Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2001, n. 2106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2106 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA RTE SUP021 06/0 1 E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO C A P I 4 7 3 . A O ggetto N P L , L I 1 O D 9 B (CONTRIBUTI 9 E E 1 - SEZIONE PRIMA CIVILE E C 1 N 1 D I - O CONSORTILI 1 I U Z 2 I A . G R L } T ta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 9 E S 3 I N G . E E T 6 R S 4 R.G.N. 21389/98 A . Dott. Giovanni D OLLA Presidente T T E T R A N E S E CAPPUCCIO - Consigliere Dott. Giammarco Cron.4402 Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere FELICETTI -OMRel. Consigliere Rep. Dott. Francesco Ud. 06/10/2000 Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO E LI FOGGI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ISONZO 50, presso l'avvocato COMPAGNO GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE CARLO CARLO, giusta delega a margine CORTE SUPREMA DE CASA ME del ricorso;
UFFICIO COME Richiesta copia studio me ricorrente dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 contro per diritti 1 FEB. 2001 elettivamente domiciliato in ROMA VIA D. MANGIA PAOLO, IL CANCELLIERE DE BLASI 21, presso l'avvocato MONTINARO ANASTASIA, CANCELLERIA 2000 rappresentato e difeso dall'avvocato SPRO ELIO, giusta 1746 delega a margine del controricorso;
1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE controricorrente - UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale avverso la sentenza n. 6/98 del Giudice di pace di al Sig. COMPAGNO OTRANTO, depositata il 09/02/98; per diritti L. #27 FEB 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE udienza del 06/10/2000 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Compagno, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per N. l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 1. AN AO, con citazione notificata 1'1 luglio 1997, conveniva dinanzi al Giudice di pace di Otranto il Consorzio di CA NT e Li OG, chiedendo che fosse dichiarata l'inesistenza del suo obbligo di corrispondere al Consorzio i contributi consortili ri- chiestigli, condannando il Consorzio alla restituzione della somma di lire 181.548, a tale titolo indebitamen- te percetta, con rivalutazione monetaria e interessi. Deduceva di essere proprietario di terreni agricoli si- ti nel territorio del Comune di Carpignano Salentino, e di avere versato detti contributi, ma non avendo il Consorzio effettuato alcun intervento di miglioramento fondiario nel comparto dove gli immobili sono ubicati, 2 i contributi non erano dovuti e dovevano essere resti- tuiti. Il Consorzio si costituiva eccependo il difetto di competenza per materia del giudice adito, sia ai art Kendo la con-sensi dell'art. 9, comma 2, c.p.c., vertiendo la troversia in materia tributaria, sia ai sensi degli artt. 7 e 8 c.p.c., trattandosi di controversia immobi- liare, sottratta alla competenza del Giudice di pace. Resisteva alla domanda anche nel merito. Il Giudice di pace, con sentenza non definitiva depositata il 9 febbraio 1998, affermava la propria competenza. Il Consorzio di bonifica NT e Li OG, con atto notificato il 26 novembre 1998 a AN AO, presso il suo procuratore domiciliatario avv. Silvestro Lazzari, ha proposto ricorso a questa Corte, formulando tre motivi di gravame. La controparte non ha depositato controricorso, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo si denunciano la violazione e la falsa applicazione del'art. 9, comma 2, c.p.c.; difetto di competenza per materia, violazione e falsa applicazione degli artt. 862 e 864 cod. civ., nonchè degli artt. 11, 21 e 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 3 215; violazione e falsa applicazione degli artt. 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, conv. con mod. nella n. 53 e 8, comma 1 bis del legge 28 febbraio 1983, d.l. 27 aprile 1990, n. 90, conv. nella legge 26 giugno 1990, n. 165; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo. Si deduce che la sentenza impugnata ha erronea- mente disatteso la eccezione di incompetenza per mate- ria del Giudice di pace sotto il profilo del carattere tributario della controversia, avendo erroneamente di- sconosciuto la natura tributaria dei contributi consor- tili, ora espressamente affermata dalla sentenza n. 9493 del 1998 delle sezioni unite di questa Corte. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 9, comma 2, c.p.c., nonchè la contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere il Giudice di pace disatteso la relativa ec- cezione dinanzi a lui formulata, nonostante che la cua- sa non avesse ad oggetto le sole somme delle quali si chiedeva la restituzione, ma lo stesso potere impositivo del Consorzio. Con il terzo motivo si denuncia la violazione de- gli artt. 7 e 8 c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 2, 3 e 5 c.p.c., per avere il Giudice di pace erronea- mente ritenuto la propria competenza in materia di con- 4 tributi consortili, nonostante la loro natura di oneri reali, e quindi la loro inerenza ad un bene immobile. 2 Premesso che secondo quanto si evince dalla sen- tenza impugnata la domanda aveva ad oggetto contributi consortili per un ammontare di lire 181.548, in linea di principio va ritenuta l'ammissibilità del ricorso a questa Corte, poichè ai sensi del combinato disposto degli artt. 113, comma 2, 46, 339 e 360 c.p.c. avverso le sentenze del Giudice di pace emesse in cause il cui valore non eccede i due milioni di lire l'unico mezzo di gravame ammissibile è il ricorso per cassazione 23 settembre 1998, n. 9493; 20 novembre (Cass. sez. un. 1999, n. 803). Va tuttavia osservato che la sentenza impugnata è una sentenza non definitiva, avverso la quale la parte ora ricorrente aveva formulato riserva di gravame all'udienza del 24 marzo 1998, alla quale la causa era stata rinviata per la trattazione a seguito della sen- tenza non definitiva. Poichè ai sensi dell'art. 361, comma 2, c.p.c., in caso di riserva, il ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva deve essere proposto unita- mente a quello avversO la sentenza che definisce il giudizio, o unitamente a quello che venga proposto av- verso altra sentenza successiva non definitiva, in con- 5 formità del costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte al riguardo (Cass. 11 agosto 1999, n. 8606; 13 gennaio 1998, n. 209; 4 marzo 1997, n. 1916; 21 novembre 1995, n. 12034), il ricorso deve essere di- chiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico del ricorrente e in favore del resistente nel- la misura di lire cinquecentomila per onorari e lire centomila per spese vive.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il Con- sorzio di CA NT e Li OG al pagamento in favore di AN AO delle spese del giudizio di cas- sazione, che liquida nella misura di lire cinquecento- mila per onorari e lire centomila per spese vive. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2000 nella camera di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco FelicettiFrances Giovanni Olla ота CANCELLERIA IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo Marie Dr биого 14 FEB. 2001 IN DEPOSITATA IN IL CANCELLIERE ggi, O Maria Dit 8 якого