Sentenza 24 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/2003, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
CESPRUR - O 2 L 7 L - 0 O 1 - B 6 2 L E D LA CORTE SUPRO 1 0.75 / B . E l l D REPUBBLICA ITALIANA a . E b T a t N 2 IN NOME TAL E 2 S E Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 18747/00 Cron. 2380 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Rep. 334 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Rel. Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Ud. 24/09/02 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI IO, LI CH, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TELEGONO 6, presso l'avvocato DOMENICO VANI, rappresentati e difesi dall'avvocato ENZO CLEMENTE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
PROVINCIALE DI FROSINONE, in persona AMMINISTRAZIONE del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSTANTINO MORIN 45, presso l'avvocato ANTONINO CASCIO GIOIA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI BALDASSARRA, GERARDO 2002 GNAGNI, giusta delega a margine del controricorso;
1686 -1
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2157/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 05/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
-2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 7.3.1997 NI LI, in proprio e quale procuratore di CH LI, conveniva avanti alla Corte d'Appello di Roma 1'Amministrazione Provinciale di Frosinone, chiedendo la determinazione delle indennità di occupazione e di esproprio del terreni, Siti nel Comune al Fontichiari e distinti in catasto al foglio n.6 mappali nn. 473, 481 ed osservando che dette indennità erano state determinate con riferimento nonostante la natura di al loro valore agricolo terreni edificabili. Si costituiva l'Amministrazione Provinciale che chiedeva 11 rigetto della domanda, sostenendo che trattavas1 ai terreni agricoli. All'esito del giudizio, nel quale veniva tra l'altro svolta una C.T.U., la Corte d'Appello con sentenza de l 18.6-5.7.1999 accertava la natura agricola dei terreni, procedendo conseguentemente alla determinazione delle richieste indennità in base alla Legge 22.10.1971 n.865. Determinava cosi l'indennità di esproprio in £ 4.163.232 e quella di occupazione in £ 1.122.975 e, tenuto conto di quanto già depositato presso la Cassa Depositi e 3 Prestiti, condannava la Provincia a depositare le ulteriori disomme £.
2.039.400 a titolo di con ali interessi dal indennità di esproprio 21.10.1996 e di £ 1.122.975 a titolo di indennità occupazione gli interessi decorrenti da con al ciascuna annualità. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione NI LI, in proprio e nella qualità, deducendo un unico motivo di censura. controricorso la Provincia di Resiste con Frosinone. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso NI LI, in proprio e nella qualità, lamenta che la Corte d'Appello, nel determinare le indennità in base alla Legge 865/71 con riferimento al valore agricolo dei terreni, non abbia tenuto conto che, essendo eqli ed il suo rappresentato coltivatori diretti, avevano diritto all'ulteriore indennità prevista dall'art. 17 della stessa legge richiesta nell'atto di citazione, con la consequenza che gl i importi liquidati per le Que indennità devono essere raddoppiati. In accoglimento dell'eccezione sollevata dal Comune la censura deve dichiarata essere 4 inammissibile, essendo stata prospettata per la prima volta in questa sede la richiesta in esame di riconoscimento del diritto all'indennità di cui all'art. 17 della Legge 865/71 prevista in tema di espropriazione per i coltivatori diretti. Risulta infatti dall'atto introduttivo del giudizio di opposizione alla stima che la domanda era stata proposta dagli odierni ricorrenti nella loro qualità di proprietari del fondo espropriato, senza alcun accenno all'indennità in esame od alla relativa disposizione di legge, richiamata solo con il presente ricorso, e senza riferimento alcuno alla loro qualità di coltivatori diretti. La valutazione in ordine alla presenza di tale requisito non si sarebbe esaurita del resto solo in considerazioni di ordine giuridico ma avrebbe richiesto un accertamento di fatto che esula in ogni caso dall'ambito dei poteri di questa Corte in quanto esclusivo compito del giudice di merito avanti al quale avrebbe dovuto essere formulata e provata la richiesta. Rimane quindi precluso l'esame in ordine all'indennità in questione. Le spese sequono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTY SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inanmissibile il ricorso e cordanna i ricorrent. al pagamento cell'onotario che liquida spese Jiquidate euro oitre alle 600,00 in euro...6.7, 14 Roma, 24.9.2032 Il Presidente Il Consigliere est. PlewPhey mis ледо IL CANCELLIERE Andre Dep 川 WERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 13·3-2003 serie 4 al n. 10918 versate € 129.11 delle Entrate di Roma 2 il ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO apposta in calce alla copia autentica (art: 276 TU: 119 88 96/9/2002) at 22 fab all D.P.R. 642 DEL 26-10-72 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ribnic