Art. 8.
All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 7 - il cui limite massimo resta fissato in 18 miliardi di lire - si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 3061 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno 1977 in dipendenza dell'anticipata radiazione del naviglio attualmente impiegato nei servizi internazionali passeggeri previsti alla lettera f) dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1974, n. 684 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 7 - il cui limite massimo resta fissato in 18 miliardi di lire - si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 3061 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno 1977 in dipendenza dell'anticipata radiazione del naviglio attualmente impiegato nei servizi internazionali passeggeri previsti alla lettera f) dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1974, n. 684 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.