti di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione (collettivamente, i "ONratti di Cessione" e ciascuno di essi un "ONratto di Cessione").
pagina 7 di 10 In virtù dei ONratti di Cessione, la Società ha acquistato pro soluto dalle Banche Cedenti, tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo ONratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i "Crediti"). In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra maggio 1965 e marzo 2018 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti. In particolare, E' stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla Data di Stipulazione ad eccezione delle posizioni debitorie corrispondenti ai seguenti NDG: 150868 -1239459
- 259255 in relazione ai Crediti ceduti da ONroparte_5
I criteri di individuazione dei crediti ceduti rinvenibili dalla Gazzetta Ufficiale sono dunque:
a) crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari
b) vantati verso debitori classificati a sofferenza
c) derivanti dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra maggio 1965 e marzo 2018.
Deve ritenersi che le indicazioni contenute nell'avviso della cessione contenuto in G.U. siano, nel caso di specie, sufficienti a consentire una valutazione di inclusione dei crediti azionati nell'oggetto della cessione in blocco.
I crediti azionati nel presente giudizio rientrano necessariamente nella pur ampia categoria di crediti individuati o come oggetto della cessione, per tipologia di credito, per compatibilità del periodo cronologico e per la caratteristica di credito deteriorato, in quanto in sofferenza e relativo a rapporti risolti dalla banca per inadempimento del correntista.
In primo luogo, avendo titolo in un mutuo chirografario e in un'apertura di credito, il credito rientra nella categoria sub a).
Inoltre, trattandosi di credito impagato nei termini concordati, il credito derivante dalla revoca dei rapporti bancari in data 8 aprile 2016, deve essere ricondotto alla categoria del credito “a sofferenza”
(categoria sub b): in ambito bancario, un credito entra in sofferenza quando il debitore non è in grado di restituire il prestito nei termini concordati.
Infine, essendo sorto in quel lasso temporale, il credito rientra anche nel criterio cronologico ivi descritto.
In tale contesto non vi è alcun dubbio che il credito azionato nella presente sede abbia i requisiti per rientrare nell'oggetto della cessione in blocco.
Ad abundantiam, tale inclusione nella cessione in blocco è comprovata anche dal contenuto della dichiarazione in tal senso, rilasciata dalla banca cedente, prodotta in sede di costituzione in giudizio di appello da parte della appellata.
Tale produzione è ammissibile sia perché la dichiarazione è stata rilasciata solo in data 8 novembre
2022, nell'imminenza della costituzione dell'appellata nel giudizio di appello (e dunque non poteva pagina 8 di 10 essere prodotta in un momento antecedente) sia perché la contestazione della titolarità del credito è stata compiutamente articolata soltanto in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, e dunque il primo momento utile per tale produzione non poteva che essere l'eventuale giudizio di gravame.
16. È infondato anche il primo motivo di appello.
Così il contenuto della procura rilasciata dalla società cessionaria in favore di CP_6
“PREMESSO CHE a) nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata dalla summenzionata Società (l'“Operazione”) ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), avente scopo di finanziamento ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 633, articolo 3, comma 2, numero 3, ed assoggettata a regime di esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, numero 1, del medesimo testo normativo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), e comma 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione, la Società e' divenuta titolare di un portafoglio di crediti (i “Crediti”) ; (…) Tutto quanto sopra costituendo parte integrante e sostanziale della presente Procura, la Società, come sopra rappresentata, con la presente CONFERISCE alla summenzionata società CP_6 società di diritto italiano con sede in Verona, (..) procura irrevocabile speciale e per quanto infra generale, ad agire con pieni poteri, anche disgiuntamente, in nome e per conto della Società, come descritto ai successivi paragrafi 1, 2 e 3; 1) in forza della presente Procura, la Società Procuratrice e' autorizzata a fare in nome e per conto della Società le attività di seguito elencate e, più in generale, tutto ciò che riterrà necessario od opportuno al fine di riscuotere, (..) 2) la presente Procura si estende ai Crediti descritti in premessa (a) e a tutti i Diritti Collegati descritti in premessa (c)”.
La procura fa riferimento a un'operazione di cartolarizzazione e ai crediti oggetto di tale operazione di cartolarizzazione.
In assenza della allegazione specifica di operazioni di cartolarizzazione diverse ed ulteriori rispetto a quella realizzata in data 7 dicembre 2018, di cui si è data comunicazione con la gazzetta ufficiale (GU
Parte Seconda n.144 del 13-12-2018) e che è stata oggetto di ampia descrizione nei paragrafi precedenti, deve logicamente ritenersi che l'operazione di cartolarizzazione, cui fa riferimento la procura, sia proprio quella de qua.
Devono, dunque, escludersi la indeterminatezza della procura e la nullità asseritamente conseguente a tale indeterminatezza.
17. Al rigetto del gravame consegue la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al DM 55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione determinato dal valore della causa.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 9 di 10 dispone:
I – rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
II – condanna alla refusione in favore di Parte_1 ONroparte_1
RAPPRESENTATA DA delle spese del presente grado, che liquida in € 10.000,00 CP_1 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 16.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Manuela Velotti
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