Sentenza 26 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2001, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
0 11 09 /0 1 INN MEIEL POPOLO ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto AZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G. N. 18411/98 Cron. 2344 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Rep. 365 Dott. Giovanni SETTIMJ Rel. Consigliere Ud. 11/07/00 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia stur. IL SOLE 24 ORE SE N TEN ZA dal Sig. 3000 26 GEN. 2001per diritti L. sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE NU NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA R GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell'avvocato LIRE 3000 CANCELLERIA BONAIUTI D. r difesa dall'avvocati PETTINAU ANDREA, giusta delega in atti;
- ricorrente CB220875
contro
NA CE, PA RONA, NU IN;
- intimati avversO la sentenza n. 128/98 del Tribunale di ORISTANO, depositata il 10/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2000 1380 udienza del 11/07/00 dal Consigliere Dott. Giovanni -1- SETTIMJ;
udito l'Avvocato PETTINAU, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto. 6 -2- 18411/98 Oggetto: azione possessoria. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO premesso che eranoCon ricorso 9.3.88, IN e DA CA possessori d'una casetta sita in Cabras, Via Brigata Sassari n.30, di proprietà del loro genitore SC CA;
che quest'ultimo aveva sempre posseduto l'immobile suddetto, sia abitandovi con la propria famiglia, sia cedendolo a terzi e, per ultimo, a tale IO EG, il quale l'aveva abitato fino a tutto il 1985; che, suc- cessivamente, detta casetta, delle cui chiavi disponevano, era stata da loro posseduta recandovisi di tanto in tanto e detenendovi un sommario arredamento, attrezzi ed oggetti vari;
che in data 28.8.87, recatisi in loco, avevano constatato che la casetta era stata occupata da tali CE NN e RO SP, i quali aveva sfondato la porta d'ingresso e sostituito la serratura;
che vane erano rimaste le vibrate proteste dirette ad ottenere la restituzione dell'immobile; che anche il comandante della locale Stazione dei Carabinieri s'era interessato di tali fatti, oggetto anche di procedimento penale conclusosi, nei confronti del NN, con non luogo a procedere per mancanza di querela;
che lo sfondamento della porta e l'occupazione della casa da parte dei predetti NN e SP era avvenuto in data 25.8.87 - chiedevano che il pretore di Oristano emettesse provvedimento immediato di reintegra in loro favore nei confronti di CE NN e RO SP e, per il merito, la conferma dell'interdetto. Resistevano il NN e la SP contestando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto. Istruita la causa con produzioni documentali e prova per testi, con sentenza 14.3.97 il pretore ritenuto che i ricorrenti avessero fornito la prova di 18411/98 * essere nel possesso dell'immobile e di averne subito lo spoglio;
che, per contro, i resistenti non avessero fornito alcuna prova di aver ricevuto in consegna l'abitazione dal Comune di Cabras - confermava il provvedimento provvisorio e condannava il NN e la SP a reintegrare IN e DA CA, nel possesso della casa de qua ed al rimborso delle spese di lite. Avverso tale decisione il NN e la SP proponevano gravame, cui resisteva DA CA, mentre IN CA, benchè ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace. Con sentenza 19.3.98, il tribunale di Oristano - ritenuto che i ricorrenti non avessero mai esercitato la signoria sulla casa in e questione che, pertanto, non ne avessero mai acquisito il possesso;
che tale circostanza era emersa evidente dalle deposizioni dei testi IO EG e NO CA;
che, per contro, altra circostanza riferita dal teste EG relativa alla consegna delle chiavi dell' immobile a DA CA risultava inverosimile ed irrilevante;
che l'incon- sistenza della pretesa risultava confermata anche dall'atto pubblico 22.2.89 accoglieva l'appello proposto dal NN e dalla SP e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava l'originaria domanda, disponendo la compensazione per intero delle spese anticipate dalle parti. Avverso tale sentenza DA CA proponeva ricorso per cassazione con un solo motivo. Gli intimati non svolgevano attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la ricorrente denunziando violazione ed erronea - applicazione di legge, ex art. 360 n.3 CPC, con specifico riferimento all'art. 2697 CC 18411/98 richiamato il principio dell'onere della prova, si duole che il tribunale abbia - ritenuto non provata la possibilità per essa deducente di disporre del bene in contestazione ed, a dimostrazione della fondatezza dell'espressa censura, rivisita le varie emergenze istruttorie evidenziandone l'erronea interpretazione datane nella sentenza impugnata. Il motivo, espressamente incentrato sull'errore di diritto per violazione dell'art 2697 CC, è da considerare inammissibile prima ancora che infondato, giacché non vi si rinviene alcuna censura adeguatamente argomentata in diritto, risolvendosi nella semplice prospettazione di valutazioni personali della parte, su singole risultanze istruttorie, difforme da quella datane dal giudice a quo. E' da riscontrare, infatti, l'inottemperanza al disposto dell'art. 366 n. 4 CPC, dal quale si richiede, come più volte sottolineato da questa Corte, che i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione di merito, ove impugnata ex art. 360 n. 3 CPC, abbiano i caratteri della specificità, della completezza, della riferibilità alla decisione stessa, ciò che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia censurato e l'esposizione d'argomentazioni intelligibili ed esaurienti in solo diritto ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi;
per il che risulta inammissibile, giusta l'espressa previsione del richiamato art. 366 pr. co. c.p.c., il motivo nel quale, come nella specie, il vizio venga solo apoditticamente enunziato nell'intestazione senz'alcun successivo adeguato svolgimento di pertinenti argomentazioni circa il modo in cui, per contrasto con la norma indicata o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurispruden- za di legittimità o dalla prevalente dottrina, abbia avuto luogo la violazione di legge nella quale s'assume essere incorsa la pronunzia di merito. 18411/98 Quanto, in particolare, all'art. 2967 CC, va tenuto presente come le norme poste dal codice civile in materia d'onere della prova e d'idoneità delle prove addotte dalle parti onde assolvere a tale onere attengano al diritto sostanziale sì che - la loro violazione dà luogo ad errores in iudicando e non al diritto processuale la violazione delle cui norme dà luogo ad errores in procedendo pertanto incombe sulla parte, che censure in tal senso muova all'impugnata sentenza di merito, di dettagliatamente indicare gli elementi necessari alla valutazione del fondamento delle censure stesse, non rientrando tra i compiti del giudice di legittimità l'esame diretto degli atti se non per la verifica dello svolgimento del giudizio in conformità al rito. Ne consegue che, quando il ricorrente denunzi violazioni di legge in ordine alla validità delle prove poste dal giudice a quo alla base dell'impugnata sentenza, è necessario ch'egli specifichi il contenuto delle prove stesse ed i motivi della loro inidoneità ex lege a fornire il supporto probatorio della decisione adottata sulla base di esse in sede di merito, in guisa da porre il giudice di legittimità in condizione d'effettuare le valutazioni di sua competenza. Nella specie, non solo il ricorrente non sviluppa argomentazioni in diritto sulla denunziata violazione dell'art. 2697 CC, ma appare evidente come il principio dell'onere della prova e della corretta sua applicazione non possa essere considerato violato per il fatto che il giudice del merito abbia posto alla base del proprio convincimento elementi di giudizio legittimamente desunti dalle emergenze pro- batorie, testimoniali e documentali, acquisite in istruttoria. La questione, se mai, avrebbe dovuto esser posta sotto il profilo dell' idoneità della motivazione, ma nel motivo in esame l'impugnata sentenza non risulta 18411/98 * censurata sotto tale profilo e, quand'anche censura siffatta si volesse comunque ritenere implicitamente svolta, essa risulterebbe carente della specificità prescritta dall'art. 366 n. 4 CPC, giacché, quando sia denunziato con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 CPC un vizio di motivazione della sentenza impugnata, della quale si deducano l'incongruità e/o l'insufficienza delle argomentazioni svoltevi in ordine alle prove per asserita erronea valutazione delle risultanze processuali e/o delle deduzioni della parte al riguardo, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività delle risultanze assuntivamente non valutate od erroneamente valutate e della fondatezza delle argomentazioni svolte su di esse dalla parte, che il ricorrente specifichi il contenuto di dette risultanze mediante loro esauriente esposizione ed, all'occorrenza, come nella specie, integrale tra- scrizione nel ricorso, e riporti il testo delle proprie difese sul punto, non essendo idonea né corretta una frammentaria prospettazione d'elementi di giudizio basata sull'estrapolazione di singole loro componenti dai mezzi di prova assunti - e, tanto meno, la prospettazione per riassunto del significato di essi quale inteso soggettiva- mente dalla parte - da contrapporre alle valutazioni del complesso delle acquisizioni probatorie effettuate nella sentenza impugnata e non essendo consentito il richiamo per relationem agli atti delle precedenti fasi del giudizio. Ciò in quanto, per il principio d'autosufficienza del ricorso per cassazione, è condizione d'ammissibilità del motivo il consentire al giudice di legittimità di procedere alla valutazione, se pure in astratto, della decisività, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice a quo, dei mezzi istruttori non ammessi e/o delle risultanze assuntivamente mal interpretate o non considerate nonché del fondamento delle difese assuntivamente neglette. 18411/98 Nella specie, la ricorrente, pur ove avesse inteso censurare non la valu- tazione delle prove sibbene il procedimento logico con il quale il giudice del merito le ha ritenute idonee a giustificare l'adottata decisione, in realtà, come risulta dall'esame del motivo, altro non fa che prospettare una propria soggettiva valutazio- ne delle prove stesse, difforme da quella data dal detto giudice, impostando il motivo come istanza di revisione del valore probatorio delle emergenze istruttorie non consentita in sede di legittimità. Per sola completezza, dunque, si può anche evidenziare come le tesi svolte dalla ricorrente abbiano origine in un'inesatta lettura dell'impugnata sentenza, in quanto il giudice del merito non ha affatto negato che la disponibilità delle chiavi sia uno dei possibili indici del possesso su di un immobile e neppure che il possesso possa essere escluso in considerazione d'un atto di disposizione sull'immobile stesso, giacché il detto giudice, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, si è limitato ad evidenziare l'inattendibilità del teste in ordine alla consegna delle chiavi in epoca anteriore a quella del denunziato spoglio, anche in relazione all'atto di disposizione posto in essere dal teste medesimo, onde escludere non la rilevanza della disponibi- lità delle chiavi ma la disponibilità stessa da parte3 della ricorrente all'epoca dello spoglio. Il ricorso va, dunque, respinto. Non avendo parte intimata svolto attività difensiva, non v'ha luogo a pronunzia sulle spese.
P. Q. M.
LA CORTE Respinge il ricorso. 18411/98 Così deciso in Camera di Consiglio addì 11.7.2000. Il Presidente Il Cons, est. IL CANCELLIERE C1 Paolo Talari 'C DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 2.6 GEN 2001 LERECTCANCELY Cocon 310000 137 439141 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesa la rec.istrazione presso l'Agenzia 699 delle Entrate di Roma 21 8.3.2011 Serie 4 al n. 13466 versate € 18076 apposta in calce alla copia autentica --- (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)