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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/12/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
In persona del giudice unico dott. Stefano Palmaccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1318/2020 R.G. promossa da:
Controparte_1
(c.f. ), giusto decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 02.05.2017, P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Di Pede e Gregorio Troilo, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. e P. IVA , rappresentata e difesa dagli Controparte_2 P.IVA_2
avvocati Marisa Pappalardo e Alessandro Pilarski, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Conclusioni
Parte attrice: “- revocare e, quindi, dichiarare inefficaci agli effetti della procedura concorsuale qui rappresentata, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 67, 2° e 3° comma, lett. a) legge fall., tutti i pagamenti indicati in premessa e, comunque, tutti i pagamenti eseguiti al di fuori dei termini d'uso così come identificati nella scheda pagamenti allegata sub doc. 2, in quanto pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti da Controparte_1
allora in bonis, a favore di nei sei mesi antecedenti alla data del decreto di Controparte_2
ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;
- conseguentemente e per l'effetto, condannare in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, a restituire e quindi pagare a Controparte_1
, in persona ed elettivamente domiciliata come in atti, la
[...]
complessiva somma di Euro 1.128.323,26, ovvero quella maggior o minor somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali di mora dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, a titolo di restituzione dei pagamenti indicati in premessa;
Pagina 1 -condannare altresì in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
alla integrale rifusione delle spese processuali.
In via istruttoria.
Il procuratore di parte attrice insiste per l'ammissione dell'istanza di C.T.U. formulata nella propria seconda memoria istruttoria depositata in data 14 luglio 2021”;
Parte convenuta: “respinta ogni contraria istanza, deduzione e richiesta, rigetti la domanda di parte attrice in quanto infondata, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.4.2020,
[...]
(di seguito ), in persona del Controparte_1 Parte_1
Commissario Straordinario, ha convenuto in giudizio la soc. chiedendo Controparte_2 all'intestato Tribunale di:
- revocare e, quindi, dichiarare inefficaci agli effetti della procedura concorsuale qui rappresentata, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 67, 2° e 3° comma, lett. a) legge fall., tutti i pagamenti indicati in premessa e, comunque, tutti i pagamenti eseguiti al di fuori dei termini d'uso così come identificati nella scheda pagamenti allegata sub doc. 2), in quanto pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti da allora Controparte_1 in bonis, a favore di nei sei mesi antecedenti alla data del decreto di Controparte_2 ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;
- conseguentemente e per l'effetto, condannare in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, a restituire e quindi pagare a
[...]
, in persona ed elettivamente domiciliata come Controparte_1 in atti, la complessiva somma di Euro 1.128.323,26, ovvero quella maggior o minor somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali di mora dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, a titolo di restituzione dei pagamenti indicati in premessa;
- condannare altresì in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, alla integrale rifusione delle spese processuali.
In sintesi, la parte attrice ha esposto di aver intrattenuto rapporti commerciali con la soc.
che nei sei mesi antecedenti alla data del decreto di ammissione alla Controparte_2 procedura di amministrazione straordinaria, a saldo delle fatture indicate nel prospetto allegato sub doc. 2, aveva corrisposto alla convenuta il complessivo ammontare di € Parte_1
1.128.323,26; che tale importo era stato versato alla controparte nel cd. periodo sospetto per il pagamento di debiti liquidi ed esigibili, effettuato allorquando il debitore già versava in stato di insolvenza e l'accipiens ne era a conoscenza;
che il requisito soggettivo della “scientia decoctionis” doveva intendersi dimostrato, in particolare, alla luce delle risultanze dei bilanci di
Pagina 2 e delle notizie pubblicate dalla stampa, da cui emergeva il grave e irreversibile stato Parte_1 di crisi in cui versava la compagnia aerea. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda Controparte_2 avversaria poiché infondata.
La parte convenuta ha esposto di aver svolto a favore di nel periodo Parte_1 gennaio-aprile 2017, prestazioni di consulenza esterna per la valutazione del piano industriale predisposto dall'organo amministrativo di che l'offerta di Controparte_1 era stata accettata da con una prima lettera in data 27.1.2017, verso CP_2 Parte_1 la pattuizione di un compenso di € 480.000,00, da corrispondersi quanto al 25% all'accettazione, il restante importo in quattro rate settimanali a partire dal 30 gennaio;
che con successive lettere d'incarico del 15.2.2017 e del 20.3.2017 le parti avevano concordato un'estensione del rapporto, sempre al fine di supportare il management di nella Pt_1 preparazione del nuovo piano industriale, pattuendo ulteriori compensi per € 210.000,00 e per €
200.000,00; che tutti i pagamenti erano immediatamente esigibili dopo la fatturazione;
che la era stata dunque incaricata “della revisione indipendente del piano industriale di CP_2
, sulla base di dati gestionali forniti dal management, mentre la predisposizione e Pt_1 valutazione del piano finanziario - che includeva lo sviluppo del bilancio, la proiezione dei flussi di cassa e della liquidità nonché lo sviluppo nella partecipazione al capitale da parte di soci e/o terzi ovvero il ricorso al credito - era estranea all'incarico conferito alla Società ed era invece oggetto dell'incarico affidato ad altri consulenti”; che la non aveva CP_2 effettuato una verifica della complessiva situazione economico/finanziaria in cui versava all'inizio del 2017, poiché tale attività non rientrava nell'incarico conferitole;
che la Pt_1 valutazione finale del piano industriale era stata consegnata in data 12.4.2017, con giudizio positivo sulla sostenibilità del piano, avendo ritenuto raggiungibile l'obiettivo di CP_2 riportare in attivo i margini industriali di;
che anche la valutazione indipendente Pt_1 effettuata dal financial advisor aveva avuto un esito positivo;
che il consiglio di amministrazione di aveva approvato il piano industriale, stanziando circa 2 miliardi di Pt_1 euro, d'accordo con il Governo e con i sindacati, per la ricapitalizzazione della compagnia;
che l'efficacia del preaccordo era stata sottoposta a referendum dei lavoratori, con esito negativo;
che a seguito del risultato del referendum, l'organo amministrativo aveva deciso di non dare esecuzione al piano industriale approvato, richiedendo poi l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria;
che per i compensi dovuti in base alle tre lettere di incarico aveva pagato regolarmente, alle scadenze previste, l'importo complessivo di € Pt_1
1.128.323,26, lasciando insoluto il residuo credito derivante dall'incarico del 20.3.2017, per il quale la si era insinuativa al passivo dell'Amministrazione . CP_2 CP_1
Tanto premesso, la convenuta ha contestato il requisito soggettivo della conoscenza dello stato insolvenza, deducendo l'inidoneità e l'insufficienza probatoria di quanto allegato e prodotto al riguardo da controparte. Ha altresì eccepito l'irrevocabilità dei pagamenti ex art. 67
Pagina 3 comma 3 lett. a) l. fall. poiché da ritenersi effettuati nei termini d'uso, tenuto conto che da erano stati regolarmente rispettati i termini pattuiti, salvo che per il pagamento di quanto Pt_1 fatturato nel mese di aprile 2017.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti.
***
L'azione revocatoria proposta da parte attrice è disciplinata dall'art. 67 RD 267/1942, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.
Ai sensi del secondo comma del citato art. 67, “sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Tale azione è esperibile anche dal Commissario di un'impresa in Amministrazione
Straordinaria in forza del combinato disposto degli artt. 49 d.lgs. 270/1999 e 6 DL 347/2003, con la particolarità che il “periodo sospetto” in forza del suddetto art 6 co.
1-ter decorre dalla data di emanazione del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, che nel caso di specie è datato 2.5.2017.
Spetta all'attore in revocatoria l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, ovvero l'effettuazione e la data dei pagamenti, nonché la c.d. scientia decotionis, ovvero la conoscenza da parte del debitore dello stato di insolvenza del creditore, al momento del pagamento.
Come riassunto da parte attrice in citazione e risultante dalla documentazione in atti, la situazione dei pagamenti oggetto di revocatoria (di cui non è contestata l'esecuzione, comunque attestata dalle contabili di bonifico sub doc. 3) è compendiabile come segue:
1) con il pagamento di € 126.270,00 del 31.1.2017 ha saldato la fattura n. Parte_1
1171005086 del 30.1.2017, dunque un giorno dopo l'emissione della fattura;
2) con il pagamento di € 168.360,00 del 31.1.2017 ha saldato la fattura n. Parte_1
1171005138 del 27.1.2017, dunque 4 giorni dopo l'emissione della fattura;
3) con il pagamento di € 126.270,00 del 7.2.2017 ha saldato la fattura n. Parte_1
1171005760 del 6.2.2017, dunque un giorno dopo l'emissione della fattura;
4) con il pagamento di € 134.197,56 del 16.2.2017 ha saldato la fattura n. Parte_1
1171006197del 13.2.2017, dunque 3 giorni dopo l'emissione della fattura;
5) con il pagamento di € 138.295,70 del 24.2.2017 ha saldato la fattura n. Parte_1
1171007331 del 20.2.2017, dunque 4 giorni dopo l'emissione della fattura;
6) con il pagamento di € 294.630,00 del 3.3.2017 ha saldato la fattura n. Parte_1
1171008886 del 28.2.2017, dunque 3 giorni dopo l'emissione della fattura;
7) con il pagamento di € 140.300,00 del 12.4.2017 ha saldato la fattura n. Parte_1
1171013979 del 30.3.2017, dunque 13 giorni dopo l'emissione della fattura.
Pagina 4 Ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. 1) l. fall., non sono soggetti all'azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso.
Secondo l'impostazione invalsa nella giurisprudenza di legittimità, il rinvio ai "termini d'uso" – ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa – attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non alla prassi del settore economico di riferimento (Cassazione civile sez.
I, 07/12/2016, n.25162).
Nella fattispecie in esame, è pacifico che tra le parti fosse stata convenuta l'immediata esigibilità dei compensi a seguito della loro fatturazione.
I pagamenti oggetto di revocatoria sono stati effettuati da al più tardi entro 4 Pt_1 giorni dalla data di emissione delle rispettive fatture (quanto alle fatture nn. 1171005086 del
30.1.2017 e 1171005760 del 6.2.2017, il giorno dopo), fatta eccezione per la fattura n.
1171013979 del 30.3.2017, saldata 13 giorni dopo l'emissione della fattura.
Ciò premesso, reputa il Tribunale che i pagamenti impugnati, ciascuno dei quali intervenuto a brevissima distanza dal momento in cui le relative obbligazioni erano divenute esigibili, debbano ritenersi eseguiti in conformità alle modalità temporali concordate dalle parti, non potendo prescindersi dalla considerazione di un minimo scarto temporale legato ai tempi tecnici di contabilizzazione delle fatture e di inserimento delle disposizioni nel sistema di pagamento.
Tanto discende anche dall'applicazione delle clausole generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, ai sensi degli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., in particolare rilevando la buona fede quale criterio di valutazione delle modalità di esecuzione degli obblighi negoziali, sotto il profilo della reciproca cooperazione delle parti per la tutela dei rispettivi interessi (cfr. Corte appello Firenze sez. II, 03/10/2023, n.1988).
In tale ottica, deve osservarsi che l'esecuzione dei pagamenti in un tempo non superiore a qualche giorno dalla data di emissione delle fatture – a maggior ragione ove si consideri la complessità del rapporto e della struttura organizzativa delle parti – non può aver arrecato un apprezzabile sacrificio alla posizione del creditore, talché è da escludersi, in una logica di buona fede, che vi sia stato un ritardo giuridicamente sanzionabile. Del resto, a voler ragionare diversamente, si perverrebbe alla paradossale conclusione di ritenere tempestivo soltanto il pagamento eseguito lo stesso giorno di emissione della fattura, quantunque il documento fiscale potrebbe non essere stato ancora comunicato al debitore ovvero per quest'ultimo potrebbe risultare impossibile far accreditare la somma nella stessa giornata, tenuto conto delle tempistiche di regolamento dei bonifici bancari.
Alla stessa conclusione si giunge anche per il versamento di € 140.300,00 in data
12.4.2017, intervenuto dopo 13 giorni dall'emissione della fattura in data 30.3.2017, dovendo rimarcarsi, in uno alle argomentazioni già espresse, l'inserimento del pagamento in un quadro scevro di preoccupazioni per il creditore (come anche attestato dall'assenza di un qualsivoglia
Pagina 5 sollecito da parte di , siccome caratterizzato dal tempestivo pagamento (nel CP_2 senso sopra precisato) di tutte le altre precedenti fatture.
Poiché la ratio della previsione di cui all'art. 67 comma 3 lett. 1) l. fall. è quella di favorire la conservazione dell'impresa nella prospettiva dell'uscita dallo stato di crisi, mediante la prosecuzione della sua attività, è da ritenersi che le prestazioni affidate alla convenuta, attinenti alla revisione del piano industriale di e dunque, in primo luogo, alla valutazione Pt_1 dell'equilibrio tra costi e ricavi e alla verifica della sostenibilità degli obiettivi individuati nel piano, siccome rivolte al perseguimento dell'obiettivo di consentire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale di , rientrino appieno tra i servizi il cui pagamento è esentato da Pt_1 revocatoria perché riguardante l'esercizio dell'attività d'impresa del solvens.
Deve pertanto concludersi che i pagamenti oggetto di revocatoria siano stati effettuati da nell'esercizio dell'attività imprenditoriale entro i termini d'uso, talché ricorre la Pt_1 circostanza impeditiva all'accoglimento della revocatoria di cui all'art. 67, comma 3, lett. a) legge fallimentare.
Per completezza, giova evidenziare che in ogni caso la domanda attorea non potrebbe trovare accoglimento per carenza del requisito soggettivo della c.d. scientia decoctionis.
In continuità con l'orientamento consolidatosi presso l'intestato Tribunale in relazione a controversie analoghe a quella in oggetto (cfr. tra le altre Tribunale Civitavecchia, 19/04/2023,
n. 411; 10/05/2023, n. 495; 07/07/2023, n. 756; 07/07/2023, n. 757; 24/07/2023, n. 798;
09/11/2023 n. 1272/2023; 08/01/2024, n. 34), deve convenirsi che:
- la conoscenza da parte del terzo contraente dello stato d'insolvenza dell'imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell'atto impugnato e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
10209 del 04/05/2009) e dovendo a tal fine considerare la qualità del creditore e le specifiche conoscenze tecniche a sua disposizione (Cassazione civile, sez. I, 02 luglio 2007, n. 14978);
- ai fini della prova dell'effettiva conoscenza dello stato d'insolvenza, ricavabile anche da elementi indiziari purché caratterizzati dagli ordinari requisiti di gravità, precisione e concordanza, non risulta sufficiente la mera conoscibilità dei sintomi rivelatori dello stato di decozione, ma occorre la prova di concreti elementi di collegamento con i predetti sintomi, dai quali possa desumersi che il terzo, “facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza, rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito i segnali della situazione di dissesto in cui versava il debitore” (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 19 febbraio 2015, n. 3336; 30 luglio 2014, n. 17286; Cass., Sez. 6,3 maggio 2012, n. 6686);
- in particolare, si è riconosciuta portata indiziaria alla pendenza di procedure esecutive immobiliari nei confronti del debitore, in quanto resa pubblica mediante la trascrizione del pignoramento nei registri immobiliari e la divulgazione degli avvisi attraverso gli organi
Pagina 6 d'informazione, negandosi invece rilevanza a quella delle procedure mobiliari, non assoggettate ad analoghe formalità (Cass., Sez. 2, 4/10/2016, n. 19795; 28/04/1995, n. 4718), ed alla stessa levata di protesti cambiari, salvo che, per la pluralità, la prossimità rispetto all'epoca in cui fu posto in essere l'atto impugnato o l'inerenza a titoli di credito di cui fosse beneficiario lo stesso convenuto in revocatoria, non possa ritenersi che egli dovesse averne conoscenza (cfr. Cass., sez. 1,
24 ottobre 2012, n. 18196; 26 gennaio 2011, n. 1934; Cass. sez. I, 27 ottobre 2017, n.25635);
- con riferimento all'utilizzo delle notizie di stampa la Cassazione ha evidenziato che “In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti, ai fini dell'accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza, il giudice può avvalersi di presunzioni semplici, valorizzando le fonti di conoscenza rappresentate da una campagna di stampa nei confronti dell'imprenditore insolvente, con una valutazione in concreto delle sue caratteristiche, ovvero del numero delle notizie, della rilevanza nazionale e della dovizia di particolari narrati, il tutto anche in rapporto alle caratteristiche e qualifiche specifiche e concrete dell'accipiens stesso”( Cass Sez. 1 - ,
Sentenza n. 23650 del 31/08/2021). ha fondato il ragionamento presuntivo volto a dimostrare la Controparte_3 conoscenza in capo alla convenuta dello stato di insolvenza muovendo, in particolare, dalle allegate notizie di stampa e dalle risultanze di bilancio.
Tuttavia, la lettura dei bilanci di al 31.12.2015, di per sé, avrebbe potuto Parte_1 consentire di desumere uno stato di difficoltà economica della società (essendo registrata una perdita di esercizio e una situazione di sottocapitalizzazione della società, come riportato anche dalla nota integrativa) ma non necessariamente di ritenere provata l'insolvenza, intesa secondo la definizione dell'art 5 RD 267/1942 come incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, che si deve manifestare con inadempimenti o altri fatti esteriori.
Parte della giurisprudenza di merito, con riferimento ad un caso in cui il creditore era un istituto di credito e pertanto un soggetto munito della capacità tecniche di esame del bilancio, ha, infatti, ritenuto non sufficiente ai fini della prova della conoscenza dello stato di insolvenza l'allegazione dei dati di bilancio, in quanto dalla lettura degli stessi si può unicamente desumere l'esistenza di uno stato di declino della società e non di uno stato di insolvenza (cfr. Tribunale, sez. II Milano, 05 luglio 2010 n. 8807, richiamata, ad esempio, da Tribunale Civitavecchia,
13/01/2025, n.35).
Come rappresentato dalla stessa parte attrice in citazione, nella Relazione sulla gestione i manager della compagnia rassicuravano che, nonostante il risultato negativo, definito “in linea con le aspettative”, rimaneva invariato “l'impegno di di raggiungere un pareggio a Pt_1 livello di risultato netto nel 2017”, mentre “nel 2016 si prevede di consuntivare un risultato operativo in miglioramento rispetto a quanto registrato nel 2015”.
Neppure nella relazione della società di revisione indipendente e nella relazione del
Collegio Sindacale si evincevano chiari riferimenti a un prossimo stato di insolvenza, in particolare il Collegio Sindacale evidenziava solo la necessità di “una prudente valutazione e un
Pagina 7 costante monitoraggio da parte degli amministratori sull'andamento dei risultati economici, dell'indebitamento, del patrimonio netto e della liquidità” ed ancora “approvare con celerità un nuovo piano industriale che tenga conto delle mutate condizioni sia a livello aziendale sia a livello settoriale sia a livello economico generale e che dia conto della sostenibilità degli investimenti necessari a supportare lo sviluppo dei ricavi, così come dell'indebitamento sotto il profilo del suo ripianamento e/o rifinanziamento” (cfr. sul punto Tribunale Civitavecchia,
13/01/2025, n.34).
Quanto ai dati desumibili dalla documentazione allegata al bilancio al 31.12.2015, gli stessi non sono univoci nel senso dell'attestare una situazione di irreversibile dissesto di , Pt_1 dovendosi escludere che la perdita netta evidenziata in bilancio, di per sé considerata, conducesse necessariamente ad una prognosi negativa circa il futuro di (cfr. Tribunale Pt_1
Civitavecchia, 13/01/2025, n.35).
La circostanza che la soc. si sia occupata in veste di “advisor” della CP_2 revisione del piano industriale predisposto dall'organo amministrativo di non autorizza Pt_1 di per sé a ritenere provata la conoscenza di una definitiva situazione di crisi della compagnia aerea.
Anzitutto, non risulta provata la condivisione con la società convenuta di tutta la documentazione contabile e finanziaria menzionata da nella propria comparsa Pt_1 conclusionale.
Poiché l'incarico conferito alla riguardava la verifica della fattibilità CP_2 economica del piano industriale elaborato dal management di , è credibile che la Pt_1 convenuta abbia potuto esaminare i documenti riguardanti i costi e i ricavi della compagnia al fine di valutare la sostenibilità dei margini industriali indicati, senza necessariamente poter accedere a tutta la documentazione relativa alla situazione debitoria e di cassa.
Inoltre, in assenza di pubblicazione del bilancio al 31.12.2016, non poteva essere conosciuta con esattezza dalla convenuta la situazione di liquidità della compagnia aerea all'epoca dei pagamenti, non essendo peraltro dato sapere con precisione quale fosse l'effettivo contenuto dei “Financial statements and management account as of 31 December 2015 actual and 2016 preclosing”, come richiamati nella relazione del 9.3.2017 di in calce ai CP_2 diagrammi sul flusso di cassa.
Oltretutto, nella citata relazione del 9.3.2017 predisposta dalla (all. 9 CP_2
) si legge a p. 6 che “the evaluation of financial plan including Balance sheet Pt_1 Pt_1 development, cash flow and liquidity projection as well as equity development by legal entities has been conducted by ”, il che sta a significare che la valutazione del piano finanziario CP_4
(compresa la previsione dei flussi di cassa e di liquidità) non era stata effettuata dalla convenuta ma da altro operatore ( . CP_4
Infine, la stessa natura delle prestazioni affidate alla convenuta, sfociate nell'espressione di un giudizio non negativo sulla fattibilità economica del piano industriale sottoposto alla sua
Pagina 8 valutazione, può apparire sintomatico di una prognosi favorevole sulla continuità aziendale e sulla prosecuzione dell'attività.
Neanche dalla lettura degli articoli di stampa allegati dall'attrice può desumersi in via presuntiva la consapevolezza della convenuta, già dalla fine dell'anno 2016, dello stato di insolvenza che avrebbe determinato, pochi mesi dopo, l'ammissione di alla procedura di Pt_1 amministrazione straordinaria.
Anzitutto, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza di questo Tribunale in relazione a controversie del tutto analoghe a quella in oggetto, è fatto notorio che nel periodo per cui è causa i giornali nazionali riportassero notizie circa la situazione di difficoltà economica della compagnia di bandiera, che aveva già subito un'opera di risanamento a seguito dell'intervento di nel 2014 e che si apprestava ad approvare un nuovo piano CP_5 industriale. Tuttavia, non può ritenersi che la lettura di tali notizie potesse permettere con certezza alla odierna convenuta di sapere che quale società a capo del gruppo Parte_1 di cui fa parte anche l'odierna attrice, già dalla fine del 2016 versava in quella situazione di
“insolvenza” che ne avrebbe determinato, dopo pochi mesi, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria (cfr., tra le altre, Tribunale Civitavecchia, 12/02/2025, n.204)
Devono infatti considerarsi le particolari caratteristiche del soggetto debitore: ”, Pt_1 nelle sue diverse articolazioni societarie, da oltre un decennio verte in condizioni di difficoltà finanziaria ed economica;
tuttavia, la complessità di interessi politici ed economici che storicamente hanno ruotato intorno alla vicende della Compagnia di bandiera hanno determinato interventi straordinari del governo o il suo coinvolgimento in piani di ristrutturazione, ai quali le altre imprese nazionali, per quanto grandi e strutturate, non potrebbero ambire ad accedere.
Con riferimento specifico alla fine del 2016, anche dalla documentazione versata in atti
(cfr. comunicato stampa 22.12.2016 e articoli di giornale depositati dall'attrice) emerge che era in corso la predisposizione di un nuovo piano industriale, approvato dal Consiglio di
Amministrazione di e naufragato solo per la mancata approvazione da parte dei Parte_1 sindacati, ai quali la Compagnia aveva deciso di sottoporlo.
La circostanza che il Governo italiano fosse un azionista di e che sia stato Parte_1 attivamente coinvolto nel sostegno della compagnia e nella negoziazione di un piano di risanamento ha ragionevolmente creato una fiducia tra i creditori dell'odierna attrice circa la effettiva capacità della compagnia di far fronte alle sue passività finché il processo di negoziazione del piano era in corso e fino a pochi giorni prima della sottoposizione di Pt_1 alla Procedura di Amministrazione Straordinaria.
Anche la Corte D'appello di Roma, con riferimento ad Alitalia Servizi S.p.A. in A.S. (una delle società che hanno rappresentato nel tempo la compagnia di bandiera), in diverse occasioni ha negato la sufficienza di notizie di stampa relative alle difficoltà finanziarie a costituire elementi idonei a fondare la presunzione della scientia decotionis in capo all'accipiens dando rilievo proprio al fatto che “i termini reali e definitivi della situazione di default, in continua
Pagina 9 evoluzione, dopo scenari alternativi di salvataggio, si erano resi ostensibili alla platea dei fornitori solo nei mesi successivi al collocamento in ” (C. appello Controparte_1
Roma sent. 9 giugno 2020 n. 26765) e valorizzando la peculiarità del soggetto creditore alla quale le notizie si riferivano. La Corte ha affermato che la scientia decotionis non può essere ricavata dalle “mere fonti giornalistiche dell'epoca, per quanto insistenti, che avevano segnalato una situazione di difficoltà della Compagnia di bandiera e non certo di un'azienda privata (Corte
Appello Roma sez. I del 13.5.2019 sent. n. 3576 2019).
Con riferimento all'amministrazione di la Corte d'Appello di Roma ha CP_6 ribadito che “al fine della verifica della sussistenza del requisito soggettivo dalla scientia decoctionis, deve essere esclusa l'inidoneità in assoluto della prova fornita dagli articoli di stampa in merito all'irreversibilità della crisi finanziaria in cui versa il debitore medesimo, e ciò anche se l'accipiens sia un normale operatore commerciale e non un operatore finanziario in grado di poter comprendere dalle informazioni ricavate dalla stampa, una chiara percezione dello stato di insolvenza delle imprese” e nel caso peculiare esaminato in cui gli articoli allegati indicavano testualmente che" ha grandi problemi di bilancio "; oppure" ogni giorno che Pt_1 passa comporta due milioni di Euro di perdita per i contribuenti italiani ";" brucia in Pt_1 fretta quello che ha: con l'attuale network l'azienda perde mediamente un milione e mezzo di curo al giorno";" , l'incubo del fallimento - avverte: presto un accordo oppure si Pt_1 Per_1 portano i libri in Tribunale ", ed altre notizie dello stesso tenore.”, ritenendo altresì trattarsi di notizie “che davano conto di una situazione difficile in rapido deterioramento ma che non riportavano dati di carattere oggettivo ed in grado di dimostrare senza ombra di dubbio lo stato di insolvenza di ”( Corte Appello Roma sez. I, 27 aprile 2018, n.2752). Pt_1
Anche di recente i giudici d'Appello hanno ribadito che la conoscenza “delle non buone notizie sullo stato di salute della compagnia aerea italiana… non integra comunque la scientia decotionis se non si accompagna al corteo di indici rivelatori, tra i quali si annoverano i ritardi nei pagamenti, la pendenza di procedure esecutive e pignoramenti, la predisposizione di piani di rientro dal debito” (Corte Appello Roma sez. I, sent. del 1° aprile 2021 n 2410).
Nel caso di specie, non si dà atto dell'esistenza di procedure esecutive, di sospensione delle licenze di volo o di altri provvedimenti sanzionatori nei confronti dell'attrice che, unitamente alle notizie di giornale, potessero consentire alla convenuta di ritenere concreta e attuale la situazione di insolvenza della società.
Ferma l'irrilevanza degli articoli pubblicati successivamente al 12.4.2017 (data dell'ultimo pagamento contestato), le notizie di stampa depositate dall'attrice danno l'idea di una compagnia aerea in difficoltà, che tuttavia era ancora in stretto contatto con il governo per tentare di trovare una soluzione condivisa.
Si è altresì osservato che gli articoli in cui si paventano prima del 24.4.2017, data del voto negativo dei sindacati al referendum relativo al piano industriale di , ipotesi liquidatorie Pt_1
e/o incapacità di far fronte ai pagamenti, contengono valutazioni soggettive di diversi giornalisti
Pagina 10 e non dati oggettivi e sono comunque formulati in modo ipotetico, con riferimento a soluzioni future e potenziali, e non contengono mai affermazioni circa l'esistenza di una attuale situazione di insolvenza ( cfr. ore – 9.12. 2016; il giornale- 28.2 2017). I pochi articoli successivi CP_7 al 24.4.2017, data di voto negativo del referendum, sono invece irrilevanti, perché prossimi alla fine del c.d. periodo sospetto al quale si riferiscono i pagamenti oggetto di domanda (cfr.
Tribunale Civitavecchia, 25/07/2023, n.805).
Non è pertanto possibile ritenere che le notizie di stampa relative alla sola difficoltà finanziaria di – non riportanti espressamente l'indicazione di una situazione di Pt_1 insolvenza attuale – fossero indici gravi, precisi e concordanti idonei a ritenere provata la conoscenza da parte della convenuta, nel corso del c.d. periodo sospetto, dell'impossibilità dell' di far fronte alle proprie obbligazioni. Parte_1
Non può ammettersi la CTU richiesta da parte attrice, poiché superflua ed esplorativa.
In conclusione, la domanda attorea deve essere respinta.
Ogni altra difesa ed eccezione risulta assorbita.
Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri ex
DM 55/2014 e ss. mm., scaglione corrispondente al valore della domanda (da € 1.000.001,00 a €
2.000.000,00), valutata la quantità e la qualità dell'attività processuale effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna la parte attrice alla refusione in favore della parte convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi € 32.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, CPA e IVA (se dovuta).
Così deciso in Civitavecchia il 05/12/2025
IL GIUDICE
dott. Stefano Palmaccio
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