Sentenza 19 gennaio 2010
Massime • 1
In tema di patteggiamento, la rinnovazione della richiesta in caso di dissenso del P.M. deve essere formulata dall'imputato, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, in termini diversi da quelli dell'istanza precedentemente avanzata, poichè la riproposizione di una identica richiesta è prevista solo quando la stessa segue al rigetto di quella precedentemente proposta contestualmente all'opposizione a decreto penale di condanna.
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- 1. riformulazione della domanda in termini differenti o ‘mera’ reiterazione?Laura Gaspari · https://www.filodiritto.com/ · 23 ottobre 2021
Qualora l'imputato, a causa dell'originario dissenso del pubblico ministero o in conseguenza del rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari, intenda rinnovare la richiesta di patteggiamento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, è necessario che la nuova domanda sia formulata in termini differenti dalla precedente o è ammissibile la "mera" reiterazione? Per rispondere al quesito poc'anzi formulato è necessario ricostruire lo stato dell'arte della disciplina in tema di applicazione pena su richiesta delle parti partendo, in particolare, dall'art. 448 c.p.p. “Provvedimenti del giudice”. Tale articolo, infatti, stabilisce che “Nell'udienza prevista …
Leggi di più… - 2. L’applicazione della pena su richiesta delle parti: una breve disamina di questo rito specialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/2010, n. 20794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20794 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 19/01/2010
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - N. 110
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 3300/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HA HA, N. IL 02/08/1982;
avverso la sentenza n. 1016/2007 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 25/09/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NICOLA MILO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Selvaggi Eugenio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza. FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza 25/9/2007, confermava la decisione 22/2/2007 del Tribunale di Padova, che aveva dichiarato LA AS colpevole del delitto di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis - per avere, in concorso con HO AI, detenuto a fine di spaccio gr. 111 di cocaina (reato accertato il 5/8/2006) - e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato ad anni quattro di reclusione, Euro 18.000,00 di multa e all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, disponendo altresì l'espulsione dell'imputato dal territorio nazionale a pena espiata. Il Giudice distrettuale riteneva che il coinvolgimento dell'imputato nell'illecita detenzione della sostanza stupefacente aveva trovato puntuale riscontro probatorio negli accertamenti espletati dalla Polizia di Stato, che aveva sorpreso il LA e l'HO (quest'ultimo già condannato con sentenza irrevocabile) nel mentre tentavano di recuperare la droga dal nascondiglio dove l'avevano riposta;
aggiungeva che la destinazione allo spaccio era desumibile dalle modalità di occultamento della sostanza e dal dato ponderale, elemento quest'ultimo ostativo, peraltro, alla concessione dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, lamentando l'omessa presa in considerazione del motivo d'appello col quale si era censurata la declaratoria d'inammissibilità (ordinanza 22/2/2007) della nuova richiesta di patteggiamento avanzata nel corso degli atti preliminari al dibattimento di primo grado (altra precedente richiesta rivolta al Gip non aveva ottenuto il consenso del P.M.). Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata è assolutamente silente sul motivo di gravame col quale si era censurata la pronuncia del Tribunale di Padova, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di applicazione della pena concordata, in quanto formulata in termini diversi rispetto ad altra presentata al Gip dopo la notifica del decreto di giudizio immediato e non accolta perché priva dell'adesione del rappresentante della Pubblica Accusa;
in sostanza, il Tribunale aveva ritenuto che, una volta proposta la richiesta di patteggiamento, la stessa, se non accolta, poteva essere rivalutata, ma non sostituita con altra di diverso tenore. All'assenza di motivazione, nella sentenza in verifica, su questo specifico ed unico punto può e deve rimediare questa Corte.
Il termine "rinnovare" di cui all'art. 448 c.p.p., comma 1, secondo periodo, non può essere interpretato nel senso che la riproposizione della richiesta di patteggiamento sia formulata in termini identici ad altra precedente, ma evoca il significato di "nuova richiesta", secondo quanto osservato anche dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 426/2001. La richiamata norma, secondo cui, nel caso di dissenso del P.M., l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può "rinnovare" la richiesta di cui all'art. 444 c.p.p., comma 1, deve essere, pertanto, interpretata nel senso che la nuova domanda non deve reiterare quella precedente, come erroneamente ritenuto dal Giudice di primo grado.
La preclusione di una "nuova richiesta", intesa come "diversa richiesta", è prevista unicamente in caso di opposizione a decreto penale, ipotesi nella quale l'istanza ex art. 444 c.p.p., proposta contestualmente all'opposizione al decreto penale di condanna, una volta rigettata dal giudice, può essere riproposta all'apertura del conseguente dibattimento, solo se reitera esattamente quella precedente. La preclusione di cui all'art. 464 c.p.p., comma 3, infatti, attiene alla richiesta di patteggiamento presentata per la prima volta nel giudizio conseguente all'opposizione al decreto penale, sicché la fedele reiterazione di una precedente richiesta costituisce il presupposto perché possa esercitarsi il sindacato del giudice del dibattimento sulla precedente decisione di rigetto (cfr. Cass. sez. 3, 28/5/2009 n. 28641). Ciò posto, la nuova richiesta di applicazione della pena concordata, formulata dalle parti processuali prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, deve essere ritenuta ammissibile e va accolta, non venendo in discussione il giudizio di responsabilità nè la legalità e la congruità della pena oggetto dell'accordo. Conseguentemente la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nella parte relativa alla misura della pena, che va determinata, così come concordato, in anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla misura della pena, che determina in anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010