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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/11/2025, n. 2543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2543 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2580/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa OL AM ha pronunziato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7
-Avv. Parte_8
-attori-
contro in persona del proprio legale rappresentante pro Controparte_1 tempore e di SA CP_2
- Avv. Alessandro Chiantore-
- convenuti -
nonché contro
, in persona del proprio Trustee e legale Controparte_3 rappresentante pro tempore - Avv. Mauro Ferrando -
- convenuto -
e contro
Controparte_4
- convenuto contumace -
CONCLUSIONI
-per gli attori: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis:
1. Confermare la piena fondatezza sia in fatto che in diritto dell'azione di reintegra del possesso promossa dagli istanti con ricorso ex Art. 1168 c.c. e
Art. 703 c.p.c. depositato in data 25/03/2022 e per l'effetto confermare le ordinanze emesse dal Tribunale di Genova in data 10/07/2023 e 20/09/2023;
2. Nel merito, accertare e dichiarare il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dei ricorrenti, con la condanna del , in persona del Controparte_3 trustee, del Notaio di SA e della in CP_2 Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo risarcimento.
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
-per e di SA: CP_1 CP_2
“in via preliminare e/o nel merito:
respingere integralmente l'avverso ricorso possessorio, siccome improcedibile e/o inammissibile (anche per carenza di legittimazione attiva e/o interesse ad agire di parte attrice, nonché per carenza di legittimazione passiva delle parti convenute), infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato, mandando in ogni caso assolti gli odierni conchiudenti da ogni avversa pretesa;
in via istruttoria. - si chiede di volersi ammettere, ove ritenuto del caso e senza inversione alcuna dell'onere probatorio, prova per interpello formale delle controparti e per testi sulle circostanze tutte in fatto sopra esposte, quivi da intendersi per integralmente richiamate e ritrascritte, nonché precedute dalla locuzione “vero che”, all'uopo indicandosi a testi anche in eventuale controprova sugli avversi capitoli, ove già non escussi, i Signori: Dott.
, Dott.ssa Arch. , Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_9
, Geom. , Notaio
[...] Controparte_10 CP_11 CP_12 [...]
Avv. , Arch. , Per_1 Controparte_13 CP_14 Controparte_15
Arch. Geom. Geom. , Ing. CP_16 CP_17 CP_18
Controparte_19
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento cautelare, fase interdittale e di merito, oltre Spese Generali 15%, CPA ed IVA.”
-per Trust San Petrino: “in via preliminare e/o nel merito:
respingere integralmente l'avverso ricorso possessorio, siccome improcedibile e/o inammissibile (anche per carenza di legittimazione attiva e/o interesse ad agire di parte attrice, nonché per carenza di legittimazione passiva delle parti convenute), infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato, mandando in ogni caso assolto l'odierno conchiudente da ogni avversa pretesa;
in via istruttoria.
- si chiede di volersi ammettere, ove ritenuto del caso e senza inversione alcuna dell'onere probatorio, prova per interpello formale delle controparti e per testi sulle circostanze tutte in fatto sopra esposte, quivi da intendersi per integralmente richiamate e ritrascritte, nonché precedute dalla locuzione “vero che”, all'uopo indicandosi a testi anche in eventuale controprova sugli avversi capitoli, ove già non escussi, i Signori: Dott. , Dott.ssa Controparte_6
Arch. , , , CP_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10
Geom. , Notaio Avv. CP_11 CP_12 Persona_1 CP_13
, Arch. , Arch. Geom.
[...] CP_14 Controparte_15 CP_16
Geom. , Ing. CP_17 CP_18 Controparte_19
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento cautelare, fase interdittale e di merito, oltre Spese Generali 15%, CPA ed
IVA. “ RAGIONI DELLA DECISIONE
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_9 Parte_5
, e avevano presentato ricorso ex
[...] Parte_6 Parte_7 art. 1168 c.c. al fine di essere reintegrati nel possesso della servitù di passaggio carrabile lungo la strada, sita in San Michele di Pagana – Rapallo
(Ge), che per loro rappresenterebbe l'unico accesso carrabile dalla pubblica via alle rispettive residenze.
Avevano dedotto che la strada era stata chiusa tramite transenna e lucchetto, in epoca successiva e prossima al 10.3.2022, impedendo così di transitare e di parcheggiare le vetture nell'area circostante le loro abitazioni e in quella di proprietà di , da questi concessa in comodato ai ricorrenti Parte_10 da lungo tempo proprio come area di parcheggio.
Avevano dedotto di avere da tempo immemore utilizzato la predetta strada e di avervi esercitato la servitù di passaggio “senza che venissero interposti divieti né tantomeno impedimenti per il passaggio dalla predetta strada”.
Si erano costituiti i convenuti società di SA CP_1 CP_2 nonché formulando difese distinte ma di contenuto Controparte_3 sostanzialmente analogo.
I convenuti e di SA avevano preliminarmente Controparte_1 CP_2 eccepito il difetto di legittimazione passiva, deducendo che, come osservato dal ricorrente, si trattava di strada di proprietà del e che la Controparte_3 società non era proprietaria, né utilizzatrice dei beni oggetti di causa e che il suo nome compariva esclusivamente sul cartello del cantiere dove erano in corso i lavori, nelle vicinanze del punto ove era stata posizionata la transenna.
Nel merito avevano dedotto che la strada non esisteva prima del 2010 e che l'area ove insiste la strada era stata acquistata dal di SA a seguito CP_2 di sentenza traslativa del Tribunale di Chiavari (doc.2) e poi conferita nel trust
(doc. 3); che non sussisteva alcun fumus boni juris sotteso al possesso vantato dai ricorrenti;
che i ricorrenti non avevano mai esercitato alcun possesso sulla strada e che erano transitati poche e sporadiche volte;
che i ricorrenti non avevano mai parcheggiato nell'area di proprietà del signor Giudice, lasciando invece le vetture più a valle;
di avere, nel corso degli anni, ricevuto richieste di costituire un diritto di passo carrabile (docc. 4 e 5) ma che tale richiesta era sempre stata respinta, ferma la disponibilità a consentire il passaggio, per rapporti di buon vicinato, in casi di necessità e con congruo preavviso.
Il trust aveva richiamato le difese di merito svolte dai predetti CP_3 convenuti. Aveva dedotto che UMB-CAR S.r.l. era proprietaria del fabbricato in corso di costruzione al quale si accede percorrendo la strada oggetto di causa e che la proprietà di tale fabbricato – gravata da diritto di abitazione in favore di di SA - era stata ceduta a quest'ultimo. Si trattava CP_2 delle due unità immobiliari per le quali in quel momento era ancora in corso il cantiere.
Il fabbricato soprastante al fabbricato in costruzione - di proprietà di
[...]
– era stato concesso in locazione finanziaria allo CP_20 Pt_11
Associato dei Notai di SA e mentre CP_2 Persona_2 CP_2 di SA era titolare del diritto di uso sulla strada di cui si controverte, che era stata conferita nel Trust in data 14 luglio 2011. CP_3
Era rimasta contumace, nonostante la regolarità della notifica, la società
. Controparte_21
Nel corso del giudizio possessorio era stata svolta istruttoria orale mediante l'escussione di alcuni sommari informatori e l'espletamento di CTU.
All'esito del giudizio, era stato accolto il ricorso nei confronti di Controparte_22
, e disponendo come segue:
[...] Controparte_3 CP_23
“- ordina a in persona del legale rappresentante, Controparte_3 [...] in persona del legale rappresentante e di SA in CP_1 CP_2 solido tra loro di rimuovere la transenna posizionata lungo la strada privata carrabile oggetto di causa;
- condanna in persona del legale rappresentante, Controparte_3 [...] in persona del legale rappresentante e di SA in Parte_12 CP_2 solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 7.200,00 oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge e accessori di legge;
- rigetta il ricorso nei confronti di Controparte_24
- nulla sulle spese quanto a Controparte_24
- pone le spese di ctu come già liquidate a carico di in Controparte_3 persona del legale rappresentante, in persona del legale Controparte_1 rappresentante e di SA in solido tra loro.” CP_2
Il ricorso non era stato accolto nei confronti di Controparte_4 legalmente rappresentata da essendosi ritenuto che nel corso CP_25 dell'istruttoria non fossero emersi elementi nei suoi confronti e che non potesse ritenersi che , nel chiudere la sbarra con il lucchetto e quindi CP_25 nell'eseguire materialmente lo spoglio, avesse agito in nome e per conto della società.
Contro l' ordinanza in persona del legale appresentante pro Controparte_1 tempore, di SA nonché il , in persona del CP_2 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, avevano proposto reclamo, con atti distinti ma di contenuto sostanzialmente analogo.
I reclamanti avevano evidenziato che l'ordinanza di prime cure risultava viziata dall'erronea valutazione del materiale probatorio raccolto in sede istruttoria e dei documenti prodotti durante la fase monocratica. In particolare, avevano dedotto che le deposizioni testimoniali dei sommari informatori indicati dai ricorrenti/reclamati erano generiche e indeterminate anche nel tempo (v. in particolare il sommario informatore ) nonché viziate da Persona_3 inattendibilità, in particolare quelle di Giudice Gerolamo, ritenuta in palese conflitto di interessi per essere portatore di interesse personale in contenzioso pressoché identico a quello dei ricorrenti.
Inoltre, avevano sostenuto che, contrariamente a quanto affermato dal
Giudice di prime cure, i sommari informatori da loro indicati avevano reso dichiarazioni univoche e concordi nell'affermare che quantomeno dal marzo
2020 la transenna a chiusura del tramite carraio di cui si controverteva esisteva ed era chiusa con catena e lucchetto o fil di ferro. Quanto alla loro attendibilità, trattandosi di soggetti totalmente estranei al contenzioso, la stessa non poteva essere messa in dubbio.
Con riferimento, infine, alla consulenza tecnica d'ufficio, avevano ripreso alcuni passaggi della stessa (cfr. pagina 18 del reclamo), affermando che le risultanze dell'elaborato peritale risultavano coerenti con le dichiarazioni rese dai sommari informatori nell'ambito del procedimento penale, secondo i quali solo dal 2019 (allorché sono ripresi i lavori edili) in orari diurni ed in giorni lavorativi il cancello era aperto ed anche i “segni di percorrenza” evidenziati dal Giudice di prime cure, al pari delle fotografie prodotte dai reclamati, apparivano comunque perfettamente coerenti con un passaggio saltuario, occasionale, temporaneo ed oggetto di mera tolleranza in orario di apertura del cantiere.
I reclamati , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_9
, , si erano costituiti Parte_5 Parte_6 Parte_7 chiedendo il rigetto dei reclami e la conferma integrale dell'ordinanza del
7.7.2023.
In particolare, avevano sostenuto che erano del tutto prive di fondamento le difese avversarie in punto genericità ed indeterminatezza delle dichiarazioni rese dai sommari informatori da loro indicati mentre le contraddittorietà e le dichiarazioni contrastanti di , e CP_8 Controparte_9 CP_26
erano state evidenziate in modo puntuale nell'ordinanza reclamata
[...]
e, quanto a , erano state altresì confermate dalla mail inviata da CP_8 quest'ultima in data 09.09.2014 al notaio (vedasi comparsa di CP_2 risposta di controparte, prod. n. 5). Come sarebbe stato ben evidenziato nell'ordinanza, il potere di fatto sulla cosa, c.d. “corpus possessionis” così come il c.d. “animus possidendi” erano stati ampiamente dimostrati da elementi di prova gravi, precisi e concordanti, assunti non solo con le dichiarazioni rese dai sommari informatori nel corso del procedimento cautelare, bensì anche da quanto emerso dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio
e dalla relativa documentazione fotografica versata in atti. All'esito del giudizio di reclamo, il Collegio aveva respinto il reclamo e confermato integralmente l'ordinanza, condannando i reclamanti alla rifusione delle spese di lite in favore dei reclamati.
Il Collegio aveva concluso che “la condotta posta in essere dai reclamanti configura uno spoglio del possesso di , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, , , ,
[...] Parte_9 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_7 sulla strada per cui è causa.”
Con ricorso dell' 8 settembre 2023 i ricorrenti hanno chiesto la prosecuzione del giudizio al fine di ottenere la conferma delle ordinanza emesse dal tribunale e la condanna danna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti allo spoglio dal possesso.
I ricorrenti hanno in particolare dedotto che la situazione di spoglio, protratta per il periodo di un anno e mezzo e precisamente dal 14/01/2022 al
27/09/2023, avrebbe provocato gravi disagi agli esponenti.
In particolare, hanno dedotto che la prolungata chiusura dell'accesso carrabile avrebbe arrecato pregiudizi ai ricorrenti ed in special modo a Parte_13
, e tenuto conto dell'età
[...] Parte_5 Parte_2 avanzata ed e dello stato di salute di e . Il Pt_2 Parte_7 Pt_2 infatti, è affetto da morbo di Parkinson, con conseguenti disabilità motorie gravi. Inoltre, la sarebbe stata costretta a trasferirsi temporaneamente Pt_5 in altro immobile di proprietà della sorella proprio a causa della situazione di difficoltà creata dallo spoglio.
Si sono costituiti i convenuti , UMB-CAR s.r.l. e Controparte_3 CP_2 di SA con memorie di costituzione e risposta sostanzialmente dello stesso contenuto, chiedendo il rigetto del ricorso, ritenendo che non fosse provato né lo spoglio né il danno lamentato dai ricorrenti.
In primo luogo, hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva e di interesse a ricorrere, tenuto conto che dall'atto preliminare di compravendita stipulato da emergerebbe che l'area destinata a parcheggio che Parte_10 secondo parte ricorrente sarebbe stata a lei concessa in comodato è in realtà riconosciuta quale libera da “diritti reali o personali spettanti a terzi”.
In particolare, i convenuti hanno constatato la genericità, l'indeterminatezza e la inattendibilità delle testimonianze degli informatori di parte ricorrente già assunte in sede possessoria, richiamando le dichiarazioni delle persone da loro indicate quali sommari informatori, ritenute invece convergenti nell'esistenza della transenna e del lucchetto già dal marzo 2020.
Inoltre, hanno insistito nel carattere transitorio ed occasionale del passaggio dei ricorrenti lungo la strada per cui è causa, nonché nelle risultanze peritali e le dichiarazioni assunte in sede penale che, a loro dire, vanno a confermare le loro eccezioni.
Le eccezioni preliminari non sono fondate.
La legittimazione ad agire nell'azione di risarcimento danni da lesione del possesso sussiste quando parte ricorrente alleghi di essere nella titolarità di una situazione di possesso del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Non costituisce, invece, titolo ammissibile in tale sede il godimento di un bene a titolo personale, quale il comodato.
Nel caso di specie, la legittimazione e l'interesse a ricorrere sussistono in virtù dell'allegato possesso dei ricorrenti sulla servitù di passaggio sulla strada che conduce alle loro abitazioni, non rilevando la sussistenza o meno del comodato sull'area di proprietà di Giudice.
Quanto al merito della domanda risarcitoria si osserva quanto segue.
Sussistono tutti i requisiti per l'accoglimento del ricorso e della domanda risarcitoria.
È provato, in primo luogo, il fatto illecito consistente nello spoglio attuato dai convenuti tramite l'apposizione della transenna e del lucchetto che hanno impedito il passaggio carrabile dei ricorrenti nella strada per cui è causa. Come già ritenuto in sede possessoria alla luce della consulenza tecnica e delle dichiarazioni dei sommari informatori, nonché confermato in sede di reclamo, è stata “accertata l'esistenza del “possesso” della servitù carrabile in capo ai ricorrenti, atteso che è stato dimostrato l'avvenuto accesso con autovetture ai terreni che circondano i beni di proprietà dei ricorrenti ovvero al terreno di proprietà di Giudice nel corso degli anni” e che tale Pt_10 possesso si era prolungato per lungo tempo, pertanto non può ritenersi né saltuario né occasionale.
Si richiama l'ordinanza resa in sede possessoria:
“E' stato dimostrato l'avvenuto accesso con autovetture ai terreni che circondano i beni di proprietà dei ricorrenti ovvero al terreno di proprietà di
Giudice nel corso degli anni. Tali terreni erano liberamente Pt_10 raggiungibili dai ricorrenti, dai loro familiari ed incaricati. Quanto allo spoglio, come è noto lo spoglio violento è quello attuato attraverso atti di forza o minacce.”
Inoltre, “in una fotografia in atti (doc. 20 di parte ricorrente) è visibile una persona nell'atto di chiudere la sbarra con un lucchetto. Parte ricorrente ha CP_1 dedotto che si tratta del signor . Alla luce delle dichiarazioni rese da CP_2
di SA si è appreso che ciò è avvenuto su incarico della
[...] committenza e, per essa, del direttore del cantiere posizionato nei pressi del luogo ove è stata effettuata la chiusura con la sbarra.”
Quanto all'animus spoliandi, di SA e il trust e la CP_2 CP_3 società rivestono la qualità di autori morali dello spoglio CP_1 intendendosi come tale il mandante e/o chi ha utilizzato a proprio vantaggio il risultato dello spoglio.
Nella fattispecie in esame, non vi sono dubbi in merito alla circostanza che l'avvenuto spoglio giovi al in quanto proprietario della strada Controparte_3 gravata dalla servitù di passaggio carrabile a favore dei ricorrenti e a CP_2
di SA, titolare di un diritto d'uso sulla strada, come dichiarato nel
[...] corso dell'udienza dell'8.3.2023. Lo spoglio giova inoltre alla società Umb-Car srl le cui quote sono per la maggioranza detenute dal , come Controparte_3 si evince dalla visura camerale in atti (doc. 25 di parte ricorrente)”.
Tali conclusioni sono state confermate anche in sede di reclamo:
“All'esito dell'attività istruttoria compiuta nella prima fase gli odierni reclamati hanno dato prova - come era loro onere - di aver effettivamente posseduto, fino allo spoglio, la strada oggetto di causa.
In particolare, il sommario informatore – abitante nella zona - Persona_3 ha riferito che dal 2003 in poi i ricorrenti hanno utilizzzato la strada oggetto del contendere per raggiungere le loro abitazioni e posteggiare nella zona retrostante le loro case. Ha precisato di aver visto le auto parcheggiate quando ha percorso la strada pedonale che porta a Santa Margherita. Pur non essendo in grado di indicare i modelli delle singole auto utilizzate da ciascuno dei residenti, ha comunque riferito di avere visto lì parcheggiate le auto che i ricorrenti utilizzavano correntemente e di averli anche visti uscire dai mezzi,
“che comunque incrociava spesso”.
Parimenti, , suocera del ricorrente e sulla cui Testimone_1 Parte_3 attendibilità non vi è motivo di dubitare, non essendo stati forniti elementi da cui desumere la perdita di credibilità (v. da ultimo Cass. n. 6001/2023: “In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247
c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità”) ha riferito di conoscere molto bene la strada oggetto di causa, una salita ripidissima da lei percorsa sia a piedi che in macchina, per anni, per andare a trovare dapprima la madre del e ora Pt_3 la propria figlia, lì residente. Ha precisato di essersi recata presso i luoghi di causa all'incirca una volta ogni quindici giorni negli ultimi tempi e di avere sempre lasciato la macchina nello spiazzo sulla destra alla fine della rampa ove il genero le aveva detto di parcheggiare e dove ha sempre parcheggiato anche un altro dei ricorrenti, , senza che nessuno avesse mai Parte_2 avuto qualcosa da ridire. Ha infine riferito che quando non vi era spazio nel piazzale, lasciava la propria macchina nella parte inferiore della strada, dove ci sono i box dei reclamati.
Inoltre, Giudice Gerolamo ha dichiarato di essere proprietario di alcuni terreni in zona e che la strada oggetto di causa è stata realizzata nel 2000 e non nel
2010 come sostenuto dai reclamanti [circostanza confermata anche dai CTU
- v. pag. 10 della perizia: “Il suo tracciato è riferibile ai primi anni 2000, come emerge dalle foto fornite da parte ricorrente (v.si Doc 1, ricorso parte ricorrente), coincidenti con la Relazione geologica del 2003 e dal verbale del
Signor Giudice (proprietario mapp 1858) (v.si nota al fascicolo n. 1105031s) e da come intuibile dal contenuto dell'Atto preliminare di vendita dell'area privata del Notaio del 2002 (v.si Comparsa parte ricorrente, allegato n. 31)]; ha CP_2 riferito di avere percorso quel tratto di strada con la macchina e di aver trovato, nell'aprile 2022, in loco una transenna che impediva il passaggio mentre prima non vi era alcun ostacolo. Ha precisato di avere visto più volte passare lungo la strada le persone alle quali aveva dato il permesso di parcheggiare e di avere talvolta anche trovato le auto parcheggiate sul proprio terreno.
Anche , indicato quale sommario informatore dai reclamati, Controparte_9 sia pure con riferimento all'anno 2015, ha dichiarato di aver utilizzato la strada in contestazione per raggiungere la proprietà e di aver chiesto proprio a Pt_3 quest'ultimo il permesso di passare (“… in precedenza avevo fatto dei lavori in proprietà dei Questo indicativamente nel 2015. Avevo raggiunto la loro Pt_3 proprietà passando sulla stessa strada. Non ricordo la transenna all'epoca.
All'epoca ho chiesto ai Solari il permesso di passare e ho ricevuto da loro il permesso. Nessuno si è lamentato all'epoca. I lavori della mia impresa hanno riguardato piccola demolizione e preparazione di platea;
sono durati circa 3 -
4 mesi. Credo che in seguito siano intervenute altre ditte per terminare i lavori.
Io non c'ero più, sono andato poi saltuariamente per qualche ritocco. Più o meno l'ultima volta entro il 2016…”).
Il passaggio delle autovetture sulla strada in questione e la circostanza che il cancello era sempre aperto hanno trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti ( , , Testimone_2 Controparte_10 e ) ed acquisite con riferimento alla denuncia querela Tes_3 Persona_4 sporta nei confronti di e , oggetto poi di Parte_2 Parte_1 richiesta di archiviazione da parte della Procura della Repubblica di Genova.
Dalle risultanze della CTU è inoltre emerso, per quanto riguarda la visibilità della transenna chiusa (intesa come trasversale al senso di percorrenza della strada), poiché se aperta è adiacente al muro e non distinguibile dall'alto, che
è visibile un segno che può essere ricondotto alla transenna e alla sua ombra solo nella foto del 23/10/2015 e in quella del 30/03/2017, ma non in quelle delle altre date e nessuna prova univoca è stata fornita, dai reclamanti, sulla chiusura della transenna, tale da precludere il passaggio, in altri periodi, antecedenti lo spoglio, e/o in orario notturno.
Quanto poi all'allegata tolleranza dei reclamanti con riferimento al passaggio dei reclamati, insegna la Corte di Cassazione (v. ord. n. 2706/2019) che “in base al principio fissato dall'art. 2697 c.c., una volta dimostrata la sussistenza del possesso, spetta a coloro che lo contestano l'onere di provare che esso derivi da atti di tolleranza, i quali hanno fondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di amicizia o di buon vicinato ed implicano una previsione di saltuarietà e di transitorietà”. Presupposti - quelli delineati dal
Giudice di legittimità - insussistenti nel caso di specie e, comunque, non provati, atteso che - assente la prova di buoni rapporti di amicizia e di buon vicinato tra le parti - il possesso della strada oggetto di causa si è protratto per un lungo periodo di tempo, sicché deve escludersi il carattere saltuario e transitorio del godimento del bene, presupposti per poter ritenere il rapporto con la cosa frutto di tolleranza da parte dei soggetti che avrebbero avuto diritto di escludere , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_9
, , dal godimento del Parte_5 Parte_6 Parte_7 bene. Peraltro, proprio la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora, come nella specie, non si tratti di rapporti di parentela, ma di mero vicinato e, dunque, di per sé labili e mutevoli in relazione ai quali, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo.” Devono, pertanto, essere rigettate le eccezioni di parte convenuta e deve concludersi che è stato invece provato l'atto di spoglio.
Di tale atto di spoglio è stata accertata la qualifica di autori morali dei convenuti
, UMB-CAR s.r.l. e di di SA, ai quali giova Controparte_3 CP_2 lo spoglio (si richiama l'ordinanza possessoria nel quale è stato evidenziato come “non vi sono dubbi in merito alla circostanza che l'avvenuto spoglio giovi al in quanto proprietario della strada gravata dalla servitù di Controparte_3 passaggio carrabile a favore dei ricorrenti e a di SA, titolare CP_2 di un diritto d'uso sulla strada, come dichiarato nel corso dell'udienza dell'8.3.2023. Lo spoglio giova inoltre alla società Umb-Car srl le cui quote sono per la maggioranza detenute dal , come si evince dalla Controparte_3 visura camerale in atti (doc. 25 di parte ricorrente)”).
Sussiste anche il requisito del danno ingiusto, tenuto conto che i ricorrenti non hanno potuto utilizzare la strada su cui per lunghi anni hanno esercitato la servitù di passaggio carrabile e soprattutto considerato che alcuni dei fondi di proprietà dei ricorrenti risultano interclusi (nell'ordinanza possessoria si era già concluso che “si è appreso altresì che effettivamente alcune delle proprietà dei ricorrenti sono effettivamente intercluse e raggiungibili dalla pubblica via solo mediante questa strada”).
I ricorrenti dunque per un periodo di circa un anno e mezzo (dal 14/01/2022 al
27/09/2023) non hanno potuto accedere alla propria abitazione tramite la via carrabile.
Si tratta di una situazione che costituisce un danno ingiusto per tutti i ricorrenti, ancor di più per coloro che hanno un'età avanzata e problemi di salute.
Sussiste altresì il nesso causale tra la condotta di spoglio e il conseguente impedimento all'esercizio della servitù di passaggio.
Infine, è stato altresì dimostrato l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 1168
c.c.
Sotto tale ultimo profilo si evidenzia che “al fine della configurabilità della molestia possessoria, la quale, al pari dello spoglio, costituisce un atto illecito che lede il diritto del possessore alla conservazione della disponibilità della cosa, con l'atto materiale deve coesistere il dolo o la colpa, la cui prova incombe su chi propone la domanda di manutenzione, mentre rappresenta apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logica e sufficiente, l'accertamento dell'esistenza dell'indicato elemento soggettivo;
senza che il possessore debba provare anche la consapevolezza dell'autore della lesione di aver violato l'altrui diritto” (Cassazione civile , sez. II , 20/08/2002 , n. 12258).
Nel caso di specie, il possesso dei ricorrenti è stato leso dalla azione dei convenuti, nella consapevolezza di sovvertire o alterare la situazione possessoria contro la volontà dei ricorrenti.
Pertanto, deve essere confermata l'ordinanza già emessa in data 7 luglio
2023.
Inoltre, in persona del proprio legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e il , in persona del proprio Controparte_22 Controparte_3
Trustee e legale rappresentante pro tempore devono essere condannati al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti liquidati in via equitativa in € 1.000,00 per ciascuno.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al D.M.
55/2014 come modificato e/o integrato dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile e complessità bassa, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA.
Nulla sulle spese nei confronti di in quanto Controparte_4 contumace e ritenuto che le domande risarcitorie non sono state rivolte nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa
OL AM, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide: -conferma l'ordinanza del 7 luglio 2023;
-condanna in persona del proprio legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, e il , in persona del Controparte_22 Controparte_3 proprio Trustee e legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti, liquidati nella somma di €
1.000,00 ciascuno;
-condanna in persona del proprio legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, e il , in persona del Controparte_22 Controparte_3 proprio Trustee e legale rappresentante pro tempore in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi €
7.616,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Genova, 19.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa OL AM
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa OL AM ha pronunziato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7
-Avv. Parte_8
-attori-
contro in persona del proprio legale rappresentante pro Controparte_1 tempore e di SA CP_2
- Avv. Alessandro Chiantore-
- convenuti -
nonché contro
, in persona del proprio Trustee e legale Controparte_3 rappresentante pro tempore - Avv. Mauro Ferrando -
- convenuto -
e contro
Controparte_4
- convenuto contumace -
CONCLUSIONI
-per gli attori: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis:
1. Confermare la piena fondatezza sia in fatto che in diritto dell'azione di reintegra del possesso promossa dagli istanti con ricorso ex Art. 1168 c.c. e
Art. 703 c.p.c. depositato in data 25/03/2022 e per l'effetto confermare le ordinanze emesse dal Tribunale di Genova in data 10/07/2023 e 20/09/2023;
2. Nel merito, accertare e dichiarare il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dei ricorrenti, con la condanna del , in persona del Controparte_3 trustee, del Notaio di SA e della in CP_2 Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo risarcimento.
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
-per e di SA: CP_1 CP_2
“in via preliminare e/o nel merito:
respingere integralmente l'avverso ricorso possessorio, siccome improcedibile e/o inammissibile (anche per carenza di legittimazione attiva e/o interesse ad agire di parte attrice, nonché per carenza di legittimazione passiva delle parti convenute), infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato, mandando in ogni caso assolti gli odierni conchiudenti da ogni avversa pretesa;
in via istruttoria. - si chiede di volersi ammettere, ove ritenuto del caso e senza inversione alcuna dell'onere probatorio, prova per interpello formale delle controparti e per testi sulle circostanze tutte in fatto sopra esposte, quivi da intendersi per integralmente richiamate e ritrascritte, nonché precedute dalla locuzione “vero che”, all'uopo indicandosi a testi anche in eventuale controprova sugli avversi capitoli, ove già non escussi, i Signori: Dott.
, Dott.ssa Arch. , Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_9
, Geom. , Notaio
[...] Controparte_10 CP_11 CP_12 [...]
Avv. , Arch. , Per_1 Controparte_13 CP_14 Controparte_15
Arch. Geom. Geom. , Ing. CP_16 CP_17 CP_18
Controparte_19
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento cautelare, fase interdittale e di merito, oltre Spese Generali 15%, CPA ed IVA.”
-per Trust San Petrino: “in via preliminare e/o nel merito:
respingere integralmente l'avverso ricorso possessorio, siccome improcedibile e/o inammissibile (anche per carenza di legittimazione attiva e/o interesse ad agire di parte attrice, nonché per carenza di legittimazione passiva delle parti convenute), infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato, mandando in ogni caso assolto l'odierno conchiudente da ogni avversa pretesa;
in via istruttoria.
- si chiede di volersi ammettere, ove ritenuto del caso e senza inversione alcuna dell'onere probatorio, prova per interpello formale delle controparti e per testi sulle circostanze tutte in fatto sopra esposte, quivi da intendersi per integralmente richiamate e ritrascritte, nonché precedute dalla locuzione “vero che”, all'uopo indicandosi a testi anche in eventuale controprova sugli avversi capitoli, ove già non escussi, i Signori: Dott. , Dott.ssa Controparte_6
Arch. , , , CP_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10
Geom. , Notaio Avv. CP_11 CP_12 Persona_1 CP_13
, Arch. , Arch. Geom.
[...] CP_14 Controparte_15 CP_16
Geom. , Ing. CP_17 CP_18 Controparte_19
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento cautelare, fase interdittale e di merito, oltre Spese Generali 15%, CPA ed
IVA. “ RAGIONI DELLA DECISIONE
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_9 Parte_5
, e avevano presentato ricorso ex
[...] Parte_6 Parte_7 art. 1168 c.c. al fine di essere reintegrati nel possesso della servitù di passaggio carrabile lungo la strada, sita in San Michele di Pagana – Rapallo
(Ge), che per loro rappresenterebbe l'unico accesso carrabile dalla pubblica via alle rispettive residenze.
Avevano dedotto che la strada era stata chiusa tramite transenna e lucchetto, in epoca successiva e prossima al 10.3.2022, impedendo così di transitare e di parcheggiare le vetture nell'area circostante le loro abitazioni e in quella di proprietà di , da questi concessa in comodato ai ricorrenti Parte_10 da lungo tempo proprio come area di parcheggio.
Avevano dedotto di avere da tempo immemore utilizzato la predetta strada e di avervi esercitato la servitù di passaggio “senza che venissero interposti divieti né tantomeno impedimenti per il passaggio dalla predetta strada”.
Si erano costituiti i convenuti società di SA CP_1 CP_2 nonché formulando difese distinte ma di contenuto Controparte_3 sostanzialmente analogo.
I convenuti e di SA avevano preliminarmente Controparte_1 CP_2 eccepito il difetto di legittimazione passiva, deducendo che, come osservato dal ricorrente, si trattava di strada di proprietà del e che la Controparte_3 società non era proprietaria, né utilizzatrice dei beni oggetti di causa e che il suo nome compariva esclusivamente sul cartello del cantiere dove erano in corso i lavori, nelle vicinanze del punto ove era stata posizionata la transenna.
Nel merito avevano dedotto che la strada non esisteva prima del 2010 e che l'area ove insiste la strada era stata acquistata dal di SA a seguito CP_2 di sentenza traslativa del Tribunale di Chiavari (doc.2) e poi conferita nel trust
(doc. 3); che non sussisteva alcun fumus boni juris sotteso al possesso vantato dai ricorrenti;
che i ricorrenti non avevano mai esercitato alcun possesso sulla strada e che erano transitati poche e sporadiche volte;
che i ricorrenti non avevano mai parcheggiato nell'area di proprietà del signor Giudice, lasciando invece le vetture più a valle;
di avere, nel corso degli anni, ricevuto richieste di costituire un diritto di passo carrabile (docc. 4 e 5) ma che tale richiesta era sempre stata respinta, ferma la disponibilità a consentire il passaggio, per rapporti di buon vicinato, in casi di necessità e con congruo preavviso.
Il trust aveva richiamato le difese di merito svolte dai predetti CP_3 convenuti. Aveva dedotto che UMB-CAR S.r.l. era proprietaria del fabbricato in corso di costruzione al quale si accede percorrendo la strada oggetto di causa e che la proprietà di tale fabbricato – gravata da diritto di abitazione in favore di di SA - era stata ceduta a quest'ultimo. Si trattava CP_2 delle due unità immobiliari per le quali in quel momento era ancora in corso il cantiere.
Il fabbricato soprastante al fabbricato in costruzione - di proprietà di
[...]
– era stato concesso in locazione finanziaria allo CP_20 Pt_11
Associato dei Notai di SA e mentre CP_2 Persona_2 CP_2 di SA era titolare del diritto di uso sulla strada di cui si controverte, che era stata conferita nel Trust in data 14 luglio 2011. CP_3
Era rimasta contumace, nonostante la regolarità della notifica, la società
. Controparte_21
Nel corso del giudizio possessorio era stata svolta istruttoria orale mediante l'escussione di alcuni sommari informatori e l'espletamento di CTU.
All'esito del giudizio, era stato accolto il ricorso nei confronti di Controparte_22
, e disponendo come segue:
[...] Controparte_3 CP_23
“- ordina a in persona del legale rappresentante, Controparte_3 [...] in persona del legale rappresentante e di SA in CP_1 CP_2 solido tra loro di rimuovere la transenna posizionata lungo la strada privata carrabile oggetto di causa;
- condanna in persona del legale rappresentante, Controparte_3 [...] in persona del legale rappresentante e di SA in Parte_12 CP_2 solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 7.200,00 oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge e accessori di legge;
- rigetta il ricorso nei confronti di Controparte_24
- nulla sulle spese quanto a Controparte_24
- pone le spese di ctu come già liquidate a carico di in Controparte_3 persona del legale rappresentante, in persona del legale Controparte_1 rappresentante e di SA in solido tra loro.” CP_2
Il ricorso non era stato accolto nei confronti di Controparte_4 legalmente rappresentata da essendosi ritenuto che nel corso CP_25 dell'istruttoria non fossero emersi elementi nei suoi confronti e che non potesse ritenersi che , nel chiudere la sbarra con il lucchetto e quindi CP_25 nell'eseguire materialmente lo spoglio, avesse agito in nome e per conto della società.
Contro l' ordinanza in persona del legale appresentante pro Controparte_1 tempore, di SA nonché il , in persona del CP_2 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, avevano proposto reclamo, con atti distinti ma di contenuto sostanzialmente analogo.
I reclamanti avevano evidenziato che l'ordinanza di prime cure risultava viziata dall'erronea valutazione del materiale probatorio raccolto in sede istruttoria e dei documenti prodotti durante la fase monocratica. In particolare, avevano dedotto che le deposizioni testimoniali dei sommari informatori indicati dai ricorrenti/reclamati erano generiche e indeterminate anche nel tempo (v. in particolare il sommario informatore ) nonché viziate da Persona_3 inattendibilità, in particolare quelle di Giudice Gerolamo, ritenuta in palese conflitto di interessi per essere portatore di interesse personale in contenzioso pressoché identico a quello dei ricorrenti.
Inoltre, avevano sostenuto che, contrariamente a quanto affermato dal
Giudice di prime cure, i sommari informatori da loro indicati avevano reso dichiarazioni univoche e concordi nell'affermare che quantomeno dal marzo
2020 la transenna a chiusura del tramite carraio di cui si controverteva esisteva ed era chiusa con catena e lucchetto o fil di ferro. Quanto alla loro attendibilità, trattandosi di soggetti totalmente estranei al contenzioso, la stessa non poteva essere messa in dubbio.
Con riferimento, infine, alla consulenza tecnica d'ufficio, avevano ripreso alcuni passaggi della stessa (cfr. pagina 18 del reclamo), affermando che le risultanze dell'elaborato peritale risultavano coerenti con le dichiarazioni rese dai sommari informatori nell'ambito del procedimento penale, secondo i quali solo dal 2019 (allorché sono ripresi i lavori edili) in orari diurni ed in giorni lavorativi il cancello era aperto ed anche i “segni di percorrenza” evidenziati dal Giudice di prime cure, al pari delle fotografie prodotte dai reclamati, apparivano comunque perfettamente coerenti con un passaggio saltuario, occasionale, temporaneo ed oggetto di mera tolleranza in orario di apertura del cantiere.
I reclamati , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_9
, , si erano costituiti Parte_5 Parte_6 Parte_7 chiedendo il rigetto dei reclami e la conferma integrale dell'ordinanza del
7.7.2023.
In particolare, avevano sostenuto che erano del tutto prive di fondamento le difese avversarie in punto genericità ed indeterminatezza delle dichiarazioni rese dai sommari informatori da loro indicati mentre le contraddittorietà e le dichiarazioni contrastanti di , e CP_8 Controparte_9 CP_26
erano state evidenziate in modo puntuale nell'ordinanza reclamata
[...]
e, quanto a , erano state altresì confermate dalla mail inviata da CP_8 quest'ultima in data 09.09.2014 al notaio (vedasi comparsa di CP_2 risposta di controparte, prod. n. 5). Come sarebbe stato ben evidenziato nell'ordinanza, il potere di fatto sulla cosa, c.d. “corpus possessionis” così come il c.d. “animus possidendi” erano stati ampiamente dimostrati da elementi di prova gravi, precisi e concordanti, assunti non solo con le dichiarazioni rese dai sommari informatori nel corso del procedimento cautelare, bensì anche da quanto emerso dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio
e dalla relativa documentazione fotografica versata in atti. All'esito del giudizio di reclamo, il Collegio aveva respinto il reclamo e confermato integralmente l'ordinanza, condannando i reclamanti alla rifusione delle spese di lite in favore dei reclamati.
Il Collegio aveva concluso che “la condotta posta in essere dai reclamanti configura uno spoglio del possesso di , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, , , ,
[...] Parte_9 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_7 sulla strada per cui è causa.”
Con ricorso dell' 8 settembre 2023 i ricorrenti hanno chiesto la prosecuzione del giudizio al fine di ottenere la conferma delle ordinanza emesse dal tribunale e la condanna danna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti allo spoglio dal possesso.
I ricorrenti hanno in particolare dedotto che la situazione di spoglio, protratta per il periodo di un anno e mezzo e precisamente dal 14/01/2022 al
27/09/2023, avrebbe provocato gravi disagi agli esponenti.
In particolare, hanno dedotto che la prolungata chiusura dell'accesso carrabile avrebbe arrecato pregiudizi ai ricorrenti ed in special modo a Parte_13
, e tenuto conto dell'età
[...] Parte_5 Parte_2 avanzata ed e dello stato di salute di e . Il Pt_2 Parte_7 Pt_2 infatti, è affetto da morbo di Parkinson, con conseguenti disabilità motorie gravi. Inoltre, la sarebbe stata costretta a trasferirsi temporaneamente Pt_5 in altro immobile di proprietà della sorella proprio a causa della situazione di difficoltà creata dallo spoglio.
Si sono costituiti i convenuti , UMB-CAR s.r.l. e Controparte_3 CP_2 di SA con memorie di costituzione e risposta sostanzialmente dello stesso contenuto, chiedendo il rigetto del ricorso, ritenendo che non fosse provato né lo spoglio né il danno lamentato dai ricorrenti.
In primo luogo, hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva e di interesse a ricorrere, tenuto conto che dall'atto preliminare di compravendita stipulato da emergerebbe che l'area destinata a parcheggio che Parte_10 secondo parte ricorrente sarebbe stata a lei concessa in comodato è in realtà riconosciuta quale libera da “diritti reali o personali spettanti a terzi”.
In particolare, i convenuti hanno constatato la genericità, l'indeterminatezza e la inattendibilità delle testimonianze degli informatori di parte ricorrente già assunte in sede possessoria, richiamando le dichiarazioni delle persone da loro indicate quali sommari informatori, ritenute invece convergenti nell'esistenza della transenna e del lucchetto già dal marzo 2020.
Inoltre, hanno insistito nel carattere transitorio ed occasionale del passaggio dei ricorrenti lungo la strada per cui è causa, nonché nelle risultanze peritali e le dichiarazioni assunte in sede penale che, a loro dire, vanno a confermare le loro eccezioni.
Le eccezioni preliminari non sono fondate.
La legittimazione ad agire nell'azione di risarcimento danni da lesione del possesso sussiste quando parte ricorrente alleghi di essere nella titolarità di una situazione di possesso del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Non costituisce, invece, titolo ammissibile in tale sede il godimento di un bene a titolo personale, quale il comodato.
Nel caso di specie, la legittimazione e l'interesse a ricorrere sussistono in virtù dell'allegato possesso dei ricorrenti sulla servitù di passaggio sulla strada che conduce alle loro abitazioni, non rilevando la sussistenza o meno del comodato sull'area di proprietà di Giudice.
Quanto al merito della domanda risarcitoria si osserva quanto segue.
Sussistono tutti i requisiti per l'accoglimento del ricorso e della domanda risarcitoria.
È provato, in primo luogo, il fatto illecito consistente nello spoglio attuato dai convenuti tramite l'apposizione della transenna e del lucchetto che hanno impedito il passaggio carrabile dei ricorrenti nella strada per cui è causa. Come già ritenuto in sede possessoria alla luce della consulenza tecnica e delle dichiarazioni dei sommari informatori, nonché confermato in sede di reclamo, è stata “accertata l'esistenza del “possesso” della servitù carrabile in capo ai ricorrenti, atteso che è stato dimostrato l'avvenuto accesso con autovetture ai terreni che circondano i beni di proprietà dei ricorrenti ovvero al terreno di proprietà di Giudice nel corso degli anni” e che tale Pt_10 possesso si era prolungato per lungo tempo, pertanto non può ritenersi né saltuario né occasionale.
Si richiama l'ordinanza resa in sede possessoria:
“E' stato dimostrato l'avvenuto accesso con autovetture ai terreni che circondano i beni di proprietà dei ricorrenti ovvero al terreno di proprietà di
Giudice nel corso degli anni. Tali terreni erano liberamente Pt_10 raggiungibili dai ricorrenti, dai loro familiari ed incaricati. Quanto allo spoglio, come è noto lo spoglio violento è quello attuato attraverso atti di forza o minacce.”
Inoltre, “in una fotografia in atti (doc. 20 di parte ricorrente) è visibile una persona nell'atto di chiudere la sbarra con un lucchetto. Parte ricorrente ha CP_1 dedotto che si tratta del signor . Alla luce delle dichiarazioni rese da CP_2
di SA si è appreso che ciò è avvenuto su incarico della
[...] committenza e, per essa, del direttore del cantiere posizionato nei pressi del luogo ove è stata effettuata la chiusura con la sbarra.”
Quanto all'animus spoliandi, di SA e il trust e la CP_2 CP_3 società rivestono la qualità di autori morali dello spoglio CP_1 intendendosi come tale il mandante e/o chi ha utilizzato a proprio vantaggio il risultato dello spoglio.
Nella fattispecie in esame, non vi sono dubbi in merito alla circostanza che l'avvenuto spoglio giovi al in quanto proprietario della strada Controparte_3 gravata dalla servitù di passaggio carrabile a favore dei ricorrenti e a CP_2
di SA, titolare di un diritto d'uso sulla strada, come dichiarato nel
[...] corso dell'udienza dell'8.3.2023. Lo spoglio giova inoltre alla società Umb-Car srl le cui quote sono per la maggioranza detenute dal , come Controparte_3 si evince dalla visura camerale in atti (doc. 25 di parte ricorrente)”.
Tali conclusioni sono state confermate anche in sede di reclamo:
“All'esito dell'attività istruttoria compiuta nella prima fase gli odierni reclamati hanno dato prova - come era loro onere - di aver effettivamente posseduto, fino allo spoglio, la strada oggetto di causa.
In particolare, il sommario informatore – abitante nella zona - Persona_3 ha riferito che dal 2003 in poi i ricorrenti hanno utilizzzato la strada oggetto del contendere per raggiungere le loro abitazioni e posteggiare nella zona retrostante le loro case. Ha precisato di aver visto le auto parcheggiate quando ha percorso la strada pedonale che porta a Santa Margherita. Pur non essendo in grado di indicare i modelli delle singole auto utilizzate da ciascuno dei residenti, ha comunque riferito di avere visto lì parcheggiate le auto che i ricorrenti utilizzavano correntemente e di averli anche visti uscire dai mezzi,
“che comunque incrociava spesso”.
Parimenti, , suocera del ricorrente e sulla cui Testimone_1 Parte_3 attendibilità non vi è motivo di dubitare, non essendo stati forniti elementi da cui desumere la perdita di credibilità (v. da ultimo Cass. n. 6001/2023: “In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247
c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità”) ha riferito di conoscere molto bene la strada oggetto di causa, una salita ripidissima da lei percorsa sia a piedi che in macchina, per anni, per andare a trovare dapprima la madre del e ora Pt_3 la propria figlia, lì residente. Ha precisato di essersi recata presso i luoghi di causa all'incirca una volta ogni quindici giorni negli ultimi tempi e di avere sempre lasciato la macchina nello spiazzo sulla destra alla fine della rampa ove il genero le aveva detto di parcheggiare e dove ha sempre parcheggiato anche un altro dei ricorrenti, , senza che nessuno avesse mai Parte_2 avuto qualcosa da ridire. Ha infine riferito che quando non vi era spazio nel piazzale, lasciava la propria macchina nella parte inferiore della strada, dove ci sono i box dei reclamati.
Inoltre, Giudice Gerolamo ha dichiarato di essere proprietario di alcuni terreni in zona e che la strada oggetto di causa è stata realizzata nel 2000 e non nel
2010 come sostenuto dai reclamanti [circostanza confermata anche dai CTU
- v. pag. 10 della perizia: “Il suo tracciato è riferibile ai primi anni 2000, come emerge dalle foto fornite da parte ricorrente (v.si Doc 1, ricorso parte ricorrente), coincidenti con la Relazione geologica del 2003 e dal verbale del
Signor Giudice (proprietario mapp 1858) (v.si nota al fascicolo n. 1105031s) e da come intuibile dal contenuto dell'Atto preliminare di vendita dell'area privata del Notaio del 2002 (v.si Comparsa parte ricorrente, allegato n. 31)]; ha CP_2 riferito di avere percorso quel tratto di strada con la macchina e di aver trovato, nell'aprile 2022, in loco una transenna che impediva il passaggio mentre prima non vi era alcun ostacolo. Ha precisato di avere visto più volte passare lungo la strada le persone alle quali aveva dato il permesso di parcheggiare e di avere talvolta anche trovato le auto parcheggiate sul proprio terreno.
Anche , indicato quale sommario informatore dai reclamati, Controparte_9 sia pure con riferimento all'anno 2015, ha dichiarato di aver utilizzato la strada in contestazione per raggiungere la proprietà e di aver chiesto proprio a Pt_3 quest'ultimo il permesso di passare (“… in precedenza avevo fatto dei lavori in proprietà dei Questo indicativamente nel 2015. Avevo raggiunto la loro Pt_3 proprietà passando sulla stessa strada. Non ricordo la transenna all'epoca.
All'epoca ho chiesto ai Solari il permesso di passare e ho ricevuto da loro il permesso. Nessuno si è lamentato all'epoca. I lavori della mia impresa hanno riguardato piccola demolizione e preparazione di platea;
sono durati circa 3 -
4 mesi. Credo che in seguito siano intervenute altre ditte per terminare i lavori.
Io non c'ero più, sono andato poi saltuariamente per qualche ritocco. Più o meno l'ultima volta entro il 2016…”).
Il passaggio delle autovetture sulla strada in questione e la circostanza che il cancello era sempre aperto hanno trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti ( , , Testimone_2 Controparte_10 e ) ed acquisite con riferimento alla denuncia querela Tes_3 Persona_4 sporta nei confronti di e , oggetto poi di Parte_2 Parte_1 richiesta di archiviazione da parte della Procura della Repubblica di Genova.
Dalle risultanze della CTU è inoltre emerso, per quanto riguarda la visibilità della transenna chiusa (intesa come trasversale al senso di percorrenza della strada), poiché se aperta è adiacente al muro e non distinguibile dall'alto, che
è visibile un segno che può essere ricondotto alla transenna e alla sua ombra solo nella foto del 23/10/2015 e in quella del 30/03/2017, ma non in quelle delle altre date e nessuna prova univoca è stata fornita, dai reclamanti, sulla chiusura della transenna, tale da precludere il passaggio, in altri periodi, antecedenti lo spoglio, e/o in orario notturno.
Quanto poi all'allegata tolleranza dei reclamanti con riferimento al passaggio dei reclamati, insegna la Corte di Cassazione (v. ord. n. 2706/2019) che “in base al principio fissato dall'art. 2697 c.c., una volta dimostrata la sussistenza del possesso, spetta a coloro che lo contestano l'onere di provare che esso derivi da atti di tolleranza, i quali hanno fondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di amicizia o di buon vicinato ed implicano una previsione di saltuarietà e di transitorietà”. Presupposti - quelli delineati dal
Giudice di legittimità - insussistenti nel caso di specie e, comunque, non provati, atteso che - assente la prova di buoni rapporti di amicizia e di buon vicinato tra le parti - il possesso della strada oggetto di causa si è protratto per un lungo periodo di tempo, sicché deve escludersi il carattere saltuario e transitorio del godimento del bene, presupposti per poter ritenere il rapporto con la cosa frutto di tolleranza da parte dei soggetti che avrebbero avuto diritto di escludere , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_9
, , dal godimento del Parte_5 Parte_6 Parte_7 bene. Peraltro, proprio la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora, come nella specie, non si tratti di rapporti di parentela, ma di mero vicinato e, dunque, di per sé labili e mutevoli in relazione ai quali, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo.” Devono, pertanto, essere rigettate le eccezioni di parte convenuta e deve concludersi che è stato invece provato l'atto di spoglio.
Di tale atto di spoglio è stata accertata la qualifica di autori morali dei convenuti
, UMB-CAR s.r.l. e di di SA, ai quali giova Controparte_3 CP_2 lo spoglio (si richiama l'ordinanza possessoria nel quale è stato evidenziato come “non vi sono dubbi in merito alla circostanza che l'avvenuto spoglio giovi al in quanto proprietario della strada gravata dalla servitù di Controparte_3 passaggio carrabile a favore dei ricorrenti e a di SA, titolare CP_2 di un diritto d'uso sulla strada, come dichiarato nel corso dell'udienza dell'8.3.2023. Lo spoglio giova inoltre alla società Umb-Car srl le cui quote sono per la maggioranza detenute dal , come si evince dalla Controparte_3 visura camerale in atti (doc. 25 di parte ricorrente)”).
Sussiste anche il requisito del danno ingiusto, tenuto conto che i ricorrenti non hanno potuto utilizzare la strada su cui per lunghi anni hanno esercitato la servitù di passaggio carrabile e soprattutto considerato che alcuni dei fondi di proprietà dei ricorrenti risultano interclusi (nell'ordinanza possessoria si era già concluso che “si è appreso altresì che effettivamente alcune delle proprietà dei ricorrenti sono effettivamente intercluse e raggiungibili dalla pubblica via solo mediante questa strada”).
I ricorrenti dunque per un periodo di circa un anno e mezzo (dal 14/01/2022 al
27/09/2023) non hanno potuto accedere alla propria abitazione tramite la via carrabile.
Si tratta di una situazione che costituisce un danno ingiusto per tutti i ricorrenti, ancor di più per coloro che hanno un'età avanzata e problemi di salute.
Sussiste altresì il nesso causale tra la condotta di spoglio e il conseguente impedimento all'esercizio della servitù di passaggio.
Infine, è stato altresì dimostrato l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 1168
c.c.
Sotto tale ultimo profilo si evidenzia che “al fine della configurabilità della molestia possessoria, la quale, al pari dello spoglio, costituisce un atto illecito che lede il diritto del possessore alla conservazione della disponibilità della cosa, con l'atto materiale deve coesistere il dolo o la colpa, la cui prova incombe su chi propone la domanda di manutenzione, mentre rappresenta apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logica e sufficiente, l'accertamento dell'esistenza dell'indicato elemento soggettivo;
senza che il possessore debba provare anche la consapevolezza dell'autore della lesione di aver violato l'altrui diritto” (Cassazione civile , sez. II , 20/08/2002 , n. 12258).
Nel caso di specie, il possesso dei ricorrenti è stato leso dalla azione dei convenuti, nella consapevolezza di sovvertire o alterare la situazione possessoria contro la volontà dei ricorrenti.
Pertanto, deve essere confermata l'ordinanza già emessa in data 7 luglio
2023.
Inoltre, in persona del proprio legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e il , in persona del proprio Controparte_22 Controparte_3
Trustee e legale rappresentante pro tempore devono essere condannati al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti liquidati in via equitativa in € 1.000,00 per ciascuno.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al D.M.
55/2014 come modificato e/o integrato dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile e complessità bassa, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA.
Nulla sulle spese nei confronti di in quanto Controparte_4 contumace e ritenuto che le domande risarcitorie non sono state rivolte nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa
OL AM, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide: -conferma l'ordinanza del 7 luglio 2023;
-condanna in persona del proprio legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, e il , in persona del Controparte_22 Controparte_3 proprio Trustee e legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti, liquidati nella somma di €
1.000,00 ciascuno;
-condanna in persona del proprio legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, e il , in persona del Controparte_22 Controparte_3 proprio Trustee e legale rappresentante pro tempore in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi €
7.616,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Genova, 19.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa OL AM