Sentenza 3 ottobre 2019
Massime • 1
L'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento davanti all'autorità giudiziaria che procede, ma non a quelli già formati in altra sede e che nel procedimento sono acquisiti, per i quali, invece, si pone la necessità della traduzione ove gli stessi assumano rilievo per i fatti da provare. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione che non aveva riconosciuto il legittimo impedimento di un imputato, sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione in Spagna, in quanto la documentazione che attestava la circostanza era redatta in lingua spagnola e non tradotta in italiano).
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L'esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione: dare dello "stupido" in un contesto volgare è reato. In tema di certificato medico attestante il legittimo impedimento in lingua straniera, l'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti già formati da acquisire al processo: l'autorità giudiziaria deve dunque disporne la traduzione a pena di nullità, sanata peraltro in caso di mancata eccezione di nullità da parte del difensore eventualmente nominato in sostituzione del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/10/2019, n. 2707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2707 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2019 |
Testo completo
02707-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: MARIA VESSICHELLI Presidente - Sent. n. sez. 2906/2019 UP 03/10/2019- Relatore CARLO ZAZA - R.G.N. 10658/2019 CATERINA MAZZITELLI LU EL MARIA TERESA BELMONTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RI LO nato il [...] EM EN nato il [...] CU ON nato il [...] avverso la sentenza del 12/12/2018 della CORTE di APPELLO di MILANO ھے visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. OR IS, RI AJ e ON AJ ricorrono avverso la sentenza del 12 dicembre 2018 con la quale la Corte di appello di Milano, confermando la sentenza del Tribunale di Milano del 20 luglio 2016, riteneva i predetti responsabili del reato di lesioni commesso il 14 maggio 2012 in danno di Moez Chaouch, con loro detenuto presso la Casa circondariale di Milano, colpendolo con punteruoli ricavati da fermi delle finestre.
2. Il ricorrente IS propone due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità, e in particolare che: le dichiarazioni dell'agente CO, uniche identificative degli imputati, - erano ritenute attendibili nonostante le genericità e le contraddizioni sulle circostanze dei fatti e sulla nazionalità degli aggressori, evidenziate nel ricorso, rispetto alle altre testimonianze ed alle certificazioni mediche, con specifico riguardo per queste ultime all'individuazione di escoriazioni alle dita della mano destra sul solo AJ, in effetti solo imputato ad essere stato riconosciuto come utilizzatore di un punteruolo;
- il IS, a differenza degli altri imputati, non era condotto in infermeria per la refertazione di eventuali lesioni, prassi normale per i detenuti coinvolti in episodi violenti, e tanto era coerente con l'essere lo stesso rimasto nella propria cella in quanto convalescente da un intervento chirurgico;
le dichiarazioni del CO erano ritenute riscontrate da quelle del teste LO pur dando atto che queste ultime erano caratterizzate da lacune.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge sul trattamento sanzionatorio nell'omessa valutazione del comportamento processuale e delle condizioni familiari dell'imputato ai fini della prevalenza delle attenuanti generiche e della disapplicazione della recidiva.
3. Il ricorrente AJ propone tre motivi. g 2 3.1. Con il primo motivo deduce vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità, ritenuta con un mero richiamo alla correttezza della decisione di primo grado.
3.2. Con gli ulteriori motivi deduce vizio motivazionale sul trattamento sanzionatorio, non giustificato con riguardo al giudizio di mera equivalenza delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.
4. Il ricorrente AJ propone tre motivi.
4.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge sul mancato riconoscimento, nel giudizio di appello, del legittimo impedimento dell'imputato in quanto sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione in Spagna, motivato unicamente con l'omessa traduzione della documentazione prodotta dalla difesa, che poteva essere disposta d'ufficio anche in considerazione del fatto che la Corte territoriale era a conoscenza del procedimento pendente in Spagna nei confronti del AJ e del mandato di arresto emesso per detto procedimento a carico dello stesso.
4.2. Con il secondo motivo deduce vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità, e in particolare che: le dichiarazioni della persona offesa e degli agenti di polizia giudiziaria - intervenuti erano ritenute credibili senza valutarne gli aspetti contraddittori evidenziati dalla difesa sulla dinamica dei fatti;
- non si teneva conto del riferimento degli agenti alla nazionalità albanese, e non araba come asserito dalla persona offesa, di tutti gli aggressori, il che inoltre escludeva il AJ, di origine kosovara;
non vi era motivazione in ordine al mancato rinvenimento di tracce di sangue sulla persona dell'imputato.
4.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge sul trattamento sanzionatorio, e in particolare che: -non era motivata l'estensione all'imputato dell'aggravante dell'uso di strumenti atti ad offendere, rispetto alle circostanze per le quali il AJ non era visto maneggiare i punteruoli, non vi erano elementi dimostrativi della sua conoscenza dell'utilizzazione di tali oggetti, il AJ non era compagno di cella degli altri imputati e i testimoni indicavano il solo AJ come persona che aveva disponibilità dei punteruoli;
la prevalenza delle attenuanti generiche era negata con clausole di stile, e il computo della pena non era giustificato per i singoli imputati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi dedotti dal ricorrente IS sono inammissibili.
1.1. Sull'affermazione di responsabilità, le censure del ricorrente si risolvono in valutazioni di merito sull'attendibilità delle dichiarazioni dell'agente CO in relazione al complesso delle risultanze processuali, e in definitiva nella proposizione di una diversa ricostruzione del fatto, non consentita in questa sede, rispetto a quella esposta nella sentenza impugnata. In quest'ultima, d'altra parte, oltre ad osservare che dalla sua posizione il CO riconosceva con certezza gli aggressori in quanto impiegato da cinque anni nel reparto ove si verificavano i fatti, e che su tale identificazione l'ispettore LO confermava le dichiarazioni del CO, a parte un'iniziale incertezza oltretutto riguardante il AJ e successivamente superata, i rilievi difensivi riproposti nel ricorso venivano esaminati e motivatamente ritenuti irrilevanti;
osservandosi in particolare che le discrasie e le imprecisioni segnalate nel racconto del CO non erano decisive, che l'affermazione del IS di essere rimasto nella propria cella in quanto convalescente non era attendibile, in quanto riferita ad un intervento chirurgico avvenuto ventisei giorni prima e con una sola notte di degenza, e che la mancanza di documentazione sull'accompagnamento del IS presso l'infermeria del carcere non era significativa a fronte della possibilità che la certificazione fosse stata smarrita o che il IS si fosse allontanato prima della visita. La lamentata difformità delle valutazioni dei giudici di merito rispetto alle risultanze processuali non è peraltro rappresentata in termini tali da configurare il dedotto vizio di travisamento delle risultanze processuali. Anche nell'attuale formulazione, l'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. preclude la deduzione nel giudizio di cassazione del travisamento del fatto, essendo estranea a detto giudizio la sovrapposizione di una diversa valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei giudizi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). La norma consente invece la deduzione del vizio di travisamento della prova, o per meglio dire di contraddittorietà estrinseca, nella parte in cui la stessa riferisce la più ampia fattispecie della contraddittorietà della motivazione al caso in cui detta contraddittorietà risulti non dal testo del provvedimento impugnato, ma da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». Quest'ultima condizione, direttamente prescrittiva dell'onere di specifica indicazione degli atti rispetto ai quali si deduce la contraddittorietà della motivazione, non si riduce a tale aspetto procedurale, ma presuppone altresì, perché l'onere di indicazione imposto al ricorrente abbia senso funzionale nel sistema, che la contraddittorietà 4 دو intercorra fra il provvedimento e gli atti indicati. Ne segue logicamente che l'errore deducibile in questa prospettiva, in quanto apprezzabile attraverso l'indicazione di atti singoli e determinati, deve cadere sul dato significante costituito dalla circostanza di fatto riportata quale contenuto dell'elemento di prova, per la cui rilevabilità in questa sede è necessaria la specifica indicazione dell'atto da cui l'elemento risulta, e non sul significato attribuibile allo stesso (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168); e ricorre nei soli casi in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su un determinato elemento che si riveli insussistente o, per come esposto nel provvedimento impugnato, incontestabilmente diverso da quello reale, ovvero abbia trascurato un elemento esistente e decisivo, in modo da sollecitare un intervento del giudice di legittimità nel senso della verifica sulla sussistenza e sul contenuto di detti elementi e sulla rilevabilità di una palese ed incontrovertibile difformità fra l'effettività degli stessi e la loro rappresentazione nel provvedimento (Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo Costabile, Rv. 274478; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, Grancini, Rv. 272406; Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv. 250133). Da tanto segue che è estranea al vizio in esame una deduzione che richieda una reinterpretazione degli elementi valutati dal giudice di merito nel loro significato probatorio (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; Sez. 6, 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). Ma ne segue altresì che esorbita dalla previsione normativa una censura la quale abbia ad oggetto non la contraddittorietà del provvedimento impugnato con uno o più specifici atti processuali, ma la complessiva ricostruzione del fatto nella sua interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911); quale è per l'appunto il contenuto nel quale si risolve il motivo in discussione, per come è prospettato.
1.2. Sul trattamento sanzionatorio, il ricorso è manifestamente infondato ove lamenta la mancata considerazione di circostanze favorevoli all'imputato, rispetto ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità per i quali il giudice non è tenuto ad esaminare tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ovvero la totalità di quelli menzionati dall'art. 133 cod. pen., ai fini sia del riconoscimento o meno delle attenuanti generiche (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, Biancofiore, Rv. 247959) che della commisurazione della pena (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Waychey, Rv. 258410; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211582); essendo viceversa sufficiente, per i giudizi in questione, l'indicazione di uno o più dati ritenuti rilevanti, che la sentenza impugnata evidenziava in particolare precedenti penali nei G 5 dell'imputato e nelle connotazioni delle condotte. Né è censurabile in questa sede il giudizio di comparazione fra le circostanze, ove lo stesso non sia il risultato di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e la soluzione adottata sia sufficientemente motivata nell'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito in materia (Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013, Sulo, Rv. 258874; Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009, Alesci, Rv. 246134), come avvenuto nella specie nel riferimento agli elementi appena evidenziati.
2. I motivi dedotti dal ricorrente AJ sono inammissibili. Il ricorso risulta essere stato presentato personalmente dall'imputato, con modalità pertanto esclusa dagli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. come modificati dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dovendo il ricorso per cassazione essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo speciale;
ed è peraltro formulato con censure generiche sia sull'affermazione di responsabilità, essendo denunciato il mero richiamo alla correttezza della decisione di primo grado a fronte dell'articolata motivazione della sentenza impugnata, sia sul trattamento sanzionatorio, che si lamenta essere ingiustificato senza ulteriori precisazioni.
3. E' invece fondato, ed assorbente, il primo dei motivi dedotti dal ricorrente AJ con riguardo al mancato riconoscimento, nel giudizio di appello, del legittimo impedimento dell'imputato in quanto sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione in Spagna. La relativa istanza veniva rigettata unicamente in quanto sostenuta dalla produzione di documentazione redatta in lingua spagnola e non tradotta in italiano. Secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, tuttavia, l'obbligo di utilizzare la lingua italiana, previsto dall'art. 109, comma 1, cod. proc. pen., si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, ma non a quelli già formati in altra sede e che nel procedimento sono acquisiti;
per i quali, pertanto, si pone la necessità della traduzione ove gli stessi assumano rilievo per i fatti da provare (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261111; Sez. 2, n. 18597 del 22/03/2017, Jebali, Rv. 270067). Nel caso di specie, gli atti allegati all'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato erano prodotti per documentare la condizione di restrizione personale del AJ in Spagna, ed erano quindi rilevanti ai fini della prova del presupposto del legittimo impedimento dedotto. In questa situazione, come pure riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità in un caso similare, il giudice era tenuto alla traduzione dei documenti (Sez. 6, n. 758 del 27/02/1995, Ascione, Rv. 201140). Il rigetto dell'istanza non era pertanto adeguatamente or motivato nel mero riferimento alla mancata traduzione in italiano dei documenti prodotti. La sentenza impugnata deve di conseguenza essere annullata nei confronti del AJ con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi.
4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi del IS e del AJ segue la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, valutata l'entità della vicenda processuale, appare equo determinare in euro tremila.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AJ ON e rinvia per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibili i ricorsi di IS e AJ, che condanna al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/10/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Zaza Maria Vessichelli Julull 2 3 GEN 2000 IL FUN 7