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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/09/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all' udienza del 18.9.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. V.M. Parte_1
Leo
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. G. Zamboni CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 18.7.2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell'art.2 legge n.222/84, o all'assegno di invalidità, ai sensi dell'art.1 della medesima legge, contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
L' , costituitosi in giudizio, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del CP_1
ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Nella presente fase processuale, tenuto conto delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio, è stato disposto il rinnovo della CTU. Ebbene, l'ausiliare nominato ha diagnosticato a carico dell'istante “Tremore essenziale plus.
Artrosi del rachide con discopatie multiple. Sindrome dello stretto toracico” e ha rilevato come
“valutando l'importante limitazione funzionale di tutto l'arto superiore destro compresa la spalla omolaterale, l'ipofunzione e l'instabilità articolare del ginocchio sinistro, lo slivellamento del bacino, la riduzione della presa bilaterale, la radicolopatia periferica, la parzialità nelle manovre dell'accosciamento e dello stazionamento e marcia su punta dei piedi
e talloni, la probabilità che (l'istante) si trovi in una situazione di invalidità in misura superiore ai 2/3, nelle occupazioni confacenti alle sue attitudini, diventa molto elevata. Questo in quanto le ricordate patologie sono particolarmente ostative dell'espletamento delle mansioni specifiche e di quelle confacenti alle stesse attitudini. Ricordando, infatti, che le mansioni confacenti alle attitudini sono da ricercarsi in quelle manuali di tipo medio, la complessa situazione che si è determinata a livello del rachide e degli arti è tale da ridurre significativamente la capacità di attendere ad un lavoro di tipo manuale, per il quale è richiesta una totale integrità psico-fisica. Questo anche nella considerazione che il lavoro specifico dei campi è effettuato su terreni fortemente irregolari, pieni di ostacoli naturali, con necessario mantenimento di posture incongrue prolungate, trasporto e sostegno di pesi, oltre che utilizzo di strumenti meccanici difficili da gestire nonché pericolosi per l'incolumità individuale.
Quindi, da un lato la ipomobilità del rachide, la riduzione della forza agli arti e soprattutto il tremore intenzionale con riduzione della manualità, non consentono di fronteggiare validamente le operazioni manuali, le posture incongrue prolungate, lo spostamento di carichi
e la gestione della strumentazione meccanica”.
Ha ritenuto dunque che le patologie da cui la ricorrente è affetta la rendano invalida con riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini lavorative (art. 1, Legge 222/84) a decorrere da settembre 2024, stante il naturale aggravamento del quadro patologico-disfunzionale.
Ebbene, ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal ctu, essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa analisi della documentazione sanitaria in atti e dall'esame obiettivo della perizianda, stante altresì l'assenza di contestazioni delle parti- non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c né in occasione dell'odierna udienza- idonee ad infirmarne la valenza.
Per le ragioni e nei limiti che precedono il ricorso va accolto.
La decorrenza dell'accertato requisito sanitario – successiva anche all'instaurazione del presente giudizio – ed, in ogni caso, la reciproca soccombenza tra le due fasi processuali giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1
accerta e dichiara che la ricorrente è affetta da patologie di entità tale da determinare una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa da settembre 2024, come da ctu depositata in data 1.7.2025; compensa integralmente le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separati decreti. CP_1
Brindisi, 18.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere