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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/09/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale ordinario civile di Lecce, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile, iscritto al n. 3972, del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto “Divorzio congiunto-Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario” promosso da
, nata a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
, nato a [...] il [...], entrambi con l'avv.to ERROI
[...]
FRANCESCA
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni del comune procuratore e difensore fiduciario, di cui alle note di trattazione scritta del 3 marzo 2025, depositate in vista dell'udienza cartolare del 13 marzo 2025.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in BRINDISI
(BR), il 23/05/1990 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di
BRINDISI, al n. 148, P. II, Serie A, anno 1990).
Dall'unione coniugale è nata una figlia, oggi maggiorenne, Persona_1 ma ancora priva di autonomia economica (12.12.1998).
Con decreto depositato il 28.09.2022, il Tribunale di Lecce omologava la separazione personale consensuale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 24/09/2024, introduttivo del presente procedimento,
i coniugi chiedevano congiuntamente: <<1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Brindisi (BR), il 23 maggio 1990, tra la sig.ra e il sig. Parte_1 Parte_2 ordinando agli Ufficiali di Stato Civile del Comune di Brindisi, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) Porre, a carico del sig. , il versamento, in favore della figlia maggiorenne, del Pt_2 contributo a titolo di mantenimento, pari ad € 500,00, mentre porre a carico della sig.ra il versamento, in favore della stessa figlia maggiorenne, Pt_1 del contributo a titolo di mantenimento pari ad € 200,00; 3) Porre a carico delle parti le spese straordinarie, per la medesima figlia maggiorenne, nella misura del 50%, ciascuno;
4) Dare atto che i coniugi si danno il reciproco consenso del rilascio o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio; 5) Dichiarare compensate tra le parti le spese del presente procedimento>>.
All'udienza del 13.03.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, i ricorrenti ribadivano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
I coniugi hanno dichiarato di avere interrotto ogni loro rapporto, a far data dalla comparizione, innanzi al Tribunale, nella procedura per separazione.
In ragione di ciò, ricorrono i presupposti per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di cui trattasi, di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) Legge n. 898/1970, risultando i coniugi separati, ormai da oltre
2 anni, e non essendo emersi elementi dai quali possa desumersi la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, merita senz'altro accoglimento la loro concorde richiesta di pronuncia del divorzio, alle condizioni del ricorso introduttivo: si ponga mente, da un lato, alla circostanza che non sussiste prole minorenne, e, dall'altro, alla circostanza che il P.M. non ha formulato osservazioni di sorta.
Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 3972/2024 R.G.V.G., introdotto con ricorso proposto congiuntamente, in data 24 settembre 2024, da
, nata a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
, nato a [...] il [...], così provvede:
[...]
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dagli anzidetti coniugi, in BRINDISI (BR), il 23/05/1990 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di BRINDISI (BR), al n. 148,
P. II, Serie A, anno 1990), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come singolarmente riportate in parte motiva.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 3 luglio 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile, iscritto al n. 3972, del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto “Divorzio congiunto-Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario” promosso da
, nata a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
, nato a [...] il [...], entrambi con l'avv.to ERROI
[...]
FRANCESCA
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni del comune procuratore e difensore fiduciario, di cui alle note di trattazione scritta del 3 marzo 2025, depositate in vista dell'udienza cartolare del 13 marzo 2025.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in BRINDISI
(BR), il 23/05/1990 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di
BRINDISI, al n. 148, P. II, Serie A, anno 1990).
Dall'unione coniugale è nata una figlia, oggi maggiorenne, Persona_1 ma ancora priva di autonomia economica (12.12.1998).
Con decreto depositato il 28.09.2022, il Tribunale di Lecce omologava la separazione personale consensuale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 24/09/2024, introduttivo del presente procedimento,
i coniugi chiedevano congiuntamente: <<1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Brindisi (BR), il 23 maggio 1990, tra la sig.ra e il sig. Parte_1 Parte_2 ordinando agli Ufficiali di Stato Civile del Comune di Brindisi, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) Porre, a carico del sig. , il versamento, in favore della figlia maggiorenne, del Pt_2 contributo a titolo di mantenimento, pari ad € 500,00, mentre porre a carico della sig.ra il versamento, in favore della stessa figlia maggiorenne, Pt_1 del contributo a titolo di mantenimento pari ad € 200,00; 3) Porre a carico delle parti le spese straordinarie, per la medesima figlia maggiorenne, nella misura del 50%, ciascuno;
4) Dare atto che i coniugi si danno il reciproco consenso del rilascio o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio; 5) Dichiarare compensate tra le parti le spese del presente procedimento>>.
All'udienza del 13.03.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, i ricorrenti ribadivano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
I coniugi hanno dichiarato di avere interrotto ogni loro rapporto, a far data dalla comparizione, innanzi al Tribunale, nella procedura per separazione.
In ragione di ciò, ricorrono i presupposti per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di cui trattasi, di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) Legge n. 898/1970, risultando i coniugi separati, ormai da oltre
2 anni, e non essendo emersi elementi dai quali possa desumersi la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, merita senz'altro accoglimento la loro concorde richiesta di pronuncia del divorzio, alle condizioni del ricorso introduttivo: si ponga mente, da un lato, alla circostanza che non sussiste prole minorenne, e, dall'altro, alla circostanza che il P.M. non ha formulato osservazioni di sorta.
Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 3972/2024 R.G.V.G., introdotto con ricorso proposto congiuntamente, in data 24 settembre 2024, da
, nata a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
, nato a [...] il [...], così provvede:
[...]
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dagli anzidetti coniugi, in BRINDISI (BR), il 23/05/1990 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di BRINDISI (BR), al n. 148,
P. II, Serie A, anno 1990), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come singolarmente riportate in parte motiva.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 3 luglio 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore