Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/03/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 583/2019 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliere rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliere, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 583/2019 R..G., posta in decisione con provvedimento del emesso in esito alla udienza del 16.1.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. FOTI ANTONINO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E Con società azioni con unico socio, con sede legale in Bergamo Controparte_1
(BG), Via Stoppani, n. 15, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Bergamo n. - appartenente al Gruppo Iva UBI con Partita I.V.A. P.IVA_1
- Capitale sociale Euro 205.722.715,00 i. v., iscritta nell'Albo degli P.IVA_2
Intermediari Finanziari ex art. 106 D.Lgs. 385/93 al n. 60, appartenente al Gruppo
Bancario Unione di Banche Italiane (in breve “Gruppo UBI Banca”) iscritto all'Albo dei
Gruppi Bancari al n. 3111.2, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unione delle Banche Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante e procuratore speciale,
Sig. , giusti poteri conferiti a mezzo di procura speciale per atto della CP_3 dott.ssa notaio in Bergamo, rep. 29028, racc. n. 1769 del 11.10.2012, Per_1 rappresentata e difesa dall'avv. Dario CUSUMANO del foro di Roma che, giusta procura in atti, dichiara di eleggere domicilio in Reggio di Calabria (RC), Via Magna Grecia n. 6, presso lo studio dell'Avv. Maria Benno
APPELLATO
1
03/01/2019, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 4855/2017 R.G.
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: la difesa si riporta a tutte le ragioni, eccezioni e difese già proposte dal sig. Parte_1 nell'atto di appello ed in tutti i verbali ed atti di causa e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Reggio di Calabria n. 11/2019 del 3.01.2019 in quanto resa ai sensi degli artt. 617 e 618 c.p.c. e, quindi, non impugnabile ex art. 618, II co. c.p.c., ovvero, in subordine, dichiarare coperti da giudicato, per difetto di valida impugnazione, i capi della menzionata sentenza riconducibili all'ambito di applicazione dell'art. 617 c.p.c.;
- dichiarare inammissibile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., l'appello proposto dal sig. per le ragioni esposte in narrativa;
Parte_1 nel merito:
- rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal sig.
, confermando la sentenza n. 11/2019 (R.G. n. 4855/2017) emessa dal Parte_1
Tribunale di Reggio di Calabria, in persona della dott.ssa Tiziana Drago, il 3.01.2019 e depositata in pari data;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di giudizio”. Chiede che la causa sia trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 12/07/2019 parte appellante impugnava la sentenza n. 11/2019 emessa e pubblicata dal Parte_1
Tribunale di Reggio Calabria in data 03/01/2019 con la quale era stata rigettata la opposizione proposta - come espressamente indicato nella intestazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado - “agli atti esecutivi ex art. 617 cpc” e condannato lo stesso al pagamento delle spese processuali.
Rilevava la erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice aveva ritenuto – pur non dichiarando la opposizione inammissibile per tardività – che la stessa sarebbe dovuta essere proposta entro il termine di venti giorni decorrente dalla data del 13.10.2016, data in cui era stata concessa dalla Cancelleria l'autorizzazione alla visibilità del fascicolo telematico della procedura esecutiva, a seguito di richiesta avanzata dal procuratore dell'11.10.2016, tenuto conto che il termine sarebbe dovuto decorrere, invece, dalla effettiva conoscenza legale dell'atto e non dalla mera possibilità della conoscenza.
2 Aggiungeva che la sentenza doveva ritenersi errata nella parte in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto la legittimità della notifica degli atti della procedura effettuata ex art. 143 cpc, nonostante la insussistenza dei presupposti. Rilevava, in proposito, che né la società odierna appellata né l'Ufficiale Giudiziario avrebbero potuto procedere alla notifica all'indirizzo risultante dal certificato anagrafico di residenza (recante la dicitura
“Via Prov. Sp. S. n. 6), non essendo la stessa idonea ad individuare il reale luogo di residenza, come dimostrava la circostanza che il precetto ed il decreto ingiuntivo fossero stati notificati in luoghi diversi. Aggiungeva, inoltre, che aveva errato il giudice di primo grado a ritenere che la notifica effettuata nelle forme dell'art. 143 cpc al più si sarebbe potuta ritenere nulla e non già inesistente e, comunque, sanata in seguito alla sua costituzione e ciò tenuto conto che egli aveva proposto opposizione - atteso il difetto di notifica - non solo avverso il pignoramento presso terzi ma anche nei confronti di tutti gli atti prodromici allo stesso e che, dunque, non poteva ritenersi sanata la nullità della notifica per raggiungimento dello scopo, come invece affermato dalla odierna appellata e dal giudice di primo grado.
Per questi motivi
concludeva come sopra riportato.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello del 24.10.2019 si costituiva la società in persona del legale rappresentante p.t. spiegando le seguenti Controparte_1 conclusioni: dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Reggio di Calabria n. 11/2019 del 3.01.2019 in quanto resa ai sensi degli artt. 617 e 618 c.p.c. e, quindi, non impugnabile ex art. 618, II co. c.p.c., ovvero, in subordine, dichiarare coperti da giudicato, per difetto di valida impugnazione, i capi della menzionata sentenza riconducibili all'ambito di applicazione dell'art. 617 c.p.c.;
- dichiarare inammissibile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., l'appello proposto dal sig. per le ragioni esposte in narrativa;
nel merito: - in ogni Parte_1 caso, rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal sig. , confermando la sentenza impugnata. Parte_1
Esponeva la società appellante che nella sentenza impugnata era stato chiaramente affermato che la opposizione proposta dal doveva essere qualificata come Pt_1 opposizione agli atti esecutivi e che, pertanto, la stessa era stata dichiarata inammissibile perché tardiva, non essendo stata proposta entro il termine di venti giorni dall'accoglimento della istanza di visibilità avanzata dal procuratore nella procedura esecutiva.
Aggiungeva parte appellata che, trattandosi di sentenza emessa ex art. 617 cpc, la stessa - come previsto dall'art. 618, 2° comma cpc - era espressamente definita come inappellabile e, conseguentemente, inammissibile doveva ritenersi l'appello proposto, essendo previsto, avverso detta pronunzia, solo il rimedio del ricorso ex art. 111 Cost.. Rilevava che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “qualora vengano proposte contestualmente, con il medesimo atto, un'opposizione all'esecuzione e un'opposizione agli atti esecutivi,
l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime applicabile per i distinti tipi di opposizione e, pertanto, è soggetta alle forme e termini dell'appello con
3 riguardo all'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., mentre è solo ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., con riferimento alla parte della pronuncia relativa all'opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. n. 13203/10 e n. 18312114, tra le più recenti)” (cfr. Cass. sez. VI sent. 29 settembre 2015 n. 19267). Pertanto, affermava che i capi della sentenza certamente riconducibili all'ambito di applicazione dell'art. 617 c.p.c. in quanto contenenti statuizioni in ordine ai pretesi vizi di notifica del titolo, del precetto e del pignoramento lamentati dall'opponente (e, quindi, non suscettibili di appello), dovevano dirsi passati in giudicato. Aggiungeva, ancora che la impugnazione, al più, si sarebbe potuta ritenere ammissibile solo relativamente alla parte in cui il aveva Pt_1 impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata affermata la erroneità del mezzo di impugnazione avverso il decreto ingiuntivo che, secondo la sentenza, sarebbe dovuto essere quello dell'art. 650 cpc. Ritenuta, comunque, la correttezza della decisione sul punto, rilevava che l'appello – non avendo alcuna probabilità di essere accolto – doveva essere dichiarato inammissibile sotto tale profilo. Eccepiva, comunque, la inammissibilità dell'appello ex art. 342 bis cpc.
Nel merito rilevava che mentre nell'atto di opposizione il aveva riferito di avere Pt_1 inoltrato istanza di visibilità in data 16.1.2017 (della quale non aveva mai fornito prova), nell'atto introduttivo del giudizio di merito aveva affermato di avere visionato gli atti della procedura esecutiva “solo grazie alla stampa effettuata dal Cancelliere” non avendo potuto visionarli in seguito alla visibilità richiesta in data 11.10.2016, senza tuttavia dare alcuna prova di detti assunti. Pertanto rilevava che, come affermato dal primo giudice, doveva ritenersi che il avesse visionato gli atti della procedura esecutiva dal 13.10.2016 al Pt_1
17.10.2016 - in seguito alla autorizzazione alla visibilità, come affermato dalla giurisprudenza di merito – e, pertanto, alla data della proposta opposizione il termine doveva già ritenersi spirato. Contestava, ancora, il proposto gravame nella parte in cui era affermata la erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto valida la notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 cpc. Rilevava che la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo non era andata a buon fine nemmeno presso l'indirizzo completo indicato dal (al presso il quale lo stesso risultava “trasferito”) e che, comunque, Pt_1
l'indirizzo così come riportato nel certificato di residenza era uguale a quello indicato dallo stesso in occasione della stipula del contratto di prestito dal quale derivava il Pt_1 credito azionato in fase monitoria, indirizzo presso il quale lo stesso aveva chiesto fossero notificate eventuali comunicazioni impegnandosi, peraltro, a fornire eventuali variazioni.
Aggiungeva che non conferenti erano le pronunzie richiamate dal che, di fatto, si Pt_1 era reso irreperibile così legittimando il ricorso alla notifica nelle forme dell'art. 143 cpc.
Contestava, infine, il motivo spiegato dal in ordine alla affermazione contenuta Pt_1 nella sentenza appellata secondo la quale, nel caso di notifica nulla del decreto ingiuntivo, il rimedio esperibile non è quello previsto dall'art. 615 cpc bensì quello della opposizione tardiva ex art. 650 cpc come affermato dalla pacifica giurisprudenza di merito.
Concludeva, pertanto, come sopra indicato.
4 Con provvedimento emesso in esito al deposito delle note sostitutive della udienza del
16.1.2025, sulle conclusioni come riportate in epigrafe, la causa è stata riservata in decisione alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tutto ciò premesso l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Come affermato dalla Suprema Corte l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell'apparenza, vale a dire con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione effettuata dal giudice nello stesso provvedimento, indipendentemente dall'esattezza di essa, nonché da quella operata dalla parte, potendo, in ogni caso, il giudice
"ad quem" esercitare il potere di qualificazione, che non sia stato esercitato dal giudice "a quo", non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa dell'impugnazione
(Cass. 128/72/2016).
Nel presente giudizio il giudice di primo grado ha espressamente qualificato come opposizione agli atti esecutivi la azione proposta dal , che a sua volta aveva Pt_1 espressamente dichiarato di agire ex art. 617 2° comma cpc.
Deve, inoltre, rilevarsi che lo stesso non ha mosso alcuna contestazione sulla Pt_1 qualificazione giuridica data dal giudice alla azione dallo stesso proposta, anche tenuto conto che– in ordine a quanto affermato nella sentenza di primo grado in ordine al rimedio esperibile avverso il decreto ingiuntivo non validamente notificato – l'odierno appellante ha ribadito anche nell'atto di gravame di avere proposto una opposizione agli atti esecutivi.
Pertanto, l'appello, ai sensi dell'art. 618, 2° comma cpc, non è ammissibile, con conseguente impossibilità per questa Corte di entrare nel merito dei motivi di gravame spiegati dall'appellante.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante, applicando le tariffe previste dal DM 55/2014 come aggiornate ai sensi del DM 147/22,e tenuto conto del valore della controversia pari al valore del credito per il quale si procede (ai sensi dell'art. 17 cpc, pari ad € 44.776,00) e nei seguenti termini: € 1029,00 fase di studio, € 709,00 fase introduttiva, € 1523,00 fase di trattazione, € 1735,00 fase decisionale.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1
contro in persona del Legale rappresentante p.t. così
[...] Controparte_1 decide:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della Parte_1
che liquida in € 4996,00 per compensi, oltre spese generali iva e cpa;
Controparte_1
5 3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
07/03/2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
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