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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 02/12/2025, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LA TO
SENTENZA pronunciata all'udienza del 2/12/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3534/2024 r.g. tra
, in qualità di esercente la potestà Parte_1 Parte_2 genitoriale sul minore con il patrocinio dell'Avv. GIACOMO MILANA Persona_1
ricorrente
e
con il patrocinio dell'Avv. ALESSIA MANNO CP_1 resistente
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo (rg.n. 1621/2023) per ottenere l'accertamento delle condizioni di disabilità di cui all'art 3 co.3 L. 104/92 e quelle utili ai fini dell'indennità di frequenza in capo alla minore a fronte del disconoscimento in sede amministrativa;
che in sede di Atp non Persona_1 venivano riconosciuti i benefici richiesti, di aver contestato le conclusioni rassegnate dal ctu depositando la dichiarazione di dissenso in data 8.5.2024. I ricorrenti, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c. in data 6.6.2024, hanno chiesto il riconoscimento dei requisiti di cui all'art. 3 co. 3 l. 104/92 e l'indennità di frequenza ex art. 1 l. 289/90 a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Si costituiva l'Ente resistente, eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di specifiche contestazioni dell'elaborato peritale, nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
La causa è stata istruita documentalmente, e decisa all'udienza odierna.
Nel merito la domanda è infondata per le ragioni che si vanno ad esporre. Per quanto attiene al requisito sanitario occorre rammentare quanto l'indennità di frequenza che l'art. 1, l. 289/90 stabilisce “Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990.”
Nel caso in esame, gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, escludono la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della pretesa oggi avanzata. Il CTU, infatti, valutando la documentazione prodotta pur riscontrando nella minore un disturbo misto di apprendimento, ha evidenziato come “Per tutta la durata delle operazioni peritali, la ragazza è stata comunicativa, rispondendo a tono alle domande, senza mostrare alterazioni del linguaggio. I genitori riferiscono un andamento scolastico ai minimi, richiedendo azione di tutoraggio soprattutto come preparazione alle verifiche;
pratica sport Per_ e interagisce normalmente coi coetanei. provvede in autonomia alle proprie esigenze personali come tutti i ragazzi della sua età. Insomma, un quadro clinico di modestissima entità, ancorché degno di attenzione da parte degli organi scolastici, in assenza di comorbilità con altri disturbi e prescrizioni attuali mostranti esigenze specifiche.”.
Ha quindi concluso negando la sussistenza dei requisiti per ottenere l'indennità di frequenza.
Quanto al requisito sanitario delle condizioni di disabilità, l'art. 3 co. 3 della l. 104/92 dispone,
“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.”,
Nel caso in esame, il CTU ha evidenziato che le patologie riscontrate non integrano il requisito di cui all'art. 3 co. 3 l. 104/92 non rendendo necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
La parte ricorrente afferma di non condividere la consulenza tecnica della prima fase, per quanto attiene alle conclusioni cui è giunta, sostenendo che le conclusioni del CTU non appaiono rispondenti alle reali condizioni di salute della stessa.
Le doglianze avanzate si appalesano tuttavia generiche, e conseguentemente inidonee a superare o contrastare le risultanze dell'esame obiettivo espletato dal consulente con specifica attenzione agli aspetti funzionali, e, quindi, a giustificare integrazioni o rinnovi dell'indagine peritale. In particolare, parte ricorrente si limita ad opporre semplicemente le proprie valutazioni a quelle rese nella consulenza. Dal complesso delle critiche avanzate alle risultanze della consulenza emerge la mera contrapposizione, non approfondita, della propria tesi accertativa a quella espressa dalla consulenza.
Inoltre, non risulta depositata a sostegno della domanda documentazione medica sopravvenuta rispetto all'accertamento già compiuto che imponga una rivalutazione del quadro clinico complessivo
(avendo prodotto esclusivamente una valutazione psicodiagnostica privata da cui non emergono elementi nuovi e non avente pregnante valore medico legale).
A fronte della carenza di allegazione così evidenziata non risulta possibile esperire un rinnovo di consulenza, che si presenterebbe come meramente ripetitivo di una valutazione già espressa e non condivisa. Pertanto, a fronte di un accertamento già compiuto, non allegando il ricorrente alcun elemento che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le risultanze del medesimo accertamento non possono che essere confermate.
Ai sensi dell'art.152 disp att. c.p.c. le spese di lite sono irripetibili
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3534/2024 r.g.:
Rigetta la domanda
Dichiara le spese processuali irripetibili
Tivoli, 2.12.2025 Il Giudice
LA TO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LA TO
SENTENZA pronunciata all'udienza del 2/12/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3534/2024 r.g. tra
, in qualità di esercente la potestà Parte_1 Parte_2 genitoriale sul minore con il patrocinio dell'Avv. GIACOMO MILANA Persona_1
ricorrente
e
con il patrocinio dell'Avv. ALESSIA MANNO CP_1 resistente
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo (rg.n. 1621/2023) per ottenere l'accertamento delle condizioni di disabilità di cui all'art 3 co.3 L. 104/92 e quelle utili ai fini dell'indennità di frequenza in capo alla minore a fronte del disconoscimento in sede amministrativa;
che in sede di Atp non Persona_1 venivano riconosciuti i benefici richiesti, di aver contestato le conclusioni rassegnate dal ctu depositando la dichiarazione di dissenso in data 8.5.2024. I ricorrenti, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c. in data 6.6.2024, hanno chiesto il riconoscimento dei requisiti di cui all'art. 3 co. 3 l. 104/92 e l'indennità di frequenza ex art. 1 l. 289/90 a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Si costituiva l'Ente resistente, eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di specifiche contestazioni dell'elaborato peritale, nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
La causa è stata istruita documentalmente, e decisa all'udienza odierna.
Nel merito la domanda è infondata per le ragioni che si vanno ad esporre. Per quanto attiene al requisito sanitario occorre rammentare quanto l'indennità di frequenza che l'art. 1, l. 289/90 stabilisce “Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990.”
Nel caso in esame, gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, escludono la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della pretesa oggi avanzata. Il CTU, infatti, valutando la documentazione prodotta pur riscontrando nella minore un disturbo misto di apprendimento, ha evidenziato come “Per tutta la durata delle operazioni peritali, la ragazza è stata comunicativa, rispondendo a tono alle domande, senza mostrare alterazioni del linguaggio. I genitori riferiscono un andamento scolastico ai minimi, richiedendo azione di tutoraggio soprattutto come preparazione alle verifiche;
pratica sport Per_ e interagisce normalmente coi coetanei. provvede in autonomia alle proprie esigenze personali come tutti i ragazzi della sua età. Insomma, un quadro clinico di modestissima entità, ancorché degno di attenzione da parte degli organi scolastici, in assenza di comorbilità con altri disturbi e prescrizioni attuali mostranti esigenze specifiche.”.
Ha quindi concluso negando la sussistenza dei requisiti per ottenere l'indennità di frequenza.
Quanto al requisito sanitario delle condizioni di disabilità, l'art. 3 co. 3 della l. 104/92 dispone,
“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.”,
Nel caso in esame, il CTU ha evidenziato che le patologie riscontrate non integrano il requisito di cui all'art. 3 co. 3 l. 104/92 non rendendo necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
La parte ricorrente afferma di non condividere la consulenza tecnica della prima fase, per quanto attiene alle conclusioni cui è giunta, sostenendo che le conclusioni del CTU non appaiono rispondenti alle reali condizioni di salute della stessa.
Le doglianze avanzate si appalesano tuttavia generiche, e conseguentemente inidonee a superare o contrastare le risultanze dell'esame obiettivo espletato dal consulente con specifica attenzione agli aspetti funzionali, e, quindi, a giustificare integrazioni o rinnovi dell'indagine peritale. In particolare, parte ricorrente si limita ad opporre semplicemente le proprie valutazioni a quelle rese nella consulenza. Dal complesso delle critiche avanzate alle risultanze della consulenza emerge la mera contrapposizione, non approfondita, della propria tesi accertativa a quella espressa dalla consulenza.
Inoltre, non risulta depositata a sostegno della domanda documentazione medica sopravvenuta rispetto all'accertamento già compiuto che imponga una rivalutazione del quadro clinico complessivo
(avendo prodotto esclusivamente una valutazione psicodiagnostica privata da cui non emergono elementi nuovi e non avente pregnante valore medico legale).
A fronte della carenza di allegazione così evidenziata non risulta possibile esperire un rinnovo di consulenza, che si presenterebbe come meramente ripetitivo di una valutazione già espressa e non condivisa. Pertanto, a fronte di un accertamento già compiuto, non allegando il ricorrente alcun elemento che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le risultanze del medesimo accertamento non possono che essere confermate.
Ai sensi dell'art.152 disp att. c.p.c. le spese di lite sono irripetibili
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3534/2024 r.g.:
Rigetta la domanda
Dichiara le spese processuali irripetibili
Tivoli, 2.12.2025 Il Giudice
LA TO