Sentenza 13 maggio 2009
Massime • 1
Integra il delitto di peculato la condotta del cancelliere di un ufficio giudiziario, preposto al servizio del campione penale, che si appropri di titoli bancari versati da imputati condannati al pagamento di spese di giustizia o pene pecuniarie ed intestati all'ufficio giudiziario stesso, anziché come prescritto all'ufficio del registro, in quanto, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 314 cod. pen., il possesso qualificato dalla ragione di ufficio o di servizio non è solo quello che rientri nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale, bensì anche quello derivante da prassi e consuetudini invalse nell'ufficio che consentano al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità materiale del bene, trovando nelle proprie pubbliche funzioni l'occasione per un tale comportamento.
Commentario • 1
- 1. La Cassazione sul caso Fiorito: è peculato l'utilizzazione a scopiAndreas Michael · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La Corte di cassazione si pronuncia sulla nota vicenda giudiziaria che ha coinvolto Franco Fiorito, ex presidente del gruppo consiliare PdL costituito in seno al Consiglio regionale del Lazio. Con la sentenza n. 1053/2013 la Suprema Corte rigetta il ricorso per saltum presentato dall'indagato avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma e riguardante denaro e beni appartenenti allo stesso Fiorito, tra cui un immobile e tre autovetture. Il provvedimento cautelare si fonda sull'accusa di peculato (o meglio sull'addebito di più fattispecie di peculato in continuazione) mossa all'indagato per essersi appropriato, nell'esercizio della pubblica …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/05/2009, n. 20952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20952 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 13/05/2009
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 963
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 003686/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BRESCIA;
nei confronti di:
1) GR LV N. IL 19/10/1951;
avverso SENTENZA del 27/11/2006 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CITTERIO CARLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. D'ANGELO Giovanni, per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 27.11.2006 la Corte d'appello di Brescia riformava la sentenza deliberata dal locale Tribunale in data 9.2.2006 nei confronti di GR LV - cancelliere presso la Pretura di Brescia ed addetto all'Ufficio del campione penale che aveva incassato sei assegni circolari e due bancari, intestati alla pretura anziché come prescritto all'ufficio del registro, versati in sue mani da imputati condannati a titolo di pagamento di spese o pene pecuniarie versandoli su conto corrente della moglie, derubricando il reato da peculato a truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 cpv. c.p., n. 1 e dichiarando il reato prescritto, a seguito della ritenuta equivalenza di tale aggravante con le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 c.p., n.
6. Secondo la Corte distrettuale difettava l'elemento costitutivo necessario del possesso del denaro, non configurabile nei confronti del cancelliere addetto all'Ufficio riscossione crediti, già Campione penale, stante l'assenza di alcun ufficio cassa proprio, conseguente alla funzione di mero tramite svolta da tale personale nella riscossione dei crediti di giustizia. Il cancelliere doveva ritenersi estraneo alla procedura, semplice "nuncius" che indica estremi e modalità dei versamenti da eseguire, ma non ha titolo per riscuotere. Da qui la configurabilità della truffa, con il debitore indotto in errore dal cancelliere, essendo configurabili gli artifici e raggiri anche nel silenzio del funzionario che, accortosi dell'errore del cittadino, tace contravvenendo al proprio dovere, incassa il titolo intestato erroneamente all'ufficio giudiziario, lo gira ed incassa.
2. Ricorre il procuratore generale distrettuale, denunciando vizi di erronea qualificazione giuridica del fatto e manifesta illogicità della motivazione.
Deduce che l'art. 314 c.p. incrimina anche la mera "detenzione" e nel caso di specie non era contestato in fatto che l'imputato, proprio nella sua qualità di cancelliere addetto all'ufficio del campione penale avesse ricevuto gli assegni, acquisendone la disponibilità tanto da poterli poi porre all'incasso. Secondo il ricorrente neppure sussistevano artifici e raggiri perché le somme erano dovute dal cittadino, e l'intestazione degli assegni all'ufficio giudiziario anziché all'ufficio del registro era mera irregolarità che avrebbe potuto essere sanata con la sostituzione del titolo tramite banca, sicché non vi era alcuna nesso causale tra intestazione irregolare e dazione dell'assegno da parte del cittadino.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Per costante insegnamento di questa Corte di legittimità, il possesso qualificato dalla ragione d'ufficio o di servizio non è solo quello che rientri nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio: le ragioni di ufficio o di servizio hanno come esclusivo riferimento l'esistenza di un rapporto - fondato anche sulla prassi o su consuetudini invalse in un ufficio determinato - che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o disponibilità materiale del bene, trovando nelle proprie pubbliche funzioni o servizio l'occasione per un tale comportamento (Sez. 6, sent. 12092 del 7. 4 - 6, 9.1990 in proc. Fiorentini;
Sez. 6, sent. 9732 del 13.5 - 13.10.1992 in proc. Vassena;
Sez. 6, sent. 10956 di 21.9 - 29.11.993 in proc. Solaroli;
Sez. 6 sent. 26801 del 28.4 - 9.6.2004 in proc. Torregrossa), anche nel caso di esercizio di fatto o arbitrario di funzioni e con la sola eccezione della situazione meramente occasionale, ovvero dipendente da caso fortuito o legato al caso (Sez. 6, sent. 11417 del 21.2 - 11.3.2003 in proc. Sannia). Secondo la stessa sentenza impugnata, era usuale il versamento da parte dei debitori di somme a mezzo assegno circolare intestato all'Ufficio del registro ma consegnato presso la cancelleria dove prestava servizio il ricorrente, per il successivo inoltro al medesimo Ufficio del registro, che rilasciava quietanza poi trasmessa alla Pretura che, quindi, chiudeva la relativa pratica. Il possesso di assegni circolari conseguenti all'adempimento di obblighi specifici da parte del debitore era pertanto un momento necessario della procedura, strettamente afferente la competenza funzionale e comunque la prassi consolidata che, in alternativa all'eventuale accesso diretto dell'interessato all'Ufficio del registro, prevedeva il passaggio del titolo per il tramite dell'Ufficio del campione penale. Certamente può pertanto parlarsi di maneggio e disponibilità autonoma della somma, attraverso il possesso materiale e funzionale del titolo prima del suo inoltro, a nulla rilevando l'assenza di un ufficio cassa presso la Pretura, in tale contesto, l'erronea intestazione (non indotta dal cancelliere) costituiva mera irregolarità sanabile con l'operazione indicata dalla ricorrente parte pubblica o altra di analoga efficacia, idonea a far pervenire la somma all'Ufficio destinatario ultimo del versamento e, in ogni caso, il titolo come ricevuto.
L'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della medesima Corte distrettuale, che si atterrà al principio di diritto per cui la condotta del cancelliere che si appropri di assegno circolare intestato alla pretura, destinato al pagamento di somme versate a titolo di pene pecuniarie o spese processuali e da far pervenire all'Ufficio del registro, ricevuto in applicazione di una prassi conforme, costituisce delitto di peculato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2009