Sentenza 6 aprile 2001
Massime • 1
In tema di "ius novorum" in grado di appello, deve ritenersi legittimo, da parte del giudice di secondo grado, l'esame di documenti nuovi allorché ciò sia indispensabile ai fini del decidere - sì come richiesto dal secondo comma dell'art. 345 cod. proc. civ. a proposito delle prove nuove - ed allorché la mancata produzione, in primo grado, dei documenti stessi non sia imputabile alla parte che intende avvalersene.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/04/2001, n. 5133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5133 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' M REPUBBLICA IT ANA DE POPOL ITAL NO51 LA CORTE S REMA DI CASSAZIONE Oggetto Ренесски SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magist rati: Dott. Pasquale REALE Presidente R.G.N. 11292/99 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron. 10988 Rep. 1817 Dott. Giovanni VER UCCI Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere Ud.19/12/00 Dott. Salvatore SAL VAGO - Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIORE UFFICIO COP15 SENT ENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per dinita L. 3000 FEDELI ITALO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA N.
6. APR. 2001.. IL CANCELLIERE BUCCHI 7, presso l'avvocato GRAZIANI S., rappresentato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE e difeso dall'avvocato SPINA GIOVANNI, giusta procura C OPIE Richiesta copia studio a margine del ricorso;
dal sig. per dirt 3000 ricorrente 1 6 APR, 2001 IL CANCELLIEREcontro UNICREDITO ITALIANO SpA, denominazione assunta dal CREDITO ITALIANO SpA, in persona dei rispettivi legali CORTE SUPREMADI CASSAL A rappresentanti pro tempore,, elettivamente domiciliato Fichiesta conia studio in ROMA VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO 93, presso l'avvocato Ne dal Sig. 3000 per diritt ANGELO LOVELLI, che lo rappresenta e difende, giusta2000 11 6. APR. 2001. 2476 procura in calce al controricorso;
-1- - controricorrente avversO la sentenza n. 2986/99 del Tribunale di ROMA , CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE depositata il 18/02/99; Richiesta copia esecutiva LOVELLI udita la relazione della causa svolta nella pubb lica dal Sig. per dirittiKnow +6 GTU. 2001 udienza del 19/12/2000 dal Consigliere Dott. Giu seppe JL CANCELLIERE Maria BERRUTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Spina, che ha CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE chiesto l'accoglimento del ricorso;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio udito per il resistente, l'Avvocato Lovelli, che h a dal Sig chiesto il rigetto del ricorso;
per diritti L.
3.200. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore IL CANCELLIERE Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. CANCELLERIA LIRE 10000 LIRE 2000 CANCELLERIA CANCELLERIA AT982086 BE139811 LIRE 10000 LIRE 2000 CANCELLERIA CANCELLERIA AT982087 BE139812 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 10 febbraio AL1997 ED بو conveniva davanti al giudice di pace di Roma la spa Credito Italiano chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di L.
3.830.000 avere circa e spese. Sosteneva di oltre interessi dieci anni prima ovvero il 20 marzo del 1987 aperto di deposito al presso la banca libretto un portatore a garanzia dell'esatto adempimento di un un bosco in Spoleto, per appalto per il taglio di dei Possidenti di quella conto del Consorzio, città. Nel 1993 il predetto consorzio gli aveva chiesto il pagamento di L. 598.720 a titolo di penalità derivata dall'esecuzione dell'appalto. Successivamente ovvero il 20 ottobre dello stesso anno egli aveva denunciato ai Carabinieri 10 smarrimento del libretto. Aveva peraltro appreso a seguito di proprie ricerche che il titolo era stato estinto tre giorni dopo della apertura, ovvero il 23 ottobre del 1983 da parte di soggetto rimasto sconosciuto, al quale la banca aveva erroneamente e negligentemente effettuato il pagamento della somma depositata e tutt'ora portata nel libretto. facendo rilevare, tra La banca resisteva 3 l'altro, che il ED aveva denunciato lo smarrimento del libretto solo dopo del pagamento in controversia c che la clausola di garanzia apposta sul titolo esprimente un accordo fra il portatore ed il terzo non toglieva la astrattezza del medesimo e l'obbligo della banca depositaria di pagare al presentatore. Il giudice di pace accoglieva la domanda del ED. Il Tribunale di Roma accoglieva il gravame della banca. Il secondo giudice riteneva che la decisione del giudicc di pace era stata determinata dal mancato rilievo dei documenti presentati dalla banca solo in fase di appello, dai quali si circostanze che facevano presumere che il traevano della somma portata dal libretto era pagamento avvenuto nei confronti dello stesso ED. Negava quindi che tale pagamento avvenuto ad onta della predetta clausola di garanzia integrasse una qualunque colpa della banca per la ragione che frequenti rapporti tra essa ed l'appellato avevano l'esaudimento della sua richiesta di reso facile estinzione del deposito. Riteneva anche che all'uopo non sarebbe stato necessario il consenso del consorzio dei Possidenti di Spoleto. 4 Contro questa sentenza ricorre in cassazione con quattro motivi il ED. Resiste il Credito Italiano con controricorso e deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE la1) AL ED lamenta con il primo motivo violazione dell'art. 345 cpc la quale a suo dire avrebbe dato luogo all emanazione di una sentenza in situazione di carenza di giurisdizione. Sostiene che il giudice di appello non avrebbe dovuto esaminare prove ed argomenti estranei al primo giudizio. Osserva la Corte che è di tutta evidenza che la lamentata violazione di legge nulla ha a che vedere con la giurisdizione del giudice in questione. Il motivo in realtà allega la violazione di una norma processuale. Tale violazione peraltro non sussiste. Questione controversa era se il titolo era stato pagato meno a persona diversa dal ED, come questi aveva sostenuto sin dal suo primo atto. Tale questione ed il titolo stesso della domanda di restituzione, oltre che ovviamente il potitum, non Il giudice infatti hasono stati mutati. pronunciato sulla medesima domanda utilizzando documenti non prodotti in primo grado, e non già, come il ricorrente pretende, esaminando nuove 5 prove. nuovi documenti La legge nulla dice quanto ai ed il collegio in proposito condivide l'orientamento fatto proprio dalla corte di cassazione che ritiene legittimo da parte del secondo giudice l'esame di documenti nuovi allorché ciò sia indispensabile al fine di decidere la causa, come richiede il secondo comma dell'art. 345 e la mancata cpc a proposito delle nuove prove, sia imputabile alla produzione in primo grado non (cass. nn. 4338 del parte che intende avvalersene 94). le circostanze 92 e 7233 del Nella specie indicate ein narrativa, soprattutto il decennio momento apertura e della della trascorso tra il quasi contemporanea estinzione del libretto, e la somma da parte del domanda di restituzione della soggetto che il libretto aveva aperto, hanno fatto ritenere alla corte, condivisibilmente, di ammettere l'esame dei documenti contabili della banca onde accertare con esattezza i movimenti che e che non cra possibile 10 interessato avevano ricostruire mediante l'esame del titolo. Il motivo è infondato, giacché il giudice del previsto dalla merito ha esercitato un potere legge. 2) Con il terzo motivo di ricorso Fedel i lamenta la motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria sul punto decisivo dello accertamento della alla quale ven persona ne effettuato il rimborso del titolo. Sostiene che la presunzione semplice che la corte ha ritenuto di adoperare per trarre la د ے predetta conclusione é frutto di un ragionamento errato che valorizza in modo arbitrario le sole circostanze temporali. Con il terzo motivo che in quanto connesso al secondo deve essere esaminato insieme. ED lamenta la erronea e falsa applicazione degli artt. 2721, 2726 e 2729 CC. Rileva che la presunzione è ammessa dalla legge nei limiti della prova testimoniale e dunque nei limiti del valore di L. 5000. Nella specie la prova è stata ammessa oltre tale limite e senza motivazione. 2a) Osserva il collegio che esatto ciò che in via di principio che sostiene il ricorrente, perché la legge all'art. 2729 CC. consente il ricorso alla presunzione semplice nei limiti in cui è ammessa la prova per testi. Tuttavia la norma dell'art. 2721 CC al secondo comma precisa anche che la autorità giudiziaria può consentire la prova 7 (per testi) oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza. Il ricorso alla prova per presunzione dunque è anch'esso ammessO oltre gli ormai antistorici limiti di valore, e con attenzione maggiore al dato sostanziale delle controversie, sui medesimi presupposti sui ammessaquali è la prova per testi. Orbene nella vicenda che ne оссира la corte di merito quando ha l'esameammesso dei documenti nuovi, indispensabili nel senso che si è detto, previsto dall'art. 345 hacpc, implicitamente motivato anche il successivo ricorso alla presunzione semplice per accertare non già il fatto del pagamento che è pacifico, bensì il controverso destinatario del medesimo. La Corte non si limitata ad affermare come pretende il ricorrente che il pagamento venne effettuato nei suoi confronti. Essa ha accertato documentalmente movimenti contabili riguardanti il titolo e l'ulteriore circostanza della richiesta nello stesso giorno in cui risulta estinto il libretto, e presso la stessa agenzia romana del si badi, Credito Italiano, da parte del ED di un assegno 8 e con la somma di L. 3.000.000, in contanti. Da tali coincidenze complessive la corte ha tratto la conclusione che i tre milioni suddetti erano stati dal fedeli appena ricevuti a fronte diel'estinzione del libretto. Le due doglianze sono infondate. Il ricorso alla presunzione avvenuto laperché legge lo e la motivazione di tale scelta consentiva istruttoria è adeguata. mediante ED 3) Il quarto motivo il quale allega la violazione degli artt. 1836 e 1992 CC conseguenti al pagamento errato per, sembra di identificazione presentatore del capire, cattiva banca è assorbito dal del titolo da parte della rigetto dei precedenti Lamotivi. sentenza ha accertato che la banca pagò al ED, e dunque pagò bene al soggetto legittimato. 4) Il ricorso deve essere respinto. Il condannato al pagamento ricorrente dove essere delle spese del giudizio.
P.Q.M.
corte il Condanna ricorso. il La rigetta ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in L 85,000. .oltre а L.
1.200.000 per onorari di avvocato. 9 In Roma il 19 Relatore dicembre 2000. Il Presidente Popull 610000 310000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 31 MAG. 2001 Serie 4 Registrato in data versate £. 310.000 026130 al n trecentodiecimila - (lire p. Il Dirigente Area Sety zi Dott.ssa Maria Grazi PPO Responsabile Servic E L D (Dr. M. RACCHIN 10