Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 18/02/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sezione Giurisdizionale Campania Giudizio n. 74736
Sent. 33/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA
composta dai seguenti magistrati:
AO NOVELLI Presidente EN UM IC BR PEPE IC - relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 74736 R.G. promosso ad istanza della Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale nei confronti di:
- CA OM, (c.f. [...]), nata il [...] a [...] e ivi residente in [...], int.2, 80121;
- VI LE, (c.f. [...]) nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’avv. Christian Lombardi ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Formia in via Mergataro n. 41 (pec: avv.chlombardi@pec.it);
LETTI l’atto di citazione, gli altri atti e documenti di causa;
CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 4 dicembre 2025, con l'assistenza del segretario Alessandra Polese, sentiti il relatore BR PE, il P.M. nella persona del V.P.G. Gianluca Braghò e l’avv. Christian Lombardi per LE LL.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 9.6.2025, la Procura Regionale evocava in giudizio CA OM e VI LE, dirigenti medici in servizio presso il nosocomio Moscati di Aversa, per sentirli condannare al pagamento, in favore della AS di Caserta, del complessivo importo di euro 45.682,51 (aggiornato per rivalutazione ISTAT sino al 31.12.2024) secondo le quote ivi stabilite, oltre interessi legali e spese di giustizia.
La notizia di danno traeva origine da una denunzia pervenuta in data 25.5.2020 ed avente ad oggetto il risarcimento pagato dalla AS in favore degli eredi di una paziente deceduta, ammontante ad euro 26.345,89, oltre spese legali pari ad ulteriori euro 9.483,14, liquidati all’avvocato delle persone offese controparti nei giudizi penale e civile definiti con sentenze, non soggette ad impugnazione, volte ad accertare la responsabilità gravemente colposa delle due operatrici sanitarie coinvolte nel sinistro.
Nello specifico, gli eredi D’IA IN e TA IA LD avevano convenuto in giudizio in sede civile sia la AS che i suindicati medici per il ristoro dei danni causati dal decesso di RU VI e del feto che ella portava in grembo avvenuto presso il ridetto nosocomio in data 20.1.2007.
Con sentenza n. 2474, del 23.7.2018, il Tribunale di Santa IA Capua Vetere (in breve S.M.C.V.), IV Sez. civile, aveva condannato la AS e i medici, in solido, al pagamento della somma di euro 13.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e spese di lite sulla base della sentenza penale n. 1106, dell’11.10.2010, confermata in appello e divenuta irrevocabile in data 11.3.2016, con la quale i ridetti medici venivano dichiarati colpevoli del reato di cui all’art. 17 legge n. 194/1978, previo accertamento del nesso causale fra le condotte negligenti ad essi ascritte e la nascita senza vita del feto.
In ottemperanza alla sentenza civile n. 2474, del 23.7.2018, non impugnata e divenuta pertanto definitiva, la AS aveva provveduto, con delibera n. 368, del 10.3.2020, a liquidare la somma complessiva (risarcimento, interessi e spese) pari ad euro 35.829,03 all’erede designato dai coeredi rinunzianti ai diritti spettanti alla paziente RU, deceduta con in grembo feto vitale, anch’esso morto per malpractice sanitaria, oltre spese legali al difensore di controparte, con riserva di rivalsa (beneficiario D’IA IN).
Più nel dettaglio, l’Attore pubblico contestava ai medici CA e VI di aver omesso, con inescusabile negligenza, le dovute indagini sulle cause del dolore e della patologia che affliggevano la paziente in cura, tra cui una specifica indagine strumentale (RX toracica, TAC o RMN), cagionandone, per l’effetto, l’aggravamento delle condizioni di salute sino al decesso suo e del nascituro.
Nel riparto delle responsabilità, in relazione al primo accesso della gestante al pronto soccorso datato 14.1.2007, veniva imputato alla CA un contegno omissivo imprudente (per mancato periodo di osservazione con rapida dimissione della paziente), negligente (per visita assolutamente priva di contenuti con diagnosi irrilevante) nonché imperito (per mancata descrizione di contatti manipolativi con la paziente idonei a indagare le cause di un dolore persistente).
In relazione al secondo accesso del 15.1.2007, veniva specificamente contestato alla VI l’omessa diagnosi da mancati approfondimenti diagnostici tesi ad indagare le cause della toracoalgia per essersi ella limitata a refertare un elettrocardiogramma, a constatare la temperatura corporea con lieve variazione oltre il normale confermando la diagnosi precedente (dolori intercostali e sindrome influenzale), invitando la paziente, all’atto delle dimissioni, a sopportare il dolore.
Le descritte condotte omissive dei sanitari, censurate a titolo di colpa grave, avrebbero poi determinato un pagamento risarcitorio a carico della AS per effetto della sua condanna in sede civile e della conseguente delibera di liquidazione in favore dei parenti del feto nato morto.
L’ipotizzato danno erariale per complessivi euro 45.682,51 veniva dal requirente ascritto nella misura del 30%, pari ad euro 13.704,75, a carico della CA e del 70%, pari ad euro 31.977,75, a carico della VI, in ragione del differente contributo causale offerto, tenuto conto del trattamento sanzionatorio stabilito dal IC penale.
Con memoria del 14.11.2025, la convenuta VI rimarcava di aver compiutamente assolto ai propri doveri di sanitario nella cura della RU alla luce dei riscontrati sintomi all’epoca in atto, considerato, altresì, che detta paziente aveva omesso di comunicare l’assunzione di alcuni farmaci e di riferire esattamente la propria pregressa storia clinica. A sostegno delle proprie difese, produceva la consulenza del prof. Buccelli, specialista in cardiologia.
In diritto, si opponeva alla azionata pretesa risarcitoria per carenza di prova degli elementi dell’ipotizzata responsabilità: condotta antigiuridica, colpa grave, nesso causale e danno (nell’ an e nel quantum).
In relazione all’ammontare del pregiudizio, deduceva che nel giudizio d’appello, intentato in sede civile dalla AS e conclusosi con sentenza n. 2946, del 23.6.2022, l’adito IC, nel rigettare le censure dell’appellante, aveva sottolineato come la sentenza di I grado fosse errata esclusivamente sotto il profilo della prescrizione (quinquennale) del diritto degli attori, precisando, tuttavia, di non poterla correggere in ragione della mancata formulazione da parte della AS della eccezione di prescrizione in quanto non rilevabile d’ufficio. Conseguentemente, imputava alla negligente condotta della AS il pregiudizio erariale da indebito esborso risarcitorio. In subordine, chiedeva l’applicazione del potere riduttivo nella misura massima e, in via istruttoria, apposita CTU medica.
La convenuta CA non si costituiva in giudizio nei termini previsti.
3. All’odierna pubblica udienza, il P.M. ha insistito per l’integrale accoglimento della citazione e si è opposto alla sollevata eccezione di prescrizione trattandosi di un danno indiretto per il quale la prova del pagamento sarebbe avvenuta nei termini quinquennali, considerato altresì l’atto di messa in mora effettuato dall'Amministrazione nei confronti della VI. Nel merito, ha sottolineato l’efficacia vincolante nel presente giudizio del giudicato penale di condanna per il reato di interruzione di gravidanza con riferimento al nesso di causalità e al grado della colpa. Si è, infine, opposto alla richiesta CTU medica evidenziando la presenza di ben 4 consulenze assunte in sede penale.
La difesa della VI si è riportata alle deduzioni ed eccezioni svolte nella memoria di costituzione contestando l’integrale applicazione del menzionato giudicato penale di condanna di cui sottolinea peraltro la lacunosità.
Ha concluso per il rigetto della domanda attorea ritenendo insussistente l’ipotizzata colpa omissiva a carico della propria assistita. In via istruttoria, ha reiterato l’istanza di CTU medica formulata in atti.
4. All’esito della discussione la causa veniva trattenuta per la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La vicenda sottoposta al vaglio del Collegio riguarda un’ipotesi di danno erariale indiretto per complessivi euro 45.682,51 conseguente all’esborso sostenuto dalla AS di Caserta in esecuzione della sentenza n. 2474, del 23.7.2018, con cui il Tribunale civile di S.M.C.V. ha condannato, in solido, l’Azienda sanitaria, in qualità di responsabile civile, e i medici CA OM e VI LE al risarcimento dei danni derivanti dal reato di cui all’art. 17 legge n. 194/1978, accertato con sentenza penale irrevocabile e perpetrato dai menzionati professionisti presso il nosocomio Moscati di Aversa ove gli stessi prestavano servizio.
2. In via preliminare, dev’essere dichiarata la contumacia di CA OM, parte non costituita ancorché ritualmente evocata in giudizio.
3. La domanda della Procura è fondata e merita accoglimento.
4. In base all’art. 651, I comma, c.p.p. “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Secondo una giurisprudenza consolidata, da cui non vi è motivo per discostarsi, l’art. 651 c.p.p. si applica al giudizio di responsabilità amministrativo-contabile con la conseguenza che “il giudicato penale di condanna ha efficacia vincolante in detto giudizio, restando quindi preclusa alla Corte dei conti ogni valutazione e statuizione che venga a collidere con i presupposti, le risultanze e le affermazioni conclusionali del pronunciamento del giudice penale” sui medesimi fatti (Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 43/2020; Sez. Giur. Calabria, sent. n. 120/2022; Sez. Giur. Puglia, sent. n. 239/2024).
Nello specifico, emerge dagli atti di causa che, con sentenza n. 1106, dell’11.10.2010, il Tribunale penale di S.M.C.V. ha dichiarato le imputate CA e VI responsabili del delitto di cui all’art. 17 legge n. 194/1978 per il decesso del feto che la paziente portava in grembo, condannandole alla pena rispettivamente di quattro e nove mesi di reclusione. Detta sentenza ha, altresì, condannato, in solido, CA e VI unitamente alla AS di Caserta (responsabile civile) al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede.
Pronunciandosi sul gravame proposto da CA e VI, la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza resa in data 6.12.20213, ha confermato la decisione di primo grado.
Infine, il ricorso per cassazione interposto da CA è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di cassazione con ordinanza dell’11.3.2016 rendendo definitive le pronunciate statuizioni di condanna.
All’esito del giudizio penale è stato promosso in sede civile, ad istanza delle persone offese, il contenzioso per il risarcimento dei danni, definito con sentenza n. 2474/2018 del Tribunale di S.M.C.V., passata in giudicato, da cui scaturiva l’obbligazione di pagamento per complessivi euro 45.682,51 poi adempiuta dalla AS.
5. Ciò posto, ricorrono nella vicenda in esame tutti gli elementi costitutivi (rapporto di servizio con la P.A., condotta illecita, elemento psicologico, pregiudizio erariale e nesso causale,) della responsabilità amministrativo-contabile a carico delle odierne convenute a titolo di danno erariale indiretto.
Pacifico risulta, innanzitutto, il rapporto di pubblico impiego che lega i medici CA OM e VI LE alla AS di Caserta, con inserimento nell’organizzazione amministrativa della Azienda sanitaria e con radicamento della giurisdizione in favore di questa Corte.
Altrettanto pacifica è la sussistenza della prospettata condotta illecita che risulta accertata, con sentenza irrevocabile di condanna, nel procedimento penale nel quale i ridetti medici sono stati giudicati colpevoli del delitto di cui all’art. 17 legge n. 194/1978 per avere colposamente cagionato, mediante omissioni contrarie ai propri doveri di servizio, l’interruzione di gravidanza della paziente RU.
In particolare, dagli accertamenti medico-legali compendiati nelle relazioni di consulenza autoptica, a firma del dott. P. Monetti, e di consulenza medico-legale a firma dei dott.ri A. Romano e A. Norelli, disposte dal P.M. e dalle prove testimoniali in atti, risulta inequivocabilmente acclarato il nesso causale tra la condotta dei sanitari e la nascita senza vita del feto.
Al riguardo, sebbene la sintomatologia presentata dalla gestante fosse piuttosto aspecifica, l’anamnesi negativa per patologie coronariche e la presenza di una sintomatologia poco chiara avrebbe dovuto indurre i medici a ricoverare la paziente per monitorare il quadro clinico o, comunque, per eseguire esami strumentali, quali ad esempio il prelievo per enzimi miocarditi, una radiografia del torace, un ecocardiogramma con sonda transesofagea, che avrebbero potuto rivelare la dissezione aortica, tenuto conto, altresì, della nota frequenza di tale fenomeno nelle gestanti (v. spec. p. 66 relazione dott. Monetti). In tale prospettiva, il contegno dei sanitari è stato giudicato tanto più censurabile, sotto il profilo della colpa grave, considerando che in entrambi gli accessi al pronto soccorso la paziente RU era stata dimessa priva di diagnosi effettiva, con indicazione in referto della sola toracoalgia lamentata, comune peraltro a molte tipologie di diagnosi.
In ogni caso, come evidenziato nella relazione dei dott.ri Romano e Norelli (pp. 1-14), se anche fosse stata diagnosticata tempestivamente la dissezione aortica, ciò con elevata probabilità non avrebbe potuto salvare la vita della gestante RU (di qui l’assoluzione di entrambi i medici dal reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p.) ma avrebbe consentito con ragionevole certezza di estrarre vivo il feto, ancora vitale alla data del 19.1.2007, attraverso una corretta e più precoce diagnosi, verosimilmente effettuabile 4 o 5 giorni prima, atteso che la gravidanza era stata priva di rilevanti sintomi di carattere patologico almeno fino alla data del 14.1.2007 e che il parto cesareo era previsto a pochi giorni dal tragico evento.
Parimenti accertato in sede penale, con efficacia vincolante nel presente giudizio, è l’ulteriore nesso causale tra il decesso intrauterino del feto (danno evento) e il successivo esborso risarcitorio sopportato dalla AS (danno conseguenza), poiché è stato espressamente escluso che l’esito infausto sia derivato da cause naturali o genetiche mentre è emerso dagli atti che un tempestivo o diverso intervento dei medici avrebbe probabilmente evitato il decesso del feto secondo la regola “dell’alto o elevato grado di credibilità razionale” che si sostanzia “nell'accertamento della probabilità, positiva o negativa, del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto” (II Sez. Appello, sent. n. 245/2023).
Né altri elementi per un diverso convincimento possono desumersi dalle deduzioni ed argomentazioni fornite dalla difesa della VI, ma non condivise dal Collegio, in quanto superate dalle statuizioni vincolanti del giudicato penale di condanna, a loro volta fondate su di un solido quadro probatorio, peritale e testimoniale, assunto in dibattimento.
Quanto al pregiudizio erariale ascritto nel presente giudizio, il medesimo è stato correttamente indentificato dal requirente nel danno indiretto corrispondente al pagamento risarcitorio della AS all’esito del passaggio in giudicato della sentenza civile di condanna.
A tale riguardo, la VI, nell’opporsi alla configurabilità dell’ipotizzato pregiudizio, ha sostenuto come l’obbligo risarcitorio “iure proprio” imposto alla AS nei confronti dei nonni paterni del feto fosse da addebitarsi in via esclusiva alla Azienda sanitaria che, nel giudizio di appello, colpevolmente omise di eccepire la prescrizione quinquennale del diritto azionato dai ridetti nonni. Laddove, al contrario, la AS avesse reiterato detta eccezione - non scrutinabile ex officio da parte dal IC di II grado - la richiesta risarcitoria dei nonni sarebbe stata dichiarata prescritta e non vi sarebbe stato alcuno esborso a carico delle finanze pubbliche.
In proposito, il Collegio ritiene di poter affermare che anche ammesso che la AS non si sia difesa correttamente in sede di appello non eccependo la prescrizione della responsabilità extracontrattuale, resta il fatto che le odierne convenute, parti in primo grado e condannate in quella sede, non risultano aver autonomamente proposto appello, come avrebbero potuto o, almeno, se tanto hanno fatto non vi è prova agli atti, dimostrando così implicitamente di rinunciare ad ogni facoltà di sollevare l’eccezione di prescrizione.
Accertata quindi la sussistenza di un pregiudizio erariale risarcibile, ritiene questo IC di quantificarlo, come da prospettazione attorea, nel complessivo esborso patito dalla AS, pari ad euro 45.682,51 e di ripartirlo secondo le quote indicate in citazione (30% a carico della CA per euro 13.704,7) e 70% a carico della VI per euro 31.977,75). Al riguardo, le motivazioni della sentenza penale (pp. 25-28) – in questa sede pienamente condivise - hanno evidenziato, anche attraverso l’applicazione di un più rigoroso trattamento sanzionatorio, il maggior apporto causale fornito dalla VI per avere ella colposamente omesso di attribuire ogni rilevanza agli evidenti allarmi sintomatici riportati dalla paziente RU nel secondo accesso al pronto soccorso del 15.1.2007.
Quanto, infine, alle formulate richieste istruttorie, le stesse devono essere respinte in quanto superflue ai fini del decidere.
6. Per tutti i motivi illustrati, il Collegio condanna CA OM e VI LE al pagamento, in favore della AS di Caserta, degli importi rispettivamente di euro 13.704,7 e di euro 31.977,75, incrementati di rivalutazione monetaria dalla data dell’esborso della Azienda sanitaria all’attualità e di interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all’effettivo soddisfo.
Assorbita ogni altra questione.
7. Le spese di sentenza seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie integralmente la domanda attorea e, per l’effetto, condanna le odierne convenute ai sensi e per gli effetti di cui in parte motiva.
2. Liquida a carico delle parti soccombenti le spese di sentenza come da separata notula di Segreteria.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, all’esito della camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
(BR PE) (AO VE)
Firma digitale Firma digitale
Depositata in Segreteria il giorno 18/02/2026
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
(RI LI)
(Firma digitale)