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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/11/2025, n. 5086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5086 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8278/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. LB AM PRESIDENTE
Dott. IA EL GIUDICE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8278/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. MEZZANOGLIO MARCO presso il cui Parte_1 studio è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'avv. ROSSI GISELLA e dall'avv. PADOVAN Controparte_1
MARCELLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte formulate nel corso dell'udienza del 20.11.2025.
Per il P.M.
Visto nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 28/09/1996. pagina 1 di 3 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1148 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
Dal matrimonio è nato una figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 22.6.2021, omologata dal Tribunale di Torino in data 29.6.2021.
Con ricorso depositato il 13/05/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. Chiedeva inoltre, una riduzione del contributo per il mantenimento della figlia nonché Per_1 dell'assegno da corrispondere per l'ex coniuge.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, formulando le proprie difese.
All'udienza del 14.10.2025, innanzi al Giudice Relatore, le parti sono state sentite personalmente;
veniva disposto un breve rinvio, al fine di acquisire informazioni relative alla procedura di rinnovo del contratto di lavoro della figlia Parte resistente depositava la documentazione richiesta, e nel Per_1 corso della successiva udienza del 20.11.2025, all'esito del tentativo di conciliazione, le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo nei termini di cui al verbale di udienza. I difensori hanno concluso chiedendo il recepimento del suddetto accordo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e , iscrizione i cui estremi sono Parte_1 Controparte_1 precisati in narrativa;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti e per l'effetto revoca, il contributo al mantenimento per la figlia posto a carico del padre, con decorrenza dal Per_1 mese di dicembre 2025; dispone che , a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, Parte_1 corrisponda a , entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno periodico di € 450, Controparte_1 somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IA EL LB AM
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. LB AM PRESIDENTE
Dott. IA EL GIUDICE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8278/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. MEZZANOGLIO MARCO presso il cui Parte_1 studio è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'avv. ROSSI GISELLA e dall'avv. PADOVAN Controparte_1
MARCELLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte formulate nel corso dell'udienza del 20.11.2025.
Per il P.M.
Visto nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 28/09/1996. pagina 1 di 3 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1148 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
Dal matrimonio è nato una figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 22.6.2021, omologata dal Tribunale di Torino in data 29.6.2021.
Con ricorso depositato il 13/05/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. Chiedeva inoltre, una riduzione del contributo per il mantenimento della figlia nonché Per_1 dell'assegno da corrispondere per l'ex coniuge.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, formulando le proprie difese.
All'udienza del 14.10.2025, innanzi al Giudice Relatore, le parti sono state sentite personalmente;
veniva disposto un breve rinvio, al fine di acquisire informazioni relative alla procedura di rinnovo del contratto di lavoro della figlia Parte resistente depositava la documentazione richiesta, e nel Per_1 corso della successiva udienza del 20.11.2025, all'esito del tentativo di conciliazione, le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo nei termini di cui al verbale di udienza. I difensori hanno concluso chiedendo il recepimento del suddetto accordo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e , iscrizione i cui estremi sono Parte_1 Controparte_1 precisati in narrativa;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti e per l'effetto revoca, il contributo al mantenimento per la figlia posto a carico del padre, con decorrenza dal Per_1 mese di dicembre 2025; dispone che , a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, Parte_1 corrisponda a , entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno periodico di € 450, Controparte_1 somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IA EL LB AM
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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