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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 11/07/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da:
dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 803 del ruolo generale affari contenziosi per l'anno 2018
promossa da
(P. IVA ), con sede legale Parte_1 P.IVA_1
in Cagliari, in proprio e quale capogruppo mandataria dell'associazione temporanea d'imprese
Co costituita con la . CO. IM. (P. IVA ), Parte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio degli avv. Vittorio Dessì e Silvia Obino,
che le rappresentano e difendono,
appellante
contro
(c.f. ), con sede in Cagliari ed ivi Controparte_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Franco Pilia, che, unitamente all'avv.
Enrico Mastinu, la rappresenta e difende,
appellata
Pagina 1 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse della l'ill.ma Corte d'Appello adita, Parte_1
ogni avversa istanza rigettata, voglia riformare la sentenza impugnata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, e per l'effetto:
in via preliminare accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, l'illegittimità del provvedimento di risoluzione adottato dalla , con raccomandata del Controparte_2
21 febbraio 2007, relativamente al contratto d'appalto stipulato in data 18/10/2006, con la in proprio e nella qualità di mandataria dell'ATI costituita con la Parte_1
Controparte_3
in via principale accertare e dichiarare risolto lo stesso contratto di appalto, ai sensi dell'art. 1453 c. c., per tutti i motivi esposti, a causa dell'inadempimento della stazione appaltante, e per l'effetto condannare la al pagamento in favore della Controparte_2
in proprio e nella qualità di mandataria dell'ATI costituita con la Parte_1
di € 289.562,69 o di quel diverso importo che sarà ritenuto Controparte_3
di giustizia, oltre agli ulteriori oneri accessori per interessi legali, moratori ed anatocistici ed all'ulteriore risarcimento del danno da svalutazione monetaria e mancata disponibilità
finanziaria;
in ogni caso con vittoria di spese e di onorari del presente giudizio.;
nell'interesse della : voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni Controparte_2
contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I) rigettare siccome inammissibile e, comunque, infondato l'avverso appello, confermando la sentenza n. 691/2018 del 06/03/2018 del Tribunale di Cagliari;
II) in ogni caso, accogliere le seguenti conclusioni già formulate in primo grado:
- IN VIA PRINCIPALE E PRELIMINARE: dichiarare l'inammissibilità delle avverse domande, poiché non precedute da rituali e tempestive riserve, nonché perché formulate
Pagina 2 dall'attrice oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 33 del D.M. 19/04/2000 n. 145;
- IN VIA RICONVENZIONALE:
1. accertare e dichiarare il grave inadempimento della appaltatrice A.T.I. tra la
[...]
e la Sarda Parte_1 Controparte_4
in relazione al contratto di appalto stipulato il 18/10/2006 con la
[...] [...]
; Controparte_2
2. accertare e dichiarare la risoluzione del predetto contratto di appalto stipulato il
18/120/2006 per fatto e colpa della appaltatrice tra la CP_5 Parte_1
e la
[...] Controparte_6
3. condannare l'attrice in proprio e Parte_3
nella qualità di mandataria dell' costituita con la Parte_4 [...]
in persona del legale rappresentante, al Controparte_6
risarcimento del danno subito dalla C.A.E. in conseguenza del grave inadempimento del contratto di appalto del 18/10/2006, nella misura di euro 100.000,00, ovvero nella somma che verrà ritenuta di giustizia, con interessi legali e moratori, compresi quelli anatocistici ed il risarcimento del danno causato dalla svalutazione monetaria e dalla mancata disponibilità
finanziaria, sulle somme che saranno riconosciute in favore del convenuta C.A.E. o comunque dovute;
- IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di causa;
III) con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione regolarmente notificato il giorno 8 febbraio 2008, la
[...]
in proprio e quale capogruppo mandataria Parte_1
Co dell'associazione temporanea d'imprese costituita con la . CO. IM. Parte_2
aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari la
[...] Controparte_2
Pagina 3 dell' al fine di ottenere una pronuncia di risoluzione del contratto di appalto Controparte_2
stipulato il 18 ottobre 2006 a causa dell'inadempimento della stazione appaltante e la condanna di quest'ultima al pagamento della complessiva somma di euro 289.562,69.
La società attrice aveva, innanzi tutto, premesso che, a seguito di licitazione privata, la
[...]
, con il citato contratto stipulato il 18 ottobre 2006, aveva affidato in appalto CP_2
all' l'esecuzione dei “Lavori per il completamento del Parte_4
fabbricato da destinare ad uffici, ubicato a Cagliari tra le vie Machiavelli e Sarpi”, che il corrispettivo dovuto era pari ad euro 253.472,23, al netto del ribasso d'asta e comprensivo della somma di euro 12.929,29 per oneri sulla sicurezza, e che i lavori avrebbero dovuto essere completati entro il 21 febbraio 2007.
La stessa attrice aveva poi ricordato che, dopo la consegna dei lavori, aveva riscontrato delle differenze tra il progetto e lo stato dei luoghi tali da comportare l'impossibilità procedere regolarmente, che aveva più volte rappresentato all'ente appaltante le difficoltà riscontrate ed,
in particolare, le carenze ed errate valutazioni progettuali e che, ciò nonostante, la con CP_2
lettera del 21 febbraio 2007 aveva disposto la risoluzione del contratto, provvedendo poi all'incameramento della cauzione, pari ad euro 40.978,00.
La quindi, aveva contestato la legittimità Parte_1
del provvedimento di risoluzione adottato dalla e, ribadendo che nel caso di specie le CP_2
carenze progettuali riscontrate sin dall'inizio dei lavori e che costringevano l'Impresa ad
eseguire lavorazioni diverse rispetto a quelle previste contrattualmente confermano la
responsabilità dell'Amministrazione appaltante che si è astenuta dal compiere le specifiche verifiche, necessarie al fine di poter eseguire l'opera secondo la indicazioni contenute nel
progetto, aveva chiesto al Tribunale di accertare l'inadempimento della stazione appaltante, di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e di condannare la
[...]
al pagamento della complessiva somma di euro 289.562,69 (di cui euro 24.773,62 CP_2
quale mancato utile delle opere non eseguite, euro 46.076,73 pari al ribasso contrattuale, non
Pagina 4 avendo più tale ribasso alcuna giustificazione nell'ambito di un contratto risolto, euro
28.708,05 quale valore venale delle opere eseguite, euro 88.376,00 quale maggiore onere
sopportato nella esecuzione dei lavori, euro 3.000,00 quali costi sopportati per smobiliare gli
impianti, euro 40.978,00 a titolo di danno da incameramento della cauzione, euro 12.673,61 a titolo di danno d'immagine, euro 12.929,29 quali oneri di sicurezza previsti in contratto e non
corrisposti, euro 2.500,00 quale somma, non prevista in contratto, sostenuta per l'esecuzione delle prove dell'impianto elettrico, ed euro 5.741,61 a titolo di corrispettivo per le lavorazioni effettivamente eseguite).
Costituitasi tempestivamente in giudizio, la aveva Controparte_2
contestato l'avversa ricostruzione degli accadimenti, denunciandone la pretestuosità, ed aveva,
pertanto, chiesto il rigetto delle domande di parte attrice e, in via riconvenzionale,
l'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto a cagione dell'inadempimento di controparte, nonché la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni in misura pari alla somma di euro 100.000,00.
Il Tribunale, istruita la causa con le produzioni documentali delle parti, l'interrogatorio formale del rappresentante legale della società attrice, prova per testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, con la sentenza n. 691/2018 pubblicata il 6 marzo 2018 aveva rigettato le domande di parte attrice, dichiarato che il contratto di appalto intercorso tra le parti si era risolto a cagione dell'inadempimento di parte attrice, dichiarato che i danni patiti da parte convenuta ammontavano ad euro 45.097,05 ed aveva, quindi, condannato la Parte_1
al pagamento della somma di euro 5.460,00, pari alla differenza tra l'ammontare dei danni
[...]
accertati e l'importo della cauzione incamerata, oltre alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 21.400,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, cpa e iva, dovuti come per legge.
Pagina 5 Il Tribunale, in particolare, dopo avere premesso che era pacifico tra le parti che allo spirare del termine fissato per la conclusione dei lavori appaltati (21.2.2007) la società attrice aveva eseguito opere per €.5.741,61, pari ad appena il 2% circa dell'entità complessiva dei lavori appaltati, aveva, innanzi tutto, sottolineato che come correttamente evidenziato dall'ente
committente, l'impresa appaltatrice era stata chiaramente messa nelle condizioni di verificare
lo stato dei luoghi e la idoneità oggettiva del progetto ad essere eseguito, nonché la propria
capacità di eseguirlo, e aveva a più riprese confermato tali circostanze.
Lo stesso Tribunale aveva poi fatto proprie le conclusioni cui era giunto il consulente tecnico d'ufficio, osservando che in ordine alla fattibilità dei lavori, il ctu ha evidenziato come il
progetto fosse adeguatamente definito ed eseguibile, soprattutto considerato che si trattava più
che altro di opere di mero completamento in ordine alle quali avrebbe potuto sorgere (ed era
anzi normale e previsto che sorgesse) solo la necessità di adottare degli accorgimenti tecnici
in fase esecutiva dovuti al fatto che “i magisteri richiesti all'appaltatore consistevano nel
raccordo di nuove strutture a quelle esistenti”.
Il ctu ha poi evidenziato che le lavorazioni proposte dall'impresa per far fronte alle
lamentate deficienze degli elaborati progettuali altro non costituivano altro che gli
accorgimenti tecnici da adottare durante l'esecuzione del contratto già costituenti oggetto dello
stesso, a prescindere che si trattasse di voci espressamente previste nel computo metrico
estimativo allegato al progetto, avente rilievo meramente indicativo, come peraltro
chiaramente desumibile dall'art.2, comma 2, del contratto, in forza del quale “sono estranei al
contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento contrattuale il computo metrico
estimativo allegato al progetto”.
Il ctu ha inoltre rimarcato come numerose tra le incongruenze o deficienze lamentate
Pagina 6 dall'impresa e i conseguenti interventi per farvi fronte attenevano a fattori o condizioni del
cantiere palesi, dei quali, quindi, la stessa impresa aveva avuto sicura piena cognizione fin dal
momento della presentazione della propria offerta (ad esempio, lo stato di pulizia dell'area, la
condizione dei massetti della corte interna, lo stato della pavimentazione della rampa
carrabile, i giunti di dilatazione termica dell'immobile etc. – cfr. pagg. da 30 a 37).
Il ctu ha inoltre escluso che le lavorazioni ulteriori proposte dall'impresa rappresentassero
realmente una soluzione tecnica necessaria per la realizzazione delle opere di completamento
oggetto del contratto.
Ma ciò che più rileva è che, come evidenziato dal ctu, data la specificità dell'oggetto
dell'appalto, i limiti della progettazione fornita dal committente erano fisiologici e ben
conosciuti fin dalla presentazione dell'offerta (ad esempio, la nuova distribuzione degli spazi
interni comportava la chiara conseguente necessità di adeguare la distribuzione degli impianti
elettrici alle nuove esigenze). Ragione per la quale, la necessità di inserire le “nuove strutture”
nelle vecchie costituiva proprio l'essenza del contratto e il suo oggetto era definito proprio in
tali termini. E le carenze progettuali lamentate dalla parte attrice altro non erano che lo
specchio degli accorgimenti squisitamente tecnico-esecutivi, assolutamente prevedibili, la cui
esecuzione costituiva proprio l'oggetto dell'appalto; accorgimenti quindi insiti nel suo
peculiare oggetto, come peraltro chiaramente indicato all'art.3 del contratto.
Il ctu ha in altri termini rilevato che le effettive, quanto normali e prevedibili, difficoltà
operative dell'appalto dipendevano dalla stessa specificità del suo oggetto (di cui
l'appaltatrice era stata pienamente resa edotta e di cui aveva dichiarato di essere pienamente
a conoscenza), ossia che le “nuove opere” (ossia, quelle che avrebbero dovuto essere eseguite)
avrebbero dovuto innestarsi nel corpo di un fabbricato già esistente con impianti (elettrico e
Pagina 7 di condizionamento) già parzialmente realizzati circa dieci anni prima;
difficoltà che quindi
non erano dipendenti da pretese carenze progettuali, ma dallo stesso oggetto specifico e
chiaramente definito del contratto.
Si trattava, in sostanza, di apparenti “carenze” in quanto necessariamente insite
nell'oggetto del contratto, la cui risoluzione costituiva essa stessa oggetto del contratto, e non
di deficienze impreviste e dipendenti da previsioni progettuali errate o deficitarie emendabili
solo attraverso un maggior dettaglio degli elaborati progettuali o mediante l'esecuzione di
opere ulteriori, all'uopo non effettivamente necessarie.
Sotto questo aspetto, coglie nel segno l'obiezione mossa dal ctu alle osservazioni del
consulente di parte attrice, del tutto avulse dalle circostanze concrete e dal concreto oggetto
del contratto. Al riguardo, non si possono che richiamare nella loro interezza i chiarimenti resi
dal ctu nell'integrazione peritale del 4.11.2014.
Oltretutto, che gli elaborati progettuali messi a disposizione dalla stazione appaltante
necessitassero di adeguamento e di essere integrati da elaborati progettuali più specifici era
assolutamente noto all'appaltatrice, tanto che il capitolato speciale aveva espressamente
previsto che fosse proprio compito dell'appaltatrice quello di predisporre i più specifici disegni
tecnici di cantiere.
Il ctu ha inoltre appurato che le condizioni di conservazione degli impianti esistenti (come
anticipato, realizzati circa dieci anni prima) erano buone e che, quindi, non sussisteva
l'esigenza manifestata dall'ATI di sostituirli o rivisitarli (ciò che avrebbe consentito all'ATI di
non limitarsi a completare gli impianti, ma di provvedere sostanzialmente alla sostituzione o
rivisitazione anche della parte già realizzati dieci anni prima – cfr. in particolare, le pagg. da
Pagina 8 Né rileva ai fini del giudizio che il progetto originario della parte impiantistica fosse o meno
allegato alla successiva concessione edilizia del 2006 (emessa per autorizzare il
completamento dei lavori e il cambio di destinazione d'uso dell'immobile) e che i lavori relativi
fossero stati autorizzati, in quanto ciò che rileva è che fossero determinate le opere oggetto del
contratto e che le stesse, aventi ad oggetto il completamento e l'adeguamento di quelle
realizzate circa 10 anni prima, fossero eseguibili secondo quanto previsto in contratto, di cui
gli elaborati progettuali costituivano solo un mero riferimento.
Il Tribunale, pertanto, aveva concluso che a fronte del quadro appena delineato, appare
evidente, peraltro, che se anche taluno deli interventi correttivi proposti dall'impresa fosse
stato realmente necessario, si sarebbe trattato di interventi di poco rilievo non in grado di
giustificare che alla scadenza del termine di ultimazione delle opere fossero stati eseguiti meno
del 2% dei lavori appaltati.
Pertanto, la condotta dell'ATI deve essere qualificata in termini di inadempimento grave,
tanto più se si considera che l'appaltatrice non aveva ripreso l'esecuzione dei lavori nemmeno
dopo il giustificato ordine di servizio n.1 del 17.1.2007 con cui il direttore dei lavori aveva
intimato la ripresa dei lavori.
Per le ragioni esposte, da un lato devono essere rigettate tutte le domande di parte attrice
e, dall'altro lato, deve essere accolta la domanda con cui la committente ha chiesto di accertare
la risoluzione del contratto a cagione dell'inadempimento dell'ATI.
Lo stesso Tribunale aveva poi determinato l'ammontare dei danni al cui risarcimento aveva diritto parte convenuta, quantificandoli in complessivi euro 45.097,05, aveva evidenziato che quest'ultima aveva già ottenuto il pagamento della somma di euro 40.978,00 mediante l'escussione della polizza fideiussoria, ed aveva, quindi, concluso che residuava a favore della
Pagina 9 convenuta a tale titolo il credito di euro 4.119,05, cui dovevano sommarsi gli interessi compensativi.
1.2 Avverso tale sentenza, la in proprio e Parte_1
quale capogruppo mandataria dell'associazione temporanea d'imprese, ha proposto appello,
sostenendo preliminarmente che la sentenza impugnata è totalmente erronea per conseguenza,
in quanto fonda i suoi presupposti sulla CTU, la quale è completamente errata, risultando in
alcune parti non veritiera, contraddittoria e carente.
Con il primo motivo di gravame, quindi, l'appellante, dopo avere evidenziato che il
Tribunale rileva a pag. 7 della sentenza, seguendo pedissequamente la CTU, che l'Ente
committente, all'atto della firma del contratto di appalto, sottraeva il computo metrico
estimativo dai documenti che costituiscono parte integrante del contratto (art. 2. 2 del contratto
d'appalto), ha sostenuto che il Giudicante di primo grado trascura però di considerare che il
computo metrico estimativo è documento importantissimo negli appalti in quanto costituisce
per legge una parte essenziale della progettazione esecutiva e che la sua sottrazione dai
documenti integranti il contratto da parte della Stazione appaltante rendeva, di per sé, la
progettazione esecutiva dell'appalto in esame assolutamente carente per legge, aggiungendo poi che non può, pertanto, legittimamente sostenersi che l'impresa fosse stata messa nelle
condizioni di verificare le condizioni di eseguibilità dei lavori perché queste venivano
arbitrariamente modificate dall'Ente committente alla stipula del contratto. La stessa appellante, dopo avere sottolineato che l'appalto in esame era stato espressamente bandito “a misura”, ha poi affermato che l'esclusione del computo metrico estimativo dai documenti del
contratto d'appalto lo mutava in un appalto “a corpo”, con evidenti gravose conseguenze in
capo all'appaltatore, e che con l'estromissione del computo metrico estimativo dal contratto
l'Ente committente vincolava quindi l'impresa ad un prezzo fisso a fronte di una mole di lavori
indeterminata, causando un gravissimo squilibrio contrattuale a danno dell'impresa.
Con il secondo motivo di gravame, la ha ulteriormente ribadito che Parte_1
Pagina 10 l'estromissione arbitraria del computo metrico estimativo ad opera dell'Ente committente abbia
completamente alterato la situazione di progetto precedentemente esaminata dall'impresa,
pregiudicando l'evincibilità di eventuali ragioni ostative all'esecuzione dell'opera.
Con il terzo motivo, l'appellante ha proseguito sostenendo che il Giudice, errando, riteneva
di conformarsi totalmente a quanto riportato dal CTU nella relazione peritale e rigettava le
domande attoree mentre accoglieva quelle di parte convenuta ed aggiungendo che la CTU,
come evidenziato in corso di causa, è totalmente erronea, carente e contraddittoria. Per
conseguenza lo è anche la sentenza impugnata. A questo proposito, la stessa appellante ha prodotto una Perizia Giurata redatta da un Ingegnere specializzato che mette in luce tutti gli
errori, le carenze e le contraddizioni della CTU sulla base della quale il Giudice di primo
grado, errando, fondava il proprio convincimento ed ha evidenziato che all'occhio attento e
competente del consulente di cui si allega perizia la progettazione si rivela inesorabilmente
completamente inadeguata, non definita, non rispondente alle prescrizioni normative sopra
richiamate, come denunciato dall'impresa in sede di appalto. Mancano tavole, relazioni,
disegni e calcoli che possano far dire che il progetto esecutivo fosse sviluppato ad un livello
tale di definizione da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia,
qualità, dimensione e prezzo, come invece prescrivono le norme. … La Perizia Giurata che si
allega mostra incontestabilmente tutta l'erroneità della CTU e rivela con dovizia di particolari
e di riferimenti normativi che la progettazione esecutiva degli impianti messa a disposizione
dalla stazione appaltante era assolutamente carente.
La società appaltatrice, sulla base di tali considerazioni, ha, quindi, chiesto a questa Corte di accertare l'inadempimento della e risolvere in suo danno Controparte_2 Controparte_2
il contratto in esame, facendo cadere ogni ragione di risarcimento a suo favore.
Con l'ultimo motivo di gravame, peraltro, la stessa società ha osservato che anche a voler
prescindere dal merito del presente giudizio si ritiene che la quantificazione delle spese di lite
esorbiti gli importi di cui ai parametri di cui al DM n. 55/2014 considerato il danno
Pagina 11 effettivamente quantificato.
Considerato che
il residuo di danno da corrispondere individuato
dal Giudice di primo gradi è di poco superiore ai € 5.000,00, oltre € 21.000,00 di spese del
procedimento appaiono più che esagerate e la contestazione più che fondata. Anche a voler
considerare il maggior importo dell'intero danno quantificato, le spese di lite a cui l'impresa è
condannata non trovano risconto nei parametri sopra detti ed appaiono comunque
esagerate…. Nella eventuale, non creduta ipotesi di soccombenza in appello la sentenza
impugnata dovrà comunque essere riformata in tal senso perchè errata ed ingiusta.
La si è costituta in giudizio ed ha resistito, contestando la Controparte_2
fondatezza del gravame.
1.3 La Corte, con ordinanza depositata il 14 luglio 2020, ritendo che le risposte del ctu officiato dal primo giudice non fossero appaganti, ha nominato un nuovo consulente tecnico d'ufficio, al quale ha chiesto di accertare se il progetto a base dell'appalto fosse adeguatamente definito ed eseguibile, con particolare riferimento alle parti impiantistiche e, in caso di risposta negativa, di dire se le carenze riscontrate avessero precluso la prosecuzione dei lavori.
Dopo il deposito del nuovo elaborato peritale, la causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte.
***
2.1 I primi tre motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente e risultano infondati.
In vero, l'appalto oggetto di causa riguardava il fabbricato di proprietà della Parte_5
sito in Cagliari, in via Machiavelli angolo via Sarpi.
[...]
I lavori di costruzione del predetto fabbricato, originariamente destinato ad attività
mercantile di quartiere ( , avevano avuto inizio a seguito del rilascio della Parte_6
Concessione Edilizia n. 2675/97, ma non erano stati completati: l'intervento edilizio era stato interrotto dopo l'esecuzione di circa il 75% delle opere previste ed il fabbricato era rimasto in stato di abbandono per molti anni.
Pagina 12 La , quindi, con il Contratto d'Appalto sottoscritto il Controparte_2
18 ottobre 2006, aveva affidato alla associazione temporanea di imprese costituita dalla e dalla Parte_1 Controparte_7
i lavori di completamento di un fabbricato, sito a Cagliari in via Macchiavelli angolo via
[...]
Sarpi, da destinarsi a uffici.
Come ha correttamente evidenziato il consulente tecnico d'ufficio, la caratteristica di questo appalto era il completamento e, quindi, l'adattamento a una situazione esistente, comprendente opere eseguite solo in parte e interrotte da circa dieci anni, le cui reali condizioni, almeno in parte, sarebbero risultate note solo dopo le indispensabili verifiche, ovvero già in fase esecutiva.
2.2 In questa prospettiva, il Capitolato Speciale d'Appalto aveva avuto cura di chiarire all'art. 3.3 (Forma e principali dimensioni delle opere) che la forma e le principali dimensioni
delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati grafici, dalle relazioni,
dall'elenco prezzi unitari allegati al contratto o richiamati dallo stesso e dalle indicazioni
integrative che verranno successivamente precisate all'atto esecutivo della direzione dei lavori,
precisando poi al successivo art. 3.4 (Variazioni alle opere progettate) che le indicazioni di cui
ai precedenti articoli e disegni da allegare al contratto o richiamati nello stesso debbono
intendersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.
Della Cassa Artigiana dell'Edilizia appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre
nelle opere all'atto esecutivo quelle varianti che riterrà opportune (…omissis).
Lo stesso Capitolato, inoltre, aveva posto a carico dell'appaltatore l'obbligo di redigere i
disegni di cantiere relativi alla parte architettonica, alle opere strutturali e agli impianti,
precisando che nella redazione di tutti i disegni esecutivi di cantiere l'Appaltatore dovrà tenere
conto delle indicazioni della D.L. e dovrà concordare con la stessa tutti i dettagli strutturali,
architettonici e tecnologici;
dovrà inoltre tenere conto della situazione esistente e delle
eventuali variazioni che la a sua insindacabile facoltà intenderà opportuno introdurre (art. 3.5).
Pagina 13 Coerentemente a tali previsioni, d'altra parte, il contratto sottoscritto il 18 ottobre 2006
all'art. 2, comma 2, aveva stabilito che sono estranei al contratto e non ne costituiscono in
alcun modo riferimento contrattuale il computo metrico estimativo allegato al progetto, senza in alcun modo mutare la caratteristica dell'appalto, bandito “a misura” e rimasto tale.
2.3 Alla luce di tali premesse contrattuali, appare, quindi, certamente condivisibile la conclusione cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio nominato in questo grado di giudizio, il quale, dopo avere osservato che il progetto degli impianti a base dell'appalto, in
particolare, non possa considerarsi esecutivo e cantierabile in senso assoluto e che sia carente
di alcune tavole e di alcune informazioni, riguardanti l'esecuzione di tutti gli impianti, ha sottolineato che gli elaborati in questo appalto dovevano intendersi unicamente come norma
di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire, come precisato nell'art.
3.4 del
Capitolato Speciale d'Appalto in quanto, data la specificità dell'appalto stesso consistente nel
completamento e quindi nell'adattamento ad un'opera esistente, il progetto non era definibile
a priori in tutti i suoi dettagli. In altri termini, con riferimento alla precisa esigenza di
adattamento e collegamento ad impianti parzialmente eseguiti su fabbricato in stato di
abbandono da circa 10 anni, sarebbe risultato impossibile eseguire tavole di dettaglio o
particolari costruttivi senza le informazioni, esito di imprescindibili prove e verifiche da
attuarsi solo in fase esecutiva.
I limiti della progettazione fornita dalla committente, in definitiva, erano fisiologici e ben conosciuti fin dalla presentazione dell'offerta.
2.4 La descrizione dell'andamento dell'appalto compiuta dall'ausiliare sulla base della documentazione in atti e in alcun modo contestata dall'appellante, del resto, rende evidente che certamente non era stata la qualità del progetto a compromettere l'esecuzione delle opere. Al
riguardo, basti osservare che il 2 febbraio 2007 l'appaltatrice non aveva ancora effettuato gli adempimenti per la sicurezza che le consentissero di operare in cantiere e solo due giorni prima
Pagina 14 aveva acquisito gli esiti delle prove sugli impianti, preliminari a qualunque intervento sugli stessi, pur essendo imminente la data di ultimazione dei lavori fissata per il giorno 21 febbraio
2007.
2.5 Ad ulteriore conferma che l'obbligazione contrattuale dell'appaltatrice ben potesse essere adempiuta deve poi osservarsi che, successivamente alla risoluzione del rapporto
Contr contrattuale con la ppellante, le opere programmate erano state pacificamente portate a compimento da un'altra impresa.
2.6 In definitiva, quindi, i primi tre motivi di appello sono infondati e devono esser rigettati.
Al rigetto di questi, consegue evidentemente il rigetto del motivo sub 4, con il quale la ha chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui non prevede il ristoro Parte_1
dei danni in capo all'impresa per causa dell'inadempimento, e del motivo sub 5, con il quale la medesima ha chiesto di accertare l'inadempimento della Controparte_2 Controparte_2
e risolva in suo danno il contratto in esame, facendo cadere ogni ragione di risarcimento a suo
favore dell'ente committente.
2.7 Con riferimento, invece, all'ultimo motivo di gravame, attinente alla regolamentazione delle spese di lite, basti osservare che nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente,
il valore della causa deve essere determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi,
dalla domanda, la quale, nel caso in esame, aveva ad oggetto, tra l'altro, il pagamento della somma di € 289.562,69.
I parametri di riferimento per la liquidazione delle spese erano, dunque, quelli relativi alle cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00 e gli stessi erano stati dal
Tribunale concretamente rispettati.
2.8 In definitiva, l'appello risulta infondato e deve essere rigettato.
Pagina 15 L'appellante, secondo il criterio della soccombenza, deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano sulla base dei parametri medi per le cause, come detto, di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00.
A carico dell'appellate, inoltre, devono essere poste definitivamente a carico le spese di
CTU, liquidate con separato decreto.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto dalla in proprio Parte_1
Co e quale capogruppo mandataria dell'associazione temporanea d'imprese costituita con la .
CO. IM. di contro la sentenza n. 691/2018, pubblicata il 6 marzo Parte_2
2018, del Tribunale di Cagliari;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore della , delle Controparte_2
spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 20.119,00, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge;
3) pone definitivamente a carico dell'appellante le spese di CTU;
3) dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari in data 11 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. Stefano Greco
Pagina 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 a 8, da 18 a 20 e da 24 a 26 dell'integrazione peritale).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da:
dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 803 del ruolo generale affari contenziosi per l'anno 2018
promossa da
(P. IVA ), con sede legale Parte_1 P.IVA_1
in Cagliari, in proprio e quale capogruppo mandataria dell'associazione temporanea d'imprese
Co costituita con la . CO. IM. (P. IVA ), Parte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio degli avv. Vittorio Dessì e Silvia Obino,
che le rappresentano e difendono,
appellante
contro
(c.f. ), con sede in Cagliari ed ivi Controparte_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Franco Pilia, che, unitamente all'avv.
Enrico Mastinu, la rappresenta e difende,
appellata
Pagina 1 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse della l'ill.ma Corte d'Appello adita, Parte_1
ogni avversa istanza rigettata, voglia riformare la sentenza impugnata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, e per l'effetto:
in via preliminare accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, l'illegittimità del provvedimento di risoluzione adottato dalla , con raccomandata del Controparte_2
21 febbraio 2007, relativamente al contratto d'appalto stipulato in data 18/10/2006, con la in proprio e nella qualità di mandataria dell'ATI costituita con la Parte_1
Controparte_3
in via principale accertare e dichiarare risolto lo stesso contratto di appalto, ai sensi dell'art. 1453 c. c., per tutti i motivi esposti, a causa dell'inadempimento della stazione appaltante, e per l'effetto condannare la al pagamento in favore della Controparte_2
in proprio e nella qualità di mandataria dell'ATI costituita con la Parte_1
di € 289.562,69 o di quel diverso importo che sarà ritenuto Controparte_3
di giustizia, oltre agli ulteriori oneri accessori per interessi legali, moratori ed anatocistici ed all'ulteriore risarcimento del danno da svalutazione monetaria e mancata disponibilità
finanziaria;
in ogni caso con vittoria di spese e di onorari del presente giudizio.;
nell'interesse della : voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni Controparte_2
contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I) rigettare siccome inammissibile e, comunque, infondato l'avverso appello, confermando la sentenza n. 691/2018 del 06/03/2018 del Tribunale di Cagliari;
II) in ogni caso, accogliere le seguenti conclusioni già formulate in primo grado:
- IN VIA PRINCIPALE E PRELIMINARE: dichiarare l'inammissibilità delle avverse domande, poiché non precedute da rituali e tempestive riserve, nonché perché formulate
Pagina 2 dall'attrice oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 33 del D.M. 19/04/2000 n. 145;
- IN VIA RICONVENZIONALE:
1. accertare e dichiarare il grave inadempimento della appaltatrice A.T.I. tra la
[...]
e la Sarda Parte_1 Controparte_4
in relazione al contratto di appalto stipulato il 18/10/2006 con la
[...] [...]
; Controparte_2
2. accertare e dichiarare la risoluzione del predetto contratto di appalto stipulato il
18/120/2006 per fatto e colpa della appaltatrice tra la CP_5 Parte_1
e la
[...] Controparte_6
3. condannare l'attrice in proprio e Parte_3
nella qualità di mandataria dell' costituita con la Parte_4 [...]
in persona del legale rappresentante, al Controparte_6
risarcimento del danno subito dalla C.A.E. in conseguenza del grave inadempimento del contratto di appalto del 18/10/2006, nella misura di euro 100.000,00, ovvero nella somma che verrà ritenuta di giustizia, con interessi legali e moratori, compresi quelli anatocistici ed il risarcimento del danno causato dalla svalutazione monetaria e dalla mancata disponibilità
finanziaria, sulle somme che saranno riconosciute in favore del convenuta C.A.E. o comunque dovute;
- IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di causa;
III) con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione regolarmente notificato il giorno 8 febbraio 2008, la
[...]
in proprio e quale capogruppo mandataria Parte_1
Co dell'associazione temporanea d'imprese costituita con la . CO. IM. Parte_2
aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari la
[...] Controparte_2
Pagina 3 dell' al fine di ottenere una pronuncia di risoluzione del contratto di appalto Controparte_2
stipulato il 18 ottobre 2006 a causa dell'inadempimento della stazione appaltante e la condanna di quest'ultima al pagamento della complessiva somma di euro 289.562,69.
La società attrice aveva, innanzi tutto, premesso che, a seguito di licitazione privata, la
[...]
, con il citato contratto stipulato il 18 ottobre 2006, aveva affidato in appalto CP_2
all' l'esecuzione dei “Lavori per il completamento del Parte_4
fabbricato da destinare ad uffici, ubicato a Cagliari tra le vie Machiavelli e Sarpi”, che il corrispettivo dovuto era pari ad euro 253.472,23, al netto del ribasso d'asta e comprensivo della somma di euro 12.929,29 per oneri sulla sicurezza, e che i lavori avrebbero dovuto essere completati entro il 21 febbraio 2007.
La stessa attrice aveva poi ricordato che, dopo la consegna dei lavori, aveva riscontrato delle differenze tra il progetto e lo stato dei luoghi tali da comportare l'impossibilità procedere regolarmente, che aveva più volte rappresentato all'ente appaltante le difficoltà riscontrate ed,
in particolare, le carenze ed errate valutazioni progettuali e che, ciò nonostante, la con CP_2
lettera del 21 febbraio 2007 aveva disposto la risoluzione del contratto, provvedendo poi all'incameramento della cauzione, pari ad euro 40.978,00.
La quindi, aveva contestato la legittimità Parte_1
del provvedimento di risoluzione adottato dalla e, ribadendo che nel caso di specie le CP_2
carenze progettuali riscontrate sin dall'inizio dei lavori e che costringevano l'Impresa ad
eseguire lavorazioni diverse rispetto a quelle previste contrattualmente confermano la
responsabilità dell'Amministrazione appaltante che si è astenuta dal compiere le specifiche verifiche, necessarie al fine di poter eseguire l'opera secondo la indicazioni contenute nel
progetto, aveva chiesto al Tribunale di accertare l'inadempimento della stazione appaltante, di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e di condannare la
[...]
al pagamento della complessiva somma di euro 289.562,69 (di cui euro 24.773,62 CP_2
quale mancato utile delle opere non eseguite, euro 46.076,73 pari al ribasso contrattuale, non
Pagina 4 avendo più tale ribasso alcuna giustificazione nell'ambito di un contratto risolto, euro
28.708,05 quale valore venale delle opere eseguite, euro 88.376,00 quale maggiore onere
sopportato nella esecuzione dei lavori, euro 3.000,00 quali costi sopportati per smobiliare gli
impianti, euro 40.978,00 a titolo di danno da incameramento della cauzione, euro 12.673,61 a titolo di danno d'immagine, euro 12.929,29 quali oneri di sicurezza previsti in contratto e non
corrisposti, euro 2.500,00 quale somma, non prevista in contratto, sostenuta per l'esecuzione delle prove dell'impianto elettrico, ed euro 5.741,61 a titolo di corrispettivo per le lavorazioni effettivamente eseguite).
Costituitasi tempestivamente in giudizio, la aveva Controparte_2
contestato l'avversa ricostruzione degli accadimenti, denunciandone la pretestuosità, ed aveva,
pertanto, chiesto il rigetto delle domande di parte attrice e, in via riconvenzionale,
l'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto a cagione dell'inadempimento di controparte, nonché la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni in misura pari alla somma di euro 100.000,00.
Il Tribunale, istruita la causa con le produzioni documentali delle parti, l'interrogatorio formale del rappresentante legale della società attrice, prova per testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, con la sentenza n. 691/2018 pubblicata il 6 marzo 2018 aveva rigettato le domande di parte attrice, dichiarato che il contratto di appalto intercorso tra le parti si era risolto a cagione dell'inadempimento di parte attrice, dichiarato che i danni patiti da parte convenuta ammontavano ad euro 45.097,05 ed aveva, quindi, condannato la Parte_1
al pagamento della somma di euro 5.460,00, pari alla differenza tra l'ammontare dei danni
[...]
accertati e l'importo della cauzione incamerata, oltre alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 21.400,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, cpa e iva, dovuti come per legge.
Pagina 5 Il Tribunale, in particolare, dopo avere premesso che era pacifico tra le parti che allo spirare del termine fissato per la conclusione dei lavori appaltati (21.2.2007) la società attrice aveva eseguito opere per €.5.741,61, pari ad appena il 2% circa dell'entità complessiva dei lavori appaltati, aveva, innanzi tutto, sottolineato che come correttamente evidenziato dall'ente
committente, l'impresa appaltatrice era stata chiaramente messa nelle condizioni di verificare
lo stato dei luoghi e la idoneità oggettiva del progetto ad essere eseguito, nonché la propria
capacità di eseguirlo, e aveva a più riprese confermato tali circostanze.
Lo stesso Tribunale aveva poi fatto proprie le conclusioni cui era giunto il consulente tecnico d'ufficio, osservando che in ordine alla fattibilità dei lavori, il ctu ha evidenziato come il
progetto fosse adeguatamente definito ed eseguibile, soprattutto considerato che si trattava più
che altro di opere di mero completamento in ordine alle quali avrebbe potuto sorgere (ed era
anzi normale e previsto che sorgesse) solo la necessità di adottare degli accorgimenti tecnici
in fase esecutiva dovuti al fatto che “i magisteri richiesti all'appaltatore consistevano nel
raccordo di nuove strutture a quelle esistenti”.
Il ctu ha poi evidenziato che le lavorazioni proposte dall'impresa per far fronte alle
lamentate deficienze degli elaborati progettuali altro non costituivano altro che gli
accorgimenti tecnici da adottare durante l'esecuzione del contratto già costituenti oggetto dello
stesso, a prescindere che si trattasse di voci espressamente previste nel computo metrico
estimativo allegato al progetto, avente rilievo meramente indicativo, come peraltro
chiaramente desumibile dall'art.2, comma 2, del contratto, in forza del quale “sono estranei al
contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento contrattuale il computo metrico
estimativo allegato al progetto”.
Il ctu ha inoltre rimarcato come numerose tra le incongruenze o deficienze lamentate
Pagina 6 dall'impresa e i conseguenti interventi per farvi fronte attenevano a fattori o condizioni del
cantiere palesi, dei quali, quindi, la stessa impresa aveva avuto sicura piena cognizione fin dal
momento della presentazione della propria offerta (ad esempio, lo stato di pulizia dell'area, la
condizione dei massetti della corte interna, lo stato della pavimentazione della rampa
carrabile, i giunti di dilatazione termica dell'immobile etc. – cfr. pagg. da 30 a 37).
Il ctu ha inoltre escluso che le lavorazioni ulteriori proposte dall'impresa rappresentassero
realmente una soluzione tecnica necessaria per la realizzazione delle opere di completamento
oggetto del contratto.
Ma ciò che più rileva è che, come evidenziato dal ctu, data la specificità dell'oggetto
dell'appalto, i limiti della progettazione fornita dal committente erano fisiologici e ben
conosciuti fin dalla presentazione dell'offerta (ad esempio, la nuova distribuzione degli spazi
interni comportava la chiara conseguente necessità di adeguare la distribuzione degli impianti
elettrici alle nuove esigenze). Ragione per la quale, la necessità di inserire le “nuove strutture”
nelle vecchie costituiva proprio l'essenza del contratto e il suo oggetto era definito proprio in
tali termini. E le carenze progettuali lamentate dalla parte attrice altro non erano che lo
specchio degli accorgimenti squisitamente tecnico-esecutivi, assolutamente prevedibili, la cui
esecuzione costituiva proprio l'oggetto dell'appalto; accorgimenti quindi insiti nel suo
peculiare oggetto, come peraltro chiaramente indicato all'art.3 del contratto.
Il ctu ha in altri termini rilevato che le effettive, quanto normali e prevedibili, difficoltà
operative dell'appalto dipendevano dalla stessa specificità del suo oggetto (di cui
l'appaltatrice era stata pienamente resa edotta e di cui aveva dichiarato di essere pienamente
a conoscenza), ossia che le “nuove opere” (ossia, quelle che avrebbero dovuto essere eseguite)
avrebbero dovuto innestarsi nel corpo di un fabbricato già esistente con impianti (elettrico e
Pagina 7 di condizionamento) già parzialmente realizzati circa dieci anni prima;
difficoltà che quindi
non erano dipendenti da pretese carenze progettuali, ma dallo stesso oggetto specifico e
chiaramente definito del contratto.
Si trattava, in sostanza, di apparenti “carenze” in quanto necessariamente insite
nell'oggetto del contratto, la cui risoluzione costituiva essa stessa oggetto del contratto, e non
di deficienze impreviste e dipendenti da previsioni progettuali errate o deficitarie emendabili
solo attraverso un maggior dettaglio degli elaborati progettuali o mediante l'esecuzione di
opere ulteriori, all'uopo non effettivamente necessarie.
Sotto questo aspetto, coglie nel segno l'obiezione mossa dal ctu alle osservazioni del
consulente di parte attrice, del tutto avulse dalle circostanze concrete e dal concreto oggetto
del contratto. Al riguardo, non si possono che richiamare nella loro interezza i chiarimenti resi
dal ctu nell'integrazione peritale del 4.11.2014.
Oltretutto, che gli elaborati progettuali messi a disposizione dalla stazione appaltante
necessitassero di adeguamento e di essere integrati da elaborati progettuali più specifici era
assolutamente noto all'appaltatrice, tanto che il capitolato speciale aveva espressamente
previsto che fosse proprio compito dell'appaltatrice quello di predisporre i più specifici disegni
tecnici di cantiere.
Il ctu ha inoltre appurato che le condizioni di conservazione degli impianti esistenti (come
anticipato, realizzati circa dieci anni prima) erano buone e che, quindi, non sussisteva
l'esigenza manifestata dall'ATI di sostituirli o rivisitarli (ciò che avrebbe consentito all'ATI di
non limitarsi a completare gli impianti, ma di provvedere sostanzialmente alla sostituzione o
rivisitazione anche della parte già realizzati dieci anni prima – cfr. in particolare, le pagg. da
Pagina 8 Né rileva ai fini del giudizio che il progetto originario della parte impiantistica fosse o meno
allegato alla successiva concessione edilizia del 2006 (emessa per autorizzare il
completamento dei lavori e il cambio di destinazione d'uso dell'immobile) e che i lavori relativi
fossero stati autorizzati, in quanto ciò che rileva è che fossero determinate le opere oggetto del
contratto e che le stesse, aventi ad oggetto il completamento e l'adeguamento di quelle
realizzate circa 10 anni prima, fossero eseguibili secondo quanto previsto in contratto, di cui
gli elaborati progettuali costituivano solo un mero riferimento.
Il Tribunale, pertanto, aveva concluso che a fronte del quadro appena delineato, appare
evidente, peraltro, che se anche taluno deli interventi correttivi proposti dall'impresa fosse
stato realmente necessario, si sarebbe trattato di interventi di poco rilievo non in grado di
giustificare che alla scadenza del termine di ultimazione delle opere fossero stati eseguiti meno
del 2% dei lavori appaltati.
Pertanto, la condotta dell'ATI deve essere qualificata in termini di inadempimento grave,
tanto più se si considera che l'appaltatrice non aveva ripreso l'esecuzione dei lavori nemmeno
dopo il giustificato ordine di servizio n.1 del 17.1.2007 con cui il direttore dei lavori aveva
intimato la ripresa dei lavori.
Per le ragioni esposte, da un lato devono essere rigettate tutte le domande di parte attrice
e, dall'altro lato, deve essere accolta la domanda con cui la committente ha chiesto di accertare
la risoluzione del contratto a cagione dell'inadempimento dell'ATI.
Lo stesso Tribunale aveva poi determinato l'ammontare dei danni al cui risarcimento aveva diritto parte convenuta, quantificandoli in complessivi euro 45.097,05, aveva evidenziato che quest'ultima aveva già ottenuto il pagamento della somma di euro 40.978,00 mediante l'escussione della polizza fideiussoria, ed aveva, quindi, concluso che residuava a favore della
Pagina 9 convenuta a tale titolo il credito di euro 4.119,05, cui dovevano sommarsi gli interessi compensativi.
1.2 Avverso tale sentenza, la in proprio e Parte_1
quale capogruppo mandataria dell'associazione temporanea d'imprese, ha proposto appello,
sostenendo preliminarmente che la sentenza impugnata è totalmente erronea per conseguenza,
in quanto fonda i suoi presupposti sulla CTU, la quale è completamente errata, risultando in
alcune parti non veritiera, contraddittoria e carente.
Con il primo motivo di gravame, quindi, l'appellante, dopo avere evidenziato che il
Tribunale rileva a pag. 7 della sentenza, seguendo pedissequamente la CTU, che l'Ente
committente, all'atto della firma del contratto di appalto, sottraeva il computo metrico
estimativo dai documenti che costituiscono parte integrante del contratto (art. 2. 2 del contratto
d'appalto), ha sostenuto che il Giudicante di primo grado trascura però di considerare che il
computo metrico estimativo è documento importantissimo negli appalti in quanto costituisce
per legge una parte essenziale della progettazione esecutiva e che la sua sottrazione dai
documenti integranti il contratto da parte della Stazione appaltante rendeva, di per sé, la
progettazione esecutiva dell'appalto in esame assolutamente carente per legge, aggiungendo poi che non può, pertanto, legittimamente sostenersi che l'impresa fosse stata messa nelle
condizioni di verificare le condizioni di eseguibilità dei lavori perché queste venivano
arbitrariamente modificate dall'Ente committente alla stipula del contratto. La stessa appellante, dopo avere sottolineato che l'appalto in esame era stato espressamente bandito “a misura”, ha poi affermato che l'esclusione del computo metrico estimativo dai documenti del
contratto d'appalto lo mutava in un appalto “a corpo”, con evidenti gravose conseguenze in
capo all'appaltatore, e che con l'estromissione del computo metrico estimativo dal contratto
l'Ente committente vincolava quindi l'impresa ad un prezzo fisso a fronte di una mole di lavori
indeterminata, causando un gravissimo squilibrio contrattuale a danno dell'impresa.
Con il secondo motivo di gravame, la ha ulteriormente ribadito che Parte_1
Pagina 10 l'estromissione arbitraria del computo metrico estimativo ad opera dell'Ente committente abbia
completamente alterato la situazione di progetto precedentemente esaminata dall'impresa,
pregiudicando l'evincibilità di eventuali ragioni ostative all'esecuzione dell'opera.
Con il terzo motivo, l'appellante ha proseguito sostenendo che il Giudice, errando, riteneva
di conformarsi totalmente a quanto riportato dal CTU nella relazione peritale e rigettava le
domande attoree mentre accoglieva quelle di parte convenuta ed aggiungendo che la CTU,
come evidenziato in corso di causa, è totalmente erronea, carente e contraddittoria. Per
conseguenza lo è anche la sentenza impugnata. A questo proposito, la stessa appellante ha prodotto una Perizia Giurata redatta da un Ingegnere specializzato che mette in luce tutti gli
errori, le carenze e le contraddizioni della CTU sulla base della quale il Giudice di primo
grado, errando, fondava il proprio convincimento ed ha evidenziato che all'occhio attento e
competente del consulente di cui si allega perizia la progettazione si rivela inesorabilmente
completamente inadeguata, non definita, non rispondente alle prescrizioni normative sopra
richiamate, come denunciato dall'impresa in sede di appalto. Mancano tavole, relazioni,
disegni e calcoli che possano far dire che il progetto esecutivo fosse sviluppato ad un livello
tale di definizione da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia,
qualità, dimensione e prezzo, come invece prescrivono le norme. … La Perizia Giurata che si
allega mostra incontestabilmente tutta l'erroneità della CTU e rivela con dovizia di particolari
e di riferimenti normativi che la progettazione esecutiva degli impianti messa a disposizione
dalla stazione appaltante era assolutamente carente.
La società appaltatrice, sulla base di tali considerazioni, ha, quindi, chiesto a questa Corte di accertare l'inadempimento della e risolvere in suo danno Controparte_2 Controparte_2
il contratto in esame, facendo cadere ogni ragione di risarcimento a suo favore.
Con l'ultimo motivo di gravame, peraltro, la stessa società ha osservato che anche a voler
prescindere dal merito del presente giudizio si ritiene che la quantificazione delle spese di lite
esorbiti gli importi di cui ai parametri di cui al DM n. 55/2014 considerato il danno
Pagina 11 effettivamente quantificato.
Considerato che
il residuo di danno da corrispondere individuato
dal Giudice di primo gradi è di poco superiore ai € 5.000,00, oltre € 21.000,00 di spese del
procedimento appaiono più che esagerate e la contestazione più che fondata. Anche a voler
considerare il maggior importo dell'intero danno quantificato, le spese di lite a cui l'impresa è
condannata non trovano risconto nei parametri sopra detti ed appaiono comunque
esagerate…. Nella eventuale, non creduta ipotesi di soccombenza in appello la sentenza
impugnata dovrà comunque essere riformata in tal senso perchè errata ed ingiusta.
La si è costituta in giudizio ed ha resistito, contestando la Controparte_2
fondatezza del gravame.
1.3 La Corte, con ordinanza depositata il 14 luglio 2020, ritendo che le risposte del ctu officiato dal primo giudice non fossero appaganti, ha nominato un nuovo consulente tecnico d'ufficio, al quale ha chiesto di accertare se il progetto a base dell'appalto fosse adeguatamente definito ed eseguibile, con particolare riferimento alle parti impiantistiche e, in caso di risposta negativa, di dire se le carenze riscontrate avessero precluso la prosecuzione dei lavori.
Dopo il deposito del nuovo elaborato peritale, la causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte.
***
2.1 I primi tre motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente e risultano infondati.
In vero, l'appalto oggetto di causa riguardava il fabbricato di proprietà della Parte_5
sito in Cagliari, in via Machiavelli angolo via Sarpi.
[...]
I lavori di costruzione del predetto fabbricato, originariamente destinato ad attività
mercantile di quartiere ( , avevano avuto inizio a seguito del rilascio della Parte_6
Concessione Edilizia n. 2675/97, ma non erano stati completati: l'intervento edilizio era stato interrotto dopo l'esecuzione di circa il 75% delle opere previste ed il fabbricato era rimasto in stato di abbandono per molti anni.
Pagina 12 La , quindi, con il Contratto d'Appalto sottoscritto il Controparte_2
18 ottobre 2006, aveva affidato alla associazione temporanea di imprese costituita dalla e dalla Parte_1 Controparte_7
i lavori di completamento di un fabbricato, sito a Cagliari in via Macchiavelli angolo via
[...]
Sarpi, da destinarsi a uffici.
Come ha correttamente evidenziato il consulente tecnico d'ufficio, la caratteristica di questo appalto era il completamento e, quindi, l'adattamento a una situazione esistente, comprendente opere eseguite solo in parte e interrotte da circa dieci anni, le cui reali condizioni, almeno in parte, sarebbero risultate note solo dopo le indispensabili verifiche, ovvero già in fase esecutiva.
2.2 In questa prospettiva, il Capitolato Speciale d'Appalto aveva avuto cura di chiarire all'art. 3.3 (Forma e principali dimensioni delle opere) che la forma e le principali dimensioni
delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati grafici, dalle relazioni,
dall'elenco prezzi unitari allegati al contratto o richiamati dallo stesso e dalle indicazioni
integrative che verranno successivamente precisate all'atto esecutivo della direzione dei lavori,
precisando poi al successivo art. 3.4 (Variazioni alle opere progettate) che le indicazioni di cui
ai precedenti articoli e disegni da allegare al contratto o richiamati nello stesso debbono
intendersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.
Della Cassa Artigiana dell'Edilizia appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre
nelle opere all'atto esecutivo quelle varianti che riterrà opportune (…omissis).
Lo stesso Capitolato, inoltre, aveva posto a carico dell'appaltatore l'obbligo di redigere i
disegni di cantiere relativi alla parte architettonica, alle opere strutturali e agli impianti,
precisando che nella redazione di tutti i disegni esecutivi di cantiere l'Appaltatore dovrà tenere
conto delle indicazioni della D.L. e dovrà concordare con la stessa tutti i dettagli strutturali,
architettonici e tecnologici;
dovrà inoltre tenere conto della situazione esistente e delle
eventuali variazioni che la a sua insindacabile facoltà intenderà opportuno introdurre (art. 3.5).
Pagina 13 Coerentemente a tali previsioni, d'altra parte, il contratto sottoscritto il 18 ottobre 2006
all'art. 2, comma 2, aveva stabilito che sono estranei al contratto e non ne costituiscono in
alcun modo riferimento contrattuale il computo metrico estimativo allegato al progetto, senza in alcun modo mutare la caratteristica dell'appalto, bandito “a misura” e rimasto tale.
2.3 Alla luce di tali premesse contrattuali, appare, quindi, certamente condivisibile la conclusione cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio nominato in questo grado di giudizio, il quale, dopo avere osservato che il progetto degli impianti a base dell'appalto, in
particolare, non possa considerarsi esecutivo e cantierabile in senso assoluto e che sia carente
di alcune tavole e di alcune informazioni, riguardanti l'esecuzione di tutti gli impianti, ha sottolineato che gli elaborati in questo appalto dovevano intendersi unicamente come norma
di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire, come precisato nell'art.
3.4 del
Capitolato Speciale d'Appalto in quanto, data la specificità dell'appalto stesso consistente nel
completamento e quindi nell'adattamento ad un'opera esistente, il progetto non era definibile
a priori in tutti i suoi dettagli. In altri termini, con riferimento alla precisa esigenza di
adattamento e collegamento ad impianti parzialmente eseguiti su fabbricato in stato di
abbandono da circa 10 anni, sarebbe risultato impossibile eseguire tavole di dettaglio o
particolari costruttivi senza le informazioni, esito di imprescindibili prove e verifiche da
attuarsi solo in fase esecutiva.
I limiti della progettazione fornita dalla committente, in definitiva, erano fisiologici e ben conosciuti fin dalla presentazione dell'offerta.
2.4 La descrizione dell'andamento dell'appalto compiuta dall'ausiliare sulla base della documentazione in atti e in alcun modo contestata dall'appellante, del resto, rende evidente che certamente non era stata la qualità del progetto a compromettere l'esecuzione delle opere. Al
riguardo, basti osservare che il 2 febbraio 2007 l'appaltatrice non aveva ancora effettuato gli adempimenti per la sicurezza che le consentissero di operare in cantiere e solo due giorni prima
Pagina 14 aveva acquisito gli esiti delle prove sugli impianti, preliminari a qualunque intervento sugli stessi, pur essendo imminente la data di ultimazione dei lavori fissata per il giorno 21 febbraio
2007.
2.5 Ad ulteriore conferma che l'obbligazione contrattuale dell'appaltatrice ben potesse essere adempiuta deve poi osservarsi che, successivamente alla risoluzione del rapporto
Contr contrattuale con la ppellante, le opere programmate erano state pacificamente portate a compimento da un'altra impresa.
2.6 In definitiva, quindi, i primi tre motivi di appello sono infondati e devono esser rigettati.
Al rigetto di questi, consegue evidentemente il rigetto del motivo sub 4, con il quale la ha chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui non prevede il ristoro Parte_1
dei danni in capo all'impresa per causa dell'inadempimento, e del motivo sub 5, con il quale la medesima ha chiesto di accertare l'inadempimento della Controparte_2 Controparte_2
e risolva in suo danno il contratto in esame, facendo cadere ogni ragione di risarcimento a suo
favore dell'ente committente.
2.7 Con riferimento, invece, all'ultimo motivo di gravame, attinente alla regolamentazione delle spese di lite, basti osservare che nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente,
il valore della causa deve essere determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi,
dalla domanda, la quale, nel caso in esame, aveva ad oggetto, tra l'altro, il pagamento della somma di € 289.562,69.
I parametri di riferimento per la liquidazione delle spese erano, dunque, quelli relativi alle cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00 e gli stessi erano stati dal
Tribunale concretamente rispettati.
2.8 In definitiva, l'appello risulta infondato e deve essere rigettato.
Pagina 15 L'appellante, secondo il criterio della soccombenza, deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano sulla base dei parametri medi per le cause, come detto, di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00.
A carico dell'appellate, inoltre, devono essere poste definitivamente a carico le spese di
CTU, liquidate con separato decreto.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto dalla in proprio Parte_1
Co e quale capogruppo mandataria dell'associazione temporanea d'imprese costituita con la .
CO. IM. di contro la sentenza n. 691/2018, pubblicata il 6 marzo Parte_2
2018, del Tribunale di Cagliari;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore della , delle Controparte_2
spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 20.119,00, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge;
3) pone definitivamente a carico dell'appellante le spese di CTU;
3) dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari in data 11 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. Stefano Greco
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6 a 8, da 18 a 20 e da 24 a 26 dell'integrazione peritale).