Articolo 13 della Legge 23 dicembre 1994, n. 726
Articolo 12Articolo 14
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14 gennaio 1995
Art. 13. (Stato di previsione del Ministero
della difesa e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1995, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, e' fissato, per l'anno finanziario 1995, come segue:
a) militari specializzati:
1) Esercito ........... n. 20.000;
2) Marina ............. n. 650;
3) Aeronautica ........ n. 34.311
b) militari aiuto-specialisti:
1) Esercito ........... n. 38.000;
2) Marina ............. n. 14.550;
3) Aeronautica ........ n. 16.500;
3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell' articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1995, come segue:
a) Esercito ........... n. 143;
b) Marina ............. n. 160;
c) Aeronautica ........ n. 335.
4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1995, come segue:
a) Esercito (compresi i
carabinieri) ....... n. 1.255;
b) Marina ............. n. 110;
c) Aeronautica ........ n. 210.
5. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, e' determinata, per l'anno finanziario 1995, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447 , come segue:
a) sergenti ............................... n. 4.330;
b) sottocapi e comuni volontari............ n. 1.000.
6. A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447 , e successive modificazioni, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare, in ferma o rafferma, e' fissata, per l'anno finanziario 1995, come segue:
a) sergenti ........... n. 6.000;
b) graduati e militari di
truppa ............. n. 998.
7. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi e' stabilito, per l'anno finanziario 1995, a norma dell' articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56 , in 14.721 unita'.
8. La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1995, e' fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447 , come segue:
a) sergenti ........... n. 6.500;
b) graduati e militari di
truppa ............. n. 900.
9. A norma dell' articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 , la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, e' fissata, per l'anno finanziario 1995, nei limiti e con le modalita' di cui agli articoli 31 e 35 della legge stessa, come segue:
a) Esercito ........... n. 25.778;
b) Marina ............. n. 7.400;
c) Aeronautica ........ n. 4.338.
10. Alle spese di cui ai capitoli 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1995, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell' articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
11. Alle spese per infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646 . Alle spese medesime sono applicabili le disposizioni dell' articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497 , integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell' articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372 .
12. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 , sono, per l'anno finanziario 1995, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2, annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa.
13. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807 , in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1995 (Elenco n. 3). A modifica di quanto disposto dall' articolo 33, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 , il controvalore della razione viveri viene corrisposto al personale militare indicato nel citato articolo 33, comma 1, limitatamente alle giornate di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.
14. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati i capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 264, secondo e terzo comma, del regolamento di amministrazione unificato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076 .
15. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, possono essere apportate variazioni compensative per competenza e cassa tra i capitoli della categoria IV - acquisto beni e servizi - dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1995.
Note all'art. 13:
- Per il testo dell' articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224 , vedi nota all'art. 11.
- Per il testo del primo comma dell'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574 , vedi nota all'art. 11.
- Per il testo dell' articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447 , vedi nota all'art. 11.
- Il testo dell'ultimo comma dell' art. 27 della legge 10 giugno 1964, n. 447 , (cit. nelle note all'art. 11), e' il seguente:
"La forza organica dei sergenti e quella dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria e rafferma e' determinata con la legge di bilancio".
- Il testo dell' art. 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56 (Organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), e' il seguente:
"Art. 3. - La lettera d) dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857 , e' sostituita dalla seguente:
d) gli arruolamenti volontari come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, dei giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, nei limiti delle vacanze esistenti nei quadri organici e dei posti disponibili nel contingente determinato annualmente con legge di bilancio.
Per l'anno finanziario 1970 detto contingente e' fissato in 1300 unita'".
- Il testo dell'ultimo comma dell' art. 9 della legge 10 giugno 1964 n. 447 (cit. nelle note all'art. 11), e' il seguente:
"La forza organica dei sergenti e dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria e in rafferma e' determinata annualmente con la legge di bilancio".
- Il testo dell' art. 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata), e' il seguente:
"Art. 5 (Ferma di leva prolungata). - 1. I militari ed i graduati in servizio di leva possono essere ammessi, a domanda, alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, in relazione alle esigenze numeriche delle Forze armate fissate annualmente nella legge di bilancio, nei limiti e con le modalita' di cui agli articoli 34 e 35, stabilite nel manifesto di chiamata alle armi e nel precetto per la presentazione all'esame personale presso il Consiglio di leva.
2. I militari ammessi alla ferma di leva prolungata sono inclusi nei corsi di qualificazione e di specializzazione effettuati dall'Amministrazione della difesa.
3. Per l'assegnazione ai suddetti corsi sono prese in considerazione, oltre alle richieste degli interessati, anche le qualificazioni e le specializzazioni possedute, nonche' i risultati degli esami fisio-psico-attitudinali effettuati in sede di visita di leva.
4. I giovani ammessi alla ferma di leva prolungata possono rassegnare le dimissioni, senza ulteriori obblighi, entro i primi trenta giorni di durata del corso".
- Il testo degli articoli 34 e 35 della gia' citata legge n. 958/1986 , e' il seguente:
"Art. 34 (Limiti massimi). - 1. La percentuale dei sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni in ferma di leva prolungata biennale o triennale dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, stabilita dall' articolo 36 della legge 31 maggio 1975, n. 191 , e' elevata al 19 per cento, con riferimento al numero dei sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni, rilevato nell'anno di entrata in vigore della presente legge.
2. In conseguenza della riduzione della durata della ferma di leva della Marina militare di cui all'articolo 3, al totale complessivo di cui al comma 1 del presente articolo vengono aggiunte 5.000 unita' destinate alla Marina militare".
"Art. 35 (Arruolamenti). - 1. Il Ministro della difesa ha facolta' di indire bandi per la commutazione, a domanda, della ferma di leva in ferma prolungata biennale o triennale, per i militari che non abbiano superato il ventiduesimo anno di eta'.
2. Il Ministro della difesa ha, inoltre, facolta', qualora il numero dei richiedenti la commutazione di leva risulti insufficiente a soddisfare le esigenze organiche, di indire arruolamenti riservati ai giovani che non abbiano ancora assolto l'obbligo di leva ed abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventiduesimo.
3. I militari in ferma prolungata biennale o triennale sono assegnati, tenuto conto per quanto possibile delle loro aspirazioni, alle categorie, alle specializzazioni, alle specialita' ed agli incarichi di impiego indicati nei bandi di arruolamento in base alle esigenze di ciascuna Forza armata.
4. Il periodo trascorso in ferma prolungata biennale o triennale e' valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.
5. Per il proscioglimento della ferma volontaria contratta si applicano le specifiche norme di cui al titolo III della legge 31 luglio 1954, n. 599 , e successive modifiche, nonche' quelle previste dalla legge 10 maggio 1983, n. 212 , e per gli allievi sottufficiali.
6. Gli allievi delle accademie, delle scuole formative degli ufficiali e delle scuole allievi ufficiali, che abbiano seguito da arruolati i rispettivi corsi per almeno 24 mesi, sono esonerati dal compiere il servizio militare di leva".
- Per il testo del secondo comma dell'art. 36 e dell' art. 61-bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 , vedi nota all'art. 11.
- La legge 13 settembre 1982, n. 646 , reca: "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965 . Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia".
- Il testo dell' art. 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497 (Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni), e' il seguente:
"Art. 23. - Per la costruzione degli alloggi di servizio e per l'acquisto o la permuta di fabbricati gia' costruiti, si applicano le disposizioni dell' art. 2, terzo comma, della L. 22 marzo 1975, n. 57 , previo parere di un comitato composto:
dal Ministro della difesa, o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, che lo presiede;
da un magistrato del Consiglio di Stato e da uno della Corte dei conti;
dal presidente del Consiglio superiore delle forze armate, o da un suo ufficiale generale o ammiraglio delegato;
da un rappresentante tecnico del Ministero dei lavori pubblici;
da un rappresentante rispettivamente dei Ministeri delle finanze e del tesoro;
dai capi di stato maggiore di ciascuna Forza armata o da un loro ufficiale generale o ammiraglio delegato;
dal segretario generale della Difesa o da un suo ufficiale generale o ammiraglio delegato;
dal direttore generale del genio militare.
Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un ufficiale superiore della Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio, designato dal Ministro della difesa e coadiuvato da tre dipendenti dello stesso Ministero.
I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro della difesa su designazione dell'amministrazione o della magistratura di appartenenza.
I verbali del comitato sono consegnati in copia al Parlamento. Il comitato riceve in copia dagli uffici competenti gli atti relativi alle modificazioni subite dai contratti autorizzati. Annualmente il comitato compila una relazione, da trasmettere al Parlamento in occasione della approvazione del bilancio di previsione dello Stato, con la quale descrive la natura e la entita' di dette variazioni, con particolare riferimento a quelle di prezzo, di progetto, di qualita' e di misura dei beni e dei servizi comunque oggetto di transazione per le finalita' di attuazione del piano".
- Il testo dell'ultimo comma, dell' art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372 (Ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e di mezzi dell'Esercito), e' il seguente:
"Copia del verbale di ogni seduta del comitato e' trasmessa per conoscenza dal Ministro per la difesa alle commissioni competenti del Parlamento prima che i singoli progetti o contratti siano resi esecutivi o stipulati".
- Per il testo degli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 , vedi nota all'art. 11.
- Il testo dell' art. 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 (Norme per l'amministrazione e la contabilita' degli enti aeronautici), e' il seguente:
"Art. 7. - Nello stato di previsione della spesa del ministero dell'aeronautica e' istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo, indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge del bilancio.
I prelevamenti di somme da tale fondo, con la conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti con decreto del Ministro per le finanze da registrarsi alla Corte dei conti".
- Il D.P.R. 11 settembre 1950, n. 807 reca: "Soppressione della razione di viveri individuale del personale militare e di quello appartenente ai Corpi militarmente organizzati e regolamentazione del trattamento di vitto delle mense obbligatorie di servizio".
- Il testo del comma 3 dell'art. 33 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata), e' il seguente;
"3. Il controvalore della razione viveri e' corrisposto al personale militare indicato nel comma 1 quando e' in licenza con diritto alla paga, nonche' durante i giorni di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo".
- Il testo del comma 1 dell'art. 33 della gia' citata legge n. 958/1986 , e' il seguente:
"1. Ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio di leva, trattenuti o richiamati o in ferma prolungata, nonche' agli allievi di cui alla tabella allegata alla presente legge, la paga e' dovuta durante i periodi di ricovero in luoghi di cura, durante la licenza ordinaria, le licenze brevi, le licenze straordinarie, quelle di convalescenza dipendente da causa di servizio, la licenza premio e le licenze per determinazione ministeriale, nonche' durante i giorni di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualisiasi tipo".
- Il testo dei commi 2 e 3, dell'art. 264 del D.P.R. 5 giugno 1976, n. 1076 (Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), e' il seguente:
"A norma del primo comma dell'art. 15 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 , fanno carico alla competenza dell'anno finanziario in cui e' effettuato il pagamento del personale e quelle fisse riguardanti assegni o indennita', nonche' le spese variabili, impreviste od indilazionabili, determinate da eventi o esigenze di carattere straordinario che gli enti e distaccamenti non hanno potuto soddisfare con i fondi delle anticipazioni entro i termini di cui al comma precedente.
L'imputazione delle spese variabili alla competenza dell'esercito successivo deve essere autorizzata dal Ministero, e, per la parte di competenza, dal comando generale dell'Arma dei carabinieri, i quali, altresi', comunicano le autorizzazioni concesse alla ragioneria centrale ed alla Corte dei conti".
Entrata in vigore il 14 gennaio 1995