Sentenza 14 febbraio 2002
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- 1. FIDEIUSSIONE: l’incapacità naturale transitoria del garante, ancorché provata da CTU, non giustifica annullamento contrattoAvv. Rocco Nanna · https://www.expartecreditoris.it/ · 3 marzo 2017
La domanda di annullamento di un contratto fideiussorio, per la temporanea incapacità di intendere e di volere ex art. 428, co.1, c.c., ancorchè provata con CTU percipiente, deve essere corredata anche dalla prova della malafede della Banca, ex art. 428, co. 2, c.c., essendo insufficiente la presenza di un unico elemento presuntivo. Questo il principio espresso dal Tribunale di Taranto, Dott. Claudio Casarano, con la sentenza n. 235 del 30.01.2017. Nella fattispecie in questione, il Tribunale di Taranto rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo, fondata essenzialmente sulla eccezione di incapacità naturale della opponente che avrebbe sottoscritto l'atto negoziale mentre era in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/2002, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
02157 402 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTI Oggetto Condominio - SUTION SECONDA CIVILE Assemblea - Convocatione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Prova Dott. Rafaele CORONA - Presidente R.G.N. 13555/00 - Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO MA Consigliere 16357/00 - Cron. 5188 Dott. Alfredo Consigliere MENSITIERI - - Rep.608 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere-ppe Dott. Sergio DEL CORE Rel. Consigliere Ud.21/11/01 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE NTENZA - Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti 3...... CONDOMINIO VERDEROCCA 2/3 ROMA, in persona dell'amm.re 9000 p.t. PANZIRONI LORENZO, elettivamente domiciliato in IL CANCELLIERE ROMA VIA G M LANCISI 31, presso lo studio €155 L3000 dell'avvocato CARLO LEONE INGLESE, che lo difende, ANCELLERIA giusta delega in atti;
ricorrente 06720684
contro
IA AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DG720685 G B VICO 31, presso lo studio dell'avvocato ENRICO SCOCCINI, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente 2001 nonchè contro 1566 -1- BA GI;
- intimata e sul 2° ricorso n° 16357/00 proposto da: BA GI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G VICO 31, presso lo studio dell'avvocato ENRICO SCOCCINI, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
CONDOMINIO VERDEROCCA Z/3 ROMA in persona dell'Amm.re p.t.; intimato avversO la sentenza n. 8088/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 10/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/01 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito 1'Avvocato INGLESE LEONE Carlo, difensore del -- ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale. -2- Svolgimento del processo Con sentenza 10 ottobre 1995, il Pretore di Roma dichiarò inammissibile, siccome tardiva, l'opposizione proposta da GI ZI avverso il decreto ingiuntivo emesso da quel giudice in data 27 giugno 1992 su ricorso del Condominio Verderocca Z/3, sito in Roma, via F. Verdinois n. 6; dichiarò la stessa ingiunzione inefficace, in quanto notificata oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c., nei confronti dell'altra opponente UI BA, rigettò, nel merito, la domanda del condominio ricorrente diretta a ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento, a titolo di quote condominiali, della somma di lire 3.621.635. Adito con appello principale dal condomino e incidentale dalla ZI e dalla BA, il Tribunale di Roma, con sentenza del 10 maggio 1999, ж rigettò entrambe le impugnazioni, compensando interamente tra le parti le spese processuali. Così argomentò detto giudice in relazione ai temi ancora controversi. Era condivisibile la declaratoria di nullità della delibera posta a fondamento della domanda di pagamento, difettando la prova documentale dell'avviso di convocazioneincombente sul condominio della BA. Non essendo stato adeguatamente dimostrato che costei, all'epoca dell'assemblea, risiedesse effettivamente nello stabile in questione, non era possibile presumerne l'acquisita conoscenza dell'indizione della riunione attraverso le forme di comunicazione utilizzate in via di prassi dall'amministratore per i condomini residenti. Il condominio si era limitato a dedurre che tale prova si sarebbe dovuta evincere dalla notifica di un atto giudiziale effettuata alla BA alcuni giorni prima dell'assemblea in questione, ma tale notifica, pur se valida ai sensi dell'art. 2 140 c.p.c., non consentiva tuttavia di ritenere accertata l'effettiva residenza in loco della destinataria. D'altra parte, non era stato nemmeno dedotto e provato se, e da quando, la BA avesse in precedenza abitato nello stabile condominiale e fosse stata quindi già personalmente convocata con le suindicate modalità, sì da far sorgere eventualmente a suo carico l'onere di comunicare all'amministratore il successivo trasferimento di residenza. Quanto alla doglianza subordinata di merito sollevata dall'appellante principale e relativa alla mancata contestazione del minor importo (lire 114.210 + lire 254.260) non afferente al bilancio consuntivo 90/91 ed a quello preventivo 91/92, era sufficiente rilevare che, in assenza di alcuna Me nota deliberazione condominiale di approvazione della relativa spesa, e a fronte della (sia pur generica) contestazione dell'opponente, tale credito non appariva supportato da alcun legittimo titolo. Doveva infine rigettarsi anche l'impugnazione incidentale sul capo della sentenza pretorile relativo alle spese processuali, confermandosi la sussistenza di giusti motivi per la relativa compensazione, considerati l'esito del giudizio e la comune difesa delle opponenti. Il rigetto delle contrapposte impugnazioni giustificava anche la compensazione delle spese processuali del secondo grado. La cassazione della sopra riassunta sentenza è stata chiesta dal Condominio Verderocca Z/3, con ricorso articolato in due motivi. Resiste con controricorso ZI GI e UI BA, che ha anche proposto ricorso incidentale per un motivo. Motivi della decisione Col primo mezzo di ricorso denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 1136 e 2697 c.c. e 66 disp. att. c.c. nonché vizi di 3 motivazione su punto decisivo della controversia - si censura la impugnata sentenza per avere il tribunale considerato carente di prova l'avvenuta convocazione della BA, non tenendo conto che: le modalità di comunicazione dell'indizione delle assemblee utilizzate da oltre vent'anni dall'amministratore per i condomini residenti (immissione dell'avviso nella cassetta postale e sua affissione nella "bacheca condominiale") erano le uniche compatibili con le dimensioni del condominio formato da oltre cento condomini;
l'avere il proprietario dell'appartamento in questione AR ZI del cui debito per oneri condominiali la BA era stata chiamata a rispondere quale di lui erede sempre pagato le quote deliberate dalle дж assemblee convocate in detta forma, autorizzava il convincimento che il condomino alloggiasse nello stabile condominiale;
era del resto impensabile, stante l'elevato numero dei condomini, che per ogni convocazione l'amministratore effettuasse degli accertamenti anagrafici;
dalle superiori circostanze, legittimanti la convinzione che la BA abitasse nello stabile condominiale, doveva evincersi l'obbligo di costei di comunicare all'amministratore il diverso indirizzo;
il mancato adempimento di un tale obbligo avrebbe dovuto far presumere dimorante la BA nello stabile condominiale e valida la convocazione ivi effettuata;
la prova quanto meno presuntiva che la BA dimorasse nell'edificio condominiale era data, inoltre, sia dalla notifica alla stessa di un atto di citazione, sia dalla testimonianza del portiere. Le doglianze espresse col riassunto motivo si appalesano inammissibili. Per l'avviso ai condomini circa la convocazione dell'assemblea vale il criterio della cognizione, che implica l'inderogabile esigenza dell'effettiva ricezione della notizia. Al fine di raggiungere le finalità attribuitegli dalla legge, l'avviso di convocazione deve essere quindi eseguito con un mezzo idoneo a dare la certezza della cognizione reale ed effettiva, e non già soltanto la mera presunzione di conoscenza. Non può conseguentemente ammettersi che esso si abbia per validamente emesso, trasmesso, ricevuto e percepito mediante la dimostrazione di un fatto equivoco e inidoneo. La prova, la quale può darsi in qualunque modo anche mediante presunzioni (Cass. nn. 1033/1995, 2148/1987), che tutti i condomini sono stati tempestivamente avvisati incombe sul condominio convenuto con l'azione di nullità della delibera (Cass. nn. 5267/1997, 12379/1992). Ben consapevole di non avere fornito la prova documentale della avvenuta comunicazione dell'avviso di convocazione né della effettiva residenza o dimora della BA nello stabile condominiale, il condominio ricorrente affida il raggiungimento della prova di tali circostanze a una serie di elementi a suo dire valutabili come presunzioni. In particolare, esso ha dedotto quale indizio anzitutto la notifica di un atto di citazione effettuata alla BA alcuni giorni prima dell'assemblea in questione. Il giudice del merito ha obiettato che, in realtà, tale notifica, pur se valida ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non consentiva tuttavia di ritenere (presuntivamente) accertata l'effettiva residenza in loco della destinataria, non essendo stato oltretutto allegato l'avviso di ricevimento comprovante la ricezione dell'atto. Trattasi, all'evidenza, di un giudizio di fatto immune da 5 incongruenze, come tale insindacabile in questa sede. E' noto, infatti, in tema di prova presuntiva, che rientra nei compiti del giudice di merito il giudizio circa l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni a preferenza di altre prove quando egli ritenga, con apprezzamento incensurabile se congruamente motivato, che gli elementi di fatto acquisiti non siano oggettivamente idonei a dimostrare l'assunto della parte o di una delle parti. Ed è altresì comunemente acquisito alla giurisprudenza di questa Corte che l'apprezzamento del giudice di merito circa la rilevanza probatoria degli elementi indiziari, ovverosia circa l'idoneità degli stessi elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il principio dell'id quod plerumque accidit, è sottratto al controllo in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata, immune da vizi logici o giuridici (cfr., e plurimis, Cass. sentt. 9015/1999, 6556/1995, 564/ 1995, 237/1995, 6850/1982). Ulteriore elemento indiziario addotto dalla ricorrente è l'avere il precedente proprietario dell'appartamento AR ZI - il cui debito per oneri condominiali si era trasmesso alla BA, sua erede - puntualmente pagato le quote deliberate dalle assemblee convocate nelle forme usuali;
da ciò si dovrebbe dedurre in via presuntiva che la BA abitava nello stabile condominiale e aveva pertanto l'obbligo di comunicare all'amministratore il diverso indirizzo;
correlativamente, dal mancato assolvimento di tale obbligo, si dovrebbe inferire in via presuntiva che la donna dimorava nell'edificio condominiale e, quindi, che la convocazione ivi effettuata era valida. Dell'indizio predetto da cui, a seguire il ricorrente, dovrebbe 6 ricavarsi, con procedimento per la verità assai contorto (e con presumptio de presumpto), la prova (presuntiva) del fatto da provare (avvenuta convocazione della BA), nulla è detto nella impugnata decisione. Il che implica che il ricorrente avrebbe dovuto anzitutto porre ad oggetto della propria doglianza in modo rituale l'omessa pronuncia su detta circostanza, precisando se e sulla base di quali atti (e di quali specifiche enunciazioni nell'ambito di tali atti) una sua deduzione in tal senso doveva ritenersi essere stata ritualmente oggetto del giudizio di primo e secondo grado. Va infatti ricordato che, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente il quale lamenti l'omessa pronunzia, da parte del giudice di merito, su una determinata questione che non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere di indicare in quali atti ed in quali specifiche frasi, nell'ambito di tali atti, l'abbia proposta innanzi al giudice medesimo onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr. Cass. nn.9941/1996, 12393/1997, 9711/1998, 9861/1998, 10626/1998, 7194/2000, 12025/2000). Peraltro, sia detto per mera completezza di argomento, implicitamente i giudici del merito hanno preso in considerazione la deduzione difensiva per rilevarne l'irrilevanza. Essi hanno infatti rimarcato che non era stato nemmeno provato se, e da quando, la BA avesse in precedenza abitato nello stabile condominiale e fosse stata quindi già personalmente convocata con le suindicate modalità, sì da far sorgere eventualmente a suo carico l'onere di comunicare all'amministratore il successivo trasferimento di residenza, rilevando inoltre che la sola mancata contestazione o impugnazione delle precedenti assemblee non può assumere alcun univoco significato probatorio nel senso opinato dal condominio appellante. Così argomentando, essi hanno implicitamente proiettato nella sfera dell'irrilevante lo svolgimento dei rapporti tra il condominio e il precedente intestatario dell'appartamento ereditato dalla BA. Ha infine dedotto il condominio che la prova o almeno la presunzione che la BA dimorasse nello stabile si traeva dalla testimonianza del portiere. In sentenza si legge che in sede di esame testimoniale il portiere non ha riferito di avere specificatamente recapitato nella cassetta postale della BA l'avviso di convocazione dell'assemblea né che la odierna controricorrente risiedesse all'epoca nello stabile. Il condominio contesta al tribunale di avere travisato la deposizione e replica che il testimone ebbe a riferire di avere inserito l'avviso nelle cassette postali di ciascuno dei condomini indicati in un elenco prodotto in giudizio e sottoscritto in calce dal teste per certificare l'esecuzione dell'incarico. A parte l'incomprensibilità della censura, non risultando neanche esplicitato se nel menzionato elenco figurasse il nome della BA, va detto che essa, al pari delle altre, si rivela inammissibile. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nel caso in cui con il ricorso per cassazione sia denunciato il vizio di omessa motivazione per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali, quali le deposizioni testimoniali, al fine di consentire al giudice di legittimità il 8 doveroso controllo sulla decisività della risultanza non valutata (0 insufficientemente valutata), è necessario, a pena di inammissibilità del ricorso, che il ricorrente specifichi i nomi dei testi e - se occorre, anche mediante la loro trascrizione integrale nel ricorso - le relative deposizioni assertivamente decisive e pretermesse, indicando altresì le ragioni del carattere decisivo di esse. Ciò in quanto, per il già ricordato principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo suddetto deve poter essere esercitato sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non possibile sopperire con indagini integrative (cfr, tra altre, Cass. nn. 7938/2001,11386/1999, 8249/1997, 103/1996, 1161/1995,1860/ 1992, 796/1989). ж Ora, nel caso di specie, nel ricorso si fa riferimento all'assunta prova per testi e alla mancata o distorta valutazione di essa, ma non si specifica in alcun modo il capitolato di prova né il preciso contenuto della deposizione testimoniale dal ricorrente ritenuta decisiva, e non viene neppure indicato il nome del teste, le cui dichiarazioni avrebbero dovuto essere esaminate e valutate nel loro reale tenore. Le censure esposte nel complesso motivo di ricorso, con l'apparente denunzia di vizi di legittimità, risultano quindi sostanzialmente dirette a una valutazione delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice del merito nell'esercizio del suo potere istituzionale. E' infatti devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della 9 controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato;
conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, detto giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (in proposito vedasi, e multis, Cass. nn. ж 9384/1995, 9015/1999, 1143/1982). Ne consegue che l'esercizio di quel potere involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito che si sottraggono al sindacato di legittimità quando, come nella specie, detto giudice abbia in proposito reso sufficiente ed adeguata ragione. Con il secondo e ultimo mezzo denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., 2697 e 2909 c.c. oltre a vizio di motivazione in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.- si sostiene che il tribunale è incorso in errore nel confermare la sentenza pretorile di rigetto della domanda anche "per il residuo credito", sia perché non contestato, sia perché adeguatamente provato dai documenti prodotti in fase monitoria;
si aggiunge che in proposito non aveva alcun rilievo l'insussistenza di una preventiva approvazione della assemblea, trattandosi per una parte di somme dovute in forza di sentenza esecutiva e per il resto di spese urgenti 10 per evitare infiltrazioni in alcuni appartamenti. La censura è platealmente inammissibile per la sua estrema genericità. La ricorrente non solo non specifica di quale credito si tratti, ma non precisa nemmeno da quale atto o dichiarazione della BA emergeva che esso non era contestato laddove in sentenza è detto l'esatto contrario, quale era il titolo per la relativa riscossione, posto che mancava una delibera di approvazione della assemblea, e quali documenti ne comprovavano la debenza. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, denunziandosi violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., la BA si duole che il giudice, a до fronte della totale soccombenza del condominio appellante, abbia compensato le spese supportando la statuizione in parola con riferimento all'esito del giudizio e alla comune difesa degli opponenti. Il motivo è infondato e inammissibile al tempo stesso. In ordine al potere del giudice di compensare le spese, costituisce principio più volte affermato da questa Corte quello secondo cui la facoltà di compensare totalmente o parzialmente le spese di giudizio non è - necessariamente legata alla posizione di reciproca soccombenza, totale o parziale, delle parti in causa. I giusti motivi in considerazione dei quali si può addivenire alla compensazione suddetta sfuggono, per loro stessa natura, a qualsiasi enunciazione o catalogazione anche soltanto esemplificative, e la loro ricorrenza e valutazione sono affidate al potere discrezionale del giudice di merito, cui è inibito soltanto di condannare anche in minima parte alle spese la parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. nn. 5988/2001, 5830/2001, 5956/2001, 5305/2000, 4818/2000, 319/2000, 11 5413/1987, 5025/1989). Peraltro, quanto alla motivazione data dal giudice di merito alla compensazione delle spese del primo grado, questa Corte non ravvisa una palese incongruità nella conclusione cui è pervenuto il giudicante. Ineccepibile è poi la compensazione delle spese del secondo grado, disposta dal giudice di appello in considerazione della soccombenza reciproca. In definitiva, entrambi i ricorsi vanno rigettati e, avuto riguardo alla reciproca soccombenza, appare giusto compensare interamente tra le parti anche le spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando le spese. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Sergio Del Core serps fee love Dott. Rafaele Corona дее рептил 109T 120.11 456 41,32 IL CANCELLIERE C1 Valexia Neri TOT: 17043 10065 1814 3 14 FE3.2002 4 , 8 8 1 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 211 12.1.2012 versate € 18843 serie 4 al n. 199 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 30/5/2002) D