Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/2003, n. 1256
CASS
Sentenza 3 novembre 2003

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Il delitto di peculato, che è reato istantaneo, si consuma nel momento stesso in cui l'agente, in possesso di un bene altrui per ragioni di ufficio, ne dispone "uti dominus". Nel caso riguardante la riscossione di denaro per conto della P.A., posto che tale denaro diviene subito di proprietà pubblica, l'agente non può confonderlo con il proprio, assumendo l'obbligo di erogare all'amministrazione l'equivalente, o scambiarlo con titoli di credito di sua pertinenza, perché già tale comportamento assume valenza appropriativa, almeno quando il tempo trascorso tra la riscossione ed il versamento ecceda quello ragionevolmente necessario in relazione alla complessità delle operazioni da compiere. (Fattispecie nella quale agenti di polizia municipale avevano versato nella cassa comunale, in luogo delle somme riscosse per contravvenzioni stradali, assegni bancari privi di data dei quali avevano la disponibilità, per altro a lungo trattenuti senza presentazione per l'incasso).

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/2003, n. 1256
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1256
Data del deposito : 3 novembre 2003

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