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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/12/2025, n. 3778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3778 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
EZ ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n.1603 R.G. anno 2025 Affari Civili Contenziosi, trattata e decisa all'udienza cartolare del 16.12.2025 e promossa da :
Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ruocco, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, procuratore domiciliatario
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Zeroli, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, procuratore domiciliatario
-resistente -
Conclusioni : Le parti hanno rassegnato quelle nelle note conclusive scritte e qui da intendersi riportate.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
1 Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (ricorso ex art.281 decies c.p.c. notificato dalla ricorrente, comparsa di costituzione e risposta depositata dalla società resistente), sia le note di trattazione scritta e le note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali della udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
All'udienza di prima comparizione in modalità cartolare del 22.9.2025, per un disguido della cancelleria, non venivano rese visibili la costituzione e le note di trattazione della resistente e, pertanto, con ordinanza emessa a fine udienza, ne veniva dichiarata la contumacia e, CP_1 stante la natura documentale della causa, la stessa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.12.2025.
Con istanza del 23.9.2025 parte resistente chiedeva la correzione dell'ordinanza emessa il CP_1
22.9.2025, in particolare la revoca della contumacia della resistente in quanto vi era CP_1 regolare costituzione della stessa e ed anche regolare invio di note di trattazione. Con provvedimento emesso fuori udienza in data 29.9.2025 questo giudice, verificata la regolarità della costituzione di revocava la dichiarazione di contumacia ed assegnava i termini di cui CP_1 all'art.281 duodecies c.p.c. per consentire a parte ricorrente di controdedurre sulle Pt_1 posizioni della resistente rinviando all'udienza cartolare del 10.11.2025. Controparte_1
Con ordinanza emessa a fine udienza del 10.11.2025, la causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c all'udienza del 16.12.2025, con termine alle parti per note conclusive.
All'odierna udienza cartolare, la causa è stata discussa con il rinvio alle note conclusive a trattazione scritta inviate dalle parti ed il giudice ha deciso con sentenza contestuale depositata telematicamente ed inviata alle parti costituite.
DECISIONE
Preliminarmente si rileva che il presente procedimento non è soggetto all'esperimento di mediazione obbligatoria in quanto l'oggetto è la consegna di documenti e non una contestazione sulla validità o meno di un contratto bancario o delle sue clausole.
2 Nel merito ritiene il decidente che la domanda della ricorrente sia fondata e meriti Parte_1 accoglimento nei limiti di cui appresso.
Osserva il giudice che la documentazione depositata dalla ricorrente a corredo del ricorso introduttivo ha dimostrato quanto sostenuto dalla nei suoi scritti. Pt_1
In particolare, la ricorrente nonostante si sia ricevuta parte della documentazione richiesta Pt_1 con la pec del 22.5.2024, lamenta di non aver ricevuto la quietanza liberatoria. Sul punto si rileva che sebbene sia stata depositata tra gli atti della resistente una lettera liberatoria CP_1 indirizzata a e datata 30.9.2020, tuttavia non vi è prova che tale missiva sia stata Parte_1 ricevuta dalla stessa, non vi è in atti alcuna ricevuta che attesti la ricezione della lettera da parte della Pt_1
Del resto, il diritto alla consegna della quietanza liberatoria è sancito dall'art.1199 c.c. in quanto chi ha ricevuto un pagamento ha l'obbligo di rilasciare una quietanza liberatoria al debitore.
Pertanto mancando la prova della ricezione da parte della ricorrente della quietanza Pt_1 liberatoria, il ricorso deve essere accolto.
Ditalchè, alla luce di tali considerazioni e della documentazione prodotta, il giudice accoglie la domanda della ricorrente con condanna della società in Parte_1 Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla consegna alla ricorrente della quietanza liberatoria e relativa al contratto di finanziamento conto cessione del quinto n. 90000675078.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
EZ definitivamente decidendo sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 società in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni Controparte_1 altra azione, istanza ed eccezione così decide :
1. Per le considerazioni di cui in premessa, accoglie la domanda di nei confronti Parte_1 della società in persona del suo legale rappresentante pro-tempore. Controparte_1
2. Per l'effetto, condanna la società in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, alla consegna alla ricorrente della quietanza Parte_1 liberatoria e relativa al contratto di finanziamento conto cessione del quinto n.
90000675078.
3. Condanna, infine, in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore del procuratore della ricorrente, avv. Andrea Ruocco, antistatario, e che si liquidano in €.2.000,00, oltre €.50,00 per spese vive, ed oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
3 Lecce, 16.12.2025 ore 16,30
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola EZ
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
EZ ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n.1603 R.G. anno 2025 Affari Civili Contenziosi, trattata e decisa all'udienza cartolare del 16.12.2025 e promossa da :
Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ruocco, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, procuratore domiciliatario
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Zeroli, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, procuratore domiciliatario
-resistente -
Conclusioni : Le parti hanno rassegnato quelle nelle note conclusive scritte e qui da intendersi riportate.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
1 Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (ricorso ex art.281 decies c.p.c. notificato dalla ricorrente, comparsa di costituzione e risposta depositata dalla società resistente), sia le note di trattazione scritta e le note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali della udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
All'udienza di prima comparizione in modalità cartolare del 22.9.2025, per un disguido della cancelleria, non venivano rese visibili la costituzione e le note di trattazione della resistente e, pertanto, con ordinanza emessa a fine udienza, ne veniva dichiarata la contumacia e, CP_1 stante la natura documentale della causa, la stessa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.12.2025.
Con istanza del 23.9.2025 parte resistente chiedeva la correzione dell'ordinanza emessa il CP_1
22.9.2025, in particolare la revoca della contumacia della resistente in quanto vi era CP_1 regolare costituzione della stessa e ed anche regolare invio di note di trattazione. Con provvedimento emesso fuori udienza in data 29.9.2025 questo giudice, verificata la regolarità della costituzione di revocava la dichiarazione di contumacia ed assegnava i termini di cui CP_1 all'art.281 duodecies c.p.c. per consentire a parte ricorrente di controdedurre sulle Pt_1 posizioni della resistente rinviando all'udienza cartolare del 10.11.2025. Controparte_1
Con ordinanza emessa a fine udienza del 10.11.2025, la causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c all'udienza del 16.12.2025, con termine alle parti per note conclusive.
All'odierna udienza cartolare, la causa è stata discussa con il rinvio alle note conclusive a trattazione scritta inviate dalle parti ed il giudice ha deciso con sentenza contestuale depositata telematicamente ed inviata alle parti costituite.
DECISIONE
Preliminarmente si rileva che il presente procedimento non è soggetto all'esperimento di mediazione obbligatoria in quanto l'oggetto è la consegna di documenti e non una contestazione sulla validità o meno di un contratto bancario o delle sue clausole.
2 Nel merito ritiene il decidente che la domanda della ricorrente sia fondata e meriti Parte_1 accoglimento nei limiti di cui appresso.
Osserva il giudice che la documentazione depositata dalla ricorrente a corredo del ricorso introduttivo ha dimostrato quanto sostenuto dalla nei suoi scritti. Pt_1
In particolare, la ricorrente nonostante si sia ricevuta parte della documentazione richiesta Pt_1 con la pec del 22.5.2024, lamenta di non aver ricevuto la quietanza liberatoria. Sul punto si rileva che sebbene sia stata depositata tra gli atti della resistente una lettera liberatoria CP_1 indirizzata a e datata 30.9.2020, tuttavia non vi è prova che tale missiva sia stata Parte_1 ricevuta dalla stessa, non vi è in atti alcuna ricevuta che attesti la ricezione della lettera da parte della Pt_1
Del resto, il diritto alla consegna della quietanza liberatoria è sancito dall'art.1199 c.c. in quanto chi ha ricevuto un pagamento ha l'obbligo di rilasciare una quietanza liberatoria al debitore.
Pertanto mancando la prova della ricezione da parte della ricorrente della quietanza Pt_1 liberatoria, il ricorso deve essere accolto.
Ditalchè, alla luce di tali considerazioni e della documentazione prodotta, il giudice accoglie la domanda della ricorrente con condanna della società in Parte_1 Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla consegna alla ricorrente della quietanza liberatoria e relativa al contratto di finanziamento conto cessione del quinto n. 90000675078.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
EZ definitivamente decidendo sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 società in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni Controparte_1 altra azione, istanza ed eccezione così decide :
1. Per le considerazioni di cui in premessa, accoglie la domanda di nei confronti Parte_1 della società in persona del suo legale rappresentante pro-tempore. Controparte_1
2. Per l'effetto, condanna la società in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, alla consegna alla ricorrente della quietanza Parte_1 liberatoria e relativa al contratto di finanziamento conto cessione del quinto n.
90000675078.
3. Condanna, infine, in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore del procuratore della ricorrente, avv. Andrea Ruocco, antistatario, e che si liquidano in €.2.000,00, oltre €.50,00 per spese vive, ed oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
3 Lecce, 16.12.2025 ore 16,30
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola EZ
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