TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/09/2025, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO, prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Marcello MAGGI – Presidente rel. dott.ssa Patrizia NIGRI – Giudice dott.ssa Enrica DI TURSI – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2826/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.Alberto Sansonetti;
Parte_1
ATTRICE
E
- contumace Controparte_1
CONVENUTO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di TO
INTERVENUTO
All'udienza del 18-9-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20-6-2024, premesso di aver contratto in data 7-7- Parte_1
2018 matrimonio in TO con , dall'unione con la quale era nato il [...] il figlio Controparte_1
convivente con la madre, chiedeva pronunziarsi la separazione dalla , con visite Per_1 CP_1
paterne ed intrattenimento paterno con il figlio secondo allegato piano genitoriale ,nessun assegno di mantenimento tra i coniugi e previsione di proprio concorso mensile al mantenimento del figlio nella misura di € 300 ,il tutto con assegnazione alla moglie della casa coniugale di via Pupino 67 in TO.
Esponeva l'attore che l'unione era divenuta intollerabile avendo la assunto nei confronti del CP_1 marito un atteggiamento ostile pretendendo l'intestazione a sé di immobili di proprietà di quello;
egli pertanto si era visto costretto a lasciare la casa coniugale pur continuando a provvedere al fabbisogno della famiglia. Aggiungeva l'attore: di essere pensionato con percezione di un trattamento mensile di
€ 3793,39, mentre la era casalinga non percettrice di reddito ma di un assegno di invalidità CP_1
civile; che il 29-6-2015 era stata acquistata con atto per notaio 'abitazione di via Pupino 86 in Per_2
TO in comproprietà tra le parti,sebbene egli pagasse per intero il mutuo contratto per l'acquisto con rata mensile di € 830;che egli pagava un finanziamento per € 357 mensili contratto per Pt_2
sostenere spese mediche della e familiari, ed altri finanziamenti - rispettivamente di € 666 CP_1
Findomestic, ed € 550 in favore di - oltre a dover corrispondere un assegno di divorzio CP_2
di € 1100 in favore della prima moglie che con atto Monti del 24-11-2021 egli Persona_3
aveva donato alla l'appartamento ad uso abitazione in TO alla via Pupino 67 secondo piano CP_1
in catasto al foglio di mappa n.319, p.lla 2098 sub. 10;che con atto del 6-4-2022 aveva donato alla la casa di abitazione in Statte al viale Cavour n.8 in catasto di quel Comune al foglio di mappa CP_1
n.9, p.lla 933 sub. 1,immobile recentemente alienato dalla la quale ne aveva incassato il CP_1
corrispettivo; che inoltre in occasione dell'acquisto da parte della dell'immobile in TO alla CP_1
via Pupino n.63 in catasto al foglio di mappa n.319, p.lla 2097 sub. 8 piano primo con atto el Per_2
13-11-2023 egli aveva provveduto a corrispondere ai venditori la somma di € 81.000 come da documentazione bancaria che dichiarava di produrre.
Non si costituiva la nonostante la regolarità della notifica del ricorso. All'udienza del 6-11- CP_1
2024 erano assunti provvedimenti provvisori;
il figlio era affidato congiuntamente con Per_1
prevalente domicilio presso l'abitazione materna;
era assegnata alla la casa coniugale di via CP_1
Pupino 67 in TO;
era previsto che il padre potesse vedere il figlio ed intrattenerlo con sé secondo le modalità di cui al piano genitoriale depositato dal era posto a carico di quest'ultimo Parte_1
assegno mensile di € 400 per concorso al mantenimento del figlio con scadenza entro il Per_1
giorno dieci di ogni mese a decorrere dal mese di novembre 2024 oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi sulla scorta del protocollo in materia adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022.
La causa, istruita documentalmente, è stata rimessa al collegio sulle conclusioni in epigrafe.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, è necessario rilevare che la separazione dei coniugi indicati in epigrafe, di cui ricorrono senza dubbio i presupposti per il fallimento del tentativo di conciliazione, per il lungo tempo trascorso dalla cessazione della convivenza senza che sia stata mai più ripristinata e per il verificarsi di situazioni di distacco ormai del tutto incompatibili con ogni possibilità di ricostituire l'originaria comunione di vita, va pronunziata per ragioni di natura obiettiva, ossia per l'accertata impossibilità di ricostituire la coesione coniugale.
In ordine alle questioni accessorie, va confermata la statuizione di affido condiviso del minore non essendovi elementi istruttori che giustifichino il discostarsi rispetto al principio Per_1
preferenziale in materia;
va anche confermata la collocazione dello stesso figlio presso l'abitazione materna, situazione di fatto in essere anche dopo la cessazione della convivenza secondo quanto allegato dallo stesso attore, e pertanto presuntivamente rispondente all'interesse del minore.
Va confermata l'assegnazione alla moglie della casa coniugale di via Pupino 67 in TO stante la non contestata convivenza con il figlio minore.
Per ciò che riguarda il diritto di visita ed intrattenimento del genitore non collocatario, può essere confermato che il padre possa vedere ed intrattenere con sé il figlio secondo le modalità di Per_1
cui al piano genitoriale depositato con il ricorso per separazione che appaiono idonee a garantire un equilibrato rapporto con entrambi i genitori in ossequio al principio di bigenitorialità.
Circa gli aspetti economici della pronunzia, deve essere confermato l'assegno di concorso paterno al mantenimento del figlio già stabilito in sede di provvedimenti provvisori nella misura di Per_1
euro 400 con decorrenza dal giorno dieci del mese di novembre 2024 e scadenza al giorno dieci di ogni mese successivo,oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi sulla scorta del protocollo in materia adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022; l'assegno si giustifica nella sua misura considerando che l'obbligato pur avente diritto a trattamento pensionistico di entità non limitata e godendo di redditi da locazione(v.mod.730/2023), è tuttavia gravato da numerose esposizioni debitorie come documentato(finanziamento Findomestic con rata di € 666,60 mensili e durata di 120 mesi stipulato il 10-10-2019;finanziamento del maggio 2019 per complessivi € Pt_2
42.875,20;prestito con scadenza al 29-2-2028 con rata mensile di € 550;mutuo fondiario CP_2
Contr del 29-6-2015 di € 155.000 con ammortamento di anni diciotto poi ceduto a .Per contro la convenuta è stata beneficiaria da parte dell'attore della donazione diretta o indiretta di immobili potendo presuntivamente godere del relativo reddito.
Nulla è stato chiesto per reciproco mantenimento tra i coniugi.
Le spese del giudizio vanno infine opportunamente compensate fra le parti, tenuto conto della natura della controversia e della non opposizione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando , così provvede:
1) pronunzia la separazione per fatti oggettivi dei coniugi nato a [...] il Parte_1
1.1.1953, e , nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in TO il 7-7-2018, Controparte_1
con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di TO al n. 86, parte II serie A, uff.8 anno
2018;
2) manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza al Comune di TO per le annotazioni di legge sull'originale dell'atto di matrimonio;
3) affida congiuntamente a e il figlio minore Parte_1 Controparte_1 Per_4
con suo prevalente domicilio presso l'abitazione della madre;
[...]
4)disciplina le modalità di visita e di intrattenimento del figlio minore con il padre Per_1
in conformità a quelle stabilite in motivazione;
Parte_1
5)pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Parte_1 Controparte_1
assegno mensile di concorso al mantenimento del figlio , con prima decorrenza dal giorno Per_1
dieci del mese di novembre 2024 , e scadenza al giorno dieci di ogni mese successivo, la somma di euro 400,00, oltre alla rivalutazione annuale Istat con la stessa decorrenza, ed oltre al 50% delle spese straordinarie di mantenimento del figlio da individuarsi sulla scorta del protocollo di questo Tribunale adottato il 4-7-2022;
6) compensa tra le parti le spese del giudizio.
TO , 18-9-2025 Il Presidente rel.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO, prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Marcello MAGGI – Presidente rel. dott.ssa Patrizia NIGRI – Giudice dott.ssa Enrica DI TURSI – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2826/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.Alberto Sansonetti;
Parte_1
ATTRICE
E
- contumace Controparte_1
CONVENUTO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di TO
INTERVENUTO
All'udienza del 18-9-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20-6-2024, premesso di aver contratto in data 7-7- Parte_1
2018 matrimonio in TO con , dall'unione con la quale era nato il [...] il figlio Controparte_1
convivente con la madre, chiedeva pronunziarsi la separazione dalla , con visite Per_1 CP_1
paterne ed intrattenimento paterno con il figlio secondo allegato piano genitoriale ,nessun assegno di mantenimento tra i coniugi e previsione di proprio concorso mensile al mantenimento del figlio nella misura di € 300 ,il tutto con assegnazione alla moglie della casa coniugale di via Pupino 67 in TO.
Esponeva l'attore che l'unione era divenuta intollerabile avendo la assunto nei confronti del CP_1 marito un atteggiamento ostile pretendendo l'intestazione a sé di immobili di proprietà di quello;
egli pertanto si era visto costretto a lasciare la casa coniugale pur continuando a provvedere al fabbisogno della famiglia. Aggiungeva l'attore: di essere pensionato con percezione di un trattamento mensile di
€ 3793,39, mentre la era casalinga non percettrice di reddito ma di un assegno di invalidità CP_1
civile; che il 29-6-2015 era stata acquistata con atto per notaio 'abitazione di via Pupino 86 in Per_2
TO in comproprietà tra le parti,sebbene egli pagasse per intero il mutuo contratto per l'acquisto con rata mensile di € 830;che egli pagava un finanziamento per € 357 mensili contratto per Pt_2
sostenere spese mediche della e familiari, ed altri finanziamenti - rispettivamente di € 666 CP_1
Findomestic, ed € 550 in favore di - oltre a dover corrispondere un assegno di divorzio CP_2
di € 1100 in favore della prima moglie che con atto Monti del 24-11-2021 egli Persona_3
aveva donato alla l'appartamento ad uso abitazione in TO alla via Pupino 67 secondo piano CP_1
in catasto al foglio di mappa n.319, p.lla 2098 sub. 10;che con atto del 6-4-2022 aveva donato alla la casa di abitazione in Statte al viale Cavour n.8 in catasto di quel Comune al foglio di mappa CP_1
n.9, p.lla 933 sub. 1,immobile recentemente alienato dalla la quale ne aveva incassato il CP_1
corrispettivo; che inoltre in occasione dell'acquisto da parte della dell'immobile in TO alla CP_1
via Pupino n.63 in catasto al foglio di mappa n.319, p.lla 2097 sub. 8 piano primo con atto el Per_2
13-11-2023 egli aveva provveduto a corrispondere ai venditori la somma di € 81.000 come da documentazione bancaria che dichiarava di produrre.
Non si costituiva la nonostante la regolarità della notifica del ricorso. All'udienza del 6-11- CP_1
2024 erano assunti provvedimenti provvisori;
il figlio era affidato congiuntamente con Per_1
prevalente domicilio presso l'abitazione materna;
era assegnata alla la casa coniugale di via CP_1
Pupino 67 in TO;
era previsto che il padre potesse vedere il figlio ed intrattenerlo con sé secondo le modalità di cui al piano genitoriale depositato dal era posto a carico di quest'ultimo Parte_1
assegno mensile di € 400 per concorso al mantenimento del figlio con scadenza entro il Per_1
giorno dieci di ogni mese a decorrere dal mese di novembre 2024 oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi sulla scorta del protocollo in materia adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022.
La causa, istruita documentalmente, è stata rimessa al collegio sulle conclusioni in epigrafe.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, è necessario rilevare che la separazione dei coniugi indicati in epigrafe, di cui ricorrono senza dubbio i presupposti per il fallimento del tentativo di conciliazione, per il lungo tempo trascorso dalla cessazione della convivenza senza che sia stata mai più ripristinata e per il verificarsi di situazioni di distacco ormai del tutto incompatibili con ogni possibilità di ricostituire l'originaria comunione di vita, va pronunziata per ragioni di natura obiettiva, ossia per l'accertata impossibilità di ricostituire la coesione coniugale.
In ordine alle questioni accessorie, va confermata la statuizione di affido condiviso del minore non essendovi elementi istruttori che giustifichino il discostarsi rispetto al principio Per_1
preferenziale in materia;
va anche confermata la collocazione dello stesso figlio presso l'abitazione materna, situazione di fatto in essere anche dopo la cessazione della convivenza secondo quanto allegato dallo stesso attore, e pertanto presuntivamente rispondente all'interesse del minore.
Va confermata l'assegnazione alla moglie della casa coniugale di via Pupino 67 in TO stante la non contestata convivenza con il figlio minore.
Per ciò che riguarda il diritto di visita ed intrattenimento del genitore non collocatario, può essere confermato che il padre possa vedere ed intrattenere con sé il figlio secondo le modalità di Per_1
cui al piano genitoriale depositato con il ricorso per separazione che appaiono idonee a garantire un equilibrato rapporto con entrambi i genitori in ossequio al principio di bigenitorialità.
Circa gli aspetti economici della pronunzia, deve essere confermato l'assegno di concorso paterno al mantenimento del figlio già stabilito in sede di provvedimenti provvisori nella misura di Per_1
euro 400 con decorrenza dal giorno dieci del mese di novembre 2024 e scadenza al giorno dieci di ogni mese successivo,oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi sulla scorta del protocollo in materia adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022; l'assegno si giustifica nella sua misura considerando che l'obbligato pur avente diritto a trattamento pensionistico di entità non limitata e godendo di redditi da locazione(v.mod.730/2023), è tuttavia gravato da numerose esposizioni debitorie come documentato(finanziamento Findomestic con rata di € 666,60 mensili e durata di 120 mesi stipulato il 10-10-2019;finanziamento del maggio 2019 per complessivi € Pt_2
42.875,20;prestito con scadenza al 29-2-2028 con rata mensile di € 550;mutuo fondiario CP_2
Contr del 29-6-2015 di € 155.000 con ammortamento di anni diciotto poi ceduto a .Per contro la convenuta è stata beneficiaria da parte dell'attore della donazione diretta o indiretta di immobili potendo presuntivamente godere del relativo reddito.
Nulla è stato chiesto per reciproco mantenimento tra i coniugi.
Le spese del giudizio vanno infine opportunamente compensate fra le parti, tenuto conto della natura della controversia e della non opposizione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando , così provvede:
1) pronunzia la separazione per fatti oggettivi dei coniugi nato a [...] il Parte_1
1.1.1953, e , nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in TO il 7-7-2018, Controparte_1
con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di TO al n. 86, parte II serie A, uff.8 anno
2018;
2) manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza al Comune di TO per le annotazioni di legge sull'originale dell'atto di matrimonio;
3) affida congiuntamente a e il figlio minore Parte_1 Controparte_1 Per_4
con suo prevalente domicilio presso l'abitazione della madre;
[...]
4)disciplina le modalità di visita e di intrattenimento del figlio minore con il padre Per_1
in conformità a quelle stabilite in motivazione;
Parte_1
5)pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Parte_1 Controparte_1
assegno mensile di concorso al mantenimento del figlio , con prima decorrenza dal giorno Per_1
dieci del mese di novembre 2024 , e scadenza al giorno dieci di ogni mese successivo, la somma di euro 400,00, oltre alla rivalutazione annuale Istat con la stessa decorrenza, ed oltre al 50% delle spese straordinarie di mantenimento del figlio da individuarsi sulla scorta del protocollo di questo Tribunale adottato il 4-7-2022;
6) compensa tra le parti le spese del giudizio.
TO , 18-9-2025 Il Presidente rel.