Sentenza 2 agosto 2002
Massime • 1
I motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa. Ciò comporta - fra l'altro - l'esposizione di argomentazioni intellegibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto; risulta pertanto, inammissibile il motivo nel quale il vizio venga solo apoditticamente enunciato nell'intestazione senza precisare in qual modo (se per contrasto con la norma indicata o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina), abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito.
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Leggi di più… - 2. Norme urbanistiche efficaci soltanto dopo l'affisione nell'albo pretorioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 settembre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2002, n. 11530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11530 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso (11021/99 R.G.) proposto da:
G.N.P. S.n.c. di RR AR PI & C., in persona del legale rappresentante AR RA PI, elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo n. 149/11, presso l'avv. Sergio Fidenzio, difeso dall'avv. Guido Spolatore, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Edilmandria S.r.l.
- intimata -
nonché sul ricorso (13636/99 R.G.) proposto da:
Edilmandria S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore CH AL, elettivamente domiciliato in Roma, via Orazio n. 3, presso l'avv. Vito Bellini, che lo difende unitamente all'avv. Alcide Dogliotti, giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
contro
G.M.P. S.n.c. di RR AR PI & C., in persona del legale rappresentante AR RA PI, elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo n. 149/11, presso l'avv. Sergio Fidenzio, difeso dall'avv. Guido Spolatore, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorrente incidentale -
avverso la sentenza del tribunale di Torino n. 782/99 del 17 giugno 1998, deliberata il 28 ottobre 1998 e pubblicata il lo febbraio 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 marzo 2002 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. U. Bellini per il ricorrente incidentale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario SS, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 5 luglio 1995 la s.r.l. Edilmandria conveniva in giudizio, innanzi al pretore di Torino, la s.n.c. G.M.P. di AR MA PI & C., cui aveva venduto un fabbricato industriale in Robassomero, chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 12.366.689, quale quota a carico della stessa per la realizzazione di un impianto antincendio.
Tale richiesta, esponeva la attrice, trovava il proprio fondamento, in via principale, sulle pattuizioni contenute nel preliminare di vendita intervenuto tra le parti, in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c. Costituitasi in giudizio la società convenuta opponeva, da un lato, che il preliminare invocato da controparte faceva riferimento esclusivamente alla mera, eventuale, realizzazione di un non meglio descritto impianto antincendio da parte non di essa concludente ma della stessa Edilmandria, dall'altro, che la clausola de qua non era stata trasferita nell'atto pubblico di trasferimento, stipulato il 24 luglio 1991 che aveva superato il precedente preliminare e che era l'unica fonte di regolamento dei rapporti tra le parti. Quanto, ancora, all'assunto dell'Edilmandria secondo il quale l'obbligo di contribuzione della G.M.P. derivava da un regolamento comprensoriale ancora da redigersi, la convenuta opponeva la inopponibiltà ad essa concludente di un tale regolamento, atteso che non ne conosceva il convenuto e non lo aveva accettato, ne' poteva validamente farlo, in quanto l'accettazione di un regolamento non ancora emanato è nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c. Svoltasi la istruttoria del caso l'adito giudice, con sentenza 23 settembre 1996 rigettava la domanda attrice, ponendo a carico della Edilmandria le spese di causa.
Gravata tale pronunzia dalla soccombente s.r.l. Edilmandria il tribunale di Torino, in contraddittorio con la appellata s.n.c. G.M.P. di AR MA PI & C., con sentenza 28 ottobre 1998 - 10 febbraio 1999, in riforma della decisione del primo giudice dichiarava la appartenenza della s.n.c. G.M.P. al Comprensorio la Fornace e condannava, per l'effetto, la detta s.n.c. G.M.P. al pagamento della somma di lire 12.366.689, oltre interessi legali con decorrenza dall'ottavo giorno successivo alla data di ricezione della diffida ad adempiere inviata dall'Edilmandria, sino al saldo. Condannava, altresì, la appellata al risarcimento del maggio danno ex art. 1224, comma 2, c. (p) c. liquidato in lire 950.000 oltre interessi legali dal 21 ottobre 1998 al saldo e al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, dichiarata inammissibile la domanda della s.r.l. Edilmandria volta a ottenere la declaratoria della congruità dei costi sostenuti e sostenendi per la confezione e/o ultimazione della rete antincendio e la conseguente quantificazione della quota di competenza della società convenuta in sede di verifica e conferma del riepilogo a tutto il 25 giugno 1995. Per la cassazione di tale pronunzia, notificata il 29 marzo 1999, con atto 26 maggio 1999 ha proposto ricorso, affidato a 5 motivi, la s.n.c. G.M.P. di AR MA PI & C.
Resiste, con controricorso e ricorso incidentale condizionato, affidato a un unico motivo, la s.r.l. Edilmandria.
La s.n.c. G.M.P. resiste con controricorso al ricorso incidentale avversario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. Come accennato in parte espositiva i giudici di secondo grado, difformemente a quanto statuito dal giudice di prime cure, hanno affermato che dal contratto di compravendita 24 luglio 1991 e dal successivo Regolamento comprensoriale redatto dall'ing. RO, cui il contratto di compravendita espressamente rinvia, è sorto, a carico della G.M.P., in rapporto al suo status di partecipante al Comprensorio "La fornace" - status acquisito a seguito dell'acquisto di uno dei lotti compresi nell'area oggetto di piano esecutivo convenzionato intercorso tra la Edilmandria e il Comune di Robassomero - l'obbligo di contribuire pro quota alle spese sostenute e da sostenersi per la realizzazione della rete ignifuga comunale al Comprensorio e finalizzata a consentire un migliore godimento dell'area da parte di tutti i comprensoriati.
Nessuna delle circostanze allegata dalla G.M.P., hanno ancora evidenziato i detti giudici, è fondata e può indurre a diverse conclusioni.
3. Con il primo motivo la ricorrente principale censura tale statuizione denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., per avere ammesso (la sentenza impugnata) in sede di appello una domanda nuova perché non proposta in primo grado". Si osserva, infatti, che in primo grado controparte non aveva mai formulato alcuna domanda volta a sentir accertare che la G.M.P. faceva parte del consorzio della Fornace e che, pertanto, è palese, la violazione da parte dei giudici del merito, dell'art. 345 c.p.c.
4. La deduzione è manifestamente infondata.
Giusta quanto assolutamente pacifico in dottrina come in giurisprudenza, il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Cass. 22 maggio 1998 n. 5110; Caso. 20 marzo 1999 n. 2574;
Cass. 24 settembre 1999 n. 10493; Cass. 22 ottobre 1999 n. 11861;
Cass. 28 gennaio 2000 n. 961; Cass. 25 febbraio 2000 n. 2142, Cass. 3 luglio 2000 n. 8879; Cass. 18 dicembre 2000 n. 15907; Cass. 27 febbraio 2001 n. 2908). Certo, quanto sopra si osserva che, nell'atto introduttivo del giudizio in primo grado - il cui diretto esame è consentito in questa sede, deducendosi un error in procedendo in cui sarebbe incorso il giudice di appello - è testualmente affermato (a pagina 8) "l'inadempienza della società convenuta che intende sottrarsi arbitrariamente agli oneri che le incombono in relazione alla sua partecipazione al comprensorio La Fornace veniva denunciata dall'esponente senza esiti...".
Non controverso quanto precede, è palese che la società attrice aveva dedotto, già in primo grado, a fondamento della proposta domanda, proprio la "partecipazione al comprensorio La Fornace" da parte della società convenuta.
Ed è evidente, pertanto, che seppure in sede di conclusioni definitive in primo grado queste siano state rassegnate nei seguenti termini "accertata e dichiarata l'inadempienza della G.M.P. s.n.c. in persona del suo legale rappresentante pro tempore dichiararsi tenuta e condannarsi la medesima ai rimborsi quantificati per ora... in complessive lire 12.366.689...", la circostanza non esclude che la verifica della partecipazione (o meno della G.M.P. al comprensorio la Fornace) già apparteneva al tema del dibattito del giudizio di primo grado, per cui nessuna nuova domanda è stata introdotta in causa dall'appellante con l'atto di appello.
5. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia ancora "contraddittoria ed omessa motivazione della sentenza". Si afferma, infatti "proprio perché il giudice di appello incorre nella contraddizione sopra descritta l'impugnata sentenza merita di essere annullata. Il tribunale di Torino, infatti, prima considera ammissibile la domanda di accertamento dell'appartenenza della G.M.P. al Comprensorio LA FORNACE, come se ciò fosse oggetto di giudizio, e poi, nell'estensione della sentenza, parte dal medesimo elemento considerandolo come presupposto per motivare l'accoglimento della stessa domanda. In ciò si ravvisa una palese contraddizione della motivazione o addirittura l'omissione della stessa, e quindi, altro motivo di annullamento".
6. Al pari della precedente, la deduzione, obiettivamente di difficile lettura, non coglie nel segno.
Il tribunale, infatti, dopo avere verificato, in rito, che già nell'atto introduttivo di primo grado la pretesa azionata dalla Edilmandria trovava il proprio fondamento nella circostanza che la G.M.P. doveva contribuire alle spese meglio descritte nello stesso atto introduttivo in quanto parte del Comprensorio della Fornace, ha accertato, altresì, in linea di fatto, che senza ombra di dubbio la G.M.P. era partecipante del comprensorio "a seguito dell'acquisto di uno dei lotti compresi nell'area oggetto di PEC intercorso tra la Edilmandria e il Comune di Robassomero" e, di conseguenza, in accoglimento della domanda attrice ha condannato la G.M.P. al pagamento delle somme reclamate dalla controparte. Pacifico quanto sopra è palese che non si è a fronte alcuna "contraddizione" ne' "omissione" di motivazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 360 n. 5.
Non solo, infatti, non sussistono, tra diverse proposizioni contenute nella sentenza gravata affermazioni tra loro inconciliabili, ma deve escludersi, altresì, che i giudici del merito abbiano omesso di motivare il proprio convincimento.
7. Con il terzo motivo la ricorrente principale, lamenta ancora, "violazione e falsa applicazione (da parte della sentenza impugnata) dell'art. 115 c.p.c. per avere posto a fondamento della propria decisione elementi diversi dalle prove prodotte dalle parti". Si osserva, infatti, che la G.M.P. non è mai entrata a far parte del Consorzio la Fornace, ne' mai si è impegnato a farlo, non risultando la circostanza ne' da alcun atto di causa, ne' dall'atto di compravendita G.M.P. - Edilmandria, unica fonte di regolamento dei rapporti tra le parti.
8. La deduzione è inammissibile.
Si precisa nella sentenza gravata, per quanto rilevante a questo punto dell'esposizione che "dall'esame del contratto di compravendita del 24 luglio 1991 stipulato tra la EDILMANDRIA e la G.M.P. emerge che "la società acquirente dichiarava di accettare sin da quel momento e nel modo più incondizionato il suddetto Regolamento (comprensoriale dell'area lottizzata e relativo, altresì, alla creazione di una rete comune antincendio) impegnandosi a rispettarlo ed a farlo rispettare ai propri aventi causa, riconfermando allo... studio ing. RO l'incarico della redazione del detto regolamento ...".
Sempre nella sentenza impugnata si precisa, altresì, che dalle risultanze processuali, tutte puntualmente descritte nella parte motiva della sentenza, emergeva, sia che il regolamento per la costruzione, l'uso e la manutenzione della rete di antincendio comune a tutti i lotti del Comprensorio la Fornace era stato formato dall'ing. RO e depositato presso il notaio Podio (doc. 29 delle produzioni di parte appellante), sia che in detto regolamento si disponeva espressamente (all'art. 1) che per Comprensorio la Fornace sì comprendevano tutte le aree oggetto di lottizzazione effettuata a seguito di PEC da parte della EDILMANDRIA, e quindi, anche il lotto acquisito dalla società ora ricorrente.
Certo quanto precede è palese che parte ricorrente, pur assumendo, nella intestazione del motivo la violazione dell'art. 115 c.p.c., in realtà, inammissibilmente e contra legem, sollecita una diversa lettura da parte di questa Corte, di tutti i molteplici documenti in atti, cioè un nuovo giudizio di fatto precluso in questa sede.
9. Con il quinto motivo, che per ragioni d'ordine logico deve esaminarsi con precedenza rispetto al quarto, la ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art. 1355 c.c. per avere (la sentenza gravata) considerato vincolante per la G.M.P. un regolamento da questa non sottoscritto ne' accettato", nonché "violazione dell'art. 345 c.p.c. per averne ammesso la produzione nel giudizio di secondo grado".
10. Il motivo è infondato.
Sotto entrambi i profili in cui si articola.
10.1. Quanto al primo, violazione da parte del giudice del merito dell'art. 1355 c.c. per avere ritenuto vincolante alla attuale ricorrente principale il regolamento predisposto dall'ing. RO, la deduzione è palesemente infondata, stante la inapplicabilità alla vicenda in esame della norma richiamata.
Giusta la testuale previsione di cui all'art. 1355 c.c., in particolare "è nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore".
Pacifico quanto precede non si comprende come possa ritenersi "condizione meramente potestativa" la clausola, contenuta nel contratto 24 luglio 1991 e in forza della quale la società acquirente (id est la G.M.P.) ha dichiarato di accettare il Regolamento comprensoriale che sarebbe stato redatto dall'ing. RO, relativo alla creazione di una rete comune antincendio. È palese, infatti, che l'alienazione del diritto di proprietà sul lotto acquistato dalla G.M.P. non era in alcun subordinata alla mera volontà della parte alienante (cioè della Edilmandria) certo essendo che detto diritto si è trasferito in capo all'acquirente a prescindere dalla predisposizione del regolamento in questione. Deve escludersi, contemporaneamente (e la circostanza non risulta neppure per ipotesi dedotta dalla parte ricorrente) che l'obbligo, della G.M.P., di contribuire alle spese per l'impianto in questione dipendeva dalla volontà della stessa debitrice, cioè della G.M.P. In ogni modo è fuori di dubbio (e la circostanza non è oggetto di censura) che il tribunale ha interpretato la clausola in questione nel senso che in forza della stessa la G.M.P. aveva accettato, "impegnandosi a rispettarlo ed a farlo rispettare ai propri aventi causa" il regolamento in questione, senza in alcun modo condizionare i propri doveri ad un evento futuro e incerto.
Specie considerato che era incerta la data in cui il Regolamento sarebbe stato predisposto dall'ing. RO, non l'an del regolamento stesso.
È palese, pertanto, come anticipato, che non è in alcun modo pertinente, al fine del decidere, qualsiasi riferimento all'art. 1355 c.c., nonché alle altre disposizioni dettate nel codice civile in tema di condizioni.
Nè, ancora, è pertinente il rilievo che sarebbe comunque nulla "l'accettazione a priori di un regolamento non ancora emanato, senza conoscerne neppure scopo e possibile contenuto".
Come accertato dai giudici del merito - con statuizione in alcun modo contestata dalla ricorrente - in particolare, nel più volte ricordato contratto 24 luglio 1991 la venditrice ha dato "atto di avere conferito allo studio ing. RO, ai fini di un migliore godimento dell'area da parte dei vari lotti, il più ampio mandato di redigere un Regolamento Interno (Comprensoriale) dell'area lottizzata, precisandone le servitù e costituendole materialmente, con particolare riguardo alle richieste delle società erogatrici di pubblici servizi (Enel, Sip ecc.) e alla creazione di una rete comune antincendio".
Certo quanto sopra è palese che contrasta con le pacifiche risultanze di causa l'assunto secondo cui la G.M.P. non conoscesse lo scopo e il possibile contenuto del Regolamento.
Contemporaneamente, anche a prescindere da quanto precede, l'assunto di parte ricorrente prescinde totalmente dal considerare che è rimasto accertato, in causa, altresì, che sempre in occasione della sottoscrizione del detto contratto 24 luglio 1991 la G.M.P. ha riconfermato "al predetto studio ing. RO l'incarico della redazione del detto Regolamento, nonché la Direzione Lavori delle opere di rifinitura e di sistemazione esterna".
Certo quanto sopra è palese che l'ing. RO ha redatto il Regolamento in questione anche su mandato della G.M.P. che ora non può disconoscerne il contenuto.
10.2. Quanto, ancora, alla circostanza che il tribunale non poteva prendere in considerazione il regolamento de quo, atteso che il tribunale "nell'ammetterne la produzione, compie una palese violazione del disposto dell'art. 345 c.p.c., il quale vieta la produzione di documenti nuovi in grado di appello", la deduzione prescinde vuoi dal tenore letterale dell'art. 345 c.p.c. nel testo risultante a seguito delle modifiche in introdotte dall'art. 52, l. 26 novembre 1990, n. 353 (applicabile nella specie ratione temporis,
essendo stato la presente controversia instaurata con citazione notificata il 5 luglio 1995), vuoi dalla pacifica interpretazione che di tale disposizione dà la prevalente dottrina e la giurisprudenza di questa Corte regolatrice.
Quanto al primo aspetto, si osserva che l'art. 345, comma 3, non menziona, in alcun modo i "documenti", ma fa riferimento, esclusivamente, ai "nuovi mezzi di prova" (nozione totalmente diversa, come non controverso, già in margine all'art. 437, comma 2, c.p.c. nel testo risultante a seguito dell'art. 1, l. Il agosto 1973,
n. 533).
In ordine al secondo, ancora, si osserva che l'art. 345, comma 3, c.p.c., nella nuova formulazione di cui all'art. 52, l. 26 novembre 1990, n. 353 - applicabile ai giudizi promossi in epoca successiva al
29 aprile 1995, ex art. 90 della legge n. 353 del 1990, come sostituito, da ultimo, con d.l. n. 121 del 1995, più volte reiterato fino alla conversione in legge n. 534 del 1995 - non vieta la produzione di nuovi documenti in appello.
Non casualmente, infatti, come si evince dai lavori preparatori della citata legge n. 353 del 1990, la norma stabilisce solo che non sono in via generale ammessi "nuovi mezzi di prova", mentre non si riferisce alle prove cosiddette precostituite, quali i documenti (In termini, ad esempio, Cass. 13 ottobre 2000 n. 13670). Anche a prescindere da quante precede, comunque, si osserva che in tema di ius novorum in grado di appello, deve ritenersi legittimo, da parte del giudice di secondo grado, l'esame di documenti nuovi allorché ciò sia indispensabile ai fini del decidere - si come richiesto dal comma 3 dell'art. 345 c.p.c. a proposito delle prove nuove - ed allorché la mancata produzione, in primo grado, dei documenti stessi non sia imputabile alla parte che intende avvalersene (Cass. 6 aprile 2001 n. 5133). Certo che nella specie il regolamento in questione, come invoca la stessa ricorrente, è stato redatto esclusivamente il 7 ottobre 1997 cioè dopo la conclusione del giudizio di primo grado (la sentenza del pretore di Torino è stata pubblicata il 23 settembre 1996) è di palmare evidenzia che controparte era nella impossibilità di produrre lo stesso nel corso del giudizio di primo grado. 11. Con il quarto motivo, ancora, la ricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione dell'art. 2727 c.c. e dell'art. 4 della legge n. 167 del 1962, come modificato dall'art. 44, l. n. 865 del 1971".
Si osserva, infatti, da una parte, che tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria non rientra la creazione di una rete ignifuga. 10. Il motivo non coglie nel segno.
Sotto diversi, concorrenti profili.
11.1. In primo luogo - e in via assorbente - si osserva che i giudici del merito, hanno posto, a fondamento della raggiunta conclusione, quanto all'obbligo della società attuale ricorrente, di concorrere nella spese per la realizzazione della rete ignifuga del Comprensorio ben due, autonome, rationes decidendi, ognuna sufficiente ex se, a sorreggere il proprio dictum.
Da un lato, in particolare, l'obbligo si fa derivare dalla circostanza che la G.M.P. in sede di contratto 24 luglio 1991 si era formalmente impegnata ad accettare il Regolamento che sarebbe stato redatto dall'ing. RO, anche su incarico di essa concludente (regolamento prevedente, appunto, l'obbligo di contribuire pro quota alle spese dell'impianto antincendio), dall'altro, contemporaneamente, si precisa che "è presumibile ritenere, in mancanza di specifica prova contraria che nell'ambito della lottizzazione di una zona a insediamento industriale... la creazione di una rete ignifuga fosse stata prevista dalla convenzione di lottizzazione quale necessaria opera di urbanizzazione... da realizzarsi con onere a carico dei comprensoriati". Pacifico quanto sopra, accertato, come si è accertato in sede di rigetto del secondo e del quinto motivo, che senza ombra di dubbio l'obbligo per la G.M.P. di contribuire alle spese di costruzione e di manutenzione dell'impianto antincendio legittimamente derivava dall'impegno assunto dalla stessa G.M.P. in occasione dell'acquisto dell'immobile per cui è controversia dalla Edilmandria, è palese che il quarto motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Anche, infatti, nell'eventualità lo stesso risultasse fondato, giammai potrebbe pervenirsi alla cassazione della sentenza gravata, la quale, comunque, rimarrebbe ferma in base all'ulteriore ratio decidendi di cui si è dimostrata, sopra, la fondatezza (Cass. 24 novembre 2000 n. 15177). 11.2. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, anche il quinto motivo è manifestamente infondato.
11.2.1. In primis deve escludersi che il giudice del merito sia incorso in violazione o falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 167 del 1962, circa la opera di urbanizzazione primaria e secondaria.
Lo stesso, infatti, non solo ha reso la propria pronunzia totalmente prescindendo dalla ricordata disposizione, ma sul rilievo - in conformità all'assunto dell'attuale ricorrente - che l'impianto antincendio non rientra ne' tra le opere di urbanizzazione primaria nè tra quelle di urbanizzazione secondaria, ancorché possa essere incluso tra le previsione di un piano di lottizzazione. 11.2.2. Quanto, ancora, alla lamentata violazione dell'art. 2727 c.c. la deduzione è palesemente inammissibile.
Deve, in particolare, ribadirsi, al riguardo, che a norma dell'art. 366 n. 4 c.p.c. i motivi posti a fondamento della invocata cassazione della sentenza di merito, ove impugnata ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., devono avere i caratteri della specificità, della completezza, della riferibilità alla decisione stessa. Ciò comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di argomentazioni intelleggibili e esaurienti in solo diritto a illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi. È inammissibile, pertanto, il motivo nel quale il vizio venga solo apoditticamente enunziato nella intestazione, senza alcun successivo adeguato svolgimento di pertinenti argomentazioni circa il modo in cui, per contrasto con la norma indicata o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, abbia avuto luogo la violazione di legge nella quale si assume essere incorsa la pronunzia di merito (cfr., tra le tantissime, ad esempio, Cass. 26 gennaio 2001 n. 1109, specie in motivazione).
Certo quanto sopra si osserva che la ricorrente pur denunziando nella intestazione del motivo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2727 c.c., si astiene, nella parte espositiva dello stesso,
dall'indicare quale lettura abbiano dato i giudici a quibus della ricordata disposizione, in contrasto con l'interpretazione comunemente accettata dalla dottrina e della giurisprudenza in argomento.
In realtà la ricorrente si limiti a dolersi che il giudice del merito abbia fatto riferimento a un elemento presuntivo. Anche sotto tale concorrente profilo la deduzione è palesemente inammissibile.
In tema di prova presuntiva, infatti, rientra nei compiti del giudice di merito il giudizio circa la opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni a preferenza di altre prove, quando ritenga con apprezzamento incensurabile se congruamente motivato, che gli elementi di fatto acquisiti non siano oggettivamente idonei a dimostrare l'assunto della parte o di una delle parti.
Al riguardo, inoltre, non può tacersi che l'apprezzamento del giudice di merito, circa la rilevanza probatoria degli elementi indiziari, ovverosia circa la idoneità degli stessi elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il principio dell'id quod plerumque accidit, è sottratto al controlla in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata, immune da vizi logici o giuridici (tra le altre, in questo senso, da ultimo, Cass. 14 febbraio 2002 n. 2157, nonché Cass. 20 febbraio 2002 n. 2446, specie in motivazione). 12. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con assorbimento del ricorso incidentale della Edilmandria s.r.l., espressamente condizionato all'accoglimento del ricorso principale e con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,
riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
dichiara assorbito quello incidentale;
condanna la ricorrente G.M.P. di AR MA PI & C. s.a.s. al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore della ricorrente incidentale Edilmandria s.r.l., liquidate in Euro 304,09 oltre e 1000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 25 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2002