Versione
10 settembre 1975
10 settembre 1975
Art. 3.
I lavoratori di cui all'articolo 1 che abbiano fruito del trattamento previsto dall'articolo medesimo possono nuovamente beneficiarne sempreche' abbiano effettuato un nuovo periodo di lavoro dipendente di almeno dodici mesi, di cui non meno di sette effettuati all'estero.
In tal caso, dalla dichiarazione di cui all'articolo 2 dovra' altresi' risultare l'indicazione della durata dell'occupazione all'estero.
I lavoratori di cui all'articolo 1 che abbiano fruito del trattamento previsto dall'articolo medesimo possono nuovamente beneficiarne sempreche' abbiano effettuato un nuovo periodo di lavoro dipendente di almeno dodici mesi, di cui non meno di sette effettuati all'estero.
In tal caso, dalla dichiarazione di cui all'articolo 2 dovra' altresi' risultare l'indicazione della durata dell'occupazione all'estero.
Giurisprudenza • 45
- 1. Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 6497Provvedimento: […] Tanto premesso in fatto, la ricorrente richiamava l' art. 3 della legge 402/1975 e evidenziava che dall' estratto contributivo risultavano tutti i contributi richiesti dalla legge. […]Leggi di più...
- soccombenza·
- legge 402/1975·
- contumacia·
- trattamento di disoccupazione lavoratori rimpatriati·
- spese di lite·
- contributi previdenziali·
- diritto alla prestazione