Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/2010, n. 20794
CASS
Sentenza 19 gennaio 2010

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Massime1

In tema di patteggiamento, la rinnovazione della richiesta in caso di dissenso del P.M. deve essere formulata dall'imputato, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, in termini diversi da quelli dell'istanza precedentemente avanzata, poichè la riproposizione di una identica richiesta è prevista solo quando la stessa segue al rigetto di quella precedentemente proposta contestualmente all'opposizione a decreto penale di condanna.

Commentari2

  • 1riformulazione della domanda in termini differenti o ‘mera’ reiterazione?
    Laura Gaspari · https://www.filodiritto.com/ · 23 ottobre 2021

    Qualora l'imputato, a causa dell'originario dissenso del pubblico ministero o in conseguenza del rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari, intenda rinnovare la richiesta di patteggiamento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, è necessario che la nuova domanda sia formulata in termini differenti dalla precedente o è ammissibile la "mera" reiterazione? Per rispondere al quesito poc'anzi formulato è necessario ricostruire lo stato dell'arte della disciplina in tema di applicazione pena su richiesta delle parti partendo, in particolare, dall'art. 448 c.p.p. “Provvedimenti del giudice”. Tale articolo, infatti, stabilisce che “Nell'udienza prevista …

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  • 2L’applicazione della pena su richiesta delle parti: una breve disamina di questo rito speciale
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 novembre 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/2010, n. 20794
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20794
Data del deposito : 19 gennaio 2010

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