Art. 9.
Alla gestione tenuta per conto dello Stato, a norma dell'articolo 1, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sovraintende un Comitato cosi' composto:
un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
un rappresentante del Ministero del bilancio;
un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;
un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale della produzione industriale;
un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio - Ispettorato delle assicurazioni private;
un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale accordi commerciali:
un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale valute;
un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale sviluppo scambi;
un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
un rappresentante della Corte dei conti;
un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi;
un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura;
un rappresentante delle imprese private di assicurazione.
un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.
Possono essere nominati sostituti per i componenti del Comitato e chiamati a partecipare ai lavori dello stesso, con funzioni consultive, persone esperte nelle singole materie in discussione.
Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'industria e per il commercio.
Con le stesse norme sono nominati il presidente e il vice presidente del Comitato.
Il Comitato ha il compito di provvedere a quanto risulti utile al buon andamento della gestione ed in particolare:
a) alla determinazione delle condizioni di assicurazione;
b) all'accettazione dei rischi di cui all'articolo 3;
c) all'accertamento che l'evento assicurato ai sensi del precedente articolo 3 si e' effettivamente verificato.
Le adunanze del Comitato sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica del Comitato stesso, siano effettivi o sostituti, purche' di tale maggioranza facciano parte il presidente o il vice presidente, un rappresentante del Ministero degli affari esteri, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio e un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero o i rispettivi sostituti.
Il Comitato puo' esaminare i requisiti di ammissibilita' all'assicurazione di operazioni per le quali il relativo contratto, di fornitura non sia stato ancora stipulato. Le conseguenti determinazioni, anche se comunicate all'impresa esportatrice, non vincolano il Comitato alla successiva accettazione dei rischi.
Il Comitato puo' affidare a sottocomitati costituiti nel proprio seno l'esame dei requisiti di cui ai comma precedente e di particolari questioni inerenti alla gestione, l'accertamento della conformita' alle sue deliberazioni delle polizze emesse dall'ente gestore, ed ogni altro compito che risulti utile al buon andamento della gestione.
Le deliberazioni del Comitato, divenute esecutive al termini dell'articolo 11, sono definitive. ((1a)) --------------- AGGIORNAMENTO (1a) La L. 9 gennaio 1962, n. 1 ha disposto (con l'art. 10) che "Il Comitato che sovrintende alla gestione delle operazioni di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 635 , e' integrato con un rappresentante designato dal Ministro per la marina mercantile."
Alla gestione tenuta per conto dello Stato, a norma dell'articolo 1, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sovraintende un Comitato cosi' composto:
un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
un rappresentante del Ministero del bilancio;
un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;
un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale della produzione industriale;
un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio - Ispettorato delle assicurazioni private;
un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale accordi commerciali:
un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale valute;
un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale sviluppo scambi;
un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
un rappresentante della Corte dei conti;
un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi;
un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura;
un rappresentante delle imprese private di assicurazione.
un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.
Possono essere nominati sostituti per i componenti del Comitato e chiamati a partecipare ai lavori dello stesso, con funzioni consultive, persone esperte nelle singole materie in discussione.
Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'industria e per il commercio.
Con le stesse norme sono nominati il presidente e il vice presidente del Comitato.
Il Comitato ha il compito di provvedere a quanto risulti utile al buon andamento della gestione ed in particolare:
a) alla determinazione delle condizioni di assicurazione;
b) all'accettazione dei rischi di cui all'articolo 3;
c) all'accertamento che l'evento assicurato ai sensi del precedente articolo 3 si e' effettivamente verificato.
Le adunanze del Comitato sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica del Comitato stesso, siano effettivi o sostituti, purche' di tale maggioranza facciano parte il presidente o il vice presidente, un rappresentante del Ministero degli affari esteri, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio e un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero o i rispettivi sostituti.
Il Comitato puo' esaminare i requisiti di ammissibilita' all'assicurazione di operazioni per le quali il relativo contratto, di fornitura non sia stato ancora stipulato. Le conseguenti determinazioni, anche se comunicate all'impresa esportatrice, non vincolano il Comitato alla successiva accettazione dei rischi.
Il Comitato puo' affidare a sottocomitati costituiti nel proprio seno l'esame dei requisiti di cui ai comma precedente e di particolari questioni inerenti alla gestione, l'accertamento della conformita' alle sue deliberazioni delle polizze emesse dall'ente gestore, ed ogni altro compito che risulti utile al buon andamento della gestione.
Le deliberazioni del Comitato, divenute esecutive al termini dell'articolo 11, sono definitive. ((1a)) --------------- AGGIORNAMENTO (1a) La L. 9 gennaio 1962, n. 1 ha disposto (con l'art. 10) che "Il Comitato che sovrintende alla gestione delle operazioni di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 635 , e' integrato con un rappresentante designato dal Ministro per la marina mercantile."