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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 255/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
GRECO RICCARDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2413/2023 depositato il 03/11/2023
proposto da
Ag.entrate - IO - Bari
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso V Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 448/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 6 e pubblicata il 29/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 014202290028156-63000 ALTRI TRIBUTI 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420110001923577000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420120041921244000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420130030787915000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420140027687960000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420150027698051000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190033456804000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190039653028000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420180030083547000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420150019390929000 RADIODIFFUSIONI 2010
- sull'appello n. 2565/2023 depositato il 22/11/2023
proposto da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 448/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 6 e pubblicata il 29/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF0112036782018 IRPEF E IRAP 2014
- sull'appello n. 2569/2023 depositato il 22/11/2023
proposto da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag.entrate - IO - Bari elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 448/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 6 e pubblicata il 29/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420229002815663000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420060037214039 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420070001343821 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420080002613250 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014200800068280045 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014201000111957558 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420120045775282 IMPOSTA SOSTIT 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420110034395482 IMPOSTA SOSTIUT 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420160004326831 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014201600010351110 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0142016032292133 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420170010845912 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420170027040444 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420180001066234 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190005518889 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190013865643 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190049519823 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17 aprile 2022 Resistente_1 impugnava l'atto di intimazione di pagamento n. 014202290028156-63/000 notificatogli dall'Agenzia delle Entrate - IO (d'ora in avanti, AD) il 3 marzo 2022, limitatamente alle seguenti cartelle ed avvisi di pagamento di natura tributaria
"asseritamente" notificati tra l'anno 2005 e l'anno 2019 dell'importo di €.227.230,68 comprensivo di accessori, interessi e sanzioni:
1. Cartella esattoriale n. 01420060037214039000 notificata il 30 gennaio 2007 dall'Agenzia Entrate -
Gioia del Colle, di €31.360,85;
2. Cartella esattoriale n. 01420070001343821000, notificata il 16 febbraio 2007 dell'Agenzia Entrate -
Gioia del Colle, di € 56.103,86;
3. Cartella esattoriale n. 01420080002613250000, notificata li 25 febbraio 2008 dell'Agenzia Entrate -
Gioia del Colle, di €4.617,73;
4. Cartella esattoriale n. 01420080068280045000, notificata il 16 marzo 2009 dell'Agenzia Entrate- Gioia del Colle, di€18.786,42;
5. Cartella esattoriale n. 01420100111957558000, notificata il 26 novembre 2010, Ente creditore
Direzione provinciale di Bari - ufficio territoriale di Gioia Del Colle, di complessivi €22.358,68, limitatamente all'importo di e 18.905,74;
6. Cartella esattoriale n. 01420110001923577000, notificata il 7 novembre 2012, Ente creditore Camera di commercio di Bari Ufficio diritto annuale, di €185,01;
7. Cartella esattoriale n. 01420120041921244000 notificata il 14 dicembre 2012, Ente creditore Regione
Puglia Servizio finanze Tassa Automobilistica, di €399,29;
8. Cartella esattoriale n. 01420120045775282000 notificata il 9 gennaio 2013, Ente creditore Direzione provinciale di Bari-ufficio territoriale di Gioia Del Colle, di €3.109,33;
9. Cartella esattoriale m. 01420130030787915000 notificata il 20 novembre 2013, Ente creditore Regione
Puglia Servizio finanze Tassa Automobilistica, di €370,55;
10. Cartella esattoriale n. 01420140027687960000 notificata il 30 settembre 2015, Ente creditore
Regione Puglia Servizio finanze Tassa Automobilistica, di €583,46;
11. Cartella esattoriale n. 01420140034395482000 notificata il 1°luglio 2015, Ente creditore Direzione provinciale di Bari-ufficio territoriale di Gioia Del Colle, di €2.277,62;
12. Cartella esattoriale n. 01420150019390929000 notificata il 19 aprile 2016, Ente creditore Direzione provinciale di Bari-ufficio territoriale di Gioia Del Colle, di €187,41;
13. Cartella esattoriale n. 01420150027698051000 notificata il 19 aprile 2016, Ente creditore Direzione provinciale di Bari-ufficio territoriale di Gioia del Cole e Regione Puglia, di € 2.091,88;
14. Cartella esattoriale n. 01420160004326831000 notificata |'8 luglio 2016, Ente creditore Camera di
Commercio di Bari Ufficio diritto annuale, di €154,37;
15. Cartella esattoriale n. 01420160010351110000 notificata il 30 dicembre 2016, Ente creditore Dir. prov. le di Bari-ufficio territoriale di Gioia;
16. Cartella esattoriale n. 01420160027377079000 notificata il 17 novembre 2016, Ente creditore Dir. prov.le di Bari-ufficio territoriale di Gioia Del Colle e Regione Puglia, di €.1.287,05;
17. Cartella esattoriale n. 01420160032292133000, notificata il 26 dicembre 2016, Ente creditore Dir. prov.le di Bari-ufficio territoriale di Gioia Del Colle, di € 1.561,11;
18. Cartella esattoriale n. 01420170010845912000, notificata il 24 aprile 2017, Ente creditore Dir. prov.le di Bari-ufficio territoriale di Gioia Del Colle, di €7.157,79;
19. Cartella esattoriale n. 01420170027040444000, notificata il 30 novembre 2017, Ente creditore Dir. prov.le di Bari-ufficio territoriale di Gioia Del Colle, di €1.318,54;
20. Cartella esattoriale n. 01420180001066234000 notificata il 13 febbraio 2018, Ente creditore Dir, prov. le di Bari-ufficio territoriale di Gioia Del Colle, di €9.631,87;
21. Cartella esattoriale n. 01420180030083547000, notificata il 24 luglio 2018, Ente creditore Regione
Puglia servizio finanze Tassa Automobilistica, di complessivi € 2.234,84, ma limitatamente all'importo di €.1.085,33 in ragione dell'oggetto dell'imposta di competenza dell'intestata CT;
22. Cartella esattoriale n. 01420190005518889000, notificata il 1° marzo 2019, Ente creditore Dir. prov.le di Bari-ufficio territoriale di Gioia Del Cole, di €2.897,66;
23. Cartella esattoriale n. 01420190013865643000, notificata il 2 marzo 2019, Ente creditore Camera di
Commercio di Bari ufficio diritto annuale, di e 87,15;
24. Cartella esattoriale n. 01420190033456804000, notificata il 20 luglio 2019, Ente creditore Regione
Puglia Servizio finanze Tassa Automobilistica, di €111,11;
25. Cartella esattoriale n. 01420190039653028000, notificata il 27 agosto 2019, Ente creditore Regione
Puglia Servizio finanze Tassa Automobilistica, di €2.113,76.
26. Cartella esattoriale n. 01420190049519823000, notificata il 22 novembre 2019, Ente creditore Dir. prov.le di Bari-ufficio territoriale di Gioia Del Colle, di €2.852,08;
27. Avviso di accertamento n. TVF011203678/2018, notificato il 26 novembre 2018 Ente creditore Dir. prov.le di Bari - ufficio controlli, di €.46.874.43.
Il ricorrente adduceva i seguenti motivi:
a) illegittimità dell'atto impugnato per inesistenza e/o nullità della notifica, in quanto non sarebbero mai stati notificati i plurimi atti di riscossione riportati nell'intimazione di pagamento o perché al notifica non si sarebbe perfezionata nei modi e nei termini di legge, sì da non consentirne la conoscenza legale;
b) prescrizione per decorso dei termini di legge e per mancanza di atti interruttivi;
c) nullità degli atti impugnati per omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi, non risultando indicata né al sorte capitale da cui promanano, né il momento dal quale decorrono, né il tasso e la modalità di calcolo applicata, né il termine finale, né la natura degli interessi, se corrispettivi o moratori.
Resisteva l'AD.
L'Agenzia delle Entrate (d'ora in avanti, DE) interveniva in giudizio e depositava l'avviso di accertamento n. TVF01 1203678/2018, notificato il 26 novembre 2018 con relativa notifica.
Con sentenza n. 448/2023 la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari accoglieva parzialmente il ricorso.
Affermavano i primi giudici (per quanto ancora qui interessa):
< interessi, alla natura degli interessi e al tasso applicato.
In proposito la Corte di Cassazione con orientamento costante (cf. tra le prime, sentenza n. 8613 del 15 aprile2011), ha evidenziato come il tasso annuo degli interessi sia noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale e come i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo, siano anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati, sicché la omessa indicazione del calcolo non integra illegittimità dell'atto di riscossione.
In particolare, quanto agli interessi di ritardata iscrizione a ruolo contemplati dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, la Corte di cassazione con la sentenza n. 26671 del 2009 ha affermato che: "con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari, . nell'ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato o omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante il "richiamo" (contenuto nella cartella) all'atto impositivo divenuto definitivo che integra il presupposto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale.
Tale principio vale tanto ai fini del controllo (meramente aritmetico) della esattezza delle somme richieste per "interessi per ritardato o omesso pagamento" sulle imposte indicate nell'atto impositivo quanto per gli interessi applicati dall'agente della riscossione successivamente alla notifica della cartella, ovvero agli interessi di mora previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 che testualmente stabilisce che "Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".
La notifica degli atti tributari è valida sia se eseguita a mezzo posta raccomandata che a mezzo PEC…
< dell'intimazione di pagamento), asseritamente notificata il 17 novembre 2016 della Direzione provinciale di Bari - ufficio territoriale di Gioia del Colle e della Regione Puglia, di € 1.287,05 per ritenute IRPEF anno
2013 di € 159,91 per bollo auto anno 2013, non essendo stata fornita al prova dell'asserita notifica contestata dal ricorrente come mai effettuata o, comunque, mai ricevuta, la cartella va di conseguenza annullata.
Va accolta la censura di prescrizione delle seguenti cartelle di pagamento:
- cartella esattoriale n. 01420110001923577000 (n. 9 dell'intimazione di pagamento), notificata il 7 novembre 2012 per diritti camerali (ente creditore la Camera di commercio di Bari Ufficio) di €185,01 in quanto l'atto interruttivo del 16 maggio 2018, è intervenuto oltre il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla notifica del 7 novembre 2012;
- cartella esattoriale n. 01420120041921244000 (n.11 dell'intimazione di pagamento) relativa a tassa automobilistica anno 2006, in quanto al notifica della cartella di pagamento è avvenuta il 14 dicembre
2012, allorché era maturata la prescrizione di tre anni decorrente dall'anno successivo a quello di pagamento;
- cartella esattoriale n. 01420130030787915000 (n. 14 dell'intimazione di pagamento) notificata il 20 novembre 2013 per tassa automobilistica anno 2007 di €370,55 atteso che alla data della notifica era già maturata la prescrizione triennale del tributo;
- cartella esattoriale n. 01420140027687960000 (n. 17 dell'intimazione di pagamento) per tassa automobilistica 2008, in quanto alla data di notifica del 30 settembre 2015 era maturato il termine triennale di prescrizione;
- cartella esattoriale n. 01420150027698051000 (n. 22 intimazione pagamento), notificata il 19 aprile
2016, limitatamente al bollo auto 2009 di 572, 16 per intervenuta prescrizione triennale alla data di notifica;
- cartella esattoriale n. 01420190033456804000 (n. 38 dell'intimazione di pagamento), notificata il 20 luglio 2019 per bollo auto anno 2014 di € 111,11 in quanto la notifica è intervenuta oltre il termine triennale di prescrizione decorrente dall'anno successivo;
- cartella esattoriale n. 01420190039653028000 (n. 39 dell'intimazione di pagamento), notificata il 27 agosto 2019 della Regione Puglia Servizio finanze per tassa automobilistica, di € 2.113,76 anno 2014, in quanto la notifica è intervenuta oltre il termine triennale di prescrizione;
- cartella esattoriale n. 01420180030083547000 (n. 34 dell'elenco), notificata il 24 luglio 2018, Ente creditore Regione Puglia servizio finanze Tassa Automobilistica, limitatamente all'importo di € 1.085,33, relativa a due tasse automobilistiche anno 2012 per prescrizione triennale alla data di notifica;
- cartella esattoriale n. 01420150019390929000 (n. 19 dell'intimazione di pagamento), notificata il 19 aprile 2016 di € 187,41 per canone RAI anno 2010 per decorso del termine quinquennale alla data di notifica>>.
Con ricorso notificato in data 13 ottobre 2023 l'AD interponeva appello.
Resistente_1 resisteva.
Il contribuente proponeva, poi, appello principale, iscritto al n. 2565/2023 nei confronti dell'DE, nonché appello incidentale nei confronti dell'AD, iscritto al n. 2569/2023.
L'DE resisteva nel giudizio iscritto al n. R.G. 2565/2023.
I ricorsi venivano riuniti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ESAME APPELLO ER
Con un unico motivo, l'AD censura la declaratoria di intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle seguenti cartelle:
1) cartella esattoriale n. 01420110001923577000
2) cartella esattoriale n. 01420120041921244000
3) cartella esattoriale n. 01420130030787915000
4) cartella esattoriale n. 01420140027687960000
5) cartella esattoriale n. 01420150027698051000
6) cartella esattoriale n. 01420190033456804000
7) cartella esattoriale n. 01420190039653028000
8) cartella esattoriale n. 01420180030083547000
9) cartella esattoriale n. 01420150019390929000 Evidenzia l'appellante che la Corte di primo grado ha rilevato la prescrizione maturata sino alla data di notifica delle cartelle, omettendo di considerare che, non essendo state impugnate dette cartelle, la pretesa impositiva doveva ritenersi irretrattabile.
Rileva il Collegio che, con riferimento alla cartella n. 1), la sentenza impugnata ha accolto l'eccezione non di prescrizione ma di omessa notifica della cartella esattoriale e ne ha disposto, per tale motivo,
l'annullamento.
Ne consegue che tale statuizione, non censurata sotto il profilo accolto dalla Corte di primo grado, è coperta da giudicato.
L'appello è, con riguardo alle altre nove cartelle, fondato.
L'intimazione di pagamento n. 01420189007395177/000 notificata mezzo pec (regolarmente consegnata) il 16 maggio 2018 aveva a oggetto, tra l'altro, le cartelle n. 2, 3, 4 e 5.
La mancata impugnazione dell'intimazione aveva determinato la irretrattabilità della pretesa tributaria ad essa sottesa” (Cass. 30911/2019; 1901/2020; Cass. n. 11800 del 2018; 27093/2022; 3733/2025;
20476/2025), con conseguente irrilevanza della prescrizione eventualmente maturata precedentemente e di ogni altro vizio (compresa la eventuale omessa notifica degli atti pregressi).
La cartella n. 6 è stata notificata il 20 luglio 2019.
La cartella n. 7) è stata notificata il 27 agosto 2019;
La cartella n. 8) è stata notificata il 24 luglio 2018;
La cartella n. 9) è stata notificata il 19 aprile 2016.
Orbene, le cartelle da n. 2) a 8) riguardavano somme dovute per bollo auto.
La prescrizione per le cartelle da n. 2) a 5), computata a decorrere dalla data di notifica dell'intimazione n.
01420189007395177/000 notificata il 16 maggio 2018 scadeva il 16 maggio 2021.
La prescrizione scadeva, poi, per la cartella n. 8) il 24 luglio 2021 e per quella n. 9) (avente a oggetto i diritti camerali, soggetti a prescrizione quinquennale) il 19 aprile 2021.
Tuttavia, devesi tener conto della sospensione dei termini prescrizionali disposta dalla normativa emergenziale covid, per n totale di 532 gg.
Pertanto, alla data di notifica dell'intimazione impugnata non si era verificata alcuna prescrizione.
A fortiori, non si era verificata per le cartelle n. 6) e 7), giacché l'atto impugnato è stato notificato quando non erano decorsi neanche tre anni.
In conclusione l'appello va accolto con riferimento a tutte le cartelle oggetto del gravame, tranne che a quella n. 01420110001923577000.
ESAME APPELLO PRINCIPALE Resistente_1
Con il primo motivo, l'appellante lamenta “Omessa motivazione circa la tardività dell'intervento ADE e del suo deposito documentale – – Violazione del contraddittorio determinata dall'impossibilità di apertura dei files non conformi da essa allegati sul portale – omessa prova della notifica e conseguente inammissibilità del credito di €.46.874,43 relativo all'Avviso n. TVF011203678/2018, notificato il 26/11/2018 Ente creditore Dir. prov.le di Bari – ufficio controlli – Cartella n. 55”.
Eccepisce l'appellante la tardiva costituzione in giudizio dell'DE e la conseguente inammissibilità della documentazione prodotta.
Aggiunge, poi, il Resistente_1 che <
“Avviso di accertamento n. TVF011203678/2018” (così indicati sul fascicolo telematico di primo grado) sono files che risultano danneggiati e/o incompatibili con il deposito sul portale del PTT, che non è possibile aprire: di conseguenza, non si è potuto riscontrare né il contenuto della memoria, né quello dell'Avviso e nemmeno l'asserita data di notifica, con tutte le formalità che questo atto prevede che debbano essere rese note al contribuente. Tuttora si può constare l'impossibilità di apertura dei files>.
Con il secondo motivo, il Resistente_1 assume che l'avviso è nullo per indeterminatezza del contenuto.
I due motivi, esaminabili congiuntamente perché connessi, sono infondati.
Premesso che l'DE ha esibito, nel corso dell'udienza, copia dell'avviso di accertamento e della relativa notifica (avvenuta a mani proprie), rileva il Collegio che l'DE poteva intervenire volontariamente in giudizio per far valere le difese inerenti al rapporto tributario controverso;
l'intervento soggiace alle decadenze e preclusioni già verificatesi per le parti originarie, dovendo l'interveniente accettare il processo nello stato in cui si trova, restando comunque consentite le mere difese, nel limite dei motivi di impugnazione, inclusa la prova della notificazione dell'atto impositivo e degli atti presupposti (Cass.
14445/2025); documentazione, peraltro, che ben poteva l'DE esibire per la prima volta anche in appello
(Cas. 10549/2025), in base all'art. 57 d. lgs. 546/1992 (nella formulazione ratione temporis applicabile).
L'asserita indeterminatezza dell'avviso andava fatta valere proponendo ricorso avverso tale atto, il quale, per effetto della mancata impugnazione, ha reso definitiva la pretesa impositiva.
ESAME APPELLO INCIDENTALE Resistente_1
Il contribuente adduce i seguenti motivi:
<<- 1) omessa verifica dell'inesistenza della notifica o del mancato perfezionamento della notifica di alcuni atti sottesi all'intimazione impugnata (cartelle n. 2, 8, 28 e 29);
- 2) carente, erronea o insufficiente motivazione in ordine alla validità della notifica ed al contenuto degli
AVI n. 01420179000035662000” asseritamente notificato il 25.02.2017, “AVI 01420179002136957000” asseritamente notificato il 06.03.2017, nonché l'AVI 01420189007395177000 asseritamente notificato il
16.05.2018 – quali atti interruttivi della prescrizione.
- 3) carente, erronea e/o insufficiente motivazione in ordine alla legittimità della notifica via pec proveniente dall'indirizzo notifica.acc.puglia@pec.agenziariscossione.gov.it – cartelle 31, 33, 34, 35, 37,
38, 39 e 40 e Avi 01420189007395177000 asseritamente notificato il 16.05.2018 – ed alla conseguente verifica del termine di prescrizione delle stesse cartelle unitamente alle nn. 5, 6, 8, 12, 19, 25 nell'AVI richiamate;
- 4) erronea e/o carente motivazione in ordine alla eccepita nullità o irritualità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 26, comma quarto, DPR 29.09.1973 n. 602, e art. 60, comma 1, lett. E) del DPR
29/09/1973, n. 600 (cartelle nn. 17, 18, 19, 22, 25, 26);
- 5) omessa motivazione in ordine all'assoggettabilità di interessi e sanzioni al termine quinquennale di prescrizione nel caso di tributi erariali e difetto/insufficiente motivazione attinente al calcolo di interessi e sanzioni di tutte le cartelle sottese all'intimazione impugnata>>.
L'appello incidentale è infondato.
L'intimazione di pagamento n. 01420189007395177000 è stata notificata il 16.05.2018 a mezzo pec.
Orbene, in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (Cass. n. 33325/2025; 18684/2023).
Nel caso di specie nulla è stato dedotto sull'eventuale pregiudizio patito, per cui la censura è infondata.
Tutte le altre questioni sollevate dal ricorrente restano assorbite e precluse, perché la mancata impugnazione dell'intimazione ha reso irretrattabili i crediti, come sopra precisato (vd. esame appello
AD).
Considerato l'esito complessivo del giudizio, vanno interamente compensate le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate – IO nei termini di cui in motivazione;
rigetta l'appello principale e incidentale di Resistente_1; compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Bari, 19 gennaio 2026
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
GRECO RICCARDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2413/2023 depositato il 03/11/2023
proposto da
Ag.entrate - IO - Bari
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso V Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 448/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 6 e pubblicata il 29/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 014202290028156-63000 ALTRI TRIBUTI 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420110001923577000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420120041921244000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420130030787915000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420140027687960000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420150027698051000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190033456804000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190039653028000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420180030083547000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420150019390929000 RADIODIFFUSIONI 2010
- sull'appello n. 2565/2023 depositato il 22/11/2023
proposto da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 448/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 6 e pubblicata il 29/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF0112036782018 IRPEF E IRAP 2014
- sull'appello n. 2569/2023 depositato il 22/11/2023
proposto da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag.entrate - IO - Bari elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 448/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 6 e pubblicata il 29/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420229002815663000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420060037214039 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420070001343821 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420080002613250 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014200800068280045 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014201000111957558 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420120045775282 IMPOSTA SOSTIT 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420110034395482 IMPOSTA SOSTIUT 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420160004326831 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014201600010351110 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0142016032292133 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420170010845912 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420170027040444 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420180001066234 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190005518889 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190013865643 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190049519823 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17 aprile 2022 Resistente_1 impugnava l'atto di intimazione di pagamento n. 014202290028156-63/000 notificatogli dall'Agenzia delle Entrate - IO (d'ora in avanti, AD) il 3 marzo 2022, limitatamente alle seguenti cartelle ed avvisi di pagamento di natura tributaria
"asseritamente" notificati tra l'anno 2005 e l'anno 2019 dell'importo di €.227.230,68 comprensivo di accessori, interessi e sanzioni:
1. Cartella esattoriale n. 01420060037214039000 notificata il 30 gennaio 2007 dall'Agenzia Entrate -
Gioia del Colle, di €31.360,85;
2. Cartella esattoriale n. 01420070001343821000, notificata il 16 febbraio 2007 dell'Agenzia Entrate -
Gioia del Colle, di € 56.103,86;
3. Cartella esattoriale n. 01420080002613250000, notificata li 25 febbraio 2008 dell'Agenzia Entrate -
Gioia del Colle, di €4.617,73;
4. Cartella esattoriale n. 01420080068280045000, notificata il 16 marzo 2009 dell'Agenzia Entrate- Gioia del Colle, di€18.786,42;
5. Cartella esattoriale n. 01420100111957558000, notificata il 26 novembre 2010, Ente creditore
Direzione provinciale di Bari - ufficio territoriale di Gioia Del Colle, di complessivi €22.358,68, limitatamente all'importo di e 18.905,74;
6. Cartella esattoriale n. 01420110001923577000, notificata il 7 novembre 2012, Ente creditore Camera di commercio di Bari Ufficio diritto annuale, di €185,01;
7. Cartella esattoriale n. 01420120041921244000 notificata il 14 dicembre 2012, Ente creditore Regione
Puglia Servizio finanze Tassa Automobilistica, di €399,29;
8. Cartella esattoriale n. 01420120045775282000 notificata il 9 gennaio 2013, Ente creditore Direzione provinciale di Bari-ufficio territoriale di Gioia Del Colle, di €3.109,33;
9. Cartella esattoriale m. 01420130030787915000 notificata il 20 novembre 2013, Ente creditore Regione
Puglia Servizio finanze Tassa Automobilistica, di €370,55;
10. Cartella esattoriale n. 01420140027687960000 notificata il 30 settembre 2015, Ente creditore
Regione Puglia Servizio finanze Tassa Automobilistica, di €583,46;
11. Cartella esattoriale n. 01420140034395482000 notificata il 1°luglio 2015, Ente creditore Direzione provinciale di Bari-ufficio territoriale di Gioia Del Colle, di €2.277,62;
12. Cartella esattoriale n. 01420150019390929000 notificata il 19 aprile 2016, Ente creditore Direzione provinciale di Bari-ufficio territoriale di Gioia Del Colle, di €187,41;
13. Cartella esattoriale n. 01420150027698051000 notificata il 19 aprile 2016, Ente creditore Direzione provinciale di Bari-ufficio territoriale di Gioia del Cole e Regione Puglia, di € 2.091,88;
14. Cartella esattoriale n. 01420160004326831000 notificata |'8 luglio 2016, Ente creditore Camera di
Commercio di Bari Ufficio diritto annuale, di €154,37;
15. Cartella esattoriale n. 01420160010351110000 notificata il 30 dicembre 2016, Ente creditore Dir. prov. le di Bari-ufficio territoriale di Gioia;
16. Cartella esattoriale n. 01420160027377079000 notificata il 17 novembre 2016, Ente creditore Dir. prov.le di Bari-ufficio territoriale di Gioia Del Colle e Regione Puglia, di €.1.287,05;
17. Cartella esattoriale n. 01420160032292133000, notificata il 26 dicembre 2016, Ente creditore Dir. prov.le di Bari-ufficio territoriale di Gioia Del Colle, di € 1.561,11;
18. Cartella esattoriale n. 01420170010845912000, notificata il 24 aprile 2017, Ente creditore Dir. prov.le di Bari-ufficio territoriale di Gioia Del Colle, di €7.157,79;
19. Cartella esattoriale n. 01420170027040444000, notificata il 30 novembre 2017, Ente creditore Dir. prov.le di Bari-ufficio territoriale di Gioia Del Colle, di €1.318,54;
20. Cartella esattoriale n. 01420180001066234000 notificata il 13 febbraio 2018, Ente creditore Dir, prov. le di Bari-ufficio territoriale di Gioia Del Colle, di €9.631,87;
21. Cartella esattoriale n. 01420180030083547000, notificata il 24 luglio 2018, Ente creditore Regione
Puglia servizio finanze Tassa Automobilistica, di complessivi € 2.234,84, ma limitatamente all'importo di €.1.085,33 in ragione dell'oggetto dell'imposta di competenza dell'intestata CT;
22. Cartella esattoriale n. 01420190005518889000, notificata il 1° marzo 2019, Ente creditore Dir. prov.le di Bari-ufficio territoriale di Gioia Del Cole, di €2.897,66;
23. Cartella esattoriale n. 01420190013865643000, notificata il 2 marzo 2019, Ente creditore Camera di
Commercio di Bari ufficio diritto annuale, di e 87,15;
24. Cartella esattoriale n. 01420190033456804000, notificata il 20 luglio 2019, Ente creditore Regione
Puglia Servizio finanze Tassa Automobilistica, di €111,11;
25. Cartella esattoriale n. 01420190039653028000, notificata il 27 agosto 2019, Ente creditore Regione
Puglia Servizio finanze Tassa Automobilistica, di €2.113,76.
26. Cartella esattoriale n. 01420190049519823000, notificata il 22 novembre 2019, Ente creditore Dir. prov.le di Bari-ufficio territoriale di Gioia Del Colle, di €2.852,08;
27. Avviso di accertamento n. TVF011203678/2018, notificato il 26 novembre 2018 Ente creditore Dir. prov.le di Bari - ufficio controlli, di €.46.874.43.
Il ricorrente adduceva i seguenti motivi:
a) illegittimità dell'atto impugnato per inesistenza e/o nullità della notifica, in quanto non sarebbero mai stati notificati i plurimi atti di riscossione riportati nell'intimazione di pagamento o perché al notifica non si sarebbe perfezionata nei modi e nei termini di legge, sì da non consentirne la conoscenza legale;
b) prescrizione per decorso dei termini di legge e per mancanza di atti interruttivi;
c) nullità degli atti impugnati per omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi, non risultando indicata né al sorte capitale da cui promanano, né il momento dal quale decorrono, né il tasso e la modalità di calcolo applicata, né il termine finale, né la natura degli interessi, se corrispettivi o moratori.
Resisteva l'AD.
L'Agenzia delle Entrate (d'ora in avanti, DE) interveniva in giudizio e depositava l'avviso di accertamento n. TVF01 1203678/2018, notificato il 26 novembre 2018 con relativa notifica.
Con sentenza n. 448/2023 la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari accoglieva parzialmente il ricorso.
Affermavano i primi giudici (per quanto ancora qui interessa):
< interessi, alla natura degli interessi e al tasso applicato.
In proposito la Corte di Cassazione con orientamento costante (cf. tra le prime, sentenza n. 8613 del 15 aprile2011), ha evidenziato come il tasso annuo degli interessi sia noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale e come i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo, siano anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati, sicché la omessa indicazione del calcolo non integra illegittimità dell'atto di riscossione.
In particolare, quanto agli interessi di ritardata iscrizione a ruolo contemplati dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, la Corte di cassazione con la sentenza n. 26671 del 2009 ha affermato che: "con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari, . nell'ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato o omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante il "richiamo" (contenuto nella cartella) all'atto impositivo divenuto definitivo che integra il presupposto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale.
Tale principio vale tanto ai fini del controllo (meramente aritmetico) della esattezza delle somme richieste per "interessi per ritardato o omesso pagamento" sulle imposte indicate nell'atto impositivo quanto per gli interessi applicati dall'agente della riscossione successivamente alla notifica della cartella, ovvero agli interessi di mora previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 che testualmente stabilisce che "Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".
La notifica degli atti tributari è valida sia se eseguita a mezzo posta raccomandata che a mezzo PEC…
< dell'intimazione di pagamento), asseritamente notificata il 17 novembre 2016 della Direzione provinciale di Bari - ufficio territoriale di Gioia del Colle e della Regione Puglia, di € 1.287,05 per ritenute IRPEF anno
2013 di € 159,91 per bollo auto anno 2013, non essendo stata fornita al prova dell'asserita notifica contestata dal ricorrente come mai effettuata o, comunque, mai ricevuta, la cartella va di conseguenza annullata.
Va accolta la censura di prescrizione delle seguenti cartelle di pagamento:
- cartella esattoriale n. 01420110001923577000 (n. 9 dell'intimazione di pagamento), notificata il 7 novembre 2012 per diritti camerali (ente creditore la Camera di commercio di Bari Ufficio) di €185,01 in quanto l'atto interruttivo del 16 maggio 2018, è intervenuto oltre il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla notifica del 7 novembre 2012;
- cartella esattoriale n. 01420120041921244000 (n.11 dell'intimazione di pagamento) relativa a tassa automobilistica anno 2006, in quanto al notifica della cartella di pagamento è avvenuta il 14 dicembre
2012, allorché era maturata la prescrizione di tre anni decorrente dall'anno successivo a quello di pagamento;
- cartella esattoriale n. 01420130030787915000 (n. 14 dell'intimazione di pagamento) notificata il 20 novembre 2013 per tassa automobilistica anno 2007 di €370,55 atteso che alla data della notifica era già maturata la prescrizione triennale del tributo;
- cartella esattoriale n. 01420140027687960000 (n. 17 dell'intimazione di pagamento) per tassa automobilistica 2008, in quanto alla data di notifica del 30 settembre 2015 era maturato il termine triennale di prescrizione;
- cartella esattoriale n. 01420150027698051000 (n. 22 intimazione pagamento), notificata il 19 aprile
2016, limitatamente al bollo auto 2009 di 572, 16 per intervenuta prescrizione triennale alla data di notifica;
- cartella esattoriale n. 01420190033456804000 (n. 38 dell'intimazione di pagamento), notificata il 20 luglio 2019 per bollo auto anno 2014 di € 111,11 in quanto la notifica è intervenuta oltre il termine triennale di prescrizione decorrente dall'anno successivo;
- cartella esattoriale n. 01420190039653028000 (n. 39 dell'intimazione di pagamento), notificata il 27 agosto 2019 della Regione Puglia Servizio finanze per tassa automobilistica, di € 2.113,76 anno 2014, in quanto la notifica è intervenuta oltre il termine triennale di prescrizione;
- cartella esattoriale n. 01420180030083547000 (n. 34 dell'elenco), notificata il 24 luglio 2018, Ente creditore Regione Puglia servizio finanze Tassa Automobilistica, limitatamente all'importo di € 1.085,33, relativa a due tasse automobilistiche anno 2012 per prescrizione triennale alla data di notifica;
- cartella esattoriale n. 01420150019390929000 (n. 19 dell'intimazione di pagamento), notificata il 19 aprile 2016 di € 187,41 per canone RAI anno 2010 per decorso del termine quinquennale alla data di notifica>>.
Con ricorso notificato in data 13 ottobre 2023 l'AD interponeva appello.
Resistente_1 resisteva.
Il contribuente proponeva, poi, appello principale, iscritto al n. 2565/2023 nei confronti dell'DE, nonché appello incidentale nei confronti dell'AD, iscritto al n. 2569/2023.
L'DE resisteva nel giudizio iscritto al n. R.G. 2565/2023.
I ricorsi venivano riuniti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ESAME APPELLO ER
Con un unico motivo, l'AD censura la declaratoria di intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle seguenti cartelle:
1) cartella esattoriale n. 01420110001923577000
2) cartella esattoriale n. 01420120041921244000
3) cartella esattoriale n. 01420130030787915000
4) cartella esattoriale n. 01420140027687960000
5) cartella esattoriale n. 01420150027698051000
6) cartella esattoriale n. 01420190033456804000
7) cartella esattoriale n. 01420190039653028000
8) cartella esattoriale n. 01420180030083547000
9) cartella esattoriale n. 01420150019390929000 Evidenzia l'appellante che la Corte di primo grado ha rilevato la prescrizione maturata sino alla data di notifica delle cartelle, omettendo di considerare che, non essendo state impugnate dette cartelle, la pretesa impositiva doveva ritenersi irretrattabile.
Rileva il Collegio che, con riferimento alla cartella n. 1), la sentenza impugnata ha accolto l'eccezione non di prescrizione ma di omessa notifica della cartella esattoriale e ne ha disposto, per tale motivo,
l'annullamento.
Ne consegue che tale statuizione, non censurata sotto il profilo accolto dalla Corte di primo grado, è coperta da giudicato.
L'appello è, con riguardo alle altre nove cartelle, fondato.
L'intimazione di pagamento n. 01420189007395177/000 notificata mezzo pec (regolarmente consegnata) il 16 maggio 2018 aveva a oggetto, tra l'altro, le cartelle n. 2, 3, 4 e 5.
La mancata impugnazione dell'intimazione aveva determinato la irretrattabilità della pretesa tributaria ad essa sottesa” (Cass. 30911/2019; 1901/2020; Cass. n. 11800 del 2018; 27093/2022; 3733/2025;
20476/2025), con conseguente irrilevanza della prescrizione eventualmente maturata precedentemente e di ogni altro vizio (compresa la eventuale omessa notifica degli atti pregressi).
La cartella n. 6 è stata notificata il 20 luglio 2019.
La cartella n. 7) è stata notificata il 27 agosto 2019;
La cartella n. 8) è stata notificata il 24 luglio 2018;
La cartella n. 9) è stata notificata il 19 aprile 2016.
Orbene, le cartelle da n. 2) a 8) riguardavano somme dovute per bollo auto.
La prescrizione per le cartelle da n. 2) a 5), computata a decorrere dalla data di notifica dell'intimazione n.
01420189007395177/000 notificata il 16 maggio 2018 scadeva il 16 maggio 2021.
La prescrizione scadeva, poi, per la cartella n. 8) il 24 luglio 2021 e per quella n. 9) (avente a oggetto i diritti camerali, soggetti a prescrizione quinquennale) il 19 aprile 2021.
Tuttavia, devesi tener conto della sospensione dei termini prescrizionali disposta dalla normativa emergenziale covid, per n totale di 532 gg.
Pertanto, alla data di notifica dell'intimazione impugnata non si era verificata alcuna prescrizione.
A fortiori, non si era verificata per le cartelle n. 6) e 7), giacché l'atto impugnato è stato notificato quando non erano decorsi neanche tre anni.
In conclusione l'appello va accolto con riferimento a tutte le cartelle oggetto del gravame, tranne che a quella n. 01420110001923577000.
ESAME APPELLO PRINCIPALE Resistente_1
Con il primo motivo, l'appellante lamenta “Omessa motivazione circa la tardività dell'intervento ADE e del suo deposito documentale – – Violazione del contraddittorio determinata dall'impossibilità di apertura dei files non conformi da essa allegati sul portale – omessa prova della notifica e conseguente inammissibilità del credito di €.46.874,43 relativo all'Avviso n. TVF011203678/2018, notificato il 26/11/2018 Ente creditore Dir. prov.le di Bari – ufficio controlli – Cartella n. 55”.
Eccepisce l'appellante la tardiva costituzione in giudizio dell'DE e la conseguente inammissibilità della documentazione prodotta.
Aggiunge, poi, il Resistente_1 che <
“Avviso di accertamento n. TVF011203678/2018” (così indicati sul fascicolo telematico di primo grado) sono files che risultano danneggiati e/o incompatibili con il deposito sul portale del PTT, che non è possibile aprire: di conseguenza, non si è potuto riscontrare né il contenuto della memoria, né quello dell'Avviso e nemmeno l'asserita data di notifica, con tutte le formalità che questo atto prevede che debbano essere rese note al contribuente. Tuttora si può constare l'impossibilità di apertura dei files>.
Con il secondo motivo, il Resistente_1 assume che l'avviso è nullo per indeterminatezza del contenuto.
I due motivi, esaminabili congiuntamente perché connessi, sono infondati.
Premesso che l'DE ha esibito, nel corso dell'udienza, copia dell'avviso di accertamento e della relativa notifica (avvenuta a mani proprie), rileva il Collegio che l'DE poteva intervenire volontariamente in giudizio per far valere le difese inerenti al rapporto tributario controverso;
l'intervento soggiace alle decadenze e preclusioni già verificatesi per le parti originarie, dovendo l'interveniente accettare il processo nello stato in cui si trova, restando comunque consentite le mere difese, nel limite dei motivi di impugnazione, inclusa la prova della notificazione dell'atto impositivo e degli atti presupposti (Cass.
14445/2025); documentazione, peraltro, che ben poteva l'DE esibire per la prima volta anche in appello
(Cas. 10549/2025), in base all'art. 57 d. lgs. 546/1992 (nella formulazione ratione temporis applicabile).
L'asserita indeterminatezza dell'avviso andava fatta valere proponendo ricorso avverso tale atto, il quale, per effetto della mancata impugnazione, ha reso definitiva la pretesa impositiva.
ESAME APPELLO INCIDENTALE Resistente_1
Il contribuente adduce i seguenti motivi:
<<- 1) omessa verifica dell'inesistenza della notifica o del mancato perfezionamento della notifica di alcuni atti sottesi all'intimazione impugnata (cartelle n. 2, 8, 28 e 29);
- 2) carente, erronea o insufficiente motivazione in ordine alla validità della notifica ed al contenuto degli
AVI n. 01420179000035662000” asseritamente notificato il 25.02.2017, “AVI 01420179002136957000” asseritamente notificato il 06.03.2017, nonché l'AVI 01420189007395177000 asseritamente notificato il
16.05.2018 – quali atti interruttivi della prescrizione.
- 3) carente, erronea e/o insufficiente motivazione in ordine alla legittimità della notifica via pec proveniente dall'indirizzo notifica.acc.puglia@pec.agenziariscossione.gov.it – cartelle 31, 33, 34, 35, 37,
38, 39 e 40 e Avi 01420189007395177000 asseritamente notificato il 16.05.2018 – ed alla conseguente verifica del termine di prescrizione delle stesse cartelle unitamente alle nn. 5, 6, 8, 12, 19, 25 nell'AVI richiamate;
- 4) erronea e/o carente motivazione in ordine alla eccepita nullità o irritualità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 26, comma quarto, DPR 29.09.1973 n. 602, e art. 60, comma 1, lett. E) del DPR
29/09/1973, n. 600 (cartelle nn. 17, 18, 19, 22, 25, 26);
- 5) omessa motivazione in ordine all'assoggettabilità di interessi e sanzioni al termine quinquennale di prescrizione nel caso di tributi erariali e difetto/insufficiente motivazione attinente al calcolo di interessi e sanzioni di tutte le cartelle sottese all'intimazione impugnata>>.
L'appello incidentale è infondato.
L'intimazione di pagamento n. 01420189007395177000 è stata notificata il 16.05.2018 a mezzo pec.
Orbene, in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (Cass. n. 33325/2025; 18684/2023).
Nel caso di specie nulla è stato dedotto sull'eventuale pregiudizio patito, per cui la censura è infondata.
Tutte le altre questioni sollevate dal ricorrente restano assorbite e precluse, perché la mancata impugnazione dell'intimazione ha reso irretrattabili i crediti, come sopra precisato (vd. esame appello
AD).
Considerato l'esito complessivo del giudizio, vanno interamente compensate le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate – IO nei termini di cui in motivazione;
rigetta l'appello principale e incidentale di Resistente_1; compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Bari, 19 gennaio 2026
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis