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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 05/12/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 672/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 672/2022 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2025, promossa da in persona del legale rappresentante p.t., nonché in Parte_1 Parte_2 proprio, rappresentati e difesi dall'avv. Anna Scafati ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito Isernia, Corso Risorgimento 193;
ATTORE nei confronti di in persona del Consigliere Delegato e legale rappresentante Rag. Controparte_1 [...]
, con i difensori domiciliatari (anche digitali) avv. Paolo Pozzetti di Bergamo, Via Locatelli CP_2
n. 22 e con Avv. Bice Antonelli di Isernia, Corso Garibaldi n. 108
CONVENUTA
avente ad oggetto: Opposizione a precetto
Conclusioni come da verbale di udienza del 23.10.2025
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la il signor in Parte_1 Parte_2 proprio hanno proposto opposizione al precetto notificato dalla FI – Gefina spa in forza di dieci effetti cambiari, rilasciati da e sottoscritti per avallo dal Signor Parte_1 Pt_2
intimando ad entrambi il pagamento, in via solidale, entro dieci giorni, dell'importo di €
[...]
40.539,04, di cui € 40.000,00 a titolo di capitale.
Nel presente giudizio, gli opponenti hanno eccepito l'abusivo riempimento delle cambiali quanto alla data di scadenza e hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis e disattesa ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta, accogliere l'opposizione e, per l'effetto:
1) in via preliminare concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione, la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto concorrendo i gravi motivi di cui in narrativa;
2) nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza e/o l'insussistenza del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e, per l'effetto, annullare e/o porre nel nulla e di nessun effetto giuridico l'opposto precetto, nonché
3) condannare la convenuta opposta alla refusione delle spese e delle competenze di causa, da liquidarsi in ragione dei vigenti parametri ministeriali.”
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha rappresentato che “a seguito di evoluzione in senso positivo del mercato della compravendita di autobus usati, la SOFIM – GEFINA S.p.A. è riuscita a vendere due dei autoveicoli di cui trattasi ad un prezzo superiore a quelli individuati in perizia come “valori di immediato realizzo” e, quindi, ha dichiarato che “a seguito delle sopravvenute circostanze di cui sopra, la SOFIM – GEFINA S.p.A. rinuncia espressamente ad utilizzare le cambiali di cui sopra e si riserva espressamente di agire in giudizio davanti al competente Tribunale di Bergamo (i contratti di leasing di cui trattasi prevedono la competenza esclusiva di detto Tribunale per le controversie discendenti dai contratti medesimi- clausole 33) per ottenere la condanna della e del fideiussore Parte_1 al pagamento di quanto allo stato effettivamente dovuto in forza dei rapporti Parte_2 contrattuali”.
Parte opponente ha chiesto, tuttavia, la condanna al pagamento delle spese di lite, in forza del principio della soccombenza virtuale.
La causa non è stata istruita e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2025 previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c..
pagina 2 di 3 L'espressa rinuncia ad avvalersi dei titoli esecutivi da parte del creditore FI – Gefina spa, comporta, di fatto, anche la rinuncia all'atto di precetto (non più sorretto da alcun titolo esecutivo) e, di conseguenza, la cessazione della materia del contendere.
Al riguardo, è appena il caso di ricordare che la costante giurisprudenza di legittimità ha precisato che
“la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa” (Cass. n. 12844/2003).
Avendone fatto richiesta parte opponente, il merito della vicenda dovrà essere esaminato ai soli fini del governo delle spese di lite, da disciplinarsi secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale.
Ebbene, a tal fine, deve valorizzarsi la circostanza per cui, nel caso di specie, la vendita dei veicoli ad un prezzo superiore rispetto a quello di stima - così riducendo il credito vantato da SOFIM – GEFINA
S.p.A. nei confronti di in forza dei quattro contratti di leasing rispetto a Parte_1 quanto richiesto nel precetto - è avvenuta nelle more del giudizio e dopo la notifica dell'atto di precetto, convincendo l'odierna convenuta a rinunciare all'utilizzo delle cambiali costituenti titolo esecutivo a fondamento del precetto oggetto di opposizione.
Orbene, quindi, nel momento in cui è stato notificato all'odierna opponente l'atto di precetto, il credito vantato dalla FI era effettivamente esigibile ed era superiore a quello portato dalle cambiali utilizzate per redigere l'atto di precetto, considerato che l'importo di € 24.615,00, a titolo di insoluti in relazione a tutti e quattro i contratti di locazione, quantificato dalla stessa FI nella comunicazione del 2.5.2022 (all. 8, 9, 10,11 fascicolo parte attrice) era riferito ai soli canoni già scaduti alla data della risoluzione dei contratti e non comprendeva anche gli importi dei canoni che sarebbero scaduti successivamente alla risoluzione contrattuale.
Tali considerazioni, giustificano la compensazione delle spese di lite del presente giudizio, anche in applicazione del principio della soccombenza virtuale, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Isernia, 5.12.2025 Il Giudice - Dott.ssa Simona Di Paolo pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 672/2022 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2025, promossa da in persona del legale rappresentante p.t., nonché in Parte_1 Parte_2 proprio, rappresentati e difesi dall'avv. Anna Scafati ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito Isernia, Corso Risorgimento 193;
ATTORE nei confronti di in persona del Consigliere Delegato e legale rappresentante Rag. Controparte_1 [...]
, con i difensori domiciliatari (anche digitali) avv. Paolo Pozzetti di Bergamo, Via Locatelli CP_2
n. 22 e con Avv. Bice Antonelli di Isernia, Corso Garibaldi n. 108
CONVENUTA
avente ad oggetto: Opposizione a precetto
Conclusioni come da verbale di udienza del 23.10.2025
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la il signor in Parte_1 Parte_2 proprio hanno proposto opposizione al precetto notificato dalla FI – Gefina spa in forza di dieci effetti cambiari, rilasciati da e sottoscritti per avallo dal Signor Parte_1 Pt_2
intimando ad entrambi il pagamento, in via solidale, entro dieci giorni, dell'importo di €
[...]
40.539,04, di cui € 40.000,00 a titolo di capitale.
Nel presente giudizio, gli opponenti hanno eccepito l'abusivo riempimento delle cambiali quanto alla data di scadenza e hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis e disattesa ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta, accogliere l'opposizione e, per l'effetto:
1) in via preliminare concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione, la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto concorrendo i gravi motivi di cui in narrativa;
2) nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza e/o l'insussistenza del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e, per l'effetto, annullare e/o porre nel nulla e di nessun effetto giuridico l'opposto precetto, nonché
3) condannare la convenuta opposta alla refusione delle spese e delle competenze di causa, da liquidarsi in ragione dei vigenti parametri ministeriali.”
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha rappresentato che “a seguito di evoluzione in senso positivo del mercato della compravendita di autobus usati, la SOFIM – GEFINA S.p.A. è riuscita a vendere due dei autoveicoli di cui trattasi ad un prezzo superiore a quelli individuati in perizia come “valori di immediato realizzo” e, quindi, ha dichiarato che “a seguito delle sopravvenute circostanze di cui sopra, la SOFIM – GEFINA S.p.A. rinuncia espressamente ad utilizzare le cambiali di cui sopra e si riserva espressamente di agire in giudizio davanti al competente Tribunale di Bergamo (i contratti di leasing di cui trattasi prevedono la competenza esclusiva di detto Tribunale per le controversie discendenti dai contratti medesimi- clausole 33) per ottenere la condanna della e del fideiussore Parte_1 al pagamento di quanto allo stato effettivamente dovuto in forza dei rapporti Parte_2 contrattuali”.
Parte opponente ha chiesto, tuttavia, la condanna al pagamento delle spese di lite, in forza del principio della soccombenza virtuale.
La causa non è stata istruita e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2025 previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c..
pagina 2 di 3 L'espressa rinuncia ad avvalersi dei titoli esecutivi da parte del creditore FI – Gefina spa, comporta, di fatto, anche la rinuncia all'atto di precetto (non più sorretto da alcun titolo esecutivo) e, di conseguenza, la cessazione della materia del contendere.
Al riguardo, è appena il caso di ricordare che la costante giurisprudenza di legittimità ha precisato che
“la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa” (Cass. n. 12844/2003).
Avendone fatto richiesta parte opponente, il merito della vicenda dovrà essere esaminato ai soli fini del governo delle spese di lite, da disciplinarsi secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale.
Ebbene, a tal fine, deve valorizzarsi la circostanza per cui, nel caso di specie, la vendita dei veicoli ad un prezzo superiore rispetto a quello di stima - così riducendo il credito vantato da SOFIM – GEFINA
S.p.A. nei confronti di in forza dei quattro contratti di leasing rispetto a Parte_1 quanto richiesto nel precetto - è avvenuta nelle more del giudizio e dopo la notifica dell'atto di precetto, convincendo l'odierna convenuta a rinunciare all'utilizzo delle cambiali costituenti titolo esecutivo a fondamento del precetto oggetto di opposizione.
Orbene, quindi, nel momento in cui è stato notificato all'odierna opponente l'atto di precetto, il credito vantato dalla FI era effettivamente esigibile ed era superiore a quello portato dalle cambiali utilizzate per redigere l'atto di precetto, considerato che l'importo di € 24.615,00, a titolo di insoluti in relazione a tutti e quattro i contratti di locazione, quantificato dalla stessa FI nella comunicazione del 2.5.2022 (all. 8, 9, 10,11 fascicolo parte attrice) era riferito ai soli canoni già scaduti alla data della risoluzione dei contratti e non comprendeva anche gli importi dei canoni che sarebbero scaduti successivamente alla risoluzione contrattuale.
Tali considerazioni, giustificano la compensazione delle spese di lite del presente giudizio, anche in applicazione del principio della soccombenza virtuale, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Isernia, 5.12.2025 Il Giudice - Dott.ssa Simona Di Paolo pagina 3 di 3