Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/07/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01293/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00925/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 925 del 2022, proposto da
MI SS, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Colabraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per la declaratoria di illegittimità
del comportamento mantenuto dell'Università resistente, consistito nell'aver nominato il ricorrente professore di I Fascia per il settore 05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica, Farmacognosia, settore scientifico – disciplinare BIO/14 Farmacologia, solo in data 29 ottobre 2021, dunque a distanza di oltre un anno e sette mesi dalla chiamata del vincitore da parte del Dipartimento;
nonché per il risarcimento del danno
patito dal ricorrente;
e dunque per la condanna
alle differenze retributive che avrebbe percepito se immesso per tempo in ruolo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 20 giugno 2022 e depositato il 6 luglio 2022, il ricorrente ha chiesto l’accertamento della illegittimità del ritardo con il quale l’amministrazione resistente ha provveduto alla presa di servizio del medesimo, successivamente alla conclusione della procedura selettiva che lo ha visto vincitore, e la conseguente condanna della medesima al risarcimento del danno ingiusto patito.
1.1. In fatto, ha allegato che:
1.1.1. in data 9 ottobre 2019, l’Università resistente ha pubblicato il bando per la chiamata di un professore di I fascia per il settore 05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica, Farmacognosia, settore scientifico – disciplinare BIO/14 Farmacologia;
1.1.2. il 20 dicembre 2019 si è svolto il concorso, del quale è risultato vincitore;
1.1.3. il verbale, tuttavia, è stato pubblicato solo il 3 marzo 2020;
1.1.4. il 10 marzo 2020 il Consiglio di Dipartimento ha provveduto alla chiamata del vincitore;
1.1.5. il 22 settembre 2021, non avendo ancora preso servizio, ha quindi inviato diffida all’Università, perché provvedesse;
1.1.6. solo con delibera del 29 ottobre 2021 è stato infine nominato Professore di I fascia, con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 05/Gl Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia - Settore Scientifico Disciplinare BIO/ 14 - Farmacologia, con decorrenza dal 1.11.2021.
1.2. In diritto, deduce “ Violazione degli artt. 9 e 11 del bando di gara. Violazione degli artt. 14 e 15 del regolamento d’ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, discriminazione, violazione ed elusione dei principi di legalità, correttezza e buona fede, sviamento di potere ”.
2. Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, eccependo, preliminarmente, la irricevibilità del ricorso e deducendone, nel merito, la infondatezza.
3. Ciò premesso, risulta prioritario e assorbente l’esame della eccezione di irricevibilità del ricorso formulata dalla resistente.
3.1. L’eccezione è fondata.
3.2. Come, invero, stabilito dall’art.30, co.2, c.p.a., “ La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo ”.
Il successivo comma 4 prevede poi che “ Per il risarcimento dell'eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l'inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere ”.
Il Regolamento dell’ateneo, pure richiamato dal ricorrente, sul punto, dispone, all'art. 9, comma 4, che “ Il/i vincitore/i della procedura selettiva indicato/i dal Dipartimento è/sono nominati con Decreto Rettorale dopo delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico”. Lo stesso principio è ribadito nel bando, all'art. 11.
3.3. Così ricostruita la cornice normativa di riferimento, deve evidenziarsi che il ricorrente, come dallo stesso precisato nella memoria del 30 maggio 2025, non contesta l’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, giacché, “ Come ha rilevato controparte, la legge e il regolamento universitario non prevedevano un preciso termine di conclusione ”.
Ciò che egli lamenta è propriamente “ un colpevole ed immotivato ritardo ”, la “ prolungata inerzia dell’Università ”, cui sarebbe conseguito il danno oggetto della domanda risarcitoria.
In considerazione di ciò, deve escludersi l’applicazione del comma 4 dell’art.30 citato e considerarsi il solo termine, pari a 120 giorni, previsto dal comma 3 del medesimo articolo.
Quanto, poi, al dies a quo , come correttamente evidenziato dalla difesa dell’ateneo, deve prendersi in considerazione il giorno della presa di servizio, intervenuto il 29 ottobre 2021.
Ebbene, essendo il ricorso notificato solo in data 20 giugno 2022, risulta abbondantemente spirato il termine previsto per la proposizione dell’azione di condanna al risarcimento del danno per lesione dell’interesse legittimo.
Ne consegue, quindi, l’evidente irricevibilità della domanda risarcitoria, perché tardiva.
3.4. Non appaiono, al riguardo, fondate le ragioni addotte dal ricorrente, con la memoria di replica, al fine di confutare l’eccezione di irricevibilità, giacché non può certamente sostenersi che “ il danno è perdurato anche successivamente atteso il depauperamento in termini patrimoniali e non patrimoniali ”, né tantomeno che “ i 120 giorni decorrerebbero dall’accertamento del dolo o della colpa dell’amministrazione ”.
Nemmeno fondata è la tesi secondo cui il danno patito atterrebbe alla lesione di un diritto soggettivo alla retribuzione, dovendosi ritenere che la posizione giuridica soggettiva del privato che lamenti il ritardo con il quale l’Università si è determinata, dopo la selezione concorsuale, alla sua presa in servizio, sia di interesse legittimo, dipendendo dall’esercizio di un potere che è certamente discrezionale nel quando , in quanto condizionato dal concreto interesse organizzativo e pianificatorio dell’ateneo.
4. Per le esposte ragioni, il ricorso deve ritenersi irricevibile.
5. La definizione in rito e la peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO