Sentenza 5 marzo 2009
Massime • 1
Il termine "reclutamento" contenuto nell'art. 4 della L. 12 maggio 1995 n. 210, di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro il reclutamento e l'utilizzazione dei mercenari (adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 4 dicembre 1989) ha una portata più ampia rispetto all'attività di "arruolamento" contro uno Stato estero punita dall'art. 244 cod. pen., in quanto comprende sia l'attività di reperimento di persone disponibili ad attività militari mercenarie, sia il raggiungimento di un accordo finalizzato al loro impiego.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2009, n. 13597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13597 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente - del 05/03/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 948
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 042547/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRIB. MILANO - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) GIP TRIB. BENEVENTO;
ORDINANZA del 05/12/2008 GIP TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Delehaye Enrico che ha chiesto che venga dichiarata la competenza del Gip del Tribunale di Benevento;
uditi i difensori avv. Stile A. per IN, Marasco G. per Marasco P., Manè E. per RO, Elli G., sostituto processuale dell'avv. Troyer L., per RA, Vetere S., per TO, che hanno chiesto tutti, eccezion fatta per gli avvocati Elli e Manè, la concessione di termini a difesa per potere prendere visione degli atti necessari che non sono stati messi integralmente a disposizione dei difensori;
avv. Manè che ha chiesto che sia dichiarata la competenza dell'AG di Brescia o, in subordine, dell'AG di Milano;
avv. Elli che ha chiesto che sia dichiarata la competenza dell'AG di Benevento.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 22 settembre 2008 il gip del Tribunale di Benevento, investito della richiesta di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di LE IN e altri diciassette indagati, avanzata dal pubblico ministero il 27 giugno 2008, dichiarava la propria incompetenza territoriale e disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede sulla base delle seguenti considerazioni. Tra tutti i reati, eccezion fatta per quello di cui al capo 5) della rubrica - in relazione al quale veniva individuata la competenza del Tribunale di Avellino - sussiste una connessione qualificata e deve trovare, pertanto, applicazione il disposto di cui all'art. 16 c.p.p.. Il reato più grave è quello di cui alla L. n.210 del 1995, art. 4 (capo b), il cui luogo di commissione deve essere individuato, sulla base del contenuto delle intercettazioni telefoniche e degli appostamenti effettuati il 17 e il 18 ottobre 2006 e corredati da documentazione fotografica, in Milano, luogo in cui si è concretizzato l'accordo in vista del reclutamento e dell'addestramento di mercenari.
2. Il gip del Tribunale di Milano, investito della richiesta di emissione di ordinanze applicative di misure cautelari personali, formulata dal pubblico ministero, dichiarava, il 5 dicembre 2008, la propria incompetenza territoriale e sollevava conflitto negativo, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte, sulla base dei seguenti rilievi. Nel circondario del Tribunale di Milano non era stato consumato con certezza alcuno dei reati contestati, non era possibile individuare il luogo dove era stato commesso il primo reato e neppure in cui era stato posto in essere il reato più grave;
inoltre, la maggioranza dei reati contestati era stata commessa in Benevento, città in cui ha sede ed opera la "colonna traiana" della massoneria, cui appartiene AN, esponente di spicco dell'associazione segreta rilevante L. n. 17 del 1982, ex artt. 1 e 2. Di conseguenza dovevano trovare applicazione i criteri suppletivi fissati dall'art. 9 c.p. e, quindi, doveva aversi riguardo al luogo in cui era avvenuta con certezza una parte delle azioni (Benevento), dove hanno la residenza alcuni degli indagati (AN e NO) e, infine, dove ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha provveduto a iscrivere la notizia di reato nel registro degli indagati.
3. Il 26 febbraio 2009 il difensore di RO RO depositava una memoria difensiva con la quale, premesso che la nozione di reclutamento contenuta nella L. n. 210 del 1995, art. 4 ha un'accezione più ampia di quella di arruolamento (art. 244 c.p.) e comprende sia l'attività di reperimento di persone disponibili ad assumere il ruolo di mercenari in attività militari sia il raggiungimento di un accordo finalizzato allo svolgimento di tali attività non accompagnato da un contratto di arruolamento ne' dall'inquadramento in una vera e propria struttura militare, osservava che, accedendo alla prima tesi interpretativa, la competenza apparterrebbe a Brescia, luogo in cui la società si occupava del reperimento e addestramento dei mercenari, mentre, nell'altro caso, spetterebbe a Milano, luogo in cui si sono svolti gli incontri finalizzati a perfezionare l'accordo avente ad oggetto il reclutamento dei mercenari. Con memoria depositata il 5 marzo 2009 la difesa di LE IN rappresentava di non avere potuto avere compiuta conoscenza degli atti, mancando agli atti resi ostensibili le ordinanze con cui erano stati rispettivamente declinata la competenza e sollevato il conflitto e i capi d'imputazione cui lo stesso si riferiva. A tale doglianza si associavano, nel corso della medesima udienza gli altri difensori presenti, eccezion fatta per l'avv. Manè, difensore di RO, e l'avv. Elli, sostituto processuale dell'avv. Troyer, difensore di RA.
OSSERVA IN DIRITTO
1. Non può essere accolta la richiesta di rinvio dell'udienza camerale, per omessa, compiuta conoscenza degli atti su cui si fonda il conflitto, avanzata preliminarmente da tutti i difensori, eccezion fatta per gli avvocati Elli e Manè, che hanno concluso nel merito, non essendosi verificata alcuna comprovata lesione del diritto di difesa.
Invero, dall'esame del fascicolo risultano le seguenti circostanze:
- con provvedimento datato il Presidente titolare della Prima Sezione Penale disponeva che, ai sensi dell'art. 30 c.p.p., venissero "messi a disposizione delle parti gli atti necessari per la risoluzione del conflitto", osservando che il giudice competente aveva fatto presente che il conflitto poteva essere deciso in base all'ordinanza che aveva sollevato il conflitto;
- in calce ad all'istanza di esame degli atti ed estrazione di copia degli stessi, formulata il 16 febbraio 2009 dall'avv. IO Roberti, difensore di IN, è apposta l'attestazione della cancelleria di avvenuto rilascio di copia degli atti ostensibili;
- identica attestazione è apposta sull'analoga richiesta avanzata, il 13 febbraio 2009; dall'avv. Scialla, difensore di UR;
- in data 2 marzo 2009 l'avv. Stile, difensore di IN LE, delegava l'avv. DR Sciamilo a prendere visione e ad estrarre copia degli atti e in calce alla richiesta vi è l'annotazione "per visione";
- le attestazioni sono corredate dalla documentazione concernente l'avvenuto pagamento dei relativi diritti di cancelleria. Alla stregua di queste circostanze di fatto è possibile affermare che i difensori hanno avuto compiuta conoscenza degli atti su cui si fonda il conflitto, considerato anche che nel corpo dell'ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Milano in data 5 dicembre 2008 sono integralmente trascritte le imputazioni - comprensive della specificazione che il delitto di cui alla L. n. 210 del 1995, art. 4 era stato originariamente contestato dall'Autorità giudiziaria di Benevento nella forma del tentativo - e sono riepilogate le argomentazioni sulla base delle quali il g.i.p. del Tribunale di Benevento aveva ritenuto la propria incompetenza territoriale e aveva trasmesso gli atti all'Autorità giudiziaria milanese.
2. Tanto premesso, il Collegio osserva che il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinali contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 c.p.p. e la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive. Tale conflitto deve essere risolto mediante la dichiarazione della competenza del gip del Tribunale di Milano.
3. In base all'art. 16, comma 1, la competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave. Ai fini dell'individuazione del reato più grave, prima di ricorrere alle regole specificamente enunciate nell'art. 16, comma 3, bisogna fondarsi sulle regole generali di cui all'art. 4 c.p.p.. Infine, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la connessione oggettiva ai sensi dell'art. 12 c.p.p., lett. b), fondata sulla astratta configurabilità del vincolo della continuazione ex art. 81 c.p., comma 2, fra distinte fattispecie di reato, è idonea a determinare lo spostamento della competenza soltanto quando l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi;
diversamente esso produce i suoi effetti solo sul piano sostanziale, ai fini della determinazione della pena ex art. 671 c.p.p., perché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale (Cass., Sez. 1, 10 gennaio 1996, n. 84, Amonti, rv. 205124; Cass., Sez. 1^, 12 luglio 1996, Bragagnolo, rv. 205313; Cass., Sez. 1^, 17 aprile 1998, Apreda, rv. 210417; Cass., Sez. 1^, 26 giugno 1998, Sama, rv. 210881; Cass., Sez. 6^, 2 ottobre 2003, P.M. in proc. Gramendola, rv. 226940; Cass., Sez. 1^, 10 giugno 2004, L.P. rv. 229533).
4. Tanto premesso è indubbio che, nel caso in esame, il delitto più grave è quello, contestato nella forma consumata, previsto dalla L. n. 210 del 1995, art. 4, che punisce con la reclusione da quattro a quindici anni "chiunque recluta, utilizza, finanzia o istruisce delle persone al fine di far loro commettere alcuni dei fatti previsti nell'art. 3".
Preliminarmente si osserva che sulla base dell'interpretazione letterale e dei lavori preparatori di tale disposizione, che traduce nell'ordinamento italiano l'art. 3 della Convezione internazionale adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 4 dicembre 1989, il termine "reclutamento" in essa contenuto ha una portata più ampia rispetto al precetto contenuto nell'art. 244 c.p. - che punisce l'attività di "arruolamento" contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato al pericolo di una guerra - in quanto comprende sia l'attività di reperimento di persone disponibili ad attività militari mercenarie che il raggiungimento di un accordo finalizzato a tale attività (Cass, Sez. 6^, 1 luglio 2003, n. 36776, rv. 226050). Con tale norma si è, quindi, inteso punire qualsiasi attività volta a reperire, istruire utilizzare, finanziare mercenari in vista della commissione di taluni dei fatti previsti nell'art. 3, medesima legge. In attuazione di questi principi, nel caso in esame, il Collegio ritiene, sulla base delle conversazioni intercettate, dell'annotazione di polizia giudiziaria relativa all'appostamento effettuato a Milano il 17 e il 18 ottobre 2006, della relativa documentazione fotografica che sia stato concluso in Milano l'accordo finalizzato al reclutamento, finanziamento e addestramento delle persone, in vista della commissione dei fatti previsti nell'art. 3, predetta legge.
Ciò posto, il più grave reato previsto dalla L. n. 210 del 1995, art. 4 è legato da connessione qualificata, ai sensi dell'art. 12 c.p.p., lett. a) e b), con gli altri, atteso che:
1) IU AN, RO TO, SS IU, UR AL, RU BI ES sono chiamati a rispondere, insieme con EL e IO NO, RL PI, AN ND, RO RU, DR AR, RO RO, AO Marasco, IN LE, AN OD, anche che del delitto previsto dall'art. 2, comma 1, in relazione alla L. n. 17 del 1982, art. 1 (capo a);
2) AN, TO, ES RU BI concorrono nel delitto di cui all'art. 416 c.p. (capo 5) con le persone in precedenza indicate, oltre che con IO NI;
3) AN, TO, ES RU BI sono indagati anche in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 640 c.p. in concorso con EL e IO NO, NI IO, AN OD, LE IN, IU Barile.
5. Relativamente alla posizione del solo RI RA, chiamato a rispondere del delitto di cui agli artt. 110, 319 e 320, 321 c.p., commesso in Telese (capo 4), non sussiste alcun vincolo di connessione qualificata idoneo a determinare lo spostamento della competenza territoriale.
Per tutte queste ragioni deve essere dichiarata la competenza del gip del Tribunale di Milano, esclusa la posizione dell'indagato RA RI in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 319, 320 e 321 c.p., aggravato ex art. 319 bis c.p., per il quale deve essere dichiarata la competenza del gip del Tribunale di Benevento.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del gip del Tribunale di Milano, esclusa la posizione dell'indagato RI RA in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 319, 320 e 321 c.p., aggravato ex art. 319 bis c.p., per il quale dichiara la competenza del gip del
Tribunale di Benevento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2009