Sentenza 6 dicembre 2012
Massime • 1
In tema di falso ideologico è configurabile il reato impossibile di cui al comma secondo dell'art. 49 cod. pen., a condizione che la difformità dell'atto dal vero risulti riconoscibile "ictu oculi", ovvero in base alla mera disamina dello stesso. (Fattispecie in tema di falso grossolano).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2012, n. 5687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5687 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe - Presidente - del 06/12/2012
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 2245
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 21744/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA;
nei confronti di:
RAHMAN ATAUR N. IL 04/08/1967 C/;
avverso la sentenza n. 2001/2007 GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, del 08/08/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GERACI Vincenzo che ha chiesto l'annullamento con rinvio delle sentenze impugnate;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Emilia - a seguito della richiesta di emissione del decreto di condanna - ha assolto ai sensi degli artt. 129 e 530 c.p.p. l'odierno imputato dai reati di cui all'art. 483 c.p., e art. 640 c.p., commi 1 e 2, (per avere falsamente autocertificato di essere cittadino della U.E. al fine di procurarsi l'ingiusto profitto della somma di euro mille prevista dalla Legge Finanziaria 2006 quale contributo per ogni neonato figlio di cittadini italiani o comunitari) perché i fatti non sussistono: a fondamento dell'assoluzione, ha osservato che le generalità dell'instante erano certe, ed all'evidenza non riconducibili a cittadino comunitario, e che la falsa dichiarazione contestata non aveva in concreto alcuna capacità ingannatoria).
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Procura generale della Corte di appello di Bologna, deducendo:
1 - violazione di legge, illogicità e contraddittorietà della motivazione, lamentando che nella motivazione della decisione impugnata sia implicito il riferimento alla sussistenza delle condizioni di incertezza di cui all'art 530 c.p.p., comma 2, laddove il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è consentito nei soli casi di cui all'art. 530 c.p.p., comma 1, nonché, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza con ogni conseguente provvedimento di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Deve premettersi, che, in accordo con l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema, la sentenza di proscioglimento emessa dal G.I.P. investito della richiesta di decreto penale di condanna può essere impugnata solo con ricorso per cassazione (Sez. un., n. 43055 del 20 settembre 2010, Dalla Serra, rv. 248378).
2. Il provvedimento impugnato considera accertato in fatto che "l'imputato si è presentato presso l'ufficio postale, dove ha ricevuto il modulo per la richiesta del contributo e lo ha completato, dichiarando formalmente di essere cittadino italiano o di altro paese dell'Unione Europea", ed ha ritenuto in diritto che detta condotta non integri il reato di truffa, in difetto della necessaria induzione in errore, "posto che al momento della richiesta erano certe le generalità del richiedente e altrettanto certo che non avesse cittadinanza ne' italiana ne' di altro paese membro dell'Unione Europea". L'affermazione è, all'evidenza apodittica: dal mero dato delle generalità del richiedente (peraltro accompagnate da una falsa indicazione di cittadinanza) non poteva, infatti, desumersi quello che il G.I.P. ritiene potesse desumersi: il richiedente, pur con nome, cognome ed in ipotesi luogo di nascita in apparenza sintomatici di provenienza extracomunitaria, ben poteva avere acquisito - per plurime ragioni (naturalizzazione, acquisizione per matrimonio et c.) - la dichiarata cittadinanza di un paese membro dell'U.E..
2.1. Quanto alla contestata falsità ideologica, il G.I.P. ha escluso l'idoneità ingannatola della dichiarazione di cittadinanza de qua, implicitamente evocandone la grossolanità (l'affermazione sarebbe, in caso contrario, giuridicamente inspiegabile, a fronte della affermata certezza della sua falsità, cui doveva necessariamente conseguire l'inevitabile consapevolezza della immutatio veri, di per sè idonea ad integrare il necessario dolo).
La giurisprudenza ha da lungo tempo ammesso anche con riguardo al falso ideologico la possibile rilevanza della grossolanità al fine di evidenziare ex art. 49 c.p. l'assoluta inidoneità dell'azione (Sez. 5, n. 8582 del 21 aprile 1982, Bonomonte, rv. 155344; sez. 5, n. 802 del 24 novembre 1983, dep. 31 gennaio 1984, Grandieri, rv. 164428); deve, peraltro, ribadirsi che è esclusa la configurabilità del reato impossibile per grossolanità od inidoneità del falso, in tutti i casi nei quali la difformità dell'atto dal vero non risulti riconoscibile ictu oculi, ovvero in base alla mera disamina dell'atto stesso.
E, con riguardo alla fattispecie in esame, la contestata falsità ideologica, in considerazione dei rilievi di cui al 2 di queste Considerazioni in diritto, non risultava riconoscibile in base alla mera disamina dell'atto in questione.
2.2. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, e conseguentemente gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Reggio Emilia per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Reggio Emilia per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2013