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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 21/07/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'udienza del 17/07/2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3642/2024 R.A.L., promossa da Pt_1
, nato a [...], il [...], C.F.
[...]
, elett.te domiciliato presso lo studio dell'Avv. Annalisa C.F._1
Nardozi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
ricorrente contro
Controparte_1
(Avv. Maria Antonietta Tuminelli)
resistente OGGETTO: assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n.222/1984 CONCLUSIONI: come da rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui interamente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente, premesso che:
• aveva presentato domanda di conferma per il riconoscimento del suo diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n.222/1984, giacché la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini si era ridotta permanentemente in misura superiore ai
• era stata sottoposta a visita medica dinanzi alla Commissione Periferica di Frosinone, con esito negativo, per difetto del requisito sanitario;
• si trovava invece nelle condizioni sanitarie e socio-economiche previste dalla legge per l'attribuzione del trattamento previdenziale domandato;
• aveva proposto procedimento di A.T.P. ex art.445 bis c.p.c., conclusosi senza un decreto di omologa positivo, nel quale aveva tempestivamente contestato le conclusioni del nominato C.T.U.;
• contestava specificamente le conclusioni rese dal perito nella precedente fase di A.T.P.;
1 tutto ciò premesso, chiedeva al Giudice di dichiarare il suo diritto alle prestazioni previdenziali richieste e, per l'effetto, condannare l' a CP_1 corrisponderle i relativi ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali dal 120° giorno dalla domanda amministrativa sui ratei arretrati, dalle singole scadenze al saldo, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore, dichiaratosi antistatario.
Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva l' eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso CP_1 quanto alla richiesta di pagamento dei ratei e affermando, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Disposta ed espletata C.T.U. medico-legale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
2. In ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, va osservato che la stessa è infondata e va rigettata.
3. Nel merito il consulente d'ufficio ha concluso la propria indagine accertando che, tenuto conto dei nuovi criteri tabellari di valutazione stabiliti dal Ministro della Sanità, parte ricorrente risulta affetta dalle specifiche patologie indicate nell'elaborato peritale, che devono intendersi integralmente riportate nella presente sentenza.
Tali infermità, che non dipendono da causa di guerra, di servizio o da infortunio sul lavoro, hanno determinato sulla persona sottoposta a perizia un grado d'invalidità tale per cui la sua capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, è ridotta permanentemente in misura superiore a 2/3, a decorrere dal marzo 2025.
Vista l'analiticità dell'enunciazione delle malattie riscontrate, l'esaustività della spiegazione della loro incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, la correttezza dei criteri medico-legali applicati, si ritengono condivisibili le conclusioni diagnostiche cui il C.T.U. è pervenuto dopo accurata anamnesi e visita del paziente. Non sussistono validi motivi per discostarsi da tale valutazione, basata su seri e completi accertamenti clinici, immune da vizi logici e sorretta da convincenti argomentazioni medico-legali, né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino diverse conclusioni.
Verificata la sussistenza degli ulteriori requisiti d'ordine assicurativo, necessari secondo la legge per ottenere le previdenze richieste, la domanda è accolta nei termini precisati in dispositivo, oltre interessi legali.
Per quel che concerne la decorrenza, sui crediti previdenziali ed assistenziali, gli interessi decorrono dalla data di maturazione del diritto alla prestazione previdenziale, ove questo sia sorto in corso di causa, in seguito ad aggravamento della malattia denunciata o ad infermità sopravvenute che il giudice è tenuto a valutare ex art. 149 disp. att. c.p.c., non potendosi in tal caso concedere all'Ente alcuno spatium deliberandi, visto che un'eventuale
2 domanda amministrativa presentata in corso di causa sarebbe ritenuta vietata ed inefficace, essendo la relativa valutazione riservata esclusivamente al giudice.
4. Quanto alle spese di lite si osserva che, considerata la data di decorrenza del requisito sanitario - successiva alla data del deposito del ricorso giudiziario -, le spese di lite possono essere compensate nei limiti della metà e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo col beneficio della distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese di C.T.U. sono poste integralmente a carico dell' e sono CP_1 liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto di , nato a [...] Parte_1
IO AN (FR) il 20/05/1964, C.F. , C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Nardozi, a percepire l'assegno ordinario d'invalidità, a decorrere dal 1°/03/2025;
2) condanna l' a liquidare a parte ricorrente i relativi ratei maturati CP_1
e maturandi, con interessi legali sugli arretrati a decorrere dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa o dal provvedimento di reiezione o dalla maturazione del diritto se questa sia intervenuta in corso di causa, dalle rispettive scadenze al relativo saldo;
3) compensa le spese di lite nella misura della metà, ponendo a carico del soccombente il residuo, liquidato in €.1.345,50, oltre I.V.A. e C.P.A. e CP_1 rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del relativo procuratore che ne abbia fatto istanza;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., come CP_1 liquidate con separato decreto.
Frosinone, 17/07/2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Massimo Lisi
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