Ordinanza cautelare 1 marzo 2024
Inammissibile
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01113/2026REG.PROV.COLL.
N. 00999/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 999 del 2024, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Miotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Treviso, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sede di Venezia (Sezione Terza) n. 931/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Treviso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il Cons. NZ ER, nessuno presente per le parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante ha impugnato in primo grado il diniego emesso dal Questore di Treviso alla conversione del proprio permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
2. Il Tar ha respinto il gravame, affermando che:
“ emerge chiaramente come ai fini della conversione del permesso temporaneo occorra che lo straniero prosegua o comunque, nell’ambito del semestre successivo al rilascio del permesso medesimo, svolga la propria attività lavorativa nell’ambito degli specifici settori individuati dal legislatore ai fini della eccezionale e premiale disciplina normativa in esame, derogatoria rispetto alle previsioni “ordinarie” in materia di “flussi”.
Nel caso di specie parte ricorrente, pacificamente, non risulta aver mantenuto la propria attività lavorativa nell’ambito del settore agricolo, né in altro settore ricompreso nelle ipotesi indicate nell’art. 103, d.l. n. 34 del 2020 e nell’art. 4, d.m. 27 maggio 2020.
Ne consegue che l’Amministrazione resistente, anche a fronte della - inevitabile – mancanza di attestazione positiva dell’Ispettorato del lavoro, altro non poteva fare che respingere l’istanza di conversione.
Il Collegio, poi, ritiene che non sussistano nemmeno i presupposti per il rilascio di un permesso per attesa occupazione.
Quest’ultimo, infatti, presuppone che per causa indipendente dalla volontà del lavoratore e, più precisamente, per cause di forza maggiore, il lavoratore straniero abbia perduto il proprio “impiego”, non riuscendo a reperire altro rapporto di lavoro nell’ambito dei settori di cui alla normativa eccezionale in esame.
Nel caso di specie, però, parte ricorrente non ha né adeguatamente dedotto, né sufficientemente dimostrato le ragioni per le quali avrebbe cessato lo svolgimento dell’attività lavorativa nel settore agricolo, non potendosi fare riferimento automatico e generico all’emergenza pandemica, senza una più precisa contestualizzazione rispetto alla situazione che ha riguardato il ricorrente ”.
3. Con l’atto di appello, il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza impugnata per falsa applicazione di legge e difetto di motivazione, nonché per travisamento dei fatti, sostanzialmente riconducibili alla mancata valutazione prima da parte della pubblica amministrazione e poi del giudice di prime cure di documenti lavorativi asseritamente idonei all’accoglimento dell’istanza.
3.1. Più precisamente, l’appellante evidenzia che:
“ Come evincibile dalla documentazione in atti, il sig. -OMISSIS- è stato impiegato presso la -OMISSIS- con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovato successivamente; la norma di riferimento, tuttavia, richiama espressamente la possibilità che se il lavoratore, nelle more del procedimento, concluda ovvero perda l’attività lavorativa nei settori richiesti per cause allo stesso non imputabili (come nel caso di specie, trattandosi di impiego a tempo determinato), allo stesso possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione, previa iscrizione nelle competenti liste (art. 103 comma 16 D.L. citato).
La norma sopra richiamata non statuisce che sia dovere od onere del lavoratore dedurre ovvero dimostrare le ragioni per le quali egli avrebbe cessato lo svolgimento di attività lavorativa nei settori consentiti, contrariamente a quanto affermato dal TAR Veneto; né viene normativamente indicata la durata minima del contratto di lavoro da svolgere nei settori normativamente consentiti nel semestre di riferimento.
-OMISSIS- -OMISSIS- è stato impiegato con contratto di lavoro a tempo determinato nel bimestre novembre -dicembre 2020 in settore oggetto della procedura di emersione: il mancato rinnovo del contratto (avente natura temporanea ex se in quanto a tempo determinato) è circostanza che non pare influire sul buon esito del procedimento: la Questura di Treviso, allora, conformemente al dettato normativo, avrebbe dovuto convertire il permesso di soggiorno già in possesso del richiedente da “motivo emersione” a motivi di “lavoro subordinato”, essendo irrilevante la durata dell’attività lavorativa esercitata nel settore ex lege previsto.
In subordine, nel caso in cui la valutazione della P.A. fosse intervenuta in un periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro da parte del richiedente, stante la non imputabilità allo stesso della propria inoccupazione o successiva occupazione in settori diversi, la Questura di Treviso avrebbe dovuto richiedere all’-OMISSIS- la presentazione di documentazione attestante l’iscrizione dello straniero alle liste di cui all’art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, con emissione di un permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione ”.
4. Le Amministrazioni intimate si sono costituite con atto di mero stile.
5. In esito alla camera di consiglio del 29 febbraio 2024 è stata emanata ord. n. 745/2024, con cui è stata respinta l’istanza cautelare:
“ Rilevato che il provvedimento impugnato in primo grado si è basato sulla circostanza che il cittadino extracomunitario abbia svolto attività lavorativa non rientrante nelle previsioni della normativa vigente per la concessione del beneficio richiesto;
Ritenuto di poter prescindere, nella presente fase cautelare, dall’approfondimento della questione di rito relativa all’inammissibilità del ricorso di primo grado per essere stato censurato solo uno dei motivi sui quali si fonda il provvedimento impugnato;
Considerato che ad un primo esame il provvedimento impugnato appare privo dei vizi lamentati ed è adeguatamente motivato;
Ritenuto pertanto che il ricorso non risulta assistito dal fumus boni iuris e che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’appello cautelare ”.
6. All’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile e, comunque, infondato e va, quindi, respinto.
2. Preliminarmente va osservato che l’art. 103 comma 2, d.l. n. 34 del 2020 prevede il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo in favore del cittadino straniero che abbia svolto attività di lavoro antecedentemente al 31 ottobre 2019, nei settori di cui al successivo comma 3 (agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare).
Inoltre, “ se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ”.
2.1. Ai sensi dell'art. 12, comma 9, d.m. 27 maggio 2020 “ all'istanza di conversione deve essere allegata l'attestazione dell'Ispettorato territoriale del lavoro, competente in relazione al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, di corrispondenza del contratto di lavoro subordinato ovvero della documentazione retributiva e previdenziale ai settori di attività di cui all'art. 4 ”.
3. L’odierno appellante non ha allegato all'istanza la suddetta attestazione rilasciata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio (come comunicatogli con preavviso di rigetto).
Peraltro, come emerge dal provvedimento impugnato, l’attestato non avrebbe potuto essere rilasciato perché l’Ispettorato ha dichiarato la “ non corrispondenza del contratto di lavoro acquisito ” ai sensi dell’art. 12, d.m. 27 maggio 2020.
4. Tanto premesso, il provvedimento impugnato è basato su due autonome ragioni, vale a dire il mancato deposito dell’attestazione dell'Ispettorato territoriale del lavoro e la non conformità del contratto di lavoro, di cui la prima (mancato deposito dell’attestazione dell’Ispettorato) non è stata censurata con il ricorso di primo grado, che pertanto andava dichiarato inammissibile.
Infatti, quanto un provvedimento amministrativo è, come nella specie, plurimotivato, vale a dire basato su una pluralità di ragioni autonome, è onere del ricorrente contestare tutte tali ragioni autonome. Se vengono contestate solo alcune di tali ragioni, il ricorso è inammissibile perché il suo accoglimento non porterebbe ad alcun risultato utile per il ricorrente, in quanto il provvedimento potrebbe essere annullato solo parzialmente, ma resterebbe in vita nelle parti non impugnate.
Per l’effetto, il ricorso di primo grado va dichiarato inammissibile, con conseguente improcedibilità del presente appello.
5. In ogni caso il ricorso è anche infondato nel merito.
5.1. Sul punto, giova ricordare che il Tar ha ritenuto il ricorso infondato nel merito, soffermandosi sulla non corrispondenza del contratto di lavoro acquisito, quale causa del diniego della conversione del titolo di soggiorno in un permesso per motivi di lavoro subordinato.
Tale motivazione resiste all’appello.
5.2. Infatti l’originario ricorrente, ora appellante, non ha effettivamente indicato i motivi a sostegno della cessazione della sua attività nel settore lavorativo previsto dalla normativa vigente, sostenendo, peraltro, che l’avere esercitato “ successivamente, nel 2022- attività lavorativa nel settore edile ovvero in settori diversi da quelli normativamente previsti (comunque posteriore all’impiego in agricoltura e nella cura di parchi e giardini svolto durante il periodo utile alla conversione), non può costituire motivo di rigetto della richiesta di emersione/conversione ”.
5.3. Al riguardo, come correttamente evidenziato dalla difesa erariale in primo grado, la conversione del permesso temporaneo concesso per emersione è ammessa laddove il richiedente dimostri di aver lavorato nei settori dell’agricoltura, del lavoro domestico e dell’assistenza alla persona (cfr. comma 3 dell’art. 103 in esame), e non in un settore diverso. Parimenti la conversione non è consentita laddove il richiedente si sia iscritto al registro di cui all’art. 19 del D.lgs. 150/2015, ottenendo un diverso titolo di soggiorno. Ciò in quanto l’obiettivo della disciplina era sanare, previa emersione, le situazioni di illegalità e stabilizzare i lavoratori di alcuni specifici settori.
Sul punto, inoltre, la nota n. 4435 del 11.12.2020 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, interpretativa della Circolare congiunta n. 18 del 23.11.2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha precisato che l’allegazione di un contratto di lavoro può dar luogo alla conversione del permesso di soggiorno solo laddove il medesimo contratto sia stato concluso successivamente all’istanza di permesso di soggiorno temporaneo.
Pertanto, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro ha correttamente attestato la non corrispondenza del contratto di lavoro ad uno dei settori previsti.
6. In conclusione, il Collegio ritiene di dover dichiarare il ricorso di primo grado inammissibile e comunque infondato nel merito l’appello.
7. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, stante anche l’assenza di difese scritte da parte delle Amministrazioni appellate, peraltro non intervenute in udienza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado e comunque respinge l’appello.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante e di ogni altra persona fisica citata nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA De CT, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
NZ ER, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ ER | NA De CT |
IL SEGRETARIO