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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/09/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.296/2024
@-Acc.AD + Rig.AL - ODI(DR X str. e periodo in nero) 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 11 Settembre 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorsi (riuniti) depositati in data 19.08.2024, e vertente tra (appellante nel giudizio n.296/2024-appellata nel giudizio Parte_1
n.297/2024) e (appellante nel giudizio n.297/2024-appellato nel giudizio Parte_2
n.296/2024), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°46/2024 emessa dal Tribunale di
Macerata, in funzione di giudice del lavoro, in data 16.02.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe è stata accolta parzialmente l'opposizione proposta dalla
[...] avverso il decreto ingiuntivo n°376/2019 emesso dal Tribunale di Macerata in Parte_1 data 20.11.2019, richiesto ed ottenuto dal dipendente per veder ingiunto in Parte_2 suo favore un credito di €.21.662,87 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario e per un periodo di lavoro non regolarizzato, con condanna della società datrice di lavoro al pagamento della somma lorda complessiva di €.4.311,48, oltre rivalutazione monetaria ISTAT dalla domanda al saldo, a titolo di retribuzione per lavoro straordinario.
1 Avverso tale decisione ha proposto appello la (giudizio iscritto al Parte_1
n.296/2024), la quale ha censurato l'iter logico giuridico seguito dal Tribunale denunciando una errata valutazione delle prove documentali e testimoniali raccolte, con conseguente illegittimo riconoscimento di un monte ore di lavoro straordinario che non troverebbe conferma nelle prove acquisite, tenuto conto anche della circostanza che l'ordinanza ingiunzione che aveva fatto seguito al verbale di accertamento dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro posto a fondamento del ricorso monitorio, era stata annullata con sentenza del Tribunale di Macerata, confermata in appello e passata in giudicato. Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “- riformare parzialmente, per i motivi indicati in narrativa, la sentenza impugnata
e per l'effetto, confermata la revoca del decreto ingiuntivo n. 376/2019 Ing. - n. 765/2019 R.G. emesso in data 20.11.2019 dal Tribunale di Macerata, in funzione di Giudice del Lavoro e la reiezione della domanda relativa al presunto lavoro irregolare, rigettare la domanda dell'opposto in punto di lavoro straordinario, dichiarando che nulla è ad esso dovuto e disponendo la ripetizione in favore dell'appellante delle somme provvisoriamente versate in esecuzione della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario nella misura stabilita dalla legge”.
Avverso la medesima decisione ha proposto altresì appello (giudizio Parte_2 iscritto al n.297/2024), il quale ha censurato la sentenza impugnata sia per motivi procedurali (mancata pronuncia di decadenza della controparte dalla prova testimoniale per tardiva intimazione dei testimoni;
mancata sottoposizione a i testi dei capitoli di prova n.7, 8 e 9; illegittima parziale compensazione delle spese di lite), sia per ragioni di merito (errata valutazione delle risultanze istruttorie, da cui sarebbe invece evincibile la prova sia della prestazione di attività lavorativa nel periodo non regolarizzato dal
01.06.2016 al 23.01.2017, sia della osservanza di orario di lavoro full time a fronte di una assunzione a tempo parziale, sia della prestazione di lavoro straordinario nella misura di 10 ore settimanali). Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza […]: A)-IN VIA PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA, • si opus sit, previa rimessione in istruttoria della causa, disporre l'ammissione della orale/testimoniale richiesta e articolata dall'allora parte opposta con la memoria difensiva del 07.04.2021 di primo grado, con
l'escussione degli ulteriori testi indicati da parte opposta e non ammessi […]; • si opus sit, previa rimessione in istruttoria della causa, disporre l'ammissione della C.T.U. contabile volta a quantificare le somme dovute per i titoli di cui al presente giudizio;
• si opus sit, previa rimessione in istruttoria della Co causa, ordinarsi alla di Macerata la produzione ed esibizione del Verbale Unico di accertamento e Co notificazione dell' di Macerata n. MC00000/2019-063-01 del 16.01.2019 di cui al Prot. n. 1013 del Co 22.01.2019, nonché la copia di tutte le dichiarazioni acquisite dagli Ispettori della di Macerata e Co rilasciate dai lavoratori e, comunque, tutta la documentazione ivi allegata nel fascicolo della .”. B)-
2 SEMPRE IN VIA PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA • si opus sit, disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni già escussi in primo grado, somministrando ai medesimi i capitoli di prova n. 7, 8 e 9 articolati da parte allora opposta e oggi appellante nella propria memoria difensiva del 07.04.2021 di primo grado, onde ottenere i necessari ed eventuali chiarimenti;
C)-IN VIA PRINCIPALE NEL
MERITO: • rigettare l'opposizione di così come proposta, di talché per le Parte_1 causali innanzi precisate, accertato e dichiarato il diritto di credito vantato dal Sig.
[...]
, condannare la […] al pagamento in favore del Parte_2 Parte_1
Sig. […] della somma di €.21.662,87 e/o di quella maggiore o minore Parte_2 che si riterrà di giustizia, oltre agli interessi dall'inadempimento al saldo; • respingere e rigettare le domande ed eccezioni proposte dall'opponente in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto come in diritto;
D)-IN OGNI CASO: • con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio e della fase monitoria, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
La e si sono costituiti nei rispettivi giudizi Parte_1 Parte_2 ed hanno resistito agli appelli ex adverso proposti, dei quali hanno chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuno dei motivi di gravame.
I due appelli sono stati riuniti ai sensi dell'art.335 c.p.c..
1.- Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.434 c.p.c. sollevata da atteso che l'avverso atto di gravame contiene argomentazioni Parte_2 atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda.
Nella specie, trova, infatti, applicazione il nuovo testo dell'art. 434, come novellato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), che prevede che: “L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La novella legislativa, oltre a rendere chiara la mancanza di necessità della redazione di un c.d. progetto alternativo di sentenza, come, peraltro, già affermato in giurisprudenza, sul piano sostanziale, si pone nel solco della ormai consolidata acquisizione della natura dell'appello quale mezzo di impugnazione a critica libera, diretto non già ad introdurre un nuovo giudizio sul rapporto giuridico controverso esaminato dal primo giudice (c.d. novum judicium), bensì ad introdurre una impugnazione
3 avverso la sentenza già resa, volta a correggere specifici errori e vizi della sentenza impugnata (secondo il modello della c.d. revisio prioris instantiae), in continuità con la riforma del 2012.
Il requisito della specificità dei motivi dell'appello è quindi da ritenersi (nella fattispecie) rispettato, atteso che alle (non scindibili) argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le puntuali allegazioni dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Per quanto sopra, deve dunque ritenersi che l'atto di appello in esame contiene tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame.
***
2.- Con il suo gravame, censura la sentenza impugnata, sia per motivi Parte_2 procedurali, che di merito, per aver accolto parzialmente l'opposizione della Parte_1
sulla base di una non corretta lettura delle risultanze istruttorie, respingendo così la domanda di
[...] differenze retributive per un periodo di asserito lavoro prestato senza regolare assunzione a cavallo di due contratti a tempo determinato ed accogliendo solo in parte la domanda avente ad oggetto le differenze retributive per prestazione di lavoro straordinario.
Le questioni di merito sono interconnesse con le censure sollevate con l'appello della Parte_1
che per la loro evidente connessione possono essere trattate congiuntamente.
[...]
a) Lavoro Straordinario.
In punto di fatto, nel verbale unico di accertamento e notificazione n.MC00000/2019-063-01 dell' di Macerata del 16.01.2019 gli ispettori hanno contestato a , in qualità di CP_1 Parte_3 trasgressore, e alla società quale obbligata in solido, di essersi Parte_1 avvalse delle prestazioni dei prestatori (da giugno 2016 a dicembre 2017) e Parte_2 Pt_4
(da luglio ad ottobre 2016) in assenza di regolare e valida assunzione, nonché di non avere
[...] registrato sul LUL le prestazioni di lavoro straordinario, le prestazioni effettuate di sabato e le prestazioni per maggiore orario effettuate dai lavoratori , e . Persona_1 Parte_4 Parte_2
L'esito di tale accertamento è stato comunicato al con nota n.15 del 22.01.2019, in cui si Parte_2 assevera che “è risultato che le aveva registrato ore di lavoro straordinario e ore effettuate di sabato per complessive n.1272 ore nel periodo dal mese di dicembre 2015 al mese di marzo 2018 ed inoltre non le aveva registrato sul LUL per “lavoro nero” per complessive n.712 ore nel periodo dal mese di giugno
22016 al mese di dicembre 2017”.
Avverso tale verbale , in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_3 [...] ha proposto ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro, che, con Parte_1
4 decisione n.369/2019, lo ha accolto con riguardo al solo lavoro irregolare di , Parte_2 respingendolo per il resto.
Preso atto della decisione assunta dal Comitato per i rapporti di lavoro, l' ha emesso nei riguardi CP_1 di e della quale obbligata in solido, l'ordinanza Parte_3 Parte_1 ingiunzione n.223/B del 9 novembre 2020, con cui è stato ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di €.4.047,90 (di cui €.47,90 per spese di notifica). Tale ordinanza ingiunzione, tuttavia, è stata annullata con sentenza n.647/2023 emessa dal Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, in data 24.07.2023, confermata da questa Corte di Appello con sentenza n.227/2024 del
05.07.2024. Ne segue che la documentazione posta a sostegno del ricorso monitorio è oggi da ritenersi priva di ogni valore probatorio.
Come è noto, per pacifica giurisprudenza di legittimità, i verbali di accertamento degli organi ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché riguardo la provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e le dichiarazioni delle parti;
mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali abbiano avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex pluris, Cass.
n.23800/2014). Secondo i giudici di legittimità, tuttavia, con riguardo agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, detti verbali costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., purché risultino adeguatamente motivati i profili di attendibilità dei fatti ivi contenuti e vi siano elementi di conferma delle circostanze anche in altri elementi acquisiti nel giudizio.
Premesso quanto sopra circa il valore probatorio da attribuire al verbale ispettivo, va richiamato il principio secondo cui, in ordine alla rivendicazione economica a titolo di lavoro straordinario,
l'allegazione e la prova dei fatti costitutivi del diritto a tale compenso è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c., dovendo riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale o contrattuale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, non potendo farsi ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c., stante che quest'ultimo attiene alla valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già all'esistenza e quantità di essa.
Orbene, l'art.5 del C.C.N.L. Edili ed affini del 14.01.2015 (al pari del precedente) prevede che
“l'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere”, precisando che “viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui all'art.5 del presente contratto” (v. art.19).
5 E' evidente, quindi, che il parametro di riferimento non può essere costituito dall'orario giornaliero o settimanale, come sostiene il lavoratore, dovendosi invece fare riferimento ad un più elastico criterio fondato sulla “media annua” di 40 ore settimanali, ripartito su cinque giorni settimanali, con il limite massimo di dieci ore giornaliere (pacificamente non superato). Ciò in considerazione della peculiarità dell'attività esercitata dalla categoria interessata, sovente esercitata all'aperto ed il cui coefficiente di difficoltà è quindi soggetto a sensibili variazioni a seconda della stagione o della collocazione geografica del cantiere (tanto è vero che il suddetto C.C.N.L. ha rimesso alla contrattazione integrativa provinciale la concreta determinazione degli orari di lavoro da far valere nelle varie località – v. art.5, lett. A, secondo comma).
Ciò premesso, rileva il Collegio che la prova testimoniale espletata in prime cure si è rivelata estremamente lacunosa, atteso che tutte le deposizioni appaiono di contenuto vago ed impreciso, in gran parte avulse da puntuali riferimenti a circostanze di tempo oggetto di diretta e personale constatazione, nel complesso insufficienti a provare in termini sufficientemente concreti e specifici i fatti costitutivi dedotti in giudizio. Si vedano, in tal senso, le deposizioni dei testi (che ha dichiarato di Testimone_1 aver lavorato alle dipendenze della solo per un paio di mesi), Parte_1 Tes_2
(che ha riferito di aver lavorato con il solo in rare occasioni, in quanto quest'ultimo
[...] Parte_2 interveniva in una fase successiva delle lavorazioni), (il quale ha riferito che non Testimone_3 sempre ha lavorato nello stesso cantiere del ), (che ha riferito di aver lavorato Parte_2 Testimone_4 con il solo dall'inizio dell'anno 2017, 7-8 mesi dopo la sua assunzione) e (che Parte_2 Tes_5 ha dichiarato di aver lavorato con il solo nei periodi novembre/dicembre 2015 e marzo/giugno Parte_2
2016). Ma ciò che maggiormente rileva è che tutti i testimoni si sono limitati a ricostruire l'orario di lavoro del non per diretta constatazione personale, ma desumendolo indirettamente sulla base Parte_2 degli orari abitualmente praticati nei cantieri della Parte_1
Ora, è noto che il lavoro straordinario appartiene a quelle prestazioni che devono essere provate dal lavoratore “ora per ora”, ossia con particolare rigore con riferimento agli orari di inizio e fine della prestazione e alle pause effettuate. Il giudice non può superare la carenza di allegazioni in ordine alla specifica prova delle singole ore di lavoro prestate facendo ricorso alla valutazione equitativa, potendo questa sopperire solo per quantificare un diritto che risulti già sufficientemente provato nell'an. Nella fattispecie, il lavoratore si è limitato a rivendicare genericamente il pagamento del lavoro straordinario omettendo ogni specifica allegazione in ordine alla sua tempistica lavorativa individuale, in ordine alla quale ha formulato richieste istruttorie avulse da precisi riferimenti temporali utili ad una puntuale ricostruzione dell'esatta articolazione dell'orario di lavoro osservato in costanza di esso.
Le lacune allegatorie e probatorie sopra descritte sono di tale portata che non appaiono suscettibili di essere sanate neanche con l'accoglimento del primo motivo di gravame del lavoratore, atteso che,
6 quand'anche il primo giudice avesse dichiarato la decadenza della dalla Parte_1 prova testimoniale per mancata osservanza del termine di cui all'art.103 disp. att. c.p.c. per l'intimazione dei testi, resta comunque fermo che, da un lato, onerato della prova del lavoro straordinario era esclusivamente il lavoratore, e che, dall'altro, la prova testimoniale acquisita su iniziativa di quest'ultimo nulla ha aggiunto a quanto riferito dai testi di parte datoriale, tenuto conto delle già evidenziate carenze di allegazione. Ad ogni buon conto, pur se la giurisprudenza di merito è divisa sulla perentorietà o meno del termine in questione, quella di legittimità è prevalentemente orientata nel senso di non prevedere per la violazione del termine di cui all'art.103 disp. att. c.p.c. alcuna decadenza, a differenza di quanto avviene per l'ipotesi di mancata intimazione di cui all'art. 104 disp.att. c.p.c.
(Cassazione civile sez. II, 11 agosto 1997, n. 7477). Ma quand'anche si volesse ritenere la natura perentoria del termine di cui all'art.103 disp. att. c.p.c., troverebbe comunque applicazione il principio secondo cui “la mancata intimazione ai testi non comporta decadenza dalla prova testimoniale ove
l'omissione di tale adempimento […] sia stata priva di rilievo per essersi i testimoni indicati presentati spontaneamente al giudice, nell'udienza fissata per rendere la loro disposizione” (Cass.Civ., sez. lav., 29 marzo 1993, n. 3759). Per tali ragioni, il primo motivo di gravame del lavoratore va quindi disatteso.
Orbene, non si disconosce il principio secondo cui, se è vero che i fatti costitutivi del diritto al compenso per lavoro straordinario devono essere provati dal lavoratore e non può farsi ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c., è altrettanto vero che il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione "minimale" delle ore prestate in aggiunta all'orario normale (Cass.Civ., sez. lav., 12 maggio 2001 n.6623; Cass.Civ., sez. lav., 19 novembre 1999
n.12884). Dalle risultanze istruttorie sopra descritte, tuttavia, non sembra che possa ritenersi provata, neanche con valutazione minimale, una attendibile ricostruzione dell'orario normale di lavoro e dell'eventuale quantità di lavoro prestato in eccedenza rispetto a tale orario. Dalla prova testimoniale espletata in prime cure, infatti, non si desume una sufficientemente attendibile ricostruzione della concreta articolazione della settimana lavorativa del lavoratore e degli orari medi annuali effettivamente osservati, ed è dunque impossibile ogni attendibile verifica sull'eventuale superamento della media annua contrattuale e del limite massimo giornaliero. In altri termini, il lavoratore non ha fornito sufficiente dimostrazione della misura della prestazione del lavoro oltre l'orario normale di lavoro, atteso che dalle deposizioni testimoniali non è possibile in alcun modo ricostruire l'eventuale quantità di lavoro prestato in eccedenza rispetto all'orario normale, inteso quale superamento del limite di quaranta ore settimanali di media annua.
Per quanto fin qui esposto, la contraddittorietà e la lacunosità del materiale probatorio raccolto non possono che andare a pregiudizio della parte gravata dall'onere della prova, e quindi del lavoratore, con
7 la conseguenza che, non avendo fornito convincente prova dei fatti costitutivi posti a sostegno della domanda, in considerazione della inutilizzabilità del criterio equitativo, non Parte_2 ha assolto al rigoroso onere probatorio in materia di lavoro straordinario su di lui gravante, con conseguente fondatezza dell'appello proposto dalla Parte_1
***
b) Periodo di lavoro non regolarizzato (periodo 01.06.2016/23.01.2017).-
Dalla documentazione in atti risulta che è stato assunto con contratti a Parte_2 tempo determinato nei periodi dal 16.11.2015 al 31.12.2015, dal 23.02.2016 al 26.02.2016, dal
18.04.2016 al 31.05.2016, dal 24.01.2017 al 28.02.2017, dal 24.01.2017 al 31.03.2018 (v. comunicazioni
Unilav).
La domanda attorea si fonda sul presupposto, rimasto tuttavia indimostrato, che il avrebbe Parte_2 prestato attività lavorativa ininterrottamente alle dipendenze della senza Parte_1 soluzione di continuità, per tutto il periodo dal 16.11.2015 al 31.03.2018 (e quindi, in particolare, nel periodo dal 01.06.2016 al 23.01.2017).
Con il terzo motivo di gravame, il lavoratore ha inteso censurare la scelta del primo giudice di non sottoporre ai testi escussi i suoi capitoli nn.7, 8 e 9. La scelta del giudice appare tuttavia condivisibile, atteso che la formulazione dei suddetti tre capitoli di prova costituisce una sovrabbondante ripetizione, sia pur per un ambito temporale più circoscritto (periodo 01.06.2016/23.01.2017), di quanto già richiesto ai medesimi testimoni con i capitoli nn.4, 5 e 6 (periodo 16.11.2015/31.03.2018), per cui, in buona sostanza, i testi escussi sono già stati interrogati sulle circostanze di cui ai capitoli nn.7, 8 e 9 nel momento in cui hanno deposto, fornendo risposte vaghe ed imprecise, sui capitoli nn.4, 5 e 6. Come si è detto, infatti, tutte le deposizioni testimoniali raccolte risultano di tenore generico e vago, avulse da precisi riferimenti temporali, come tali inidonee alla prova della continuità del rapporto di lavoro per tutto il periodo dal 16.11.2015 al 31.03.2018 (tenuto conto anche della circostanza che, come già sottolineato, la maxisanzione per lavoro nero elevata nei confronti di era stata Parte_2 annullata con la decisione n.369/2019 assunta dal Comitato per i rapporti di lavoro). Ne segue il rigetto del terzo motivo di gravame del lavoratore.
***
3.- Alla luce delle suesposte considerazioni, di carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata, la sentenza impugnata deve essere dunque riformata in senso conforme alle istanze dell'appellante non avendo il lavoratore assolto al rigoroso onere Parte_1 probatorio su di lui gravante. Le conclusioni raggiunte comportano, quale logico corollario, il rigetto dell'appello proposto da Parte_2
8 In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., considerato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni di ordine equitativo, attesa la natura della controversia e delle parti, nonché tenuto conto delle oggettive difficoltà di prova dello straordinario e della obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°46/2024 emessa dal Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, in data 16.02.2024, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello della e, in riforma della sentenza impugnata ed in Parte_1 accoglimento dell'opposizione spiegata in primo grado dalla revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto ed ordina la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado;
- rigetta l'appello proposto da Parte_2
- compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, Parte_2
D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 11 Settembre 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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