Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 1113
CS
Ordinanza cautelare 1 marzo 2024
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CS
Inammissibile
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Mancato deposito dell'attestazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro

    Il provvedimento impugnato si basava su due ragioni autonome: il mancato deposito dell'attestazione dell'Ispettorato e la non conformità del contratto di lavoro. Poiché la prima ragione non è stata censurata nel ricorso di primo grado, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • Rigettato
    Non corrispondenza del contratto di lavoro ai settori previsti dalla normativa

    La Corte ha ritenuto che la conversione del permesso temporaneo è ammessa solo se il richiedente ha lavorato nei settori specifici e che l'attività lavorativa svolta in settori diversi non è ostativa al rigetto. Inoltre, il contratto di lavoro deve essere stato concluso successivamente all'istanza di permesso di soggiorno temporaneo.

  • Rigettato
    Presupposti per il rilascio del permesso per attesa occupazione

    Il TAR ha ritenuto che non sussistono i presupposti per il rilascio di un permesso per attesa occupazione, poiché il lavoratore non ha adeguatamente dimostrato le ragioni della cessazione dell'attività nel settore agricolo, né ha fornito una precisa contestualizzazione della situazione relativa all'emergenza pandemica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 1113
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1113
    Data del deposito : 11 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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