Sentenza 3 novembre 2003
Massime • 1
Il delitto di peculato, che è reato istantaneo, si consuma nel momento stesso in cui l'agente, in possesso di un bene altrui per ragioni di ufficio, ne dispone "uti dominus". Nel caso riguardante la riscossione di denaro per conto della P.A., posto che tale denaro diviene subito di proprietà pubblica, l'agente non può confonderlo con il proprio, assumendo l'obbligo di erogare all'amministrazione l'equivalente, o scambiarlo con titoli di credito di sua pertinenza, perché già tale comportamento assume valenza appropriativa, almeno quando il tempo trascorso tra la riscossione ed il versamento ecceda quello ragionevolmente necessario in relazione alla complessità delle operazioni da compiere. (Fattispecie nella quale agenti di polizia municipale avevano versato nella cassa comunale, in luogo delle somme riscosse per contravvenzioni stradali, assegni bancari privi di data dei quali avevano la disponibilità, per altro a lungo trattenuti senza presentazione per l'incasso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/2003, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE IG Presidente del 03/11/2003
Dott. DE ROBERTO Giovanni Consigliere SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore Consigliere N. 1407
Dott. COLLA Giorgio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo Consigliere N. 39028/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale;
contro
1) OS NI IG, nato a [...] il [...];
2) GG UL DA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza, in data 19 ottobre 2001, della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari;
letti gli atti, la sentenza denunciata e i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Ilario Salvatore MARTELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore degli imputati: Avv. Pasqualino FEDERICI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Sassari, con sentenza in data 03.10.2000, dichiarava OS NI IG e GG UL DA responsabili del delitto di cui agli artt. 81 cpv. 110/314 c.p., perché, in concorso tra loro, il primo quale capitano dei Vigili Urbani di Sassari, il secondo quale vigile urbano incaricato della tenuta della cassa contravvenzioni, avendo in ragione di tale ufficio il possesso di denaro contante provento del pagamento delle contravvenzioni stradali, si appropriavano della somma di L. 11.621.0000 in contanti, dietro deposito in cassa di cinque assegni di conto corrente del OS, privi di data e comunque della somma di L. 1.343.739, pari agli interessi indebitamente lucrati. In Sassari, commesso negli anni 1986, 1987, 1988, accertato nel gennaio 1989.
Per l'effetto, concesse le attenuanti generiche, venivano condannati:
- il OS alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione;
- il GG alla pena di anni 2, mesi 2 di reclusione;
nonché in solido a risarcire al Comune di Sassari, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi parte civile, i danni derivanti dal reato da liquidarsi in separato giudizio.
A tale decisione, il Tribunale perveniva, tenuto conto delle acquisizioni processuali, in sintesi di seguito richiamate. Con provvedimento del 30.5.1988, il direttore dell'Ufficio di Ragioneria pro tempore del Comune di Sassari aveva regolamentato la gestione della cassa contravvenzioni del comando dei VV.UU. sulla quale confluivano i proventi delle contravvenzioni al codice della strada, vietando l'accettazione di assegni bancari che aveva già dato luogo a rilevanti inconvenienti, specie nei rapporti con le banche.
Il servizio di detta cassa era espletato fino al 5 ottobre 1988 dal vigile GG UL. Dal 06.10.88 questi era stato sostituito da IS NI, il quale al termine delle operazioni contabili resesi necessarie per il passaggio delle consegne, con relazione datata 16.01.89 (e con riguardo alla situazione di cassa al 31.12.88), segnalava alla dirigenza dell'Ufficio di aver rinvenuto in cassa titoli di credito di vario tipo per complessive L. 43.902.159, non presentati all'incasso, somma della quale il Comune non aveva mai avuto la disponibilità. Tra i numerosi assegni bancari, ne venivano evidenziati 6 per un totale di L. 12.255.000, emessi dal OS, che, in data 21.02.89, versava nella cassa del Comune, a mezzo assegni circolari, la somma complessiva di L. 13.121.000 pari a quanto dovuto.
Il OS, in sede di istruttoria dibattimentale, faceva presente di essersi avvalso di una prassi comune;
in particolare si era sempre assicurato che, all'atto del prelievo del contante, gli assegni da lui versati in cambio fossero "coperti"; si trattava di titoli emessi sul conto del sindacato dei VV.UU. di cui era segretario provinciale, conto a lui esclusivamente intestato, il cui saldo attivo non aveva mai ecceduto l'importo di 10/11 milioni. Il suo debito iniziale verso il Comune - di cui ignorava l'esistenza -ammontava a L. 15/16 milioni, portati sia da assegni relativi al predetto conto che da titoli provenienti dall'INPS per competenze di sua spettanza. La prima notizia di tale debito l'aveva avuta il 06.02.89, specificando di aver operato i prelievi di contante per mera comodità, dovendo provvedere a pagamenti diversi per conto del sindacato. La vicenda si era protratta per tre/quattro anni, durante i quali la cassa comando era tenuta dal GG (i primi assegni risalivano infatti al 1986). All'esito del dibattimento, secondo la valutazione fatta dai primi giudici, appariva incontrovertibile che dal 1986 e fino al maggio 1988 il OS aveva prelevato attraverso il GG, denaro contante dalla cassa comando, contro assegni bancari di pari importo e che, alla data del 31.12.88 almeno sei assegni da lui emessi, non erano stati ancora incassati.
Passando all'analisi degli elementi costitutivi del reato, si rilevava che il GG e non anche il OS aveva il possesso del pubblico denaro giacente in cassa. La tesi difensiva secondo la quale questi aveva scambiato, con il consenso di detto cassiere, denaro contante con altro denaro (quello rappresentato dai titoli bancari consegnati in sostituzione) non poteva essere accolta. Il Tribunale sul punto ricordava che, per le sue peculiari caratteristiche, solo l'assegno circolare poteva in qualche modo essere equiparato al contante, in quanto era l'istituto bancario emittente a garantire l'esistenza e il permanere della provvista.
Restava da stabilire se i due imputati avessero agito in concorso tra loro.
Si osservava che anche a prescindere dalle dichiarazioni del vigile IS, il quale, a suo dire aveva appreso dal GG che gli assegni emessi dal OS non dovevano essere incassati, la risposta doveva essere affermativa. Il denaro, infatti, era stato consegnato al OS dal GG ed era stato proprio quest'ultimo a trattenere per anni, omettendo di versare tempestivamente per l'incasso (e ciò nonostante detti titoli fossero privi della data di emissione) gli assegni ricevuti a copertura della somma corrisposta in contanti. Il GG, il quale non aveva tratto alcun vantaggio patrimoniale dalla vicenda, non poteva che aver agito su richiesta del capitano e nel di lui interesse.
La sussistenza dell'elemento psicologico discendeva dalla logica constatazione che il OS che ben sapeva che da anni il GG disponeva dei suoi assegni mai incassati, si era ben guardato dal segnalare tale omessa presentazione all'incasso.
Sul gravame proposto da entrambi gli imputati, il giudice di appello rilevava: nulla quaestio in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato in riferimento al comportamento sia del OS che del GG: il primo cambiava assegni con denaro contante e ometteva di controllare che gli stessi assegni venissero regolarmente incassati;
il secondo ometteva, con frequenza tale da indurre qualcosa in più che un semplice sospetto, la presentazione all'incasso di un numero ragguardevole di titoli. Ciò stante appariva indubitabile la sussistenza dell'elemento materiale del reato, talché veniva sul punto confermata la sentenza di primo grado.
A conclusioni differenti perveniva, tuttavia, il giudice a quo in tema di elemento psicologico, ritenendo che il OS era convinto di scambiare denaro contro denaro.
Si doveva, pertanto, riconoscere al OS, quantomeno, il beneficio del dubbio, essendo contraddittoria e/o, comunque, insufficiente la prova che egli volesse appropriarsi di denaro della pubblica amministrazione, ovvero potendo anche ipotizzarsi che egli avesse agito per colpa, omettendo di verificare regolarmente gli estratti- conto.
A conclusioni analoghe, il giudice di appello perveniva in ordine alla posizione del GG. Era da ritenersi indubbio che nella gestione della cassa aveva regnato la più totale confusione. Per diversi periodi, nell'ultimo anno il GG era rimasto assente per malattia venendo di volta in volta sostituito;
non poteva, pertanto, affermarsi, con la necessaria certezza, se egli avesse dolosamente ritardato, differendolo sine die, l'incasso degli assegni, oppure se tale ritardo fosse accidentale, ovvero gravemente negligente. In siffatto quadro probatorio si imponeva per entrambi gli imputati la riforma della sentenza impugnata e la loro assoluzione perché il fatto non costituisce reato.
Con il proposto ricorso, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Sassari, denuncia:
- erronea applicazione della legge penale (art. 314 c.p.) e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1^, lett. b) ed e) c.p.p.. Si rileva come dalla lettura della sentenza appare scontato (e non potrebbe essere altrimenti) che la descritta operazione di scambio di danaro contante verso assegni bancari fu compiuta, sia dal OS che dal GG, con coscienza e volontà. Detto questo, il reato dovrebbe considerarsi perfezionato anche sotto l'aspetto soggettivo.
La Corte d'Appello, viceversa, è pervenuta a conclusioni assolutorie in tema di elemento psicologico reputando (sulla base di una serie di circostanze inerenti all'abitualità delle operazioni di scambio ed al loro protrarsi nel tempo in assenza di obiezioni da parte dell'amministrazione interessata) che il OS fosse convinto in pratica di "scambiare denaro contro denaro".
Si osserva che il concetto di elemento psicologico del reato sia stato dal giudice di secondo grado dilatato oltre il dovuto. Ed invero, il dolo del peculato per appropriazione consiste nella coscienza e volontà del pubblico ufficiale di far proprie somme di cui abbia il possesso. La non conoscenza o l'erroneo convincimento del pubblico ufficiale circa i limiti dei propri poteri di disporre del denaro pubblico si risolve in errore o ignoranza della legge penale che, come tali, non valgono ad escludere la configurabilità del peculato e specificamente dell'elemento soggettivo di esso. Gli assegni venivano emessi dal OS su un conto corrente bancario a lui soltanto formalmente intestato, ma in realtà di pertinenza di un'associazione sindacale: non si comprende allora come l'imputato potesse ragionevolmente pensare di porre in essere operazioni di scambio regolari e destinate ad andare tranquillamente a buon fine, quando invece sostituiva le somme prelevate dalla Cassa contravvenzioni con denaro non suo.
Per quanto riguarda specificamente il GG, infine, non si comprende come e perché una situazione contabile di disordine (peraltro a lui solo imputabile) possa valere ad escludere, sotto l'aspetto soggettivo, appropriazioni di denaro contante pubblico compiute, per quanto si è detto, con coscienza e volontà. Sul punto la motivazione è da considerarsi assolutamente illogica, se non del tutto carente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita accoglimento il ricorso del P.M..
L'assunto difensivo, assertivo della insussistenza del fatto, consegue al rilievo che, in concreto, il OS ebbe a scambiare, con il consenso del GG, denaro contante con altro denaro, questo rappresentato dai titoli bancari consegnati in restituzione. Osserva preliminarmente il Collegio che, in tema di peculato, quando il denaro è destinato alla pubblica amministrazione ed il soggetto fisico, che nel suo interesse agisce, lo riceve a tale titolo dal privato, il possesso conseguito rimane qualificato dal fine pubblico cui il bene risulta destinato. Ne consegue che detta somma entra immediatamente nella disponibilità e nel patrimonio della pubblica amministrazione nel momento stesso della riscossione e della consegna al pubblico ufficiale. In altri termini la pubblica amministrazione diviene immediatamente "proprietaria" di quella moneta individuata e quella moneta va versata dal pubblico ufficiale nelle casse della P.A. Detto denaro, quindi, non entra mai nel patrimonio del pubblico ufficiale, il quale, quindi, da una parte non diventa debitore di una somma nei confronti della P.A, ma ha l'obbligo giuridico di consegnare la moneta ricevuta e dall'altra non può effettuare la commistione tra il denaro ricevuto ed il proprio, poiché ciò comporterebbe, a norma dell'art. 939 c.c., l'acquisto della proprietà del denaro da parte dello stesso pubblico ufficiale, salvo il sorgere di un debito pecuniario a suo carico.
Nè può ritenersi che il pubblico ufficiale agisca, nelle more tra la riscossione ed il versamento, come un depositario nell'ambito del deposito irregolare (art. 1782 c.c.), con la conseguenza che egli ha solo l'obbligo di restituire il tantundem, poiché la figura del deposito irregolare richiede proprio che il depositario abbia la facoltà di servirsi delle cose fungibili o del denaro. Premesso ciò, consegue che il pubblico ufficiale che omette o ritarda di versare ciò che ha ricevuto per conto della P.A., non è inadempiente ad un proprio debito pecuniario nei confronti della P.A., in quanto ha l'obbligo di consegnare il denaro al suo legittimo proprietario (P.A.) e, quindi, sottraendo alla disponibilità della P.A. la res o il denaro ricevuto, realizza l'appropriazione sanzionata dal delitto di peculato, intesa come inversione del titolo di possesso e cioè comincia a comportarsi uti dominus nei confronti del bene, del quale ha appunto il possesso per ragione d'ufficio (Cass., Sez. 6^, 22.11.1996, Pravisani). Da ciò consegue che il reato di peculato come contestato agli imputati - essendo detta figura criminosa un reato istantaneo -, si è consumato nel momento in cui gli imputati, a seguito della riscossione ' delle somme versate dai privati, non hanno provveduto al versamento delle stesse alle casse del Comune. La mancata previsione di un termine di scadenza, se autorizza a tollerare un eventuale ritardo nell'adempimento dell'obbligo, non puo', tuttavia, giustificare qualsiasi ritardo e, in particolare, anche quello che si protragga oltre quel ragionevole limite di tempo che sia imposto dalla maggiore o minore complessità delle operazioni di versamento da compiere.
Nella fattispecie, risulta che il denaro venne consegnato al OS dal GG e che fu proprio quest'ultimo a trattenere per anni, omettendo di versare tempestivamente per l'incasso (e ciò nonostante che gli stessi fossero privi della data di emissione), gli assegni ricevuti a copertura della somma corrisposta in contanti. Appare, peraltro, evidente che il predetto, il quale non risulta abbia tratto alcun vantaggio, quanto meno patrimoniale, dalla vicenda, non può che aver agito su richiesta del OS e nell'interesse del medesimo.
Appare, poi, utile sottolineare che il reato di peculato è punito a titolo di dolo generico. È, pertanto, sufficiente che il soggetto attivo abbia la coscienza e volontà di appropriarsi di denaro o della cosa mobile altrui, non essendo necessario che lo faccia anche al fine di trame profitto.
Tale requisito è stato correttamente prospettato dal ricorrente P.G. osservando che il OS (che il quale ben sapeva che, da anni, il GG disponeva dei suoi assegni, mai incassati), si guardò bene dal segnalare la omessa presentazione di detti assegni all'incasso. Il giudice di primo grado aveva già rilevato come particolarmente significativo - il dato proveniva dalle stesse dichiarazioni del OS - che un assegno da 4 milioni di lire emesso il 14.8.86 ed uno da lire 1.267.100 emesso il 18.9.87, rimasero per oltre due anni nella disponibilità del GG che mai li presentò per l'incasso (v. pag. 15 sentenza tribunale).
Per quanto attiene alla ulteriore prospettazione difensiva anch'essa ventilata nel corso del giudizio di merito, secondo cui i ricorrenti non effettuarono detti versamenti tempestivamente adeguandosi ad una sorta di "prassi" presso il Comune, tale assunto, si osserva, potrebbe rilevare solo come causa di esclusione della punibilità sotto il profilo di errore della norma extrapenale o sotto il profilo della buona fede.
Senonché, nella fattispecie, l'errore sulle norme di contabilità degli enti locali, non costituisce errore su norme extrapenali, ma su norme integratrici di quelle penali.
Va, infatti, rilevato che ai sensi dell'art. 47 c.p. è legge diversa da quella penale solo quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non richiamata implicitamente in una norma penale. Pertanto, deve essere considerato errore su legge penale e, quindi, inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte dalla norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa.
L'errore, quindi, sulla norma amministrativa, da cui consegue che il tempestivo mancato versamento delle somme comporta una sottrazione delle stesse alla disponibilità della P.A., non integra l'errore su norma extrapenale, bensì su norma integratrice di quella penale, in quanto ne determina il precetto.
Neppure la ricorrenza della prassi in questione potrebbe rilevare sotto il profilo della buona fede, dato che questa si risolverebbe pur sempre in una ignoranza di norma integratrice di quella penale e, pertanto, irrilevante ai fini dell'esclusione della punibilità, ai sensi degli artt. 5 e 47 c.p.. Per quanto sopra la sentenza impugnata va annullata per erronea applicazione della legge penale, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Cagliari.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte
di Appello di Cagliari.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004