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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 14836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14836 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 352 c.p.c., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 31604 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Bruno Parte_1 C.F._1
Bontemps
-parte appellante-
(C.F. ), in giudizio con l'avv. CP_1 C.F._2
RA OM NI
-parte appellata-
e
(C.F. ) CP_2 C.F._3
-parte appellata contumace-
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI: - per parte appellante: “Voglia il Tribunale adito contrariis reiectis: in via preliminare
- disporre la sospensione dell'esecutività della condanna alle spese in via istruttoria
- autorizzare al deposito della corrispondenza coperta dal segreto professionale
1 in via principale
- riformare la sentenza oggi impugnata per i motivi esposti in narrativa ed in accoglimento del gravame spiegato
1) confermare il decreto ingiuntivo n. 17098/2017
2) dichiarare l'esorbitanza della pronuncia in ordine alla validità dell'accordo raggiunto dall'avv. Larosa, anche ove riconosciuto non opponibile agli ingiunti qui convenuti.
Con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio”;
- per parte appellata “Voglia 1' Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, CP_1 per i motivi tutti sopra indicati
Preliminarmente dichiarare con ordinanza ex artt. 342, 348 bis c.p.c., l'inammissibilità del proposto appello in violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto confermare
l'impugnata sentenza. in via istruttoria ci si oppone alle richieste istruttorie anche documentali dell'appellante perché inammissibili. in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto della controversia è in sintesi il seguente.
1.1. Con apposito ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c., , di professione Parte_1 avvocato, ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto n. 17098/2017, con cui il
Giudice di pace di Roma ha ingiunto a e il pagamento CP_2 Parte_2 dell'importo di euro 3.647,80, oltre interessi e spese della fase monitoria, quale corrispettivo della prestazione professionale (attività di assistenza stragiudiziale) indicata nella fattura n. 16/2016.
1.2. e hanno quindi proposto opposizione ex art. 645 CP_2 CP_1
c.p.c., chiedendo di dichiarare nullo ed in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto.
2 Hanno infatti allegato, eccepito e dedotto:
- che il decreto ingiuntivo opposto, notificato ad entrambi gli opponenti, era stato chiesto ed ottenuto (oltre che nei confronti di ) nei confronti di tale CP_2 [...] ed era pertanto nullo, come nulla ne era la notifica;
Pt_2
- che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla sola base, oltre che della già menzionata fattura (atto di formazione unilaterale privo di valenza probatoria nel giudizio a cognizione piena), di un messaggio di posta elettronica di tenore del tutto generico e comunque proveniente dal legale degli stessi opponenti e, in quanto tale, non avente valore confessorio e neanche indiziario poiché contenuto in un atto stragiudiziale;
- che non vi era pertanto prova del credito posto a base della domanda.
1.3. L'allora opposto si è costituito innanzi al Giudice di pace adito, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ha infatti ulteriormente allegato e dedotto:
- che l'indicazione del nominativo di nel ricorso per decreto Parte_2 ingiuntivo, era frutto di un mero refuso, facilmente rilevabile ed inidoneo a creare incertezza sul destinatario della domanda, posto che la fattura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo recava invece il nominativo di il quale era stato CP_1 anche destinatario della notifica del decreto ingiuntivo;
- che il contenuto della comunicazione a mezzo PEC prodotta a supporto della domanda monitoria – comunicazione indirizzata dall'avv. Larosa all'opposto e che vedeva come destinatario, per conoscenza, anche il (anch'egli di professione CP_1 avvocato) – non era stato mai contestato prima della proposizione dell'opposizione e prevedeva l'assunzione di obbligazioni (“I miei assistiti si rendono disponibili al rimborso delle spese di trasporto sostenende dalla signora nella giornata di CP_3 domani e al pagamento del suo compenso, come da richiesta ricevuta nella giornata di ieri che vorrà quantificare”) che i debitori avevano peraltro in parte adempiuto, avendo poi rimborsato la delle menzionate spese di trasporto;
CP_3
- che gli opponenti, d'altra parte, non avevano sollevato contestazioni neanche a seguito della ricezione della fattura emessa nei loro confronti dallo stesso opposto, né risultavano avere intrapreso alcuna azione nei confronti dell'avv. Larosa.
1.4. Il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 56857/2021, ha revocato il decreto
3 ingiuntivo opposto e condannato l'opposto al rimborso delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure ha infatti ritenuto che l'opposto, quale attore in senso sostanziale, non avesse dato prova dei fatti costitutivi della domanda e, in particolare, dell'accordo concluso dalle parti. E ciò in quanto: (i) la comunicazione a mezzo PEC prodotta dallo stesso opposto non proveniva dagli asseriti debitori, ma dal loro legale e poteva al più costituire prova dell'esistenza di trattative precontrattuali, con conseguente irrilevanza che la stessa fosse stata inviata anche al (ii) nella CP_1 predetta missiva, inoltre, non venivano quantificati gli onorari, con conseguente mancanza di un ulteriore elemento essenziale della proposta contrattuale.
1.5. ha quindi proposto tempestivo appello contro la predetta Parte_1 sentenza, formulando conclusioni conformi a quelle sopra trascritte.
La appellante ha articolato i seguenti motivi di gravame:
I) “Mancata applicazione dell'artt. 1337 c.c. , nella statuizione della irrilevanza della trasmissione della pec del 19/01/2016 al Signor ”, in quanto il Giudice di CP_1 pace non aveva esaminato la condotta del che: (i) sotto un primo profilo, CP_1 ricevendo formalmente copia a mezzo PEC dell'accettazione delle richieste proposte dall'avv. era perfettamente edotto delle obbligazioni assunte dall'avv. Parte_1
Larosa in nome e conto suo e del e ciononostante non aveva contestato, né al CP_2 suo avvocato né alla controparte, la nullità dell'accordo per carenza di poteri di rappresentanza del difensore;
ciò con l'evidente scopo di conseguire l'utilità negoziata senza adempiere alla prestazione assunta;
(ii) sotto un secondo profilo, aveva sottaciuto la mancanza di qualità dell'avv. Larosa per disporre in nome e conto dei suoi clienti, ingenerando nell'avv. e nella signora il convincimento del Parte_1 CP_3 buon esito e della validità del modus concordato, portando così controparte a collaborare all'ottenimento della sanatoria della compravendita;
II) "Errata o falsa applicazione dell'art. 1444,II c.c. nella omessa pronuncia sulla dedotte convalida dell'obbligazione attraverso l'adempimento spontaneo dell'obbligo”, in quanto il Giudice di prime cure aveva omesso di considerare che, avendo adempiuto alla maggior parte delle prestazioni – ossia tutte ad eccezione di quella nei confronti dello stesso appellante – contenute nell'obbligazione contratta in loro nome e conto dall'avv. Larosa, il ed il avevano convalidato CP_1 CP_2
l'operato dello stesso avv. Larosa, con l'effetto di averne in ogni caso ratificato
4 l'operato e sanato il dedotto vizio di annullabilità;
III) “Illogicità della sentenza e travisamento dei fatti di causa. Mancata applicazione dell'art 48 codice deontologico forense”, in quanto la sentenza impugnata: (i) pur riconoscendo l'esistenza degli scambi professionali intercorsi tra l'avv. e Parte_1
l'avv. Larosa per gli interessi dei reciproci assistiti e richiamando in motivazione la testimonianza dell'avv. Larosa, aveva erroneamente concluso trattarsi di trattative precontrattuali, circostanza non dedotta né dagli opponenti né dall'opposto in quanto non corrispondente a verità; (ii) aveva ritenuto la PEC del 19.1.2016 indizio dell'esistenza di trattative precontrattuali, mentre essa dava evidenza della formazione del titolo negoziale, incorporando l'accordo raggiunto tra le parti;
e ciò omettendo di considerare che: se fosse stata una comunicazione da ricondurre all'ambito delle trattative, essa non sarebbe stata riproducibile in giudizio stante il disposto dell'art. 48 del Codice deontologico forense;
il tenore letterale della comunicazione rivestiva carattere di accettazione della proposta, con riserva di quantificazione del quantum della prestazione, che pur non essendo formalmente conosciuto era comunque conoscibile tramite applicazione dei parametri per la liquidazione dei compensi;
la comunicazione era stata formata e trasmessa il giorno prima dell'appuntamento presso lo studio dell'ufficiale rogante, del quale infatti si chiedeva conferma dell'orario;
(IV) “Errata applicazione dell'art. 1325 c.c. nella misura in cui si ritiene nullo
l'accordo per carenza di requisito essenziale”, in quanto il Giudice di prime cure, nell'attribuire rilevanza alla mancata quantificazione del compenso professionale, non aveva considerato né la conoscibilità dell'ammontare della prestazione specifica in base alle tabelle di liquidazione D.M. 37/2018, né della mancata contestazione del quantum, sia in sede di ricevimento della fattura, sia in sede di opposizione a decreto ingiuntivo;
(V) “Travisamento dei fatti di causa. Errata o falsa applicazione dell'art. 1362 c.c.”, in quanto, dal testo letterale della comunicazione a mezzo PEC si evinceva che il ed il confermavano l'assunzione delle prestazioni già promesse e CP_1 CP_2 assunte in corso di trattativa e si rendevano disponibili alle prestazioni richieste il giorno precedente (“come da richiesta ricevuta nella giornata di ieri”); il tutto confermato dalla successiva condotta dei due appellati, i quali, come già evidenziato, avevano in ogni caso convalidato l'operato del proprio legale e non avevano neanche
5 mai eccepito il difetto di rappresentanza di quest'ultimo, né avevano agito per farne valere le responsabilità;
(VI) “Violazione dell'art. 112 c.p.c. Pronuncia ultra petitum”, in quanto il Giudice di pace, nel “dichiarare nullo invalido e privo di ogni effetto giuridico il Decreto ingiuntivo n. 17098/2017”, aveva esteso la propria indagine circa la validità del negozio oltre i limiti della domanda di parte attrice, pronunciando quindi in esorbitanza rispetto al petitum;
(VII) “Illogicità della sentenza rispetto alla giurisprudenza richiamata in motivazione”, in quanto il Giudice di prime cure, nel richiamare precedenti giurisprudenziali (fra i quali Cass. 23634/2018) in tema di valore probatorio delle dichiarazioni rese dal legale di una parte, aveva applicato alla trattativa stragiudiziale requisiti di forma previsti per il contenzioso giudiziale (sottoscrizione dell'atto da parte del cliente o sua confessione), omettendo qualunque indagine circa l'elemento essenziale della inequivoca consapevolezza del cliente di quanto dichiarato dal procuratore.
1.6. si è costituito anche nel giudizio di appello, formulando le CP_1 conclusioni trascritte in epigrafe.
Nel richiamare le difese già svolte nel primo grado, ha infatti contestato integralmente la fondatezza dei motivi di appello, evidenziando al contempo la correttezza delle motivazioni sulla cui base la sentenza impugnata aveva ritenuto infondata la domanda.
1.7. , nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione in CP_2 appello, non si è invece costituito nel presente giudizio di appello.
1.8. La causa, istruita tramite le prove documentali già acquisite nel corso del giudizio di primo grado, è stata assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali. Scritti questi ultimi con i quali: l'appellante ha proposto istanza di cancellazione del secondo e terzo capoverso delle memorie di replica dell'appellato per violazione dell'art. 89 c.p.c.; l'appellato ha chiesto la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
2. Stante la già evidenziata ritualità della notifica dell'atto di appello, va innanzitutto dichiarata la contumacia dell'appellato . CP_2
6 3. Deve essere poi disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c., formulata dall'appellato costituito.
A prescindere dal rilievo che l'eccezione è proposta in termini inammissibilmente generici (posto che ad essa si fa riferimento solo nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta, il cui corpo non consente di comprendere le ragioni della violazione eccepita), va infatti osservato che, come anche emerge dal precedente paragrafo 1.5, l'atto di appello contiene una enunciazione sufficientemente chiara delle indicazioni previste dai punti 1) e 2) della disposizione sopra richiamata, la quale peraltro non richiede la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (in tal senso v. Cass. 13535/2018, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
4. L'appello va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
4.1. E' innanzitutto infondato il sesto motivo di appello, con cui si deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c..
Dalla lettura delle motivazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, si evince infatti agevolmente come il Giudice di prime cure si sia limitato a rigettare l'unica domanda formulata nel giudizio, ossia quella dell'opposto, quale attore in senso sostanziale. E ciò sul presupposto del ritenuto mancato assolvimento, da parte stesso opposto, dell'onere della prova del fatto costitutivo rappresentato dall'esistenza del titolo negoziale (contratto d'opera professionale) posto a base della domanda.
4.2. Anche i restanti motivi di appello, da esaminare congiuntamente in quanto tutti concernenti la valutazione delle risultanze istruttorie, sono infondati.
4.3. Va infatti condivisa la conclusione cui è giunto il Giudice di prime cure in
7 ordine alla mancanza di prova circa la conclusione del contratto posto a fondamento della domanda e, in particolare, in ordine alla idoneità della comunicazione a mezzo
PEC del 19.1.2016 a valere al più come prova di una trattativa, in corso fra le parti, avente ad oggetto il riconoscimento all'odierno appellante del diritto ad un compenso da attività professionale.
In particolare, considerando il tenore della comunicazione in questione (ove, per quanto qui più di interesse, si legge: “I miei assistiti si rendono disponibili al rimborso delle spese di trasporto sostenende dalla signora nella giornata di domani e CP_3 al pagamento del suo compenso, come da richiesta ricevuta nella giornata di ieri che vorrà quantificare”), la sola dichiarazione di “disponibilità” al pagamento del compenso, accompagnata dalla contestuale richiesta di quantificazione dell'importo del compenso stesso, non consente di ritenere già perfezionato il contratto.
E' infatti pur vero che, in linea generale, la pattuizione del compenso non è elemento essenziale del contratto d'opera professionale, potendosi fare riferimento, in mancanza di essa, alle tariffe professionali (v. art. 2233, comma 1, c.c.).
Tuttavia, nel caso in cui le parti manifestino invece la volontà di giungere a pattuire anche il compenso, il mancato accordo in ordine a tale elemento – accordo che peraltro necessita della forma scritta ad substantiam ai sensi dell'art. 2233, comma 3,
c.c. – impedisce di ritenere concluso il contratto (v. fra le altre Cass. 367/2005, secondo cui l'accordo su alcuni punti essenziali del contratto non esaurisce la fase delle trattative, perché, al fine di perfezionare vincolo contrattuale, è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa sugli elementi costitutivi, sia principali che secondari, dell'accordo).
Nel caso di specie, la disponibilità manifestata, nella predetta comunicazione a mezzo PEC, al riconoscimento di un compenso professionale non è quindi sufficiente a far ritenere perfezionato il contratto.
La contestuale richiesta di quantificazione dell'importo è infatti indice della volontà del dichiarante di ritenere rilevante, ai fini della conclusione del contratto, anche la pattuizione relativa al compenso.
4.4. Non costituisce peraltro argomento idoneo a supportare contraria la tesi dell'appellante il rilievo che “Se fosse stata una mail di trattativa non sarebbe stata riproducibile in giudizio stante il disposto dell'art. 48 del Codice deontologico”.
8 La produzione in giudizio del documento è infatti avvenuta ad opera dello stesso appellante – e già solo per tale ragione non costituisce condotta qui destinata a rilevare ai sensi dell'art. 1362, comma 2, c.c. – e nella convinzione che detto documento, nell'ambito di una controversia con soggetti ritenuti beneficiari della propria opera professionale, costituisse prova non della formulazione di una proposta transattiva, ma dell'accettazione di una proposta contrattuale.
4.5. Quanto precede – inducendo ad escludere che la comunicazione a mezzo PEC del 19.1.2016 abbia comportato la conclusione del contratto d'opera professionale – rende quindi anche irrilevante ogni questione in ordine all'esistenza del potere rappresentativo in capo al dichiarante (l'avv. Larosa) ed al contegno omissivo assunto da una delle parti asseritamente rappresentate (il a seguito della ricezione, CP_1 per conoscenza, della più volte menzionata comunicazione.
4.6. E' allo stesso modo irrilevante, in quanto inidonea a far emergere la prova della conclusione del contratto fra le odierne parti in causa, la circostanza che gli odierni appellati abbiano poi invece proceduto alla stipula dell'atto “di rettifica” del contratto di compravendita cui si fa riferimento nella stessa comunicazione via PEC ed a rimborsare alla controparte le spese di trasporto da quest'ultima sostenute. CP_3
Gli adempimenti in questione attengono infatti al diverso rapporto fra le parti del contratto di compravendita e non hanno quindi, come proprio necessario presupposto, la conclusione dell'ulteriore accordo diretto a regolare i rapporti con l'odierno appellante.
Né rileva, quale possibile conferma indiretta della conclusione del contrato di prestazione d'opera professionale, il fatto che il citato atto “di rettifica” sia stato poi posto in essere e che quindi gli appellati abbiano beneficiato di esso.
E' infatti pacifico, oltre che confermato dalle dichiarazioni testimoniali rese dall'avv. Larosa (v. verbale di udienza del 14.11.2019), che ciascuna parte del contratto di compravendita, nell'ambito dell'attività stragiudiziale che ha condotto alla redazione dell'atto “di rettifica”, sia stata assistita da un proprio professionista di fiducia (l'avv. per la venditrice l'avv. Larosa per gli acquirenti Parte_1 CP_3
). Il che non consente di presumere dal solo fatto (noto) della Parte_3 CP_2 redazione del predetto atto la circostanza (ignota) dell'avvenuto conferimento di un mandato professionale da parte degli appellati ed in favore dell'appellante.
9 4.7. Nel contesto delle risultanze già esaminate, si deve infine escludere che la prova dei fatti costitutivi della domanda possa trarsi dal solo contegno inerte tenuto dagli appellati a seguito della ricezione della fattura emessa dall'appellante.
Va infatti ricordato che la fattura, ricevuta senza contestazioni, può costituire un valido elemento di prova, quanto alle prestazioni eseguite, quando sia provata l'esistenza del rapporto contrattuale (così Cass. 13651/2006).
Presupposto quest'ultimo che, nella specie e per le ragioni già esposte, non può dirsi integrato.
5. Deve poi essere rigettata l'istanza con cui parte appellane ha chiesto di disporre la cancellazione del secondo e terzo capoverso delle memorie di replica dell'appellato per violazione dell'art. 89 c.p.c..
Le espressioni ivi contenute, essendo strumentali alla affermazione della palese infondatezza dell'avversa domanda (con finalità di evidenziare anche la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.) e non superando i limiti della continenza formale, non travalicano infatti l'esercizio del diritto di difesa.
6. Il complessivo tenore delle difese svolte dall'appellante, non evidenziando chiari profili di dolo o colpa grave e comunque un vero e proprio abuso del processo, giustifica il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellato costituito.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, per il presente grado, nel complessivo importo indicato in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (valore ricompreso fra euro
1.100,01 ed euro 5.200,00; parametri medi per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale;
fasi di studio, introduzione e decisione, rispettivamente euro 425,00, 425,00
e 851,00).
8. Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e
10 deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
CP_2
2) rigetta l'appello;
3) rigetta l'istanza di cancellazione ex art. 89 c.p.c. proposta da;
Parte_1
4) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da CP_1
5) condanna al rimborso, in favore di delle Parte_1 CP_1 spese di lite del presente grado, che si liquidano in complessivi euro 1.701,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre
CPA e IVA come per legge;
6) dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater,
d.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...] dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 352 c.p.c., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 31604 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Bruno Parte_1 C.F._1
Bontemps
-parte appellante-
(C.F. ), in giudizio con l'avv. CP_1 C.F._2
RA OM NI
-parte appellata-
e
(C.F. ) CP_2 C.F._3
-parte appellata contumace-
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI: - per parte appellante: “Voglia il Tribunale adito contrariis reiectis: in via preliminare
- disporre la sospensione dell'esecutività della condanna alle spese in via istruttoria
- autorizzare al deposito della corrispondenza coperta dal segreto professionale
1 in via principale
- riformare la sentenza oggi impugnata per i motivi esposti in narrativa ed in accoglimento del gravame spiegato
1) confermare il decreto ingiuntivo n. 17098/2017
2) dichiarare l'esorbitanza della pronuncia in ordine alla validità dell'accordo raggiunto dall'avv. Larosa, anche ove riconosciuto non opponibile agli ingiunti qui convenuti.
Con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio”;
- per parte appellata “Voglia 1' Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, CP_1 per i motivi tutti sopra indicati
Preliminarmente dichiarare con ordinanza ex artt. 342, 348 bis c.p.c., l'inammissibilità del proposto appello in violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto confermare
l'impugnata sentenza. in via istruttoria ci si oppone alle richieste istruttorie anche documentali dell'appellante perché inammissibili. in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto della controversia è in sintesi il seguente.
1.1. Con apposito ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c., , di professione Parte_1 avvocato, ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto n. 17098/2017, con cui il
Giudice di pace di Roma ha ingiunto a e il pagamento CP_2 Parte_2 dell'importo di euro 3.647,80, oltre interessi e spese della fase monitoria, quale corrispettivo della prestazione professionale (attività di assistenza stragiudiziale) indicata nella fattura n. 16/2016.
1.2. e hanno quindi proposto opposizione ex art. 645 CP_2 CP_1
c.p.c., chiedendo di dichiarare nullo ed in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto.
2 Hanno infatti allegato, eccepito e dedotto:
- che il decreto ingiuntivo opposto, notificato ad entrambi gli opponenti, era stato chiesto ed ottenuto (oltre che nei confronti di ) nei confronti di tale CP_2 [...] ed era pertanto nullo, come nulla ne era la notifica;
Pt_2
- che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla sola base, oltre che della già menzionata fattura (atto di formazione unilaterale privo di valenza probatoria nel giudizio a cognizione piena), di un messaggio di posta elettronica di tenore del tutto generico e comunque proveniente dal legale degli stessi opponenti e, in quanto tale, non avente valore confessorio e neanche indiziario poiché contenuto in un atto stragiudiziale;
- che non vi era pertanto prova del credito posto a base della domanda.
1.3. L'allora opposto si è costituito innanzi al Giudice di pace adito, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ha infatti ulteriormente allegato e dedotto:
- che l'indicazione del nominativo di nel ricorso per decreto Parte_2 ingiuntivo, era frutto di un mero refuso, facilmente rilevabile ed inidoneo a creare incertezza sul destinatario della domanda, posto che la fattura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo recava invece il nominativo di il quale era stato CP_1 anche destinatario della notifica del decreto ingiuntivo;
- che il contenuto della comunicazione a mezzo PEC prodotta a supporto della domanda monitoria – comunicazione indirizzata dall'avv. Larosa all'opposto e che vedeva come destinatario, per conoscenza, anche il (anch'egli di professione CP_1 avvocato) – non era stato mai contestato prima della proposizione dell'opposizione e prevedeva l'assunzione di obbligazioni (“I miei assistiti si rendono disponibili al rimborso delle spese di trasporto sostenende dalla signora nella giornata di CP_3 domani e al pagamento del suo compenso, come da richiesta ricevuta nella giornata di ieri che vorrà quantificare”) che i debitori avevano peraltro in parte adempiuto, avendo poi rimborsato la delle menzionate spese di trasporto;
CP_3
- che gli opponenti, d'altra parte, non avevano sollevato contestazioni neanche a seguito della ricezione della fattura emessa nei loro confronti dallo stesso opposto, né risultavano avere intrapreso alcuna azione nei confronti dell'avv. Larosa.
1.4. Il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 56857/2021, ha revocato il decreto
3 ingiuntivo opposto e condannato l'opposto al rimborso delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure ha infatti ritenuto che l'opposto, quale attore in senso sostanziale, non avesse dato prova dei fatti costitutivi della domanda e, in particolare, dell'accordo concluso dalle parti. E ciò in quanto: (i) la comunicazione a mezzo PEC prodotta dallo stesso opposto non proveniva dagli asseriti debitori, ma dal loro legale e poteva al più costituire prova dell'esistenza di trattative precontrattuali, con conseguente irrilevanza che la stessa fosse stata inviata anche al (ii) nella CP_1 predetta missiva, inoltre, non venivano quantificati gli onorari, con conseguente mancanza di un ulteriore elemento essenziale della proposta contrattuale.
1.5. ha quindi proposto tempestivo appello contro la predetta Parte_1 sentenza, formulando conclusioni conformi a quelle sopra trascritte.
La appellante ha articolato i seguenti motivi di gravame:
I) “Mancata applicazione dell'artt. 1337 c.c. , nella statuizione della irrilevanza della trasmissione della pec del 19/01/2016 al Signor ”, in quanto il Giudice di CP_1 pace non aveva esaminato la condotta del che: (i) sotto un primo profilo, CP_1 ricevendo formalmente copia a mezzo PEC dell'accettazione delle richieste proposte dall'avv. era perfettamente edotto delle obbligazioni assunte dall'avv. Parte_1
Larosa in nome e conto suo e del e ciononostante non aveva contestato, né al CP_2 suo avvocato né alla controparte, la nullità dell'accordo per carenza di poteri di rappresentanza del difensore;
ciò con l'evidente scopo di conseguire l'utilità negoziata senza adempiere alla prestazione assunta;
(ii) sotto un secondo profilo, aveva sottaciuto la mancanza di qualità dell'avv. Larosa per disporre in nome e conto dei suoi clienti, ingenerando nell'avv. e nella signora il convincimento del Parte_1 CP_3 buon esito e della validità del modus concordato, portando così controparte a collaborare all'ottenimento della sanatoria della compravendita;
II) "Errata o falsa applicazione dell'art. 1444,II c.c. nella omessa pronuncia sulla dedotte convalida dell'obbligazione attraverso l'adempimento spontaneo dell'obbligo”, in quanto il Giudice di prime cure aveva omesso di considerare che, avendo adempiuto alla maggior parte delle prestazioni – ossia tutte ad eccezione di quella nei confronti dello stesso appellante – contenute nell'obbligazione contratta in loro nome e conto dall'avv. Larosa, il ed il avevano convalidato CP_1 CP_2
l'operato dello stesso avv. Larosa, con l'effetto di averne in ogni caso ratificato
4 l'operato e sanato il dedotto vizio di annullabilità;
III) “Illogicità della sentenza e travisamento dei fatti di causa. Mancata applicazione dell'art 48 codice deontologico forense”, in quanto la sentenza impugnata: (i) pur riconoscendo l'esistenza degli scambi professionali intercorsi tra l'avv. e Parte_1
l'avv. Larosa per gli interessi dei reciproci assistiti e richiamando in motivazione la testimonianza dell'avv. Larosa, aveva erroneamente concluso trattarsi di trattative precontrattuali, circostanza non dedotta né dagli opponenti né dall'opposto in quanto non corrispondente a verità; (ii) aveva ritenuto la PEC del 19.1.2016 indizio dell'esistenza di trattative precontrattuali, mentre essa dava evidenza della formazione del titolo negoziale, incorporando l'accordo raggiunto tra le parti;
e ciò omettendo di considerare che: se fosse stata una comunicazione da ricondurre all'ambito delle trattative, essa non sarebbe stata riproducibile in giudizio stante il disposto dell'art. 48 del Codice deontologico forense;
il tenore letterale della comunicazione rivestiva carattere di accettazione della proposta, con riserva di quantificazione del quantum della prestazione, che pur non essendo formalmente conosciuto era comunque conoscibile tramite applicazione dei parametri per la liquidazione dei compensi;
la comunicazione era stata formata e trasmessa il giorno prima dell'appuntamento presso lo studio dell'ufficiale rogante, del quale infatti si chiedeva conferma dell'orario;
(IV) “Errata applicazione dell'art. 1325 c.c. nella misura in cui si ritiene nullo
l'accordo per carenza di requisito essenziale”, in quanto il Giudice di prime cure, nell'attribuire rilevanza alla mancata quantificazione del compenso professionale, non aveva considerato né la conoscibilità dell'ammontare della prestazione specifica in base alle tabelle di liquidazione D.M. 37/2018, né della mancata contestazione del quantum, sia in sede di ricevimento della fattura, sia in sede di opposizione a decreto ingiuntivo;
(V) “Travisamento dei fatti di causa. Errata o falsa applicazione dell'art. 1362 c.c.”, in quanto, dal testo letterale della comunicazione a mezzo PEC si evinceva che il ed il confermavano l'assunzione delle prestazioni già promesse e CP_1 CP_2 assunte in corso di trattativa e si rendevano disponibili alle prestazioni richieste il giorno precedente (“come da richiesta ricevuta nella giornata di ieri”); il tutto confermato dalla successiva condotta dei due appellati, i quali, come già evidenziato, avevano in ogni caso convalidato l'operato del proprio legale e non avevano neanche
5 mai eccepito il difetto di rappresentanza di quest'ultimo, né avevano agito per farne valere le responsabilità;
(VI) “Violazione dell'art. 112 c.p.c. Pronuncia ultra petitum”, in quanto il Giudice di pace, nel “dichiarare nullo invalido e privo di ogni effetto giuridico il Decreto ingiuntivo n. 17098/2017”, aveva esteso la propria indagine circa la validità del negozio oltre i limiti della domanda di parte attrice, pronunciando quindi in esorbitanza rispetto al petitum;
(VII) “Illogicità della sentenza rispetto alla giurisprudenza richiamata in motivazione”, in quanto il Giudice di prime cure, nel richiamare precedenti giurisprudenziali (fra i quali Cass. 23634/2018) in tema di valore probatorio delle dichiarazioni rese dal legale di una parte, aveva applicato alla trattativa stragiudiziale requisiti di forma previsti per il contenzioso giudiziale (sottoscrizione dell'atto da parte del cliente o sua confessione), omettendo qualunque indagine circa l'elemento essenziale della inequivoca consapevolezza del cliente di quanto dichiarato dal procuratore.
1.6. si è costituito anche nel giudizio di appello, formulando le CP_1 conclusioni trascritte in epigrafe.
Nel richiamare le difese già svolte nel primo grado, ha infatti contestato integralmente la fondatezza dei motivi di appello, evidenziando al contempo la correttezza delle motivazioni sulla cui base la sentenza impugnata aveva ritenuto infondata la domanda.
1.7. , nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione in CP_2 appello, non si è invece costituito nel presente giudizio di appello.
1.8. La causa, istruita tramite le prove documentali già acquisite nel corso del giudizio di primo grado, è stata assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali. Scritti questi ultimi con i quali: l'appellante ha proposto istanza di cancellazione del secondo e terzo capoverso delle memorie di replica dell'appellato per violazione dell'art. 89 c.p.c.; l'appellato ha chiesto la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
2. Stante la già evidenziata ritualità della notifica dell'atto di appello, va innanzitutto dichiarata la contumacia dell'appellato . CP_2
6 3. Deve essere poi disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c., formulata dall'appellato costituito.
A prescindere dal rilievo che l'eccezione è proposta in termini inammissibilmente generici (posto che ad essa si fa riferimento solo nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta, il cui corpo non consente di comprendere le ragioni della violazione eccepita), va infatti osservato che, come anche emerge dal precedente paragrafo 1.5, l'atto di appello contiene una enunciazione sufficientemente chiara delle indicazioni previste dai punti 1) e 2) della disposizione sopra richiamata, la quale peraltro non richiede la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (in tal senso v. Cass. 13535/2018, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
4. L'appello va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
4.1. E' innanzitutto infondato il sesto motivo di appello, con cui si deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c..
Dalla lettura delle motivazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, si evince infatti agevolmente come il Giudice di prime cure si sia limitato a rigettare l'unica domanda formulata nel giudizio, ossia quella dell'opposto, quale attore in senso sostanziale. E ciò sul presupposto del ritenuto mancato assolvimento, da parte stesso opposto, dell'onere della prova del fatto costitutivo rappresentato dall'esistenza del titolo negoziale (contratto d'opera professionale) posto a base della domanda.
4.2. Anche i restanti motivi di appello, da esaminare congiuntamente in quanto tutti concernenti la valutazione delle risultanze istruttorie, sono infondati.
4.3. Va infatti condivisa la conclusione cui è giunto il Giudice di prime cure in
7 ordine alla mancanza di prova circa la conclusione del contratto posto a fondamento della domanda e, in particolare, in ordine alla idoneità della comunicazione a mezzo
PEC del 19.1.2016 a valere al più come prova di una trattativa, in corso fra le parti, avente ad oggetto il riconoscimento all'odierno appellante del diritto ad un compenso da attività professionale.
In particolare, considerando il tenore della comunicazione in questione (ove, per quanto qui più di interesse, si legge: “I miei assistiti si rendono disponibili al rimborso delle spese di trasporto sostenende dalla signora nella giornata di domani e CP_3 al pagamento del suo compenso, come da richiesta ricevuta nella giornata di ieri che vorrà quantificare”), la sola dichiarazione di “disponibilità” al pagamento del compenso, accompagnata dalla contestuale richiesta di quantificazione dell'importo del compenso stesso, non consente di ritenere già perfezionato il contratto.
E' infatti pur vero che, in linea generale, la pattuizione del compenso non è elemento essenziale del contratto d'opera professionale, potendosi fare riferimento, in mancanza di essa, alle tariffe professionali (v. art. 2233, comma 1, c.c.).
Tuttavia, nel caso in cui le parti manifestino invece la volontà di giungere a pattuire anche il compenso, il mancato accordo in ordine a tale elemento – accordo che peraltro necessita della forma scritta ad substantiam ai sensi dell'art. 2233, comma 3,
c.c. – impedisce di ritenere concluso il contratto (v. fra le altre Cass. 367/2005, secondo cui l'accordo su alcuni punti essenziali del contratto non esaurisce la fase delle trattative, perché, al fine di perfezionare vincolo contrattuale, è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa sugli elementi costitutivi, sia principali che secondari, dell'accordo).
Nel caso di specie, la disponibilità manifestata, nella predetta comunicazione a mezzo PEC, al riconoscimento di un compenso professionale non è quindi sufficiente a far ritenere perfezionato il contratto.
La contestuale richiesta di quantificazione dell'importo è infatti indice della volontà del dichiarante di ritenere rilevante, ai fini della conclusione del contratto, anche la pattuizione relativa al compenso.
4.4. Non costituisce peraltro argomento idoneo a supportare contraria la tesi dell'appellante il rilievo che “Se fosse stata una mail di trattativa non sarebbe stata riproducibile in giudizio stante il disposto dell'art. 48 del Codice deontologico”.
8 La produzione in giudizio del documento è infatti avvenuta ad opera dello stesso appellante – e già solo per tale ragione non costituisce condotta qui destinata a rilevare ai sensi dell'art. 1362, comma 2, c.c. – e nella convinzione che detto documento, nell'ambito di una controversia con soggetti ritenuti beneficiari della propria opera professionale, costituisse prova non della formulazione di una proposta transattiva, ma dell'accettazione di una proposta contrattuale.
4.5. Quanto precede – inducendo ad escludere che la comunicazione a mezzo PEC del 19.1.2016 abbia comportato la conclusione del contratto d'opera professionale – rende quindi anche irrilevante ogni questione in ordine all'esistenza del potere rappresentativo in capo al dichiarante (l'avv. Larosa) ed al contegno omissivo assunto da una delle parti asseritamente rappresentate (il a seguito della ricezione, CP_1 per conoscenza, della più volte menzionata comunicazione.
4.6. E' allo stesso modo irrilevante, in quanto inidonea a far emergere la prova della conclusione del contratto fra le odierne parti in causa, la circostanza che gli odierni appellati abbiano poi invece proceduto alla stipula dell'atto “di rettifica” del contratto di compravendita cui si fa riferimento nella stessa comunicazione via PEC ed a rimborsare alla controparte le spese di trasporto da quest'ultima sostenute. CP_3
Gli adempimenti in questione attengono infatti al diverso rapporto fra le parti del contratto di compravendita e non hanno quindi, come proprio necessario presupposto, la conclusione dell'ulteriore accordo diretto a regolare i rapporti con l'odierno appellante.
Né rileva, quale possibile conferma indiretta della conclusione del contrato di prestazione d'opera professionale, il fatto che il citato atto “di rettifica” sia stato poi posto in essere e che quindi gli appellati abbiano beneficiato di esso.
E' infatti pacifico, oltre che confermato dalle dichiarazioni testimoniali rese dall'avv. Larosa (v. verbale di udienza del 14.11.2019), che ciascuna parte del contratto di compravendita, nell'ambito dell'attività stragiudiziale che ha condotto alla redazione dell'atto “di rettifica”, sia stata assistita da un proprio professionista di fiducia (l'avv. per la venditrice l'avv. Larosa per gli acquirenti Parte_1 CP_3
). Il che non consente di presumere dal solo fatto (noto) della Parte_3 CP_2 redazione del predetto atto la circostanza (ignota) dell'avvenuto conferimento di un mandato professionale da parte degli appellati ed in favore dell'appellante.
9 4.7. Nel contesto delle risultanze già esaminate, si deve infine escludere che la prova dei fatti costitutivi della domanda possa trarsi dal solo contegno inerte tenuto dagli appellati a seguito della ricezione della fattura emessa dall'appellante.
Va infatti ricordato che la fattura, ricevuta senza contestazioni, può costituire un valido elemento di prova, quanto alle prestazioni eseguite, quando sia provata l'esistenza del rapporto contrattuale (così Cass. 13651/2006).
Presupposto quest'ultimo che, nella specie e per le ragioni già esposte, non può dirsi integrato.
5. Deve poi essere rigettata l'istanza con cui parte appellane ha chiesto di disporre la cancellazione del secondo e terzo capoverso delle memorie di replica dell'appellato per violazione dell'art. 89 c.p.c..
Le espressioni ivi contenute, essendo strumentali alla affermazione della palese infondatezza dell'avversa domanda (con finalità di evidenziare anche la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.) e non superando i limiti della continenza formale, non travalicano infatti l'esercizio del diritto di difesa.
6. Il complessivo tenore delle difese svolte dall'appellante, non evidenziando chiari profili di dolo o colpa grave e comunque un vero e proprio abuso del processo, giustifica il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellato costituito.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, per il presente grado, nel complessivo importo indicato in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (valore ricompreso fra euro
1.100,01 ed euro 5.200,00; parametri medi per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale;
fasi di studio, introduzione e decisione, rispettivamente euro 425,00, 425,00
e 851,00).
8. Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e
10 deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
CP_2
2) rigetta l'appello;
3) rigetta l'istanza di cancellazione ex art. 89 c.p.c. proposta da;
Parte_1
4) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da CP_1
5) condanna al rimborso, in favore di delle Parte_1 CP_1 spese di lite del presente grado, che si liquidano in complessivi euro 1.701,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre
CPA e IVA come per legge;
6) dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater,
d.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...] dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
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