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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/02/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1624/2022
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1624/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 7 febbraio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. MATTEOLI MASSIMO Parte_1 Per l'avv. ZAFFINA ANTONELLO oggi sostituito dall'avv. Paola Forgione CP_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle note depositate in telematico, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1624/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTEOLI MASSIMO, con elezione Parte_1 P.IVA_1 di domicilio in VIA GIUSEPPE VERDI 62 50053 EMPOLI, presso il difensore avv. MATTEOLI MASSIMO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO e dell'avv. CP_1 P.IVA_2
IMBRIACI SILVANO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. ZAFFINA ANTONELLO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso tempestivamente depositato in data 22.07.2022, ha chiesto all'intestato Parte_1
Tribunale di: “dichiarare nullo o annullabile e comunque illegittimo, infondato in fatto e diritto e/o privo di qualunque effetto anche per genericità e/o mancanza di motivazione o comunque eccessivo, tardivo e/o prescritto anche in parte così come specificatamente indicato nei Motivi di Ricorso,
l'impugnato Avviso di Addebito n. 387 2022 00001476 84 000 notificato il 14.6.2022 unitamente al
Verbale Ispettivo NIU 2018009626 del 13.12.2019 ed ogni altro eventuale atto presupposto e/o antecedente ancorché non conosciuto, dichiarando comunque e conseguentemente: 1) che per
l'assunzione della lavoratrice la società aveva diritto a godere Persona_1 Parte_1
dell'agevolazione di cui all'art. 1, co. 118 L. n. 10/2014; 2) che ai lavoratori indicati nella tabella A) allegata al Verbale Interlocutorio del 26.6.2019 sono state corrisposte le retribuzioni contrattualmente dovute avendo l'azienda applicato quanto richiesto dall'art. 30 del CCNL per le Imprese Artigiane e
Piccole e medie imprese industriali dell'edilizia ed affini per la richiesta di aspettativa non retribuita;
3) che i lavoratori e sono stati regolarmente in GDO e non hanno Persona_2 Persona_3
lavorato precisamente per 16 ore ciascuno nel mese 12.2015, per 72 ore ciascuno nel mese 1.2016 per
2 128 ore e 120 ore il nel mese 2.2016; 4) che gli 11 lavoratori di Persona_2 Persona_3
nazionalità egiziana impiegati presso il cantiere di AL (Appalto INSO) indicati a pag. 8) del
Verbale di Accertamento del 13.12.2019 non hanno lavorato e sono stati regolarmente in GDO per otto ore ciascuno il 12.10.2015; 5) che il lavoratore erroneamente indicato a pag. 8) del Verbale di
Accertamento del 13.12.2019 come (in realtà vedi pag. 4 Verb.), Persona_4 Persona_5
cod. fisc. , non è stato assunto in maniera irregolare risultando anzi CodiceFiscale_1
regolarmente alle dipendenze della dal 12.2.2015 al 17.4.2018; 6) che e Parte_1 CP_2 Per_6
non sono stati alle dipendenze di per i periodi indicati nel Verbale di Accertamento del
[...] Pt_1
13.12.2019 di cui è causa;
7) che la mancata contestazione dell'addebito previdenziale relativo alla presunta esistenza di un rapporto di lavoro irregolare relativo a e ad Persona_7 Persona_8
comporta l'abbandono e la decadenza di ogni pretesa dell'Istituto e della relativa contestazione di illecito amministrativo;
8) che comunque il regolare rapporto di lavoro di con è Parte_1 Persona_7
cessato il 29.6.2015 mentre quello con è cessato il 31.8.2015; 9) che per Persona_8
l'assunzione ed il rapporto di lavoro di e in Austria per il periodo Persona_9 Persona_10
contestato dal 10/7/209 al 5/9/2017 non è applicabile la normativa italiana ai sensi del Reg. l'art. 11, co. 3 lett. a) del Reg. CE 29.4.2004 n. 883; 10) che i bonifici corrisposti ai lavoratori indicati nel
Verbale di Accertamento del 13.12.2019 non costituiscono comunque prova del pagamento di retribuzioni irregolari;
11) che le differenze retributive contestate al punto n. 7) del verbale di
Accertamento del 13.12.2022 non costituiscono pagamento da parte di al lavoratore Pt_1 [...]
di ore di cassa integrazione in realtà lavorate e che comunque, in subordine, Controparte_3
la contestazione è tardiva e decaduta;
12) che ai sensi dell'art. 3, co. 8 L.
8.8.1995 n. 335 la riclassificazione operata dal Verbale di Accertamento del 13.12.2019 con applicazione a Parte_1
delle aliquote del settore edile-industria non può avere effetto retroattivo alla data dell'accertamento;
Voglia conseguentemente dichiarare per i motivi esposti in Ricorso non dovute le somme addebitate dall riepilogate nel doc. n. 9) “ Riepilogo addebiti contributi contestati” in atti, da intendersi qui CP_1
integralmente riportato e trascritto e comunque tutti gli addebiti nonché le relative sanzioni di cui agli atti impugnati, come indicate sia nel Verbale di Accertamento del 13.12.2019 che negli allegati al suddetto Verbale “Prospetto Regolarizzazione Contributiva” e “Riepilogo Contributi e Sanzioni”, secondo gli importi infine riepilogati mensilmente per Modelli DM 10/V con relative sanzioni ed interessi, nell'Avviso di Addebito impugnato. Con vittoria di spese ed onorari di lite a favore del difensore antistatario”.
L'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto è stata sospesa con il decreto di fissazione della prima udienza.
3 Si è costituito in giudizio , contestando il ricorso e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia CP_1
l'Ill.mo Giudice del lavoro del Tribunale di Firenze, ogni contraria difesa, eccezione ed istanza - anche istruttoria - reietta e disattesa: - pregiudizialmente dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
CP_ in ordine agli illeciti amministrativi e relative sanzioni amministrative contenuti nel verbale ispettivo in atti;
- respingere il ricorso avversario e le relative domande perché infondate;
- confermare il credito contributivo e per sanzioni civili e interessi di mora maturati e maturandi oggetto di causa;
- dichiarare in ogni caso obbligata la Società ricorrente al pagamento dei contributi e delle sanzioni civili nella misura che risulterà dovuta e di giustizia per le omissioni e inadempienze per cui è causa, oltre le ulteriori sanzioni civili e gli interessi di mora maturati e maturandi per legge sino al saldo, con condanna al relativo pagamento. Spese e competenze di lite come per legge”.
La causa è stata istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti e con prove orali (assunte all'udienza del 2.02.2024) ed è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
1. Sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da in ordine agli illeciti CP_1
amministrativi indicati alle pagg. n. 16 e ss. del verbale unico di accertamento e notificazione del 13.12.2019
Preliminarmente, è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da in CP_1
memoria di costituzione in ordine agli illeciti amministrativi indicati alle pagg. n. 16 e ss. del verbale unico di accertamento e notificazione del 13.12.2019, notificato il 24.12.2019, di cui al doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente, trattandosi di un accertamento congiunto di e CP_1 Controparte_4
(quest'ultimo legittimato passivamente con riferimento ai predetti illeciti
[...]
amministrativi, a fronte dell'emissione della relativa ordinanza ingiunzione).
Peraltro, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo della violazione
(nella specie) delle norme sul riposo infrasettimanale di lavoratori subordinati e sulla registrazione nel libro paga di prestazioni straordinarie, pur notificato unitamente al preannuncio di sanzioni pecuniarie nella misura minima, non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria (v. Cass.
4 Sez. L, Sentenza n. 16319 del 12/07/2010 (Rv. 614994 - 01); nonché Cass.
Sez. U, Sentenza n. 16 del 04/01/2007 (Rv. 594112 - 01), secondo la quale, in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo in questo caso soltanto idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge;
quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide "ex se" sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981.
Pertanto, è, in ogni caso, inammissibile l'impugnazione del verbale di accertamento delle violazioni amministrative (v. pagg. n. 19 e 20 del ricorso), dovendo, al contrario, essere tempestivamente impugnata (nei confronti dell'autorità emittente) l'ordinanza ingiunzione eventualmente emessa sulla base del predetto verbale di accertamento.
2. Sul difetto di motivazione dell'avviso di addebito opposto e del verbale unico di accertamento
e notificazione
Ancora, è infondata l'eccezione di difetto di motivazione dell'avviso di addebito opposto, contenendo lo stesso gli elementi previsti dall'art. 30, comma 2, D.L. 78/2010.
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di motivazione del verbale unico di accertamento e notificazione, avendo gli ispettori compiutamente indicato nel predetto verbale gli addebiti formulati e i mezzi di prova posti a fondamento delle loro valutazioni.
3. Sull'indebita percezione di agevolazioni contributive ex L. 190/2014 in relazione alla assunzione della lavoratrice per i mesi di aprile, giugno e agosto 2016 Persona_1
Venendo al merito, in ordine alla posizione della dipendente gli ispettori hanno Persona_1 contestato alla società ricorrente l'indebita percezione di agevolazioni contributive ex L. 190/2014, per i mesi di aprile, giugno e agosto 2016 (provvedendo al recupero della relativa contribuzione), per avere avuto la lavoratrice, nei sei mesi precedenti all'assunzione, rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro.
Tuttavia, dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte ricorrente, ovvero i modelli UNILAV di cessazione e di instaurazione di rapporti di lavoro) emerge che la lavoratrice ha intrattenuto con la società ricorrente, per quanto di interesse, un primo rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal 1.04.2014 al 12.05.2015 (cessato per dimissioni
5 volontarie) e un secondo rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con decorrenza dal
14.12.2015, con la conseguenza che tra i due rapporti di lavoro sono intercorsi più di sei mesi, con conseguente infondatezza della contestazione dell' e accoglimento, sul punto, del ricorso, non CP_1
essendo dovuta la contribuzione richiesta a tale titolo.
Peraltro, dallo stesso estratto conto contributivo di cui al doc. n. 18 del fascicolo di parte risulta CP_1
che la lavoratrice, tra il 13.05.2015 e il 13.11.2015, era alle dipendenze di un altro datore di lavoro
(Edil Fra S.r.l.).
4. Sulle ore di assenza riportate nel LUL con riferimento agli anni 2015, 2016 e 2017 (tabella A allegata al verbale interlocutorio del 26.06.2019)
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità: “l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto minimale contributivo), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989, senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost. (cosiddetto minimo retributivo costituzionale), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con conseguente influenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione;
né è configurabile la violazione dell'art. 39 Cost., alla stregua dei principi espressi con la sentenza della Corte costituzionale n. 342 del 1992, per via dell'assunzione di efficacia "erga omnes" dei contratti collettivi nazionali, essendo l'estensione limitata - secondo la previsione della legge - alla parte economica dei contratti soltanto in funzione di parametro contributivo minimale comune, idoneo
a realizzare le finalità del sistema previdenziale e a garantire una sostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema stesso” (Cass. n. 4926 del 14/03/2016; Cass. n. 801 del
20/01/2012; Cass. n. 16 del 05/01/2012; Cass. n. 2758 del 08/02/2006 (Rv. 587071 - 01); Cass. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 19284 del 02/08/2017 (Rv. 645147 - 01).
In tema di minimale contributivo, ove gli enti previdenziali ed assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. n.
338 del 1989 (conv., con modif., dalla l. n. 389 del 1989), è onere del datore di lavoro allegare e provare la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
23360 del 24/08/2021 (Rv. 662178 - 01).
CP_ In particolare, con riferimento al settore dell'edilizia, ove l' pretenda differenze contributive da una impresa edile sulla retribuzione virtuale, ai sensi dell'articolo 29 d.l. 23 giugno 1995, n. 244, convertito
6 in legge 8 agosto 1995, n. 341, il relativo onere probatorio è assolto mediante l'indicazione, non contestata, dell'attività edile espletata, e con l'invocazione dell'articolo 29 citato;
è onere dell'impresa edile allegare e provare le ipotesi eccettuative dell'obbligo contributivo previste dallo stesso articolo 29
e dal D.M. cui esso rinvia e il giudice di merito è tenuto a motivare con precisione l'ipotesi eccettuativa ricorrente nella specie (Cass. Sez. L, Sentenza n. 29324 del 15/12/2008 (Rv. 606237 - 01).
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto di avere prodotto, nel corso dell'accertamento ispettivo, in data 3.10.2019, n. 35 richieste di aspettativa non retribuita per rientro nel territorio di origine, ai sensi dell'art. 30 CCNL per i lavoratori dipendenti da imprese artigiane e da piccole e medie imprese industriali dell'edilizia (al cui ultimo comma è previsto che: “Le parti convengono che la concessione di tale aspettativa è da considerarsi tra gli eventi considerati validi ai fini dell'osservanza dell'orario di lavoro di cui all'art. 29 L. 341/1995”).
Dalla lettura del verbale unico di accertamento e notificazione de quo emerge che gli ispettori non hanno considerato tale documentazione giustificativa, poiché priva di data certa, avendo richiesto alla ricorrente di presentare copia dei timbri sui passaporti attestanti l'uscita dall'Italia e il rientro nel paese di origine dei lavoratori (documentazione non prodotta dalla società datrice di lavoro nel corso dell'accertamento ispettivo).
Ora, tenuto conto del riparto dell'onere della prova nell'ipotesi de qua, come affermato dalla costante giurisprudenza sopra richiamata, si ritiene che parte ricorrente non abbia sufficientemente assolto all'onere di specifica allegazione e prova sulla stessa incombente in ordine alla sussistenza di una ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo, non avendo la parte specificamente indicato in ricorso i nominativi dei lavoratori interessati, i periodi di aspettativa richiesti per iscritto con le causali previste dalla norma contrattuale collettiva applicabile, nonchè la loro corrispondenza (anche temporale) con i dati inseriti nel LUL, né parte ricorrente ha prodotto nel presente giudizio le 35 richieste di aspettativa non retribuita prodotte in sede amministrativa, essendosi limitata a chiederne l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Parimenti, la testimonianza resa dal consulente del lavoro della società ricorrente, Testimone_1
appare del tutto generica, in quanto non specificamente riferita alla posizione dei singoli lavoratori oggetto dell'accertamento.
In ogni caso, in ordine al difetto di data certa, si veda Tribunale di Firenze, sent. n. 491/2023 del
30.05.2023, est. dott.ssa secondo la quale: “A tale riguardo pare al giudicante decisivo Per_11
osservare, ai fini della valutazione della loro opponibilità all' come tutte le richieste di CP_1 aspettativa non retribuita prodotte in atti siano prive di data certa ex art. 2704 c.c.”.
7 Peraltro, nel verbale di accertamento e notificazione si legge che: “N 3 - Premesso che l'imponibile previdenziale corrisponde all'importo lordo dello stipendio (stipendio base secondo il Ccnl applicato e voci variabili quali maggiorazioni, straordinario ecc…), mentre l'importo erogato al lavoratore è al netto degli oneri deducibili (comunemente contributi e Irfpef diminuita dalle detrazioni d'imposta), ne consegue che l'imponibile, mensile o annuale, per lavoratore, che l'azienda denuncia all' è di CP_1
importo superiore alla retribuzione netta pagata al lavoratore.
O 3 - Da un confronto effettuato tra l'imponibile denunciato all' e le somme pagate con bonifico CP_1 bancario a titolo di retribuzione, considerando che la società ha spesso pagato “a saldo” in mensilità successive a quelle di riferimento, è emerso che:
- per assunto dal 01.07.15 al 31.08.15, Parte_2 C.F._2
- per , assunto dal 16.06.2015 al 31.10.2015 Parte_3 C.F._3
e dal 01.03.16 al 29.04.16 per assunto dal 10.02.2015 CP_2 C.F._4
per , assunto dal 10.03.15 al 31.07.15 Controparte_5 C.F._5
per , assunto dal 08.01.15 al 23.07.15 e dal 10.12.15 al Persona_3 C.F._6
29.02.16; per assunto dal 09.06.2015 al 31.10.15 e Controparte_6 C.F._7
dal 17.11.15 al 29.02.16; per , assunto dal 26.05.15 al 10.12.15; Controparte_7 C.F._8
per , assunto dal 10.11.14 al 31.10.15; Persona_8 C.F._9
per , assunto dal 15.04.15 al 10.03.17, Parte_4 C.F._10 risultano bonifici per pagamento stipendio (netto) di importo superiore all'imponibile denunciato all' (lordo); dall'esame del LUL si rileva tuttavia che, nel corso dei rapporti di lavoro, per i CP_1
dipendenti sopra elencati sono state registrate giornate di ASSENZA INGIUSTIFICATA (si veda al capitolo precedente), anche per mensilità che, considerando la data e l'importo del bonifico, risultano retribuite per intero;
poiché le assenze ingiustificate sono già state oggetto di recupero contributivo, non si procede con ulteriori addebiti”.
Conseguentemente, sul punto il ricorso deve essere rigettato, per non avere parte ricorrente sufficientemente assolto all'onere di specifica allegazione e prova sulla stessa incombente in ordine alla sussistenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo, con conseguente legittimità, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, L. 296/2006 (L. Finanziaria per l'anno 2007), del recupero dei benefici contributivi fruiti dalla ricorrente ex art. 190/2014, con riferimento ai lavoratori per il mese Per_12
06/2015; per il mese 06/2015; per i mesi Controparte_5 Persona_13
8 06/2015, 08/2015, 01/2017; per il mese 06/2015; Mici per i Parte_5 CP_8
mesi 12/2016 e 01/2017; per il mese 12/2016; per i mesi 12/2016 e CP_9 CP_10
01/2017; per i mesi 07/2016, 08/2016, 09/2016; per i mesi 07/2016, CP_11 CP_11
08/2016, 09/2016, 05/2017.
5. Sul disconoscimento delle ore di CGO per i lavoratori , per i mesi di Persona_3
dicembre 2015, gennaio 2016, febbraio 2016, , per i mesi di dicembre 2015, Persona_2
gennaio 2016, febbraio 2016, e per gli 11 lavoratori di nazionalità egiziana indicati nel verbale unico di accertamento e notificazione, per il giorno 12.10.2015, con conseguente riqualificazione delle stesse come ore di lavoro ordinario, con recupero degli importi conguagliati e con addebito della contribuzione sull'imponibile calcolato, per le medesime ore, sulla retribuzione contrattuale oraria intera
In ordine al disconoscimento, operato in sede ispettiva, delle ore di CGO per i lavoratori Per_3
, per i mesi di dicembre 2015 (16 ore), gennaio 2016 (72 ore), febbraio 2016 (120 ore),
[...] [...]
, per i mesi di dicembre 2015 (16 ore), gennaio 2016 (72 ore), febbraio 2016 (128 ore), e per Per_2
gli 11 lavoratori di nazionalità egiziana indicati nel verbale unico di accertamento e notificazione, per il giorno 12.10.2015, con conseguente riqualificazione delle stesse come ore di lavoro ordinario, con recupero degli importi conguagliati e con addebito della contribuzione sull'imponibile calcolato, per le medesime ore, sulla retribuzione contrattuale oraria intera, si ritiene che, a fronte della radicale contestazione di parte ricorrente contenuta in ricorso, incomba su l'onere di provare che i predetti CP_1
lavoratori abbiano effettivamente lavorato nelle giornate in cui risultavano collocati in cassa integrazione ordinaria (per maltempo), onere che l' non ha evidentemente assolto Controparte_12
nel presente giudizio, non avendo prodotto le dichiarazioni rese in sede ispettiva sulle quali si è fondata la valutazione degli ispettori (non essendo state le stesse riportate nel verbale di accertamento e notificazione) e non avendo formulato istanze di prova orale sul punto, se non limitatamente all'audizione degli ispettori verbalizzanti.
Tuttavia, le dichiarazioni dell'ispettrice sul punto appaiono del tutto generiche, Testimone_2
essendosi la teste limitata a dichiarare che, nel corso dell'accertamento ispettivo, erano emerse irregolarità in merito ad ore di cassa integrazione rispetto alle quali i lavoratori avevano lavorato come piastrellisti al coperto, senza specificamente indicare a quali lavoratori, a quali cantieri e a quali periodi facesse riferimento, né indicare le relative fonti di prova.
Conseguentemente, sul punto il ricorso deve essere accolto, con conseguente non debenza della contribuzione richiesta a tale titolo.
6. Sui periodi di lavoro non regolarizzati con conseguente addebito della contribuzione omessa
9 Dal verbale unico di accertamento e notificazione emerge che: “G 3 - Da un riscontro effettuato tra gli importi erogati ai lavoratori a titolo di stipendio/retribuzione con bonifico bancario e l'imponibile previdenziale denunciato all' è risultato quanto segue: CP_1 in data 16.12.2014 risulta predisposto bonifico per il pagamento dello stipendio, pari a € 1.000,00 per
TI MI successivamente assunto in data 10.02.2015 come apprendista;
C.F._4 in data 16.12.2014 risulta predisposto bonifico per il pagamento dello stipendio, pari a € 1.000,00 per
, lo stesso risulta essere stato assunto a tempo determinato dal Persona_6 C.F._11
27.04.15 al 15.05.15, come operaio III° livello e, successivamente, dal 11.10.17 al 28.02.19, come operaio III° livello a tempo indeterminato;
dall'esame dei bonifici bancari corrisposti al lavoratore nel
2015 sono risultati pagati a titolo di stipendio € 500,00 in data 02.09.15, € 1.500,00 in data 09.11.15, €
1.500,00 in data 17.12.15.
H 3 - In merito ai bonifici erogati nei mesi di novembre e dicembre 2015 si ritiene che il periodo contrattualizzato dal 27 aprile al 15 maggio sia troppo breve per giustificare tali retribuzioni, pertanto, si considera il rapporto proseguito di fatto – in carenza di assicurazione - per ulteriori 38 giorni lavorativi, tenendo conto di n. 8 ore di lavoro giornaliere e della retribuzione contrattuale oraria applicata dall'azienda, ovvero fino al 10.07.2015
I 3 - per e si rileva, Persona_9 C.F._12 Controparte_13 C.F._13 dalle comunicazioni inviate al Centro per l'Impiego e dalle denunce presentate all' che gli stessi CP_1
sono stati assunti come operai I livello a tempo pieno e determinato dal 06.09.17 al 26.09.17; dagli accertamenti effettuati è risultato che gli stessi hanno lavorato presso un cantiere in Austria, in carenza di assicurazione, nel periodo dal 10.07.2017 al 05.09.2017;
L 3 - in data 18.04.2018 risulta predisposto bonifico bancario per il pagamento dello stipendio, pari a
€ 1.381,25 per , già dipendente dell'azienda dal 12.02.2015 al Persona_4 C.F._14
19.05.2015 come operaio 1° livello.
M 3 - Con il presente si provvede:
- per TI ad addebitare la contribuzione su € 1.000,00 di retribuzione per n. 14 giorni CP_2
lavorativi in carenza di assicurazione, calcolati, a ritroso dalla data di pagamento, dal 25.11.14 al
15.12.14, tenendo conto della retribuzione oraria contrattuale prevista per i dipendenti del 1° livello retributivo del Ccnl applicato, per TI ad addebitare la contribuzione su € 1.000,00 di retribuzione per n. 12 giorni Per_6
lavorativi in carenza di assicurazione, calcolati, a ritroso dalla data di pagamento dal 27.11.14 al
15.12.14, tenendo conto della retribuzione oraria contrattuale prevista per i dipendenti del 3° livello retributivo del Ccnl applicato;
10 ad addebitare, per il mese 05.2015, la contribuzione sulla retribuzione di € 500,00 (bonifico del
02.09.15) considerando tale somma come conguaglio per il periodo assicurato dal 27.04.2015 al
15.05.2015; ad addebitare la somma di € 3000,00 per il periodo di prosecuzione di lavoro dipendente dal 16.05.15 al 10.07.15 (ulteriori 10 giornate lavorative nel mese di maggio 2015, 20 giornate lavorative nel mese di giugno 2015, 8 giornate lavorative nel mese di luglio 2015) per e : ad addebitare la contribuzione evasa per il periodo in carenza Persona_9 Controparte_13
di assicurazione dal 10.07.17 al 05.09.17, sulla base della retribuzione contrattuale prevista per gli operai del I° liv. retributivo;
per : ad addebitare la contribuzione su € 1.381,25 di retribuzione per n. 18 giorni Persona_4
lavorativi in carenza di assicurazione, calcolati, a ritroso dalla data di pagamento, dal 22.03.18 al
17.04.18, tenendo conto della retribuzione oraria contrattuale prevista per i dipendenti del 1° livello retributivo del Ccnl applicato (si precisa che dal controllo degli archivi lo stesso risulta CP_1 inoccupato, nell'anno 2018, per i mesi da gennaio a luglio)”.
A tal proposito, parte ricorrente non ha contestato di avere disposto i bonifici indicati nel verbale unico di accertamento e notificazione, a favore dei lavoratori ivi indicati, nelle date indicate nel predetto verbale, essendosi limitata a sostenere che: a) sarebbe stato alle dipendenze della Persona_5
società ricorrente dal 12.02.2015 al 17.04.2018, come emergerebbe dalle comunicazioni di Pt_6
cui al doc. n. 7 del fascicolo di parte ricorrente;
tuttavia il predetto documento è relativo soltanto al modulo di instaurazione del rapporto di lavoro con decorrenza dal 12.02.2015, non emergendo dallo stesso la data della cessazione, mentre l'allegato modulo di cessazione del rapporto di lavoro, con decorrenza dal 17.04.2015, concerne il diverso lavoratore;
a tal proposito, Parte_7
risulta dal verbale unico di accertamento e notificazione che risultava inoccupato per i Persona_5
mesi da gennaio a luglio 2018, sulla base di quanto emergente dai dati contenuti negli archivi;
CP_1
non risulta, pertanto, che fosse formalmente alle dipendenze della ricorrente al Persona_5
momento del bonifico del 18.04.2018; b) i bonifici disposti nei confronti di e CP_2 Persona_6
in periodi nei quali i detti lavoratori non risultavano formalmente assunti alle dipendenze della ricorrente sarebbero stati semplici atti di liberalità eseguiti nei confronti di persone con cui la società ricorrente aveva rapporti e di cui prevedeva di avere necessità in futuro;
tuttavia, tale prospettazione, oltre a essere rimasta indimostrata (non avendo la teste saputo specificamente riferire in ordine Per_1
ai periodi di effettivo lavoro dei predetti lavoratori), risulta anche scarsamente credibile, considerata la qualità delle parti e tenuto conto della successiva formalizzazione dei rapporti di lavoro.
11 Conseguentemente, il ricorso, sul punto deve essere rigettato, con conseguente debenza della contribuzione richiesta a tale titolo.
Per quanto attiene, invece, alla posizione dei lavoratori e , non è Persona_9 Persona_10
contestato che gli stessi abbiano lavorato, per la società ricorrente, presso un cantiere in Austria, dal
10.07.2017 al 5.09.2017 e che siano stati successivamente assunti a tempo determinato, alle dipendenze della società ricorrente, dal 6.09.2017 al 26.09.2017, per svolgere la prestazione lavorativa in Italia;
tuttavia, a fronte delle contestazioni di parte ricorrente, si ritiene che incomba su l'onere di CP_1
provare la sussistenza dei presupposti previsti per la prospettata ipotesi di distacco transazionale, ovvero di una fattispecie in cui un lavoratore abitualmente occupato in uno Stato svolge temporaneamente il proprio lavoro in uno Stato diverso, considerato che l'instaurazione dei rapporti di lavoro in Italia è successiva a quella dei rapporti di lavoro sorti e svolti in Austria (e che i periodi di lavoro svolti in Austria sono superiori a quelli poi svolti in Italia), con conseguente accoglimento sul punto, del ricorso e non debenza della contribuzione richiesta a tale titolo.
7. Sul riscontro dell'imponibile relativo al lavoratore Controparte_3
Dal verbale unico di accertamento e notificazione emerge che: “R 3 - Dall'esame del LUL compilato per si rileva che nei mesi da novembre 2015 a marzo 2016 sono Controparte_14
registrate ore di CV-permesso non retribuito, per le quali l'imponibile è stato comunque assoggettato a contribuzione, e ore di C8-Cig anticipata;
poiché per le ore di permesso non retribuito la corrispondente retribuzione imponibile è stata già assoggettata a contribuzione, si ritiene che le differenze retributive sopra rilevate siano da imputarsi a ore di CGO lavorate. S 3 - Con il presente
Verbale si provvede: a scomputare le differenze retributive sopra individuate dall'importo della CGO anticipata per ogni mese di riferimento, ad addebitare le medesime differenze come imponibile, aumentando il numero di giornate lavorate, tenendo conto della retribuzione giornaliera contrattuale applicata dall'azienda; (per il mese di dicembre 2015*) ad addebitare l'intera somma a differenza e a recuperare l'intero importo registrato sul LUL per n. 3 giornate di CGO”.
Ora, a fronte delle incongruenze rilevate dagli ispettori confrontando LUL, buste paga, denunce inviate a e pagamenti effettuati dalla ricorrente nei confronti del predetto lavoratore (di importo CP_1
superiore rispetto all'imponibile contributivo), parte ricorrente non ha allegato valide ragioni alternative delle predette incongruenze, rispetto a quelle prospettate dagli ispettori, essendosi essenzialmente limitata a lamentare la tardività della contestazione, per avere la parte consegnato la predetta documentazione agli ispettori in data 27.10.2017.
Pertanto, sul punto il ricorso deve essere rigettato, con conseguente debenza della contribuzione richiesta.
12 8. Sull'applicazione retroattiva al 1.03.2015 del CCNL Edilizia Industria e sull'applicazione delle relative aliquote contributive
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali, i provvedimenti di variazione adottati dall' , CP_1
d'ufficio o su richiesta dell'azienda, non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro, nei quali non è tuttavia compresa l'ipotesi di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell'attività
(Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 14257 del 24/05/2019 (Rv. 653975 - 01); conformemente, vedi Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 6200 del 24/02/2022 (Rv. 664001 - 01).
Ciò posto, nel caso di specie, l'inquadramento della società ricorrente nel settore Edilizia Industria, anziché nel settore Edilizia Artigianato, a seguito della sua cancellazione come impresa artigiana presso la CCIAA, per superamento dei limiti dimensionali, con decorrenza dal 1.03.2015, è stato variato d'ufficio da , a seguito dell'accertamento ispettivo, con efficacia retroattiva (quindi, dal CP_1
1.03.2015; si vedano, sul punto, le dichiarazioni testimoniali rese dalla ispettrice “La Testimone_2 variazione è stata fatta con decorrenza retroattiva dal 1.03.2015” e dalla funzionaria CP_1 Tes_3
).
[...]
Tuttavia, in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale suindicato, deve affermarsi che i provvedimenti di variazione adottati d'ufficio dall' non hanno efficacia retroattiva e producono i CP_1
loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, non essendo l'ipotesi (verificatasi nella fattispecie) di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell'attività compresa nella ipotesi eccettuativa prevista dalla norma, ovvero nei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro;
si veda, altresì, la circolare n. 113/2021, richiamata dalla teste con conseguente non debenza delle somme Tes_2
richieste, a tale titolo, per contributi, premi, sanzioni, interessi, per il periodo marzo 2015-febbraio
2019 (considerato che l'attività con dipendenti risulta cessata il 28.02.2019) e accoglimento del ricorso sul punto.
9. Sull'eccezione di prescrizione quinquennale
Con riferimento agli addebiti contributivi l'eccezione di prescrizione quinquennale è stata formulata dalla ricorrente in termini del tutto generici;
in ogni caso, la stessa risulta infondata, sussistendo validi e tempestivi atti interruttivi della prescrizione quinquennale (in primo luogo, la notifica del verbale unico di accertamento e notificazione, effettuata il 24.12.2019).
9. Sul quantum debeatur
13 Per quanto attiene al quantum debeatur, lo stesso dovrà essere riquantificato da , tenendo conto CP_1
del parziale accoglimento del ricorso, dovendo essere scomputato dalle somme dovute dalla società ricorrente quanto richiesto a titolo di decorrenza retroattiva della variazione della classificazione aziendale, di recupero delle agevolazioni contributive con riferimento alla posizione della lavoratrice di contribuzione derivante dal disconoscimento delle ore di CGO per i lavoratori Persona_1
, per i mesi di dicembre 2015 (16 ore), gennaio 2016 (72 ore), febbraio 2016 (120 Persona_3
ore), , per i mesi di dicembre 2015 (16 ore), gennaio 2016 (72 ore), febbraio 2016 Persona_2
(128 ore), e per gli 11 lavoratori di nazionalità egiziana indicati nel verbale unico di accertamento e notificazione, per il giorno 12.10.2015, ed, infine, di contribuzione per il periodo dal 10.07.2017 al
5.09.2017 per la posizione dei lavoratori e . Persona_9 Persona_10
Pertanto, la società ricorrente dovrà essere condannata al pagamento, a favore di , delle somme CP_1
per contributi, interessi e sanzioni dovute per ricalcolo della base imponibile con riferimento alle ore di assenza ingiustificata per i lavoratori, i mesi e le ore dettagliate nella tabella A allegata al verbale interlocutorio del 26.06.2019, per il recupero dei benefici contributivi previsti dalla L. 190/2014 per i lavoratori per il mese 06/2015; per il mese 06/2015; Per_12 Controparte_5
per i mesi 06/2015, 08/2015, 01/2017; per il mese Persona_13 Pt_5 Parte_5
06/2015; Mici Ilirian per i mesi 12/2016 e 01/2017; Mici sheptim per il mese 12/2016; Osmani
per i mesi 12/2016 e 01/2017; per i mesi 07/2016, 08/2016, 09/2016; CP_10 CP_11 CP_11
per i mesi 07/2016, 08/2016, 09/2016, 05/2017, per l'accertamento dei periodi di lavoro non
[...]
regolarizzati con riferimento alla posizione dei lavoratori , e CP_2 Persona_6 Persona_5
per i periodi indicati nel verbale di accertamento e notificazione del 13.12.2019, per il riscontro dell'imponibile denunciato ad con riferimento alla posizione del lavoratore CP_1 Controparte_3
per il periodo dal 10.2015 al 5.2016.
[...]
Ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria risulta assorbita.
SPESE
Considerato il parziale accoglimento del ricorso, le spese processuali sono parzialmente compensate tra le parti nella misura della metà, le spese residue sono poste a carico di parte ricorrente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 (causa di previdenza, con istruttoria, valori minimi dello scaglione di riferimento).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'inefficacia dell'avviso di addebito opposto;
14 2) per l'effetto, dichiara non dovute le somme richieste da , a titolo di contributi, interessi e CP_1
sanzioni, per la decorrenza retroattiva (dal 1.03.2015) della variazione della classificazione aziendale;
per il recupero delle agevolazioni contributive con riferimento alla posizione della lavoratrice per il disconoscimento delle ore di CGO per i lavoratori Persona_1 Per_3
, per i mesi di dicembre 2015 (16 ore), gennaio 2016 (72 ore), febbraio 2016 (120
[...]
ore), , per i mesi di dicembre 2015 (16 ore), gennaio 2016 (72 ore), febbraio Persona_2
2016 (128 ore), e per gli 11 lavoratori di nazionalità egiziana indicati nel verbale unico di accertamento e notificazione, per il giorno 12.10.2015; per il periodo dal 10.07.2017 al
5.09.2017 per la posizione dei lavoratori e , per le ragioni di cui Persona_9 Persona_10
in parte motiva;
3) accerta la debenza, da parte della società ricorrente, a favore di , dei contributi, interessi e CP_1
sanzioni derivanti dal ricalcolo della base imponibile con riferimento alle ore di assenza ingiustificata per i lavoratori, i mesi e le ore dettagliate nella tabella A allegata al verbale interlocutorio del 26.06.2019 e dal recupero dei benefici contributivi previsti dalla L. 190/2014 per i lavoratori per il mese 06/2015; per il Per_12 Controparte_5
mese 06/2015; per i mesi 06/2015, 08/2015, 01/2017; Persona_13 Pt_5 [...]
per il mese 06/2015; Mici per i mesi 12/2016 e 01/2017; Parte_5 CP_8 CP_9
per il mese 12/2016; Osmani per i mesi 12/2016 e 01/2017; per i mesi CP_10 CP_11
07/2016, 08/2016, 09/2016; per i mesi 07/2016, 08/2016, 09/2016, 05/2017; CP_11 dall'accertamento dei periodi di lavoro non regolarizzati con riferimento alla posizione dei lavoratori , e per i periodi indicati nel verbale di CP_2 Persona_6 Persona_5 accertamento e notificazione del 13.12.2019; dal riscontro dell'imponibile denunciato ad CP_1
con riferimento alla posizione del lavoratore per il periodo dal Controparte_3 CP_3
10.2015 al 5.2016;
4) condanna la società ricorrente al pagamento, a favore di , delle somme di cui al punto 3) CP_1
per contributi, interessi e sanzioni;
5) compensa parzialmente le spese processuali tra le parti nella misura della metà e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali residue a favore di , queste ultime liquidate CP_1
in complessivi euro 3.057,50 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre ad IVA e
CPA, se dovute come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
15 Firenze, 7 febbraio 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
16
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1624/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 7 febbraio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. MATTEOLI MASSIMO Parte_1 Per l'avv. ZAFFINA ANTONELLO oggi sostituito dall'avv. Paola Forgione CP_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle note depositate in telematico, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1624/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTEOLI MASSIMO, con elezione Parte_1 P.IVA_1 di domicilio in VIA GIUSEPPE VERDI 62 50053 EMPOLI, presso il difensore avv. MATTEOLI MASSIMO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO e dell'avv. CP_1 P.IVA_2
IMBRIACI SILVANO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. ZAFFINA ANTONELLO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso tempestivamente depositato in data 22.07.2022, ha chiesto all'intestato Parte_1
Tribunale di: “dichiarare nullo o annullabile e comunque illegittimo, infondato in fatto e diritto e/o privo di qualunque effetto anche per genericità e/o mancanza di motivazione o comunque eccessivo, tardivo e/o prescritto anche in parte così come specificatamente indicato nei Motivi di Ricorso,
l'impugnato Avviso di Addebito n. 387 2022 00001476 84 000 notificato il 14.6.2022 unitamente al
Verbale Ispettivo NIU 2018009626 del 13.12.2019 ed ogni altro eventuale atto presupposto e/o antecedente ancorché non conosciuto, dichiarando comunque e conseguentemente: 1) che per
l'assunzione della lavoratrice la società aveva diritto a godere Persona_1 Parte_1
dell'agevolazione di cui all'art. 1, co. 118 L. n. 10/2014; 2) che ai lavoratori indicati nella tabella A) allegata al Verbale Interlocutorio del 26.6.2019 sono state corrisposte le retribuzioni contrattualmente dovute avendo l'azienda applicato quanto richiesto dall'art. 30 del CCNL per le Imprese Artigiane e
Piccole e medie imprese industriali dell'edilizia ed affini per la richiesta di aspettativa non retribuita;
3) che i lavoratori e sono stati regolarmente in GDO e non hanno Persona_2 Persona_3
lavorato precisamente per 16 ore ciascuno nel mese 12.2015, per 72 ore ciascuno nel mese 1.2016 per
2 128 ore e 120 ore il nel mese 2.2016; 4) che gli 11 lavoratori di Persona_2 Persona_3
nazionalità egiziana impiegati presso il cantiere di AL (Appalto INSO) indicati a pag. 8) del
Verbale di Accertamento del 13.12.2019 non hanno lavorato e sono stati regolarmente in GDO per otto ore ciascuno il 12.10.2015; 5) che il lavoratore erroneamente indicato a pag. 8) del Verbale di
Accertamento del 13.12.2019 come (in realtà vedi pag. 4 Verb.), Persona_4 Persona_5
cod. fisc. , non è stato assunto in maniera irregolare risultando anzi CodiceFiscale_1
regolarmente alle dipendenze della dal 12.2.2015 al 17.4.2018; 6) che e Parte_1 CP_2 Per_6
non sono stati alle dipendenze di per i periodi indicati nel Verbale di Accertamento del
[...] Pt_1
13.12.2019 di cui è causa;
7) che la mancata contestazione dell'addebito previdenziale relativo alla presunta esistenza di un rapporto di lavoro irregolare relativo a e ad Persona_7 Persona_8
comporta l'abbandono e la decadenza di ogni pretesa dell'Istituto e della relativa contestazione di illecito amministrativo;
8) che comunque il regolare rapporto di lavoro di con è Parte_1 Persona_7
cessato il 29.6.2015 mentre quello con è cessato il 31.8.2015; 9) che per Persona_8
l'assunzione ed il rapporto di lavoro di e in Austria per il periodo Persona_9 Persona_10
contestato dal 10/7/209 al 5/9/2017 non è applicabile la normativa italiana ai sensi del Reg. l'art. 11, co. 3 lett. a) del Reg. CE 29.4.2004 n. 883; 10) che i bonifici corrisposti ai lavoratori indicati nel
Verbale di Accertamento del 13.12.2019 non costituiscono comunque prova del pagamento di retribuzioni irregolari;
11) che le differenze retributive contestate al punto n. 7) del verbale di
Accertamento del 13.12.2022 non costituiscono pagamento da parte di al lavoratore Pt_1 [...]
di ore di cassa integrazione in realtà lavorate e che comunque, in subordine, Controparte_3
la contestazione è tardiva e decaduta;
12) che ai sensi dell'art. 3, co. 8 L.
8.8.1995 n. 335 la riclassificazione operata dal Verbale di Accertamento del 13.12.2019 con applicazione a Parte_1
delle aliquote del settore edile-industria non può avere effetto retroattivo alla data dell'accertamento;
Voglia conseguentemente dichiarare per i motivi esposti in Ricorso non dovute le somme addebitate dall riepilogate nel doc. n. 9) “ Riepilogo addebiti contributi contestati” in atti, da intendersi qui CP_1
integralmente riportato e trascritto e comunque tutti gli addebiti nonché le relative sanzioni di cui agli atti impugnati, come indicate sia nel Verbale di Accertamento del 13.12.2019 che negli allegati al suddetto Verbale “Prospetto Regolarizzazione Contributiva” e “Riepilogo Contributi e Sanzioni”, secondo gli importi infine riepilogati mensilmente per Modelli DM 10/V con relative sanzioni ed interessi, nell'Avviso di Addebito impugnato. Con vittoria di spese ed onorari di lite a favore del difensore antistatario”.
L'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto è stata sospesa con il decreto di fissazione della prima udienza.
3 Si è costituito in giudizio , contestando il ricorso e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia CP_1
l'Ill.mo Giudice del lavoro del Tribunale di Firenze, ogni contraria difesa, eccezione ed istanza - anche istruttoria - reietta e disattesa: - pregiudizialmente dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
CP_ in ordine agli illeciti amministrativi e relative sanzioni amministrative contenuti nel verbale ispettivo in atti;
- respingere il ricorso avversario e le relative domande perché infondate;
- confermare il credito contributivo e per sanzioni civili e interessi di mora maturati e maturandi oggetto di causa;
- dichiarare in ogni caso obbligata la Società ricorrente al pagamento dei contributi e delle sanzioni civili nella misura che risulterà dovuta e di giustizia per le omissioni e inadempienze per cui è causa, oltre le ulteriori sanzioni civili e gli interessi di mora maturati e maturandi per legge sino al saldo, con condanna al relativo pagamento. Spese e competenze di lite come per legge”.
La causa è stata istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti e con prove orali (assunte all'udienza del 2.02.2024) ed è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
1. Sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da in ordine agli illeciti CP_1
amministrativi indicati alle pagg. n. 16 e ss. del verbale unico di accertamento e notificazione del 13.12.2019
Preliminarmente, è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da in CP_1
memoria di costituzione in ordine agli illeciti amministrativi indicati alle pagg. n. 16 e ss. del verbale unico di accertamento e notificazione del 13.12.2019, notificato il 24.12.2019, di cui al doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente, trattandosi di un accertamento congiunto di e CP_1 Controparte_4
(quest'ultimo legittimato passivamente con riferimento ai predetti illeciti
[...]
amministrativi, a fronte dell'emissione della relativa ordinanza ingiunzione).
Peraltro, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo della violazione
(nella specie) delle norme sul riposo infrasettimanale di lavoratori subordinati e sulla registrazione nel libro paga di prestazioni straordinarie, pur notificato unitamente al preannuncio di sanzioni pecuniarie nella misura minima, non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria (v. Cass.
4 Sez. L, Sentenza n. 16319 del 12/07/2010 (Rv. 614994 - 01); nonché Cass.
Sez. U, Sentenza n. 16 del 04/01/2007 (Rv. 594112 - 01), secondo la quale, in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo in questo caso soltanto idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge;
quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide "ex se" sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981.
Pertanto, è, in ogni caso, inammissibile l'impugnazione del verbale di accertamento delle violazioni amministrative (v. pagg. n. 19 e 20 del ricorso), dovendo, al contrario, essere tempestivamente impugnata (nei confronti dell'autorità emittente) l'ordinanza ingiunzione eventualmente emessa sulla base del predetto verbale di accertamento.
2. Sul difetto di motivazione dell'avviso di addebito opposto e del verbale unico di accertamento
e notificazione
Ancora, è infondata l'eccezione di difetto di motivazione dell'avviso di addebito opposto, contenendo lo stesso gli elementi previsti dall'art. 30, comma 2, D.L. 78/2010.
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di motivazione del verbale unico di accertamento e notificazione, avendo gli ispettori compiutamente indicato nel predetto verbale gli addebiti formulati e i mezzi di prova posti a fondamento delle loro valutazioni.
3. Sull'indebita percezione di agevolazioni contributive ex L. 190/2014 in relazione alla assunzione della lavoratrice per i mesi di aprile, giugno e agosto 2016 Persona_1
Venendo al merito, in ordine alla posizione della dipendente gli ispettori hanno Persona_1 contestato alla società ricorrente l'indebita percezione di agevolazioni contributive ex L. 190/2014, per i mesi di aprile, giugno e agosto 2016 (provvedendo al recupero della relativa contribuzione), per avere avuto la lavoratrice, nei sei mesi precedenti all'assunzione, rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro.
Tuttavia, dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte ricorrente, ovvero i modelli UNILAV di cessazione e di instaurazione di rapporti di lavoro) emerge che la lavoratrice ha intrattenuto con la società ricorrente, per quanto di interesse, un primo rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal 1.04.2014 al 12.05.2015 (cessato per dimissioni
5 volontarie) e un secondo rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con decorrenza dal
14.12.2015, con la conseguenza che tra i due rapporti di lavoro sono intercorsi più di sei mesi, con conseguente infondatezza della contestazione dell' e accoglimento, sul punto, del ricorso, non CP_1
essendo dovuta la contribuzione richiesta a tale titolo.
Peraltro, dallo stesso estratto conto contributivo di cui al doc. n. 18 del fascicolo di parte risulta CP_1
che la lavoratrice, tra il 13.05.2015 e il 13.11.2015, era alle dipendenze di un altro datore di lavoro
(Edil Fra S.r.l.).
4. Sulle ore di assenza riportate nel LUL con riferimento agli anni 2015, 2016 e 2017 (tabella A allegata al verbale interlocutorio del 26.06.2019)
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità: “l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto minimale contributivo), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989, senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost. (cosiddetto minimo retributivo costituzionale), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con conseguente influenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione;
né è configurabile la violazione dell'art. 39 Cost., alla stregua dei principi espressi con la sentenza della Corte costituzionale n. 342 del 1992, per via dell'assunzione di efficacia "erga omnes" dei contratti collettivi nazionali, essendo l'estensione limitata - secondo la previsione della legge - alla parte economica dei contratti soltanto in funzione di parametro contributivo minimale comune, idoneo
a realizzare le finalità del sistema previdenziale e a garantire una sostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema stesso” (Cass. n. 4926 del 14/03/2016; Cass. n. 801 del
20/01/2012; Cass. n. 16 del 05/01/2012; Cass. n. 2758 del 08/02/2006 (Rv. 587071 - 01); Cass. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 19284 del 02/08/2017 (Rv. 645147 - 01).
In tema di minimale contributivo, ove gli enti previdenziali ed assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. n.
338 del 1989 (conv., con modif., dalla l. n. 389 del 1989), è onere del datore di lavoro allegare e provare la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
23360 del 24/08/2021 (Rv. 662178 - 01).
CP_ In particolare, con riferimento al settore dell'edilizia, ove l' pretenda differenze contributive da una impresa edile sulla retribuzione virtuale, ai sensi dell'articolo 29 d.l. 23 giugno 1995, n. 244, convertito
6 in legge 8 agosto 1995, n. 341, il relativo onere probatorio è assolto mediante l'indicazione, non contestata, dell'attività edile espletata, e con l'invocazione dell'articolo 29 citato;
è onere dell'impresa edile allegare e provare le ipotesi eccettuative dell'obbligo contributivo previste dallo stesso articolo 29
e dal D.M. cui esso rinvia e il giudice di merito è tenuto a motivare con precisione l'ipotesi eccettuativa ricorrente nella specie (Cass. Sez. L, Sentenza n. 29324 del 15/12/2008 (Rv. 606237 - 01).
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto di avere prodotto, nel corso dell'accertamento ispettivo, in data 3.10.2019, n. 35 richieste di aspettativa non retribuita per rientro nel territorio di origine, ai sensi dell'art. 30 CCNL per i lavoratori dipendenti da imprese artigiane e da piccole e medie imprese industriali dell'edilizia (al cui ultimo comma è previsto che: “Le parti convengono che la concessione di tale aspettativa è da considerarsi tra gli eventi considerati validi ai fini dell'osservanza dell'orario di lavoro di cui all'art. 29 L. 341/1995”).
Dalla lettura del verbale unico di accertamento e notificazione de quo emerge che gli ispettori non hanno considerato tale documentazione giustificativa, poiché priva di data certa, avendo richiesto alla ricorrente di presentare copia dei timbri sui passaporti attestanti l'uscita dall'Italia e il rientro nel paese di origine dei lavoratori (documentazione non prodotta dalla società datrice di lavoro nel corso dell'accertamento ispettivo).
Ora, tenuto conto del riparto dell'onere della prova nell'ipotesi de qua, come affermato dalla costante giurisprudenza sopra richiamata, si ritiene che parte ricorrente non abbia sufficientemente assolto all'onere di specifica allegazione e prova sulla stessa incombente in ordine alla sussistenza di una ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo, non avendo la parte specificamente indicato in ricorso i nominativi dei lavoratori interessati, i periodi di aspettativa richiesti per iscritto con le causali previste dalla norma contrattuale collettiva applicabile, nonchè la loro corrispondenza (anche temporale) con i dati inseriti nel LUL, né parte ricorrente ha prodotto nel presente giudizio le 35 richieste di aspettativa non retribuita prodotte in sede amministrativa, essendosi limitata a chiederne l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Parimenti, la testimonianza resa dal consulente del lavoro della società ricorrente, Testimone_1
appare del tutto generica, in quanto non specificamente riferita alla posizione dei singoli lavoratori oggetto dell'accertamento.
In ogni caso, in ordine al difetto di data certa, si veda Tribunale di Firenze, sent. n. 491/2023 del
30.05.2023, est. dott.ssa secondo la quale: “A tale riguardo pare al giudicante decisivo Per_11
osservare, ai fini della valutazione della loro opponibilità all' come tutte le richieste di CP_1 aspettativa non retribuita prodotte in atti siano prive di data certa ex art. 2704 c.c.”.
7 Peraltro, nel verbale di accertamento e notificazione si legge che: “N 3 - Premesso che l'imponibile previdenziale corrisponde all'importo lordo dello stipendio (stipendio base secondo il Ccnl applicato e voci variabili quali maggiorazioni, straordinario ecc…), mentre l'importo erogato al lavoratore è al netto degli oneri deducibili (comunemente contributi e Irfpef diminuita dalle detrazioni d'imposta), ne consegue che l'imponibile, mensile o annuale, per lavoratore, che l'azienda denuncia all' è di CP_1
importo superiore alla retribuzione netta pagata al lavoratore.
O 3 - Da un confronto effettuato tra l'imponibile denunciato all' e le somme pagate con bonifico CP_1 bancario a titolo di retribuzione, considerando che la società ha spesso pagato “a saldo” in mensilità successive a quelle di riferimento, è emerso che:
- per assunto dal 01.07.15 al 31.08.15, Parte_2 C.F._2
- per , assunto dal 16.06.2015 al 31.10.2015 Parte_3 C.F._3
e dal 01.03.16 al 29.04.16 per assunto dal 10.02.2015 CP_2 C.F._4
per , assunto dal 10.03.15 al 31.07.15 Controparte_5 C.F._5
per , assunto dal 08.01.15 al 23.07.15 e dal 10.12.15 al Persona_3 C.F._6
29.02.16; per assunto dal 09.06.2015 al 31.10.15 e Controparte_6 C.F._7
dal 17.11.15 al 29.02.16; per , assunto dal 26.05.15 al 10.12.15; Controparte_7 C.F._8
per , assunto dal 10.11.14 al 31.10.15; Persona_8 C.F._9
per , assunto dal 15.04.15 al 10.03.17, Parte_4 C.F._10 risultano bonifici per pagamento stipendio (netto) di importo superiore all'imponibile denunciato all' (lordo); dall'esame del LUL si rileva tuttavia che, nel corso dei rapporti di lavoro, per i CP_1
dipendenti sopra elencati sono state registrate giornate di ASSENZA INGIUSTIFICATA (si veda al capitolo precedente), anche per mensilità che, considerando la data e l'importo del bonifico, risultano retribuite per intero;
poiché le assenze ingiustificate sono già state oggetto di recupero contributivo, non si procede con ulteriori addebiti”.
Conseguentemente, sul punto il ricorso deve essere rigettato, per non avere parte ricorrente sufficientemente assolto all'onere di specifica allegazione e prova sulla stessa incombente in ordine alla sussistenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo, con conseguente legittimità, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, L. 296/2006 (L. Finanziaria per l'anno 2007), del recupero dei benefici contributivi fruiti dalla ricorrente ex art. 190/2014, con riferimento ai lavoratori per il mese Per_12
06/2015; per il mese 06/2015; per i mesi Controparte_5 Persona_13
8 06/2015, 08/2015, 01/2017; per il mese 06/2015; Mici per i Parte_5 CP_8
mesi 12/2016 e 01/2017; per il mese 12/2016; per i mesi 12/2016 e CP_9 CP_10
01/2017; per i mesi 07/2016, 08/2016, 09/2016; per i mesi 07/2016, CP_11 CP_11
08/2016, 09/2016, 05/2017.
5. Sul disconoscimento delle ore di CGO per i lavoratori , per i mesi di Persona_3
dicembre 2015, gennaio 2016, febbraio 2016, , per i mesi di dicembre 2015, Persona_2
gennaio 2016, febbraio 2016, e per gli 11 lavoratori di nazionalità egiziana indicati nel verbale unico di accertamento e notificazione, per il giorno 12.10.2015, con conseguente riqualificazione delle stesse come ore di lavoro ordinario, con recupero degli importi conguagliati e con addebito della contribuzione sull'imponibile calcolato, per le medesime ore, sulla retribuzione contrattuale oraria intera
In ordine al disconoscimento, operato in sede ispettiva, delle ore di CGO per i lavoratori Per_3
, per i mesi di dicembre 2015 (16 ore), gennaio 2016 (72 ore), febbraio 2016 (120 ore),
[...] [...]
, per i mesi di dicembre 2015 (16 ore), gennaio 2016 (72 ore), febbraio 2016 (128 ore), e per Per_2
gli 11 lavoratori di nazionalità egiziana indicati nel verbale unico di accertamento e notificazione, per il giorno 12.10.2015, con conseguente riqualificazione delle stesse come ore di lavoro ordinario, con recupero degli importi conguagliati e con addebito della contribuzione sull'imponibile calcolato, per le medesime ore, sulla retribuzione contrattuale oraria intera, si ritiene che, a fronte della radicale contestazione di parte ricorrente contenuta in ricorso, incomba su l'onere di provare che i predetti CP_1
lavoratori abbiano effettivamente lavorato nelle giornate in cui risultavano collocati in cassa integrazione ordinaria (per maltempo), onere che l' non ha evidentemente assolto Controparte_12
nel presente giudizio, non avendo prodotto le dichiarazioni rese in sede ispettiva sulle quali si è fondata la valutazione degli ispettori (non essendo state le stesse riportate nel verbale di accertamento e notificazione) e non avendo formulato istanze di prova orale sul punto, se non limitatamente all'audizione degli ispettori verbalizzanti.
Tuttavia, le dichiarazioni dell'ispettrice sul punto appaiono del tutto generiche, Testimone_2
essendosi la teste limitata a dichiarare che, nel corso dell'accertamento ispettivo, erano emerse irregolarità in merito ad ore di cassa integrazione rispetto alle quali i lavoratori avevano lavorato come piastrellisti al coperto, senza specificamente indicare a quali lavoratori, a quali cantieri e a quali periodi facesse riferimento, né indicare le relative fonti di prova.
Conseguentemente, sul punto il ricorso deve essere accolto, con conseguente non debenza della contribuzione richiesta a tale titolo.
6. Sui periodi di lavoro non regolarizzati con conseguente addebito della contribuzione omessa
9 Dal verbale unico di accertamento e notificazione emerge che: “G 3 - Da un riscontro effettuato tra gli importi erogati ai lavoratori a titolo di stipendio/retribuzione con bonifico bancario e l'imponibile previdenziale denunciato all' è risultato quanto segue: CP_1 in data 16.12.2014 risulta predisposto bonifico per il pagamento dello stipendio, pari a € 1.000,00 per
TI MI successivamente assunto in data 10.02.2015 come apprendista;
C.F._4 in data 16.12.2014 risulta predisposto bonifico per il pagamento dello stipendio, pari a € 1.000,00 per
, lo stesso risulta essere stato assunto a tempo determinato dal Persona_6 C.F._11
27.04.15 al 15.05.15, come operaio III° livello e, successivamente, dal 11.10.17 al 28.02.19, come operaio III° livello a tempo indeterminato;
dall'esame dei bonifici bancari corrisposti al lavoratore nel
2015 sono risultati pagati a titolo di stipendio € 500,00 in data 02.09.15, € 1.500,00 in data 09.11.15, €
1.500,00 in data 17.12.15.
H 3 - In merito ai bonifici erogati nei mesi di novembre e dicembre 2015 si ritiene che il periodo contrattualizzato dal 27 aprile al 15 maggio sia troppo breve per giustificare tali retribuzioni, pertanto, si considera il rapporto proseguito di fatto – in carenza di assicurazione - per ulteriori 38 giorni lavorativi, tenendo conto di n. 8 ore di lavoro giornaliere e della retribuzione contrattuale oraria applicata dall'azienda, ovvero fino al 10.07.2015
I 3 - per e si rileva, Persona_9 C.F._12 Controparte_13 C.F._13 dalle comunicazioni inviate al Centro per l'Impiego e dalle denunce presentate all' che gli stessi CP_1
sono stati assunti come operai I livello a tempo pieno e determinato dal 06.09.17 al 26.09.17; dagli accertamenti effettuati è risultato che gli stessi hanno lavorato presso un cantiere in Austria, in carenza di assicurazione, nel periodo dal 10.07.2017 al 05.09.2017;
L 3 - in data 18.04.2018 risulta predisposto bonifico bancario per il pagamento dello stipendio, pari a
€ 1.381,25 per , già dipendente dell'azienda dal 12.02.2015 al Persona_4 C.F._14
19.05.2015 come operaio 1° livello.
M 3 - Con il presente si provvede:
- per TI ad addebitare la contribuzione su € 1.000,00 di retribuzione per n. 14 giorni CP_2
lavorativi in carenza di assicurazione, calcolati, a ritroso dalla data di pagamento, dal 25.11.14 al
15.12.14, tenendo conto della retribuzione oraria contrattuale prevista per i dipendenti del 1° livello retributivo del Ccnl applicato, per TI ad addebitare la contribuzione su € 1.000,00 di retribuzione per n. 12 giorni Per_6
lavorativi in carenza di assicurazione, calcolati, a ritroso dalla data di pagamento dal 27.11.14 al
15.12.14, tenendo conto della retribuzione oraria contrattuale prevista per i dipendenti del 3° livello retributivo del Ccnl applicato;
10 ad addebitare, per il mese 05.2015, la contribuzione sulla retribuzione di € 500,00 (bonifico del
02.09.15) considerando tale somma come conguaglio per il periodo assicurato dal 27.04.2015 al
15.05.2015; ad addebitare la somma di € 3000,00 per il periodo di prosecuzione di lavoro dipendente dal 16.05.15 al 10.07.15 (ulteriori 10 giornate lavorative nel mese di maggio 2015, 20 giornate lavorative nel mese di giugno 2015, 8 giornate lavorative nel mese di luglio 2015) per e : ad addebitare la contribuzione evasa per il periodo in carenza Persona_9 Controparte_13
di assicurazione dal 10.07.17 al 05.09.17, sulla base della retribuzione contrattuale prevista per gli operai del I° liv. retributivo;
per : ad addebitare la contribuzione su € 1.381,25 di retribuzione per n. 18 giorni Persona_4
lavorativi in carenza di assicurazione, calcolati, a ritroso dalla data di pagamento, dal 22.03.18 al
17.04.18, tenendo conto della retribuzione oraria contrattuale prevista per i dipendenti del 1° livello retributivo del Ccnl applicato (si precisa che dal controllo degli archivi lo stesso risulta CP_1 inoccupato, nell'anno 2018, per i mesi da gennaio a luglio)”.
A tal proposito, parte ricorrente non ha contestato di avere disposto i bonifici indicati nel verbale unico di accertamento e notificazione, a favore dei lavoratori ivi indicati, nelle date indicate nel predetto verbale, essendosi limitata a sostenere che: a) sarebbe stato alle dipendenze della Persona_5
società ricorrente dal 12.02.2015 al 17.04.2018, come emergerebbe dalle comunicazioni di Pt_6
cui al doc. n. 7 del fascicolo di parte ricorrente;
tuttavia il predetto documento è relativo soltanto al modulo di instaurazione del rapporto di lavoro con decorrenza dal 12.02.2015, non emergendo dallo stesso la data della cessazione, mentre l'allegato modulo di cessazione del rapporto di lavoro, con decorrenza dal 17.04.2015, concerne il diverso lavoratore;
a tal proposito, Parte_7
risulta dal verbale unico di accertamento e notificazione che risultava inoccupato per i Persona_5
mesi da gennaio a luglio 2018, sulla base di quanto emergente dai dati contenuti negli archivi;
CP_1
non risulta, pertanto, che fosse formalmente alle dipendenze della ricorrente al Persona_5
momento del bonifico del 18.04.2018; b) i bonifici disposti nei confronti di e CP_2 Persona_6
in periodi nei quali i detti lavoratori non risultavano formalmente assunti alle dipendenze della ricorrente sarebbero stati semplici atti di liberalità eseguiti nei confronti di persone con cui la società ricorrente aveva rapporti e di cui prevedeva di avere necessità in futuro;
tuttavia, tale prospettazione, oltre a essere rimasta indimostrata (non avendo la teste saputo specificamente riferire in ordine Per_1
ai periodi di effettivo lavoro dei predetti lavoratori), risulta anche scarsamente credibile, considerata la qualità delle parti e tenuto conto della successiva formalizzazione dei rapporti di lavoro.
11 Conseguentemente, il ricorso, sul punto deve essere rigettato, con conseguente debenza della contribuzione richiesta a tale titolo.
Per quanto attiene, invece, alla posizione dei lavoratori e , non è Persona_9 Persona_10
contestato che gli stessi abbiano lavorato, per la società ricorrente, presso un cantiere in Austria, dal
10.07.2017 al 5.09.2017 e che siano stati successivamente assunti a tempo determinato, alle dipendenze della società ricorrente, dal 6.09.2017 al 26.09.2017, per svolgere la prestazione lavorativa in Italia;
tuttavia, a fronte delle contestazioni di parte ricorrente, si ritiene che incomba su l'onere di CP_1
provare la sussistenza dei presupposti previsti per la prospettata ipotesi di distacco transazionale, ovvero di una fattispecie in cui un lavoratore abitualmente occupato in uno Stato svolge temporaneamente il proprio lavoro in uno Stato diverso, considerato che l'instaurazione dei rapporti di lavoro in Italia è successiva a quella dei rapporti di lavoro sorti e svolti in Austria (e che i periodi di lavoro svolti in Austria sono superiori a quelli poi svolti in Italia), con conseguente accoglimento sul punto, del ricorso e non debenza della contribuzione richiesta a tale titolo.
7. Sul riscontro dell'imponibile relativo al lavoratore Controparte_3
Dal verbale unico di accertamento e notificazione emerge che: “R 3 - Dall'esame del LUL compilato per si rileva che nei mesi da novembre 2015 a marzo 2016 sono Controparte_14
registrate ore di CV-permesso non retribuito, per le quali l'imponibile è stato comunque assoggettato a contribuzione, e ore di C8-Cig anticipata;
poiché per le ore di permesso non retribuito la corrispondente retribuzione imponibile è stata già assoggettata a contribuzione, si ritiene che le differenze retributive sopra rilevate siano da imputarsi a ore di CGO lavorate. S 3 - Con il presente
Verbale si provvede: a scomputare le differenze retributive sopra individuate dall'importo della CGO anticipata per ogni mese di riferimento, ad addebitare le medesime differenze come imponibile, aumentando il numero di giornate lavorate, tenendo conto della retribuzione giornaliera contrattuale applicata dall'azienda; (per il mese di dicembre 2015*) ad addebitare l'intera somma a differenza e a recuperare l'intero importo registrato sul LUL per n. 3 giornate di CGO”.
Ora, a fronte delle incongruenze rilevate dagli ispettori confrontando LUL, buste paga, denunce inviate a e pagamenti effettuati dalla ricorrente nei confronti del predetto lavoratore (di importo CP_1
superiore rispetto all'imponibile contributivo), parte ricorrente non ha allegato valide ragioni alternative delle predette incongruenze, rispetto a quelle prospettate dagli ispettori, essendosi essenzialmente limitata a lamentare la tardività della contestazione, per avere la parte consegnato la predetta documentazione agli ispettori in data 27.10.2017.
Pertanto, sul punto il ricorso deve essere rigettato, con conseguente debenza della contribuzione richiesta.
12 8. Sull'applicazione retroattiva al 1.03.2015 del CCNL Edilizia Industria e sull'applicazione delle relative aliquote contributive
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali, i provvedimenti di variazione adottati dall' , CP_1
d'ufficio o su richiesta dell'azienda, non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro, nei quali non è tuttavia compresa l'ipotesi di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell'attività
(Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 14257 del 24/05/2019 (Rv. 653975 - 01); conformemente, vedi Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 6200 del 24/02/2022 (Rv. 664001 - 01).
Ciò posto, nel caso di specie, l'inquadramento della società ricorrente nel settore Edilizia Industria, anziché nel settore Edilizia Artigianato, a seguito della sua cancellazione come impresa artigiana presso la CCIAA, per superamento dei limiti dimensionali, con decorrenza dal 1.03.2015, è stato variato d'ufficio da , a seguito dell'accertamento ispettivo, con efficacia retroattiva (quindi, dal CP_1
1.03.2015; si vedano, sul punto, le dichiarazioni testimoniali rese dalla ispettrice “La Testimone_2 variazione è stata fatta con decorrenza retroattiva dal 1.03.2015” e dalla funzionaria CP_1 Tes_3
).
[...]
Tuttavia, in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale suindicato, deve affermarsi che i provvedimenti di variazione adottati d'ufficio dall' non hanno efficacia retroattiva e producono i CP_1
loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, non essendo l'ipotesi (verificatasi nella fattispecie) di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell'attività compresa nella ipotesi eccettuativa prevista dalla norma, ovvero nei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro;
si veda, altresì, la circolare n. 113/2021, richiamata dalla teste con conseguente non debenza delle somme Tes_2
richieste, a tale titolo, per contributi, premi, sanzioni, interessi, per il periodo marzo 2015-febbraio
2019 (considerato che l'attività con dipendenti risulta cessata il 28.02.2019) e accoglimento del ricorso sul punto.
9. Sull'eccezione di prescrizione quinquennale
Con riferimento agli addebiti contributivi l'eccezione di prescrizione quinquennale è stata formulata dalla ricorrente in termini del tutto generici;
in ogni caso, la stessa risulta infondata, sussistendo validi e tempestivi atti interruttivi della prescrizione quinquennale (in primo luogo, la notifica del verbale unico di accertamento e notificazione, effettuata il 24.12.2019).
9. Sul quantum debeatur
13 Per quanto attiene al quantum debeatur, lo stesso dovrà essere riquantificato da , tenendo conto CP_1
del parziale accoglimento del ricorso, dovendo essere scomputato dalle somme dovute dalla società ricorrente quanto richiesto a titolo di decorrenza retroattiva della variazione della classificazione aziendale, di recupero delle agevolazioni contributive con riferimento alla posizione della lavoratrice di contribuzione derivante dal disconoscimento delle ore di CGO per i lavoratori Persona_1
, per i mesi di dicembre 2015 (16 ore), gennaio 2016 (72 ore), febbraio 2016 (120 Persona_3
ore), , per i mesi di dicembre 2015 (16 ore), gennaio 2016 (72 ore), febbraio 2016 Persona_2
(128 ore), e per gli 11 lavoratori di nazionalità egiziana indicati nel verbale unico di accertamento e notificazione, per il giorno 12.10.2015, ed, infine, di contribuzione per il periodo dal 10.07.2017 al
5.09.2017 per la posizione dei lavoratori e . Persona_9 Persona_10
Pertanto, la società ricorrente dovrà essere condannata al pagamento, a favore di , delle somme CP_1
per contributi, interessi e sanzioni dovute per ricalcolo della base imponibile con riferimento alle ore di assenza ingiustificata per i lavoratori, i mesi e le ore dettagliate nella tabella A allegata al verbale interlocutorio del 26.06.2019, per il recupero dei benefici contributivi previsti dalla L. 190/2014 per i lavoratori per il mese 06/2015; per il mese 06/2015; Per_12 Controparte_5
per i mesi 06/2015, 08/2015, 01/2017; per il mese Persona_13 Pt_5 Parte_5
06/2015; Mici Ilirian per i mesi 12/2016 e 01/2017; Mici sheptim per il mese 12/2016; Osmani
per i mesi 12/2016 e 01/2017; per i mesi 07/2016, 08/2016, 09/2016; CP_10 CP_11 CP_11
per i mesi 07/2016, 08/2016, 09/2016, 05/2017, per l'accertamento dei periodi di lavoro non
[...]
regolarizzati con riferimento alla posizione dei lavoratori , e CP_2 Persona_6 Persona_5
per i periodi indicati nel verbale di accertamento e notificazione del 13.12.2019, per il riscontro dell'imponibile denunciato ad con riferimento alla posizione del lavoratore CP_1 Controparte_3
per il periodo dal 10.2015 al 5.2016.
[...]
Ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria risulta assorbita.
SPESE
Considerato il parziale accoglimento del ricorso, le spese processuali sono parzialmente compensate tra le parti nella misura della metà, le spese residue sono poste a carico di parte ricorrente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 (causa di previdenza, con istruttoria, valori minimi dello scaglione di riferimento).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'inefficacia dell'avviso di addebito opposto;
14 2) per l'effetto, dichiara non dovute le somme richieste da , a titolo di contributi, interessi e CP_1
sanzioni, per la decorrenza retroattiva (dal 1.03.2015) della variazione della classificazione aziendale;
per il recupero delle agevolazioni contributive con riferimento alla posizione della lavoratrice per il disconoscimento delle ore di CGO per i lavoratori Persona_1 Per_3
, per i mesi di dicembre 2015 (16 ore), gennaio 2016 (72 ore), febbraio 2016 (120
[...]
ore), , per i mesi di dicembre 2015 (16 ore), gennaio 2016 (72 ore), febbraio Persona_2
2016 (128 ore), e per gli 11 lavoratori di nazionalità egiziana indicati nel verbale unico di accertamento e notificazione, per il giorno 12.10.2015; per il periodo dal 10.07.2017 al
5.09.2017 per la posizione dei lavoratori e , per le ragioni di cui Persona_9 Persona_10
in parte motiva;
3) accerta la debenza, da parte della società ricorrente, a favore di , dei contributi, interessi e CP_1
sanzioni derivanti dal ricalcolo della base imponibile con riferimento alle ore di assenza ingiustificata per i lavoratori, i mesi e le ore dettagliate nella tabella A allegata al verbale interlocutorio del 26.06.2019 e dal recupero dei benefici contributivi previsti dalla L. 190/2014 per i lavoratori per il mese 06/2015; per il Per_12 Controparte_5
mese 06/2015; per i mesi 06/2015, 08/2015, 01/2017; Persona_13 Pt_5 [...]
per il mese 06/2015; Mici per i mesi 12/2016 e 01/2017; Parte_5 CP_8 CP_9
per il mese 12/2016; Osmani per i mesi 12/2016 e 01/2017; per i mesi CP_10 CP_11
07/2016, 08/2016, 09/2016; per i mesi 07/2016, 08/2016, 09/2016, 05/2017; CP_11 dall'accertamento dei periodi di lavoro non regolarizzati con riferimento alla posizione dei lavoratori , e per i periodi indicati nel verbale di CP_2 Persona_6 Persona_5 accertamento e notificazione del 13.12.2019; dal riscontro dell'imponibile denunciato ad CP_1
con riferimento alla posizione del lavoratore per il periodo dal Controparte_3 CP_3
10.2015 al 5.2016;
4) condanna la società ricorrente al pagamento, a favore di , delle somme di cui al punto 3) CP_1
per contributi, interessi e sanzioni;
5) compensa parzialmente le spese processuali tra le parti nella misura della metà e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali residue a favore di , queste ultime liquidate CP_1
in complessivi euro 3.057,50 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre ad IVA e
CPA, se dovute come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
15 Firenze, 7 febbraio 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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