Articolo 4 della Legge 25 luglio 1975, n. 402
Articolo 3
Versione
10 settembre 1975
Art. 4.
Alla corresponsione degli assegni familiari nonche' dell'indennita' di disoccupazione provvede l'istituto nazionale della previdenza sociale con le modalita' che saranno stabilite dagli appositi comitati speciali preposti rispettivamente alla gestione della Cassa unica degli assegni familiari ed all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.
Alle prestazioni per l'assistenza sanitaria provvedono per le forme assistenziali di propria competenza rispettivamente l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano nonche' le regioni.
Gli oneri derivanti dall'erogazione delle prestazioni ai sensi della presente legge sono posti a carico degli enti o gestioni tenuti all'erogazione delle prestazioni stesse. La copertura assicurativa presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi di disoccupazione indennizzata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge e' assunta dalla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Entrata in vigore il 10 settembre 1975
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