Art. 3.
I lavoratori di cui all'articolo 1 che abbiano fruito del trattamento previsto dall'articolo medesimo possono nuovamente beneficiarne sempreche' abbiano effettuato un nuovo periodo di lavoro dipendente di almeno dodici mesi, di cui non meno di sette effettuati all'estero.
In tal caso, dalla dichiarazione di cui all'articolo 2 dovra' altresi' risultare l'indicazione della durata dell'occupazione all'estero.
I lavoratori di cui all'articolo 1 che abbiano fruito del trattamento previsto dall'articolo medesimo possono nuovamente beneficiarne sempreche' abbiano effettuato un nuovo periodo di lavoro dipendente di almeno dodici mesi, di cui non meno di sette effettuati all'estero.
In tal caso, dalla dichiarazione di cui all'articolo 2 dovra' altresi' risultare l'indicazione della durata dell'occupazione all'estero.