Sentenza 20 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/02/2002, n. 2446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2446 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2002 |
Testo completo
IN NOME DE0 2446/02 REPUBBLICA POLO ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE NULLITA CONTRATTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: COMPRAVENDITA Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 3791/00 Consigliere Cron. 5851 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Rep. 664 Dott. Olindo SCHETTINO Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud. 15/11/01 MAZZIOTTI DI CELSO Rel. Consigliere Dott. Lucio - ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio CI UL, CI IG, CI dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3.10per diritti TOMMASO O TOMASSINO, elettivamente domiciliati in ROMA " 20 FEB, 2002 VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato IL CANCELLIERE ARIELLA COZZI, difesi dall'avvocato ROCCO BALDASSINI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ER EL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A DEPRETIS 86, presso lo studio CAVASOLA, difesa dall'avvocato CARLO MANCINI, giusta delega in atti;
DG720038 - controricorrente 2001 avversO la sentenza n. 1380/99 della Corte d'Appello 1533 -1- DG720013 di ROMA, depositata il 04/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito 1'Avvocato Rocco BALDASSINI, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Carlo MANCINI, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo GN VI conveniva in giudizio IT IO ed i suoi figli LU e SI e, dedotto che con atto del 27/2/1973 aveva rilasciato al primo una procura generale ed aveva con lo stesso stipulato un contratto di appalto per la costruzione di un fabbricato in Sora, lamentava che il Cap- puccitti padre aveva ceduto ai due figli due appartamenti ed altro e chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto di compravendita del 21/12/1973 in quanto dissimulante una donazione, nonché condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni ed alla consegna degli immobili. I IT, costituitisi, chiedevano il rigetto dell'avversa domanda. IT IO, in via riconvenzionale, invocava il pagamento di tutte le spese sostenute per la costruzione del fabbricato. Con sentenza 13/1/1993 l'adito tribunale di Cassino: dichiarava la simu- lazione del contratto di compravendita stipulato dai convenuti il 21/12/1973 e l'inefficacia e la nullità della dissimulata donazione;
condannava Cappuc- citti LU e SI al rilascio degli immobili simulatamente acquistati;
condannava i convenuti al risarcimento in favore dell'attrice dei danni liqui- dati in £ 45.600.000 oltre rivalutazione ed interessi. Avverso la detta sentenza i IT proponevano gravame al quale resisteva la GN che spiegava appello incidentale. La corte di appello di Roma, con sentenza 4/5/1999, in parziale riforma dell'impugnata decisione, rigettava la domanda della GN di risarci- mento danni proposta nei confronti di IT IO e dichiarava che la somma dovuta da LU e SI IT alla GN era di £ 503.374.480, comprese £ 180.000.000 ai sensi dell'articolo 345 c.p.c., con 3 interessi dalla data della decisione. Per quel che ancora rileva in questa sede osservava la corte di merito: che, contrariamente a quanto dedotto dai Cap- puccitti, era esatto il giudizio espresso dal tribunale in ordine alla reale natu- ra del contratto di compravendita in questione;
che il tribunale, nel provve- dere sulla restituzione dei beni, non era incorso in ultrapetizione in quanto la GN all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, aveva svolto la sua richiesta nei confronti di tutti e tre i convenuti e non solo di al- cuni di essi;
che il IT IO non era tenuto al risarcimento del danno in quanto non si era giovato del possesso dei beni trasferiti ai figli;
che la GN, non avendo goduto della disponibilità degli immobili a far data dal trasferimento dichiarato nullo, non aveva fatto propria la naturale redditività dei beni di cui, invece, si erano giovati i fratelli possessori degli stessi;
che la somma per risarcimento del danno era stata liquidata dal tribu- nale in £ 45.600.000 utilizzando un criterio di equità; che era equilibrato l'indennizzo nella detta misura, così come era corretto l'aggiornamento dell'importo per interesse e rivalutazione;
che, non potendosi determinare con esattezza gli importi di rivalutazione del capitale, non restava che ricor- rere in via equitativa ad un calcolo in base ad un indice medio che dal 1973 (data di riferimento della decorrenza non contestata dagli appellanti ) anda- va fissato nel 5,2933, per cui il credito della GN ammontava a £ 241.374.480 al momento della pronuncia;
che, tenuto conto dell'indicato pe- riodo, gli interessi andavano liquidati in £ 84.000.000 onde il credito in que- stione era pari a £ 503.374.480 ivi comprese £ 180.000.000 che, a norma dell'articolo 345 c.p.c., spettavano alla GN avendo documentalmente dimostrato in sede di appello che i locali terranei nelle more del giudizio 4 erano stati dati in locazione sin dal 1988; che detto ulteriore risarcimento andava liquidato a far data dalla sentenza di primo grado. La cassazione della sentenza della corte di appello di Roma è stata chie- sta da IO, LU e SI IT con ricorso affidato a tre mo- tivi. La GN ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso i IT, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 1414, 1415 e 1417 c.c. e insufficiente moti- vazione in ordine ad un aspetto decisivo della controversia, deducono che la simulazione del contratto di compravendita del 21/12/1973 ( dissimulante una donazione) è stata desunta ( e non provata ) dalla corte di appello senza alcuna indagine in ordine a tutti gli elementi della fattispecie quali, ad esempio, l'effettiva volontà della parti e le ragioni che avevano spinto Cap- puccitti IO a concludere l'atto. I ricorrenti, al riguardo, sviluppano nu- merosi ed articolati argomenti sostenendo che le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata sono prive di conforto giuridico e di ogni riscon- tro oggettivo e che il negozio del 21/12/1973 è una compravendita e non una donazione come affermato dalla corte territoriale sulla base di un materiale probatorio di natura indiziaria - rappresentato da una sequenza di presun- zioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Comunque, ad avviso dei IT, anche a voler ravvisare nella fattispecie un compor- tamento simulatorio, questo potrebbe essere configurato nella interposizio- ne fittizia di persona ( e non in un negozio dissimulante una donazione ) avendo IT IO venduto effettivamente gli immobili, se non ai figli (contraenti interposti), quanto meno a se stesso. Il negozio, in tal caso, 5 sarebbe valido ed efficace atteso che il mandato - conferito dalla GN anche nell'interesse del mandatario prevedeva ampie ed incondizionate possibilità ed anche di vendere a se stesso. Il motivo è infondato risolvendosi essenzialmente nella pretesa di contra- stare il risultato dell'attività svolta dalla corte di appello in ordine all'interpretazione del contratto di compravendita stipulato dai IT il 21/12/1973 ed all'apprezzamento di fatto circa la ritenuta simulazione di detto contratto che, congruamente motivato, non si presta a censure in que- sta sede di legittimità. In proposito occorre osservare che, come è noto e come ripetutamente af- fermato da questa Corte, l'accertamento della simulazione costituisce inda- gine di fatto per cui il convincimento dei giudici del merito sulla sussistenza o meno di detta simulazione è insindacabile in sede di legittimità se con- gruamente e logicamente motivato. La valutazione della relativa prova - an- che se congetturale, presuntiva ed indiziaria è rimessa al potere discrezio- nale del giudice del merito il quale però deve prendere in esame le circo- stanze desumibili dalla causa, procedendo ad un esame globale e complessi- vo di tutte le risultanze istruttorie considerate in una visione unitaria. Nella specie la corte di appello con ragionamento ineccepibile e con motivato apprezzamento di merito in relazione alle risultanze istruttorie - ha confermato il giudizio del tribunale, in ordine alla dimostrata simulazione del negozio in questione, ritenendo infondati tutti i rilievi al riguardo mossi dagli appellanti IT. La corte di merito ha sul punto espresso il proprio convincimento all'esito di una puntuale indagine e di un esame attento del contenuto del 6 contratto in questione e delle caratteristiche dei rapporti tra IT IO e la GN valutando coerentemente tutte le risultanze di causa ed è pervenuta alle riportate conclusioni attraverso argomentazioni complete ed appaganti nonché improntate a retti criteri logici e giuridici. Il giudice di appello ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i ri- portati accertamenti in fatto, esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento. Alle dette valutazioni i ricorrenti contrappongono le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giu- dice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte di appello, nel porre in evidenza gli elementi favorevoli alle tesi della GN, ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi dei IT. Sono pertanto insussistenti gli asseriti vizi di motivazione e le dedotte violazioni di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito. E' appena il caso di rilevare poi l'infondatezza e l'inammissibilità della generica doglianza relativa all'asserito utilizzo da parte della corte territo- riale di un materiale probatorio - di natura indiziaria – rappresentato da una sequenza di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concor- danza. pa-La detta censura non è meritevole di accoglimento posto che, come è cifico nella giurisprudenza di questa Corte in tema di prova presuntiva, è in- censurabile in sede di legittimità l'apprezzamento discrezionale del giudice del merito circa lo stesso ricorso a tale mezzo di prova nonché circa la va- lutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presun- zione: l'unico sindacato riservato in proposito al giudice di legittimità è sulla congruenza della relativa motivazione ( sentenze 14/9/1999 n. 9782; 27/8/1999 n. 9015; 4/5/1999 n. 4406 ). Nella fattispecie in esame la corte di appello ha convenientemente moti- vato il procedimento logico di deduzione tenendo conto del complesso degli indizi e della pluralità dei fatti accertati in istruttoria coordinati e sottoposti a valutazione critica globale e sintetica, nel loro insieme, alla stregua di ca- noni di ragionevole probabilità e verosimiglianza nonché nel rispetto di re- gole di comune esperienza e della possibilità di trarre illazioni derivanti dal principio dell' id quod plerumque accidit". Del tutto inammissibile è infine la tesi dei ricorrenti sviluppata nella relativa alla ravvisabilità nella specieparte finale della censura in esame dell'interposizione fittizia di persona ( non di un negozio dissimulante una donazione) avendo IT IO venduto effettivamente gli immobili, se non ai figli ( contraenti interposti), quanto meno a se stesso avvalendosi delle ampie ed incondizionate possibilità concessegli in virtù del mandato conferito dalla GN anche nell'interesse di esso mandatario. Si tratta di una questione nuova che non risulta abbia formato oggetto del giudizio di secondo grado, in quanto rientrante tra le problematiche dibattute 8 dalle parti, né i ricorrenti hanno dedotto di aver inserito nei motivi di ap- pello la detta questione. Incombeva invece ai IT dedurre di aver prospettato tale questione onde dar modo alla corte di cassazione di con- trollare "ex actis" la veridicità di tale asserzione. Le dette problematiche esposte dai ricorrenti non sono quindi proponibili in questa sede di legittimità perché introducono per la prima volta un auto- nomo e diverso sistema difensivo che postula indagini e valutazioni non compiute dal giudice di appello perché non richieste. E' infatti pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammis- sibilità, statuizioni e problematiche che abbiano formato oggetto del giudi- zio di appello per cui non possono essere prospettate questioni nuove o nuo- vi temi di indagine involgenti accertamenti non compiuti perché non richie- sti in sede di merito. Il giudizio di cassazione ha per oggetto la revisione della sentenza impugnata in relazione alla regolarità formale del processo ed agli aspetti in diritto segnalati e non sono proponibili temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di secondo grado ed involgenti accer- tamenti non compiuti in detto giudizio, tranne nell'ipotesi - che non ricorre nella specie - in cui si tratti di questioni rilevabili di ufficio ( in ogni stato e grado del giudizio ) fondate però sugli stessi elementi di fatto esposti e la cui soluzione non presupponga o non richieda nuovi accertamenti ed ap- prezzamenti di fatto ( sentenze 15/4/1999 n. 3737; 5/10/1998 n. 9882). Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'articolo 1224 c.c. deducendo che la corte di merito ha errato nel quantificare in £ 45.600.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria, la somma riconosciuta 9 alla GN per il mancato godimento degli immobili di cui al contratto di compravendita dichiarato simulato. Erronea è anche l'applicazione della ri- valutazione perché, trattandosi di debito di valuta, la GN non ha dato alcuna prova del maggior danno, oltre gli interessi. In ogni caso la rendita doveva essere calcolata non dalla compravendita bensì dalla data di agibilità del fabbricato che solo da tale momento poteva formare oggetto di godi- mento. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. La censura relativa all'asserito errore in cui sarebbe incorsa la corte di appello nel quantificare la somma riconosciuta alla GN per il mancato godimento degli immobili in questione è inammissibile per l'assoluta gene- ricità della doglianza non avendo i ricorrenti rispettato il dovere di specifica- re in modo chiaro e completo le ragioni della contestazione e sottostanti al mezzo di impugnazione. In particolare i IT non hanno precisato: il procedimento di liquidazione seguito dal giudice di secondo grado;
i criteri adottati dal detto giudice per determinare l'ammontare della somma attri- buita alla GN a titolo di risarcimento danni;
la motivazione al riguardo sviluppata nell'impugnata sentenza ed il perché dell'inaccoglibilità di tale motivazione;
l'errore commesso dalla corte distrettuale e il corretto proce- dimento di liquidazione. Ciò non consente alla Corte di Cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento dei denunciati vizi della sentenza impugnata non essendo al riguardo sufficienti afferma- zioni apodittiche non seguite da alcuna dimostrazione dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronuncia impugnata. 10 E' inammissibile anche la critica concernente la data di decorrenza della rendita dei beni immobili oggetto del contratto di compravendita. In propo- sito è sufficiente evidenziare che tale critica non risulta contenuta nei motivi di appello come predisposti dai ricorrenti avverso la sentenza di primo gra- do: nella decisione impugnata si afferma espressamente che non è stata “assoggettata a contestazioni degli appellanti principali” ( ossia dei Cappuc- citti) la data di riferimento della decorrenza dal 1973 (anno della stipula del contratto dichiarato simulato ) del calcolo della svalutazione monetaria (e, quindi, a maggior ragione la data del sorgere del credito). La detta que- stione non può pertanto essere prospettata per la prima volta in sede di le- gittimità. Palesemente infondata è poi la denunciata violazione dell'articolo 1224 c.c. posto che nella specie non si tratta di debito di valuta come sostenuto dai ricorrenti bensì di valore in quanto relativo al risarcimento del danno subito dalla GN a seguito del contratto di compravendita stipulato dai IT dichiarato simulato con conseguente dichiarazione di inefficacia e nullità della dissimulata donazione. La corte di appello non ha quindi ap- plicato la disposizione dettata dal secondo comma dell'articolo 1224 c.c. che riguarda i crediti di valuta e non quelli di valore quale quello risarcitorio in questione. Con il terzo motivo LU e SO IT denunciano violazione degli articoli 112 e 345 c.p.c. per aver la corte di appello condannato essi ri- correnti al rilascio in favore della GN degli immobili oggetto del con- tratto di compravendita pur avendo l'attrice proposto con l'atto introduttivo del giudizio solo la domanda di nullità di tale contratto ( oltre al risarci- 11 M mento dei danni) e non anche la restituzione dei beni e dei relativi frutti. Inoltre solo in fase di appello la GN ha richiesto per la prima volta, ex articolo 345 c.p.c., la restituzione dei frutti. La corte di merito, non avendo considerato la trasformazione edilizia apportata agli immobili da essi ricor- renti dopo il contratto di compravendita, ha riconosciuto alla GN frutti non percepiti relativi a canoni di locazione di beni creati con i detti inter- venti edilizi successivi al contratto di compravendita dichiarato simulato. Anche questo motivo, al pari degli altri, è privo di fondamento. Dalla lettura degli atti processuali – attività consentita in questa sede di legittimità attesa la natura ( in procedendo ) del vizio denunciato - la richie- sta di restituzione dei beni oggetti del contratto di compravendita stipulato dal IT il 21/12/1973 risulta essere stata espressamente formulata dall'attrice GN in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado (punto 2 delle dette conclusioni ). Sulla base di questa risul- tanza processuale la corte di appello ha ineccepibilmente ritenuto infondato il motivo di gravame con il quale i fratelli IT avevano dedotto il vi- zio di ultrapetizione in relazione al capo della decisione del giudice di primo grado concernente la restituzione dei beni in questione. Con la censura in esame i ricorrenti si sono limitati a riproporre l'eccezione di ultrapetizione senza far alcun riferimento alla motivazione posta a base del rigetto da parte della corte di appello di tale eccezione: la decisione sul punto non è pertanto censurabile per non essere stata la relativa motivazione sottoposta a critiche. E' infine insussistente la denunciata violazione dell'articolo 345 c.p.c. con riferimento al capo della sentenza impugnata concernente la concessio- ne alla GN della somma di £ 180.000.000 a titolo di liquidazione del 12 danno rappresentato dal mancato utilizzo dei locali terranei dalla data della sentenza di primo grado. Anche in relazione a tale questione occorre richiamare le richieste come formulate dalla GN in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado (punto 3 di dette conclusioni: risarcimento dei danni scaturenti dalla sottrazione alla disponibilità di essa attrice degli immobili fittiziamente alie- nati) e con l'atto di costituzione in secondo grado con appello incidentale (punti 2 e 3: condannare i IT sia al risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento degli immobili peri a lire 172.523.175 per i canoni percepiti sino alla sentenza di primo grado, sia ai frutti ulteriormente perce- piti maturati successivamente alla sentenza impugnata ). Correttamente, pertanto, la corte di merito ha liquidato gli ulteriori danni subiti dalla GN dopo la decisione del tribunale atteso che, come è paci- fico nella giurisprudenza di legittimità, l'articolo 345 c.p.c., ove deroga al divieto di domande nuove in appello con riferimento ai danni sofferti dopo la sentenza impugnata, trova applicazione quando nel giudizio di primo gra- do sia stato richiesto (come appunto nel caso di specie ) il risarcimento del danno maturato in precedenza in quanto detta deroga trova giustificazione nel fatto che l'istanza di ristoro del danno ulteriore configura sviluppo logi- co e cronologico di domanda già proposta trovando la sua fonte nella stessa causa avente la stessa natura. L'esistenza di una domanda di risarcimento dei danni comprendente, sin dal primo grado, anche quelli successivi alla pronuncia sino alla riconsegna dei beni immobili in questione risulta dal te- nore delle richieste come formulate in sede di precisazione delle conclusioni ( danni derivanti dalla mancata disponibilità dei beni sino, evidentemente, al 13 momento della restituzione): di conseguenza la richiesta avanzata in grado di appello deve ritenersi insita in quella iniziale e da questa strettamente di- pendente. Deve poi essere segnalato che nella sentenza impugnata non si fa alcun cenno alla questione in fatto relativa alla creazione dei locali terranei in se- guito ad interventi edilizi successivi al contratto di compravendita dichiarato simulato. Si tratta quindi di una questione del tutto nuova non prospettabile per la prima volta in questa sede di legittimità. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessive lire 312800 (€ 161,55 CE 516457) oltre lire 10.000.000 a titolo di onorari. Roma 15 novembre 2001 confightIl consiguere relatore Il presidente IL CANCELLIERE C1 41,32 Valexia Neri 17043 20 FEB. 2002 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 2002 Seris 4 Столейсите биз 170,43 16736 14