TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10868 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12170/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.12170/2023 R.G.A.C.
in persona del legale Parte_1 to in Pozzuoli alla via P.IVA_1
Miliscola n. 424 vv. CE e SQ RO, che lo rappresentano e difendono giusta mandato a margine dell'atto di appello APPELLANTE
(C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
(C.F. C.F._2 Persona_1
), deceduta il 06. iciliati C.F._3 erra 75 presso lo studio dell'Avv. Antonio Cento che li rapp.ta e difende giusta procura a margine dell'atto di opposizione notificato APPELLATI CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa cui per brevità si rinvia. FATTO E DIRITTO almente notificato, la
[...] conveniva in giudizio Parte_1
(cui gli appellati erano succeduti jure Persona_1
pagina 1 di 5 hereditatis) era assegnataria di un immobile edificato da essa cooperativa edilizia attrice;
in virtù di atto transattivo stipulato con il comune di Bacoli, e di successiva deliberazione dell'assemblea del 9.10.09, essa appellante si affermava creditrice della della somma di € Per_1
994,22, importo per il quale chiedeva eva dal Gd.P. di Pozzuoli decreto ingiuntivo;
avverso rovvedimento monitorio gli appellati – n.q. di eredi della - propo posizione;
Per_1 giacché enza la unitamente ad altri soci, aveva Per_1 impugnato innanzi a quest ale la delibera del 9.10.09, il G.d.P., adito, pendendo la suddetta impugnativa, aveva sospeso il giudizio di opposizione proposto dagli appellati;
questo Tribunale, con decisione confermata anche in grado di appello, aveva annullato la predetta deliberazione impugnata;
il giudizio sospeso era stato riassunto dagli appellati, ed all'esito, con Sentenza n.1/2023 del 14.2.2023, il G.d.P. aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato l'appellante alle spese. Pur non contestando la disposta revoca del provvedimento monitorio, l'appellante in questa sede impugnava tale ultima decisione, con riferimento al governo delle spese di lite, ritenendo che il giudice di prime cure non avesse correttamente valorizzato la circostanza che il titolo - la delibera del 9.10.09 – che legittimava la pretesa monitoria era venuto meno solo in epoca successiva alla concessione del decre Si costituivano e che CP_1 CP_2 contestavano con arg oman one il rigetto. Dopo la trattazione, sulle conclusioni di cui in atti, la causa era riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. _______________________________________________
L'appello è fondato e va accolto. La regolamentazione delle spese del precedente grado di giudizio effettuata dal Giudice di prime cure non appare infatti condivisibile. Ed invero, la condanna alle spese dell'opposta – odierna appellante – nella sentenza impugnata è motivata sul rilievo del
“comportamento processuale dell'opposta che si è costituita nel procedimento di riassunzione di fatto resistendo alle richieste degli
pagina 2 di 5 opponenti, senza formulare una proposta conciliativa in considerazione anche della lunga attività processuale della questione che ha condotto alla pronuncia emessa dalla Corte d'Appello…”. L'argomentazione, assai sintetica, non convince, ove si consideri, in primo luogo, che, in sede di precisazione delle conclusioni innanzi al Giudice di prime cure, l'opposta fece espresso riferimento a sentenze (di secondo grado, emesse da questo Tribunale) di accoglimento delle opposizioni ai decreti ingiuntivi dalla medesima opposta ottenuti, chiedendo che tale orientamento, ad essa istante sfavorevole, venisse confermato, ancorchè con la (già disposta nelle anzidette sentenze di questo Ufficio) compensazione delle spese di lite. La condotta processuale dell'opposta, assunta quale pressocchè unica ragione per la condanna della medesima alle spese, non pare dunque – di per sé - idonea ragione giustificativa, né lo è la mancata formulazione di una proposta conciliativa, dato, quest'ultimo, che avrebbe dovuto essere valutato in relazione al comportamento (anche) della controparte. L'intervenuta cessazione della materia del contendere – entrambe le parti avendo concluso per la revoca del decreto ingiuntivo – avrebbe piuttosto imposto, ai fini del governo delle spese, una considerazione del profilo sostanziale della controversia, al fine di giungere ad un giudizio prognostico circa la fondatezza delle rispettive ragioni delle parti, onde applicare la regola della cd. soccombenza virtuale. Nella evidente consapevolezza di ciò, gli appellati hanno in questa sede riproposto le ragioni per le quali, a loro avviso, l'avversa pretesa sarebbe risultata ab origine non accoglibile. Le argomentazioni a tal fine svolte, tuttavia, non colgono nel segno. Sul piano processuale, irrilevante si palesa l'affermazione che
“l'appellante” nel precedente grado di giudizio, in sede di riassunzione, si sarebbe “limitato a chiedere la cessazione della materia del contendere, e la compensazione delle spese, ma senza richiedere la revoca del D.I.”. E' noto, infatti, che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, figura di creazione giurisprudenziale, si verifica ogni qualvolta si pervenga ad una conclusione anticipata del processo a causa del sopravvenire di un evento che elimina la ragione del pagina 3 di 5 contrasto insorto tra le parti. Nel caso di specie, la circostanza che, all'esito della riassunzione del giudizio, stante la sopravvenuta caducazione della delibera dell'ottobre 2009, entrambe le parti avessero richiesto la revoca del decreto ingiuntivo, come emerge dalle note conclusionali esibite, integrava, di fatto, il sostanziale venir meno del contrasto che aveva dato origine al giudizio, a prescindere dalla necessità, determinata dalla circostanza che esso era iniziato con il deposito di un ricorso monitorio, di un espresso provvedimento che caducasse il reso decreto ingiuntivo. La declaratoria di cessazione della materia del contendere non avrebbe quindi potuto prescindere dalla revoca del decreto ingiuntivo, peraltro espressamente richiesta dall'appellante nelle note conclusionali sottoposte al Giudice di prime cure. La questione, poi, secondo cui il decreto ingiuntivo sarebbe stato ottenuto sulla base della sola transazione e non anche della delibera del 9/10/2009 di riparto della relativa spesa fra i soci, appare parimenti priva di giuridica rilevanza, atteso che tale deliberato è stato prodotto nel giudizio di opposizione, così come è stato introdotto il thema decidendum relativo alla sua efficacia in pendenza di impugnazione. E' noto, infatti, che, secondo i principi generali, l'opposizione a decreto ingiuntivo apre un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, ossia al merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione (cfr. Cass. 12/3/2019, n. 7020; Cass. 17/9/2013, n. 4334; Cass. 8/3/2012, n. 3649; Cass, 17/10/2011, n. 21432). Anche le eccezioni, contenute nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, attinenti al contenuto della transazione e alla validità della delibera di riparto delle spese, non sarebbero state idonee a paralizzare la domanda di pagamento avanzata dall'appellante, in difetto dell'annullamento della delibera stessa. D'altro canto, l'iniziativa dell'opposta – appellante appariva – prima della caducazione della delibera dell'ottobre 2009 – pienamente giustificata, alla luce del contenuto del deliberato assembleare.
pagina 4 di 5 Sussistevano, quindi, i presupposti, a norma dell'art. 92 comma 2° c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, per compensare integralmente fra le parti le spese, ravvisandosi una situazione riconducibile ad una soccombenza reciproca, in ragione, da un lato, della sopravvenienza rappresentata dalla caducazione della delibera di riparto e, dall'altro lato, dell'inconsistenza delle ragioni fatte valere dall'appellante onde paralizzare la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto. Non resta, pertanto, che accogliere l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del precedente grado. Quanto al presente giudizio, le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, compensa interamente le spese di lite del precedente grado di giudizio;
condanna gli appellati alla rifusione delle spese di lite del presente gravame, che liquida in €.91,50 per spese ed €.400,00 per compenso, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. Napoli, 17/11/2025 Il G.U. dr. Vincenzo Pappalardo
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.12170/2023 R.G.A.C.
in persona del legale Parte_1 to in Pozzuoli alla via P.IVA_1
Miliscola n. 424 vv. CE e SQ RO, che lo rappresentano e difendono giusta mandato a margine dell'atto di appello APPELLANTE
(C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
(C.F. C.F._2 Persona_1
), deceduta il 06. iciliati C.F._3 erra 75 presso lo studio dell'Avv. Antonio Cento che li rapp.ta e difende giusta procura a margine dell'atto di opposizione notificato APPELLATI CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa cui per brevità si rinvia. FATTO E DIRITTO almente notificato, la
[...] conveniva in giudizio Parte_1
(cui gli appellati erano succeduti jure Persona_1
pagina 1 di 5 hereditatis) era assegnataria di un immobile edificato da essa cooperativa edilizia attrice;
in virtù di atto transattivo stipulato con il comune di Bacoli, e di successiva deliberazione dell'assemblea del 9.10.09, essa appellante si affermava creditrice della della somma di € Per_1
994,22, importo per il quale chiedeva eva dal Gd.P. di Pozzuoli decreto ingiuntivo;
avverso rovvedimento monitorio gli appellati – n.q. di eredi della - propo posizione;
Per_1 giacché enza la unitamente ad altri soci, aveva Per_1 impugnato innanzi a quest ale la delibera del 9.10.09, il G.d.P., adito, pendendo la suddetta impugnativa, aveva sospeso il giudizio di opposizione proposto dagli appellati;
questo Tribunale, con decisione confermata anche in grado di appello, aveva annullato la predetta deliberazione impugnata;
il giudizio sospeso era stato riassunto dagli appellati, ed all'esito, con Sentenza n.1/2023 del 14.2.2023, il G.d.P. aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato l'appellante alle spese. Pur non contestando la disposta revoca del provvedimento monitorio, l'appellante in questa sede impugnava tale ultima decisione, con riferimento al governo delle spese di lite, ritenendo che il giudice di prime cure non avesse correttamente valorizzato la circostanza che il titolo - la delibera del 9.10.09 – che legittimava la pretesa monitoria era venuto meno solo in epoca successiva alla concessione del decre Si costituivano e che CP_1 CP_2 contestavano con arg oman one il rigetto. Dopo la trattazione, sulle conclusioni di cui in atti, la causa era riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. _______________________________________________
L'appello è fondato e va accolto. La regolamentazione delle spese del precedente grado di giudizio effettuata dal Giudice di prime cure non appare infatti condivisibile. Ed invero, la condanna alle spese dell'opposta – odierna appellante – nella sentenza impugnata è motivata sul rilievo del
“comportamento processuale dell'opposta che si è costituita nel procedimento di riassunzione di fatto resistendo alle richieste degli
pagina 2 di 5 opponenti, senza formulare una proposta conciliativa in considerazione anche della lunga attività processuale della questione che ha condotto alla pronuncia emessa dalla Corte d'Appello…”. L'argomentazione, assai sintetica, non convince, ove si consideri, in primo luogo, che, in sede di precisazione delle conclusioni innanzi al Giudice di prime cure, l'opposta fece espresso riferimento a sentenze (di secondo grado, emesse da questo Tribunale) di accoglimento delle opposizioni ai decreti ingiuntivi dalla medesima opposta ottenuti, chiedendo che tale orientamento, ad essa istante sfavorevole, venisse confermato, ancorchè con la (già disposta nelle anzidette sentenze di questo Ufficio) compensazione delle spese di lite. La condotta processuale dell'opposta, assunta quale pressocchè unica ragione per la condanna della medesima alle spese, non pare dunque – di per sé - idonea ragione giustificativa, né lo è la mancata formulazione di una proposta conciliativa, dato, quest'ultimo, che avrebbe dovuto essere valutato in relazione al comportamento (anche) della controparte. L'intervenuta cessazione della materia del contendere – entrambe le parti avendo concluso per la revoca del decreto ingiuntivo – avrebbe piuttosto imposto, ai fini del governo delle spese, una considerazione del profilo sostanziale della controversia, al fine di giungere ad un giudizio prognostico circa la fondatezza delle rispettive ragioni delle parti, onde applicare la regola della cd. soccombenza virtuale. Nella evidente consapevolezza di ciò, gli appellati hanno in questa sede riproposto le ragioni per le quali, a loro avviso, l'avversa pretesa sarebbe risultata ab origine non accoglibile. Le argomentazioni a tal fine svolte, tuttavia, non colgono nel segno. Sul piano processuale, irrilevante si palesa l'affermazione che
“l'appellante” nel precedente grado di giudizio, in sede di riassunzione, si sarebbe “limitato a chiedere la cessazione della materia del contendere, e la compensazione delle spese, ma senza richiedere la revoca del D.I.”. E' noto, infatti, che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, figura di creazione giurisprudenziale, si verifica ogni qualvolta si pervenga ad una conclusione anticipata del processo a causa del sopravvenire di un evento che elimina la ragione del pagina 3 di 5 contrasto insorto tra le parti. Nel caso di specie, la circostanza che, all'esito della riassunzione del giudizio, stante la sopravvenuta caducazione della delibera dell'ottobre 2009, entrambe le parti avessero richiesto la revoca del decreto ingiuntivo, come emerge dalle note conclusionali esibite, integrava, di fatto, il sostanziale venir meno del contrasto che aveva dato origine al giudizio, a prescindere dalla necessità, determinata dalla circostanza che esso era iniziato con il deposito di un ricorso monitorio, di un espresso provvedimento che caducasse il reso decreto ingiuntivo. La declaratoria di cessazione della materia del contendere non avrebbe quindi potuto prescindere dalla revoca del decreto ingiuntivo, peraltro espressamente richiesta dall'appellante nelle note conclusionali sottoposte al Giudice di prime cure. La questione, poi, secondo cui il decreto ingiuntivo sarebbe stato ottenuto sulla base della sola transazione e non anche della delibera del 9/10/2009 di riparto della relativa spesa fra i soci, appare parimenti priva di giuridica rilevanza, atteso che tale deliberato è stato prodotto nel giudizio di opposizione, così come è stato introdotto il thema decidendum relativo alla sua efficacia in pendenza di impugnazione. E' noto, infatti, che, secondo i principi generali, l'opposizione a decreto ingiuntivo apre un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, ossia al merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione (cfr. Cass. 12/3/2019, n. 7020; Cass. 17/9/2013, n. 4334; Cass. 8/3/2012, n. 3649; Cass, 17/10/2011, n. 21432). Anche le eccezioni, contenute nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, attinenti al contenuto della transazione e alla validità della delibera di riparto delle spese, non sarebbero state idonee a paralizzare la domanda di pagamento avanzata dall'appellante, in difetto dell'annullamento della delibera stessa. D'altro canto, l'iniziativa dell'opposta – appellante appariva – prima della caducazione della delibera dell'ottobre 2009 – pienamente giustificata, alla luce del contenuto del deliberato assembleare.
pagina 4 di 5 Sussistevano, quindi, i presupposti, a norma dell'art. 92 comma 2° c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, per compensare integralmente fra le parti le spese, ravvisandosi una situazione riconducibile ad una soccombenza reciproca, in ragione, da un lato, della sopravvenienza rappresentata dalla caducazione della delibera di riparto e, dall'altro lato, dell'inconsistenza delle ragioni fatte valere dall'appellante onde paralizzare la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto. Non resta, pertanto, che accogliere l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del precedente grado. Quanto al presente giudizio, le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, compensa interamente le spese di lite del precedente grado di giudizio;
condanna gli appellati alla rifusione delle spese di lite del presente gravame, che liquida in €.91,50 per spese ed €.400,00 per compenso, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. Napoli, 17/11/2025 Il G.U. dr. Vincenzo Pappalardo
pagina 5 di 5