Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/2002, n. 2157
CASS
Sentenza 14 febbraio 2002

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Commentario1

  • 1FIDEIUSSIONE: l’incapacità naturale transitoria del garante, ancorché provata da CTU, non giustifica annullamento contratto
    Avv. Rocco Nanna · https://www.expartecreditoris.it/ · 3 marzo 2017

    La domanda di annullamento di un contratto fideiussorio, per la temporanea incapacità di intendere e di volere ex art. 428, co.1, c.c., ancorchè provata con CTU percipiente, deve essere corredata anche dalla prova della malafede della Banca, ex art. 428, co. 2, c.c., essendo insufficiente la presenza di un unico elemento presuntivo. Questo il principio espresso dal Tribunale di Taranto, Dott. Claudio Casarano, con la sentenza n. 235 del 30.01.2017. Nella fattispecie in questione, il Tribunale di Taranto rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo, fondata essenzialmente sulla eccezione di incapacità naturale della opponente che avrebbe sottoscritto l'atto negoziale mentre era in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/2002, n. 2157
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2157
Data del deposito : 14 febbraio 2002

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