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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 17/10/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 3013 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. SALVINI SIMONETTA, giusta delega Parte_1
in atti
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. TROPEANO CATERINA, giusta delega in atti CP_1
E
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 22.04.2006 in Nichelino (TO), trascritto nel Registro degli Atti di CP_1
matrimonio del Comune di Nichelino al numero 13, parte II, serie A, anno 2006, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nichelino, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza,
alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
1. La casa coniugale sita in Borghetto S.S. (SV) Via Cavour 7/2 viene assegnata con l'attuale arredo alla Sig.ra ; il Sig. ha già provveduto a rilasciare la casa coniugale Parte_1 CP_1
(prelevando dalla stessa i propri effetti personali) trasferendo il proprio domicilio a Genova (ragion per cui, al momento, non vengono previsti pernottamenti infrasettimanali con cadenza fissa), ha provveduto ad attivarsi per ottenere il trasferimento della propria residenza;
la Sig.ra si Pt_1
riserva nel caso in cui il trasferimento non vada a buon fine di attivarsi presso l'Anagrafe del Comune di Borghetto dando atto della intervenuta separazione dal marito, dell'assegnazione in Suo favore della casa coniugale, del trasferimento del marito e richiedendo che venga disposta la cancellazione della attuale residenza del Sig. presso la casa coniugale;
CP_1
2. I figli minori ed vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
stabile collocazione abitativa, e residenza, presso la madre, con il seguente
PIANO GENITORIALE
Il padre potrà/dovrà tenere con sé i figli (non appena reperita idonea abitazione) con le modalità che verranno di volta in volta concordate dai genitori, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e degli impegni scolastici e sportivi dei figli;
in linea di massima i coniugi stabiliscono che Per_2
ed permarranno con il padre: Per_1
1) a week end alternati, dal sabato mattina alla domenica sera.
2) Per le festività natalizie i genitori terranno con sé e seguendo il criterio Per_2 Per_1
dell'alternanza (nel caso in cui trascorressero con il padre a Natale, trascorreranno con la madre la
Vigilia, e viceversa l'anno successivo), e così anche per il periodo pasquale (con riferimento al giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo); il medesimo criterio dell'alternanza - annuale - varrà anche per tutte le altre festività.
3) Durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere con ciascun genitore due settimane (non continuative) di vacanza, che i coniugi avranno cura di concordare.
4) Il Sig. verserà alla sig.ra la somma di € 200,00 a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento di ciascun figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico su c/c intestato alla sig.ra ; Parte_1
La somma dovuta per il mantenimento dei figli sarà automaticamente rivalutata di anno in anno,
secondo la variazione degli indici ISTAT.
Le spese straordinarie (come infra dettagliate, secondo il protocollo in uso al Tribunale di Savona)
verranno suddivise tra i coniugi in misura del 50%. L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante,
la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby-sitter se già̀ presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità̀ al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a)
occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c)
voluttuarietà (requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già̀ concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle,
invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale,
delle spese extra assegno.
Ciò̀ posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università̀ pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche,
rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università̀ private e delle università̀ pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
*SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b)
spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività̀ sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b)
accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es,
fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g)
tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti
(ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.);
l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal
SSN; Quanto alle modalità̀ di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà̀ manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà̀ inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà̀ inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30
giorni. Il rimborso dovrà̀ avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) L' assegno unico (e/o altre agevolazioni e benefici, se previsti per i genitori) verrà percepito dal genitore collocatario, e quindi dalla Sig.ra . Pt_1
6) I coniugi sono entrambi dotati di attività lavorativa (la Sig.ra lavora come dipendente a Pt_1
far tempo dal mese di marzo 2024, il Sig. è lavoratore autonomo) e si dichiarano CP_1
economicamente autosufficienti.
7) I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 16.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo