Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00743/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00014/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14 del 2023, proposto da MA LF PI, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Amalfi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) - dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi prot. n. 19239 del 25.10.2022 del Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del Comune di Amalfi;
b) - del verbale di accertamento di sopralluogo prot. n. 115/2-1 del 18.3.2019 eseguito il 16.3.2019; c) - nonché di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e conseguenziale che comunque possa ledere gli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 marzo 2026 il dott. ER TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi prot. n. 19239 del 25 ottobre 2022 del Comune di Amalfi, avente ad oggetto le opere – ivi partitamente elencate ai punti, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j – realizzate presso l’immobile di cui è proprietaria, sito alla P. Vescovo, n. 38.
Le opere descritte nell’ordinanza sono le seguenti:
a). realizzazione di un varco carrabile ottenuto mediante il taglio della muratura del parapetto della strada di Via Pimenio Vescovo;
b). realizzazione di una pavimentazione con massetto in calcestruzzo e pietrame, a ridosso del predetto varco carrabile, per una superficie di m 4.50 x m 5.30;
c). installazione di un cancello in ferro posto in corrispondenza del varco carrabile di cui sopra;
d). installazione di una scalinata in ferro composta da n. 15 gradini ed un pianerottolo di riposo;
e). realizzazione di una ringhiera in ferro posta a recinzione del giardino attiguo alla scala in ferro;
f). installazione al vano d'ingresso di un cancello scorrevole posto in corrispondenza di curva;
g). realizzazione di una tettoia mediante installazione di pannelli in plastica, per una superficie di m 5.00 x m 4.00 circa, poste a m 2.60 dal piano di calpestio;
h). realizzazione su terrazzo di una veranda in alluminio preverniciato di colore bianco con copertura in lamiera termica su struttura in ferro delle dimensioni di m 3.30 x m 3.20 e di altezza di m 2.96 (lato sud) e m 2.80 (lato nord), il tutto poggiante su parapetto in mattoni di altezza di cm 80;
i). realizzazione di un muro posto come parapetto a protezione del terrazzo antistante la predetta veranda, avente lunghezza di m 12.20 x m 0.80 di altezza;
j). installazione di una tenda da sole costituita da una struttura portante in alluminio e sovrastante telo avvolgibile delle dimensioni in pianta di m 4.00 x m 4.00 per un'altezza max di 3.25 ed una minima di m. 2.35.
2.- Ciò posto, secondo quanto dedotto in ricorso, l’ordinanza demolitoria sarebbe viziata da gravi lacune istruttorie, da eccesso di potere e da travisamento, avendo il comune di Amalfi trascurato di considerare la domanda di condono pendente dal 2004, presentata dalla ricorrente ex art. 32 D.L. n. 269/2003, come pure la circostanza che talune opere ritenute abusive dal comune appartengono a terzi, o sono state rimosse o, comunque, risalgono a epoca precedente al 1967.
2.1.- Premette parte ricorrente che l’impugnata ordinanza di demolizione segue – e sostanzialmente “ incorpora ” – due precedenti ordinanze di demolizione, ovvero la n. 2/1998, avente ad oggetto la veranda in alluminio realizzata sul fabbricato, e la n. 42/1996, riguardante le opere afferenti l’area esterna (“ Apertura di un ingresso mediante il taglio della muratura del parapetto della predetta strada; - Installazione di un cancello in ferro sulla predetta apertura; - Installazione di una scalinata in ferro con ringhiera di protezione composta da n. 15 gradini ed un pianerottolo di riposo; - Recinzione del giardino, attiguo alla scala in ferro, con ringhiera in ferro ed installazione al vano d’ingresso di un cancello scorrevole posto in corrispondenza di curva ”).
2.2.- Deduce, poi, quanto ai manufatti dei quali è contestata l’abusività, che:
- è pendente una domanda di condono ex art. 32 D.L. n. 269/2003 (prot. n. 10070/2004, doc. n. 6 del deposito del ricorrente del 20.1.2026), riferita alle opere di cui alle lettere d), h) ed i);
- le opere di cui alle lettere e) ed f) interessano la proprietà confinante;
- le opere – di cui alla lettera j) – cioè la “tenda da sole” – sono state rimosse (come da perizia prodotta sub doc. 14);
- le opere di cui alle lettere a) e c) sono state realizzate antecedentemente al 1967;
- ha presentato, medio tempore , istanza di accertamento di conformità (prot. n. 2730 del 2.3.2023) per la “ realizzazione di una tettoia con struttura in acciaio e coperta in cannucciato di bambù e teli in plastica, per una superficie di m 5.00 x m 4.00 circa, poste a m 2.60 dal piano di calpestio [e per la] Realizzazione di una pavimentazione con massetto in calcestruzzo e pietrame, a ridosso del varco carrabile, per una superficie di m 4.50 x m 5.30 [e per la] Realizzazione di una inferriata perimetrale al lotto e divisorio tra le proprietà ”.
2.3.- Sulla scorta dei rilievi che precedono, parte ricorrente ha concluso, dunque, per l’accoglimento del ricorso e per la declaratoria della sopravvenuta carenza di interesse in parte qua , con riferimento alle opere oggetto dell’istanza di accertamento di conformità.
3.- Il comune di Amalfi non si è costituito in giudizio.
4.- All’udienza pubblica straordinaria del 2 marzo 2026 la controversia è stata trattenuta in decisione.
5.- Il ricorso è in parte improcedibile e in parte fondato.
6.- È improcedibile con riferimento alle opere descritte sub b) e g) nell’ordinanza demolitoria impugnata, per le quali la ricorrente ha presentato istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001, istanza che, in base a quanto risulta dall’ingiunzione di pagamento della sanzione ex art. 31, c. 4-bis, D.P.R. n. 380/2001, prot. n. 17873/2024 (doc. n. 11) sarebbe stata respinta con provvedimento di diniego prot. n. 14000 del 19/7/2024, non ancora notificato, come acclarato da questo Tribunale con la sentenza n. 2518/2024.
È evidente, sul punto, che è sul rigetto dell’istanza ex art. 36 cit. che è destinato a traferirsi, in parte qua, l’interesse di parte ricorrente (che provvederà ad impugnare il diniego – che è atto recettizio – dopo che gli verrà notificato), risultando superato, sul punto, l’ordine di demolizione, con conseguente parziale improcedibilità del gravame.
Da qui l’improcedibilità, per tale profilo, del ricorso.
6.1.- Analoga declaratoria di improcedibilità va pronunciata con riferimento alla parte dell’ordinanza avversata concernente la “tenda da sole” di cui al punto j), della quale il ricorrente ha comprovato l’intervenuta rimozione in pendenza del giudizio (con la perizia sub doc. 14).
7.- Per il resto, il ricorso merita accoglimento per le ragioni di cui si dà conto appresso.
L’ordinanza demolitoria impugnata contesta erroneamente alla ricorrente l’abusività delle opere descritte alle lett. e), f), a) e c).
7.1.- Parte ricorrente ha fornito idonea comprova, infatti, che le opere di cui alle lett. e) ed f) riguardano la proprietà del vicino confinante, come si ricava dal provvedimento di concessione n. 30753 del 18.7.2012 della Provincia di Salerno (cfr. la perizia sub doc. 14, p. 11), con il quale veniva rilasciato al Sig. PI VA, fratello e vicino della committente, il nullaosta per l’accesso pedonale, per una recinzione e una pavimentazione di un cortile di pertinenza al fabbricato.
7.2.- Quanto ai manufatti di cui alle lettere a) e c), la realizzazione in data anteriore al 1° settembre 1967 può ritenersi sufficientemente comprovata, in assenza di contrarie deduzioni sul punto, con l’allegazione del verbale di contestazione dell’A.N.A.S. n. 318 del 20.3.1996 (doc. n. 9), nel quale in effetti si fa riferimento a un accesso “ esistente da circa 30 anni ”.
7.3.- Da ultimo, con riferimento agli interventi indicati alle lett. d), h) ed i), rientranti nella realizzazione della veranda, la ricorrente ha documentato l’avvenuta presentazione di una domanda di condono ex art. 32, D.L. n. 269/2003 (prot. n. 10070/2004), mai definita (v. la perizia sub doc. 14, p. 4 e ss.).
7.3.1.- È indirizzo consolidato, al riguardo (da ultimo Cons. Stato, Sez. VI, 22 gennaio 2024, n. 704, ma vedi anche T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 28 maggio 2024, n. 3430), quello che ritiene illegittimi gli ordini sanzionatori di demolizione di opere abusive emessi in pendenza del termine o in presenza della già avvenuta presentazione della istanza di condono edilizio. Ed invero, per effetto degli artt. 38, 43 e 44 della legge n. 47 del 1985, richiamati [anche] dall’art. 32, comma 25, del D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni nella L. n. 326/2003, l’amministrazione, infatti, ha il dovere di procedere prioritariamente all’esame della domanda di condono, la quale impone all’amministrazione una nuova valutazione sugli illeciti edilizi ed il superamento degli originari provvedimenti repressivi posto che, in caso di accoglimento, l’abuso compiuto viene sanato, mentre, in caso di rigetto, l’autorità amministrativa è comunque tenuta a reiterare l’ingiunzione a demolire, fissando un nuovo termine per consentire all’interessato di ottemperare (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 5 febbraio 2021, n. 791 e sez. III, 3 maggio 2019, n. 2343).
7.3.2.- Ne consegue che, nella pendenza della definizione di tali domande, non può essere adottato alcun provvedimento di demolizione e che, nel caso concreto, essendo il condono non esitato, la demolizione ordinata è, in parte qua, illegittima.
8.- Le spese, atteso l’esito complessivo della controversia, sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e in parte lo dichiara improcedibile, come da motivazione.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Paolo Severini, Consigliere
ER TI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER TI | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO